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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/09/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 218/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
(P.iva , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gesualdo Leonardo Raso, giusto mandato in atti;
appellante
CONTRO
, (P.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Corsello, giusto mandato in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “in ordine all' an, delle conclusioni così come formulate nell'atto di appello, ovverossia: – Ritenere e dichiarare che il
[...] ha avuto somministrata acqua dal Controparte_1
Comune di Cefalù presso le utenze site a Cefalù in Piazza Duomo nn. 19 e 24 2
negli anni 2001-2007, giusti contratti di erogazione nn. 5095 e 6725 secondo le condizioni e modalità in esso previste e nei successivi atti amministrativi;
–
Ritenere e dichiarare che il con Controparte_1 sede a Cefalù in P.zza Duomo si è reso moroso, tra l'altro, del pagamento delle somme dovute per il consumo idrico relativamente agli anni 2001-2007; In ordine al quantum, delle conclusioni così formulate, in linea subordinata, sempre nell'atto di appello, ovverossia: - Condannare il Controparte_1
a pagare al per il servizio di distribuzione
[...] Controparte_2 dell'acqua in dipendenza dei contratti di erogazione nn. 5095 e 6725 erogata negli anni 2001-2007 l'importo che verrà determinato in virtù della richiedenda
c.t.u. . SPECIFICANDO ECONCLUDENDO IN QUESTA SEDE che, per la parte relativa al QUANTUM dovuto dalla società appellata, la stessa venga condannata al pagamento dell'importo, così come ricalcolato, dalla consulente della Corte di
Appello, dott. nella relazione depositata il Persona_1
10/1/2025…(omissis)…Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Conclusioni della società appellata: come in comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n.ro 1732/2024, emessa il 10-25 ottobre 2024, questa Corte, dopo avere richiamato – con esposizione cui si rinvia, onde evitare inutili ripetizioni – l'oggetto della causa, le posizioni delle parti e il contenuto dell'atto di appello proposto dal avverso la sentenza n.ro Controparte_2
823/2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese, ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo della anzidetta impugnazione e rimesso sul ruolo istruttorio, disponendo con separata ordinanza l'espletamento di consulenza tecnica 3
contabile affidata alla commercialista dott.ssa al fine di Persona_1 provvedere sul quarto motivo.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta nuovamente in decisione alla data del 5.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***************************
Va preliminarmente evidenziato che il giudice di merito resta vincolato dalla propria sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite sia a quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario (Cass. 6251/2018).
Il perimetro decisionale del presente provvedimento è dunque limitato al vaglio dell'ultimo motivo di gravame, anzi, più precisamente, alla quantificazione degli importi di cui il è creditore nei confronti della società appellata Controparte_2 quale corrispettivo per la fornitura idrica, incontestata nell'an e nell'ammontare delle quantità di acqua erogate, effettuata negli anni in oggetto a favore degli esercizi commerciali della controparte in esecuzione dei contratti di somministrazione n.ro 5095/78 e 6725/001.
Va ribadito che si tratta di obbligazioni di fonte contrattuale e che, alla luce di quanto già ritenuto nella sentenza non definitiva in ordine alla doverosa applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE, risulta irrilevante ai fini del decidere affrontare la questione, nuovamente riproposta dalla parte appellata nei suoi scritti conclusivi, della asserita incompetenza dell'organo comunale che ebbe emettere le determine 1/2001, 105/2006 e 76/2008 di aggiornamento delle tariffe.
L'importo dovuto dalla società appellata è stato infatti determinato dal c.t.u. applicando ai consumi per gli anni dal 2001 al 2007, di cui alle fatture prodotte dall'ente territoriale, la tariffa idrica indicata e deliberata dal Controparte_2 4
con la pregressa determinazione n.1 del 3/1/2001, aumentata nei soli limiti consentiti dalle delibere CIPE applicabili ratione temporis.
Va invece espressamente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata ab origine dalla “ ”. Controparte_1
La difesa del ha già in primo grado indicato (v. pag. 21 della comparsa CP_2 di costituzione depositata il 26.2.2014) e prodotto in copia in formato cartaceo i solleciti di pagamento afferenti alle suddette annualità, unitamente alle ricevute postali che ne attestano la avvenuta ricezione (segnatamente: a) in relazione al contratto n.ro 5095: il sollecito del 18.12.2006, ricevuto il 19.12.2006; il sollecito del 6.11.2007, ricevuto l'8.11.2007; il sollecito spedito dallo stesso odierno legale del il 28.10.2009, ricevuto il 10.11.2009 e di cui alla lettera di riscontro CP_2 del 30.11.2009 a firma anche del legale rappresentante della società; b) in relazione al contratto n.ro 6725: il sollecito del 15.12.2006, ricevuto il 22.12.2006; quello del 9.11.2007, ricevuto il 14.11.2007; il sollecito dell'8.6.2009, ricevuto il
10.6.2009; i successivi del 24.5.2012, recapitato il giorno successivo, e del
5.12.2012, recapitato il 6.12.2012). Tali diffide hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Le somme dovute dalla società appellata, quale incontestata ed effettiva fruitrice del servizio, sono state riepilogate nella relazione di c.t.u. nelle seguenti misure, calcolate al netto dei pagamenti effettuati dalla società nel corso degli anni (v., in particolare, il bonifico afferente al pagamento della fattura n.ro 5287/2008, documentato in primo grado dallo stesso , frutto di conteggi analitici in CP_2 alcun modo contestati dalle parti:
Euro 16.375,90 per importo delle fatture n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del
23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006, n.5057 del 6/11/2008; 5
Euro 17.423,23 per importo delle fatture n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del
23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006, n.4070 del 11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007
e n.3791 del 6/11/2008;
Euro 4.712,24 per interessi al saggio legale fino al 10.10.2024 sulle fatture
n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del 23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006, n.5057 del
6/11/2008;
Euro 4.797,71 per interessi al saggio legale fino al 10.10.2024 sulle fatture
n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del 23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006, n.4070 del
11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007 e n.3791 del 6/11/2008;
Euro 1.056,52 per indennizzo previsto dall'art. 21 del regolamento comunale sulle fatture n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del 23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006,
n.5057 del 6/11/2008;
Euro 1.309,43 per indennizzo previsto dall'art. 21 del regolamento comunale sulle fatture n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del 23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006,
n.4070 del 11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007 e n.3791 del 6/11/2008.
Sull'importo complessivo, pari ad euro 45.675,02, calcolato dall'ausiliario fino alla data dell'ordinanza di nomina, ossia al 10/10/2024 (v. pag. 31 della c.t.u.), dovranno poi decorrere gli interessi legali sino al soddisfo.
Al pagamento di tale importo va, quindi, condannata la società appellata, come peraltro chiesto dall'appellante in occasione dell'ultima precisazione delle conclusioni.
L'esito finale del giudizio impone una nuova regolamentazione anche delle spese di lite del primo grado.
Pertanto, in applicazione della regola generale di cui all'art.91 c.p.c., la società
“ , che è risultata soccombente Controparte_1 nella azione di accertamento negativo, e ciò a prescindere dalla parziale riduzione del quantum del credito originariamente preteso dall'appellante (v. 6
Cass. S.U. sent. 32061/2022), va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, applicando in particolare per la fase di appello i parametri tariffari medi in base al decisum.
Per le stessa ragioni, anche i costi per la c.t.u., che si liquidano con separato decreto, vanno posti a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando a seguito della sentenza non definitiva n.ro 1732/2024, in riforma della sentenza n.ro 823/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 16-20 giugno 2018, appellata dal , Controparte_2 condanna la società “ a Controparte_1 corrispondere al l'importo complessivo di euro 45.675,02, su Controparte_2 cui interessi legali dal 10.10.2024 sino al soddisfo.
Condanna la medesima società a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per il primo grado in euro 4.015,00 e per questo grado in euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, c.p.a. e IVA come per legge.
Pone interamente a carico della società appellata i costi afferenti alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est. dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 218/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
(P.iva , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gesualdo Leonardo Raso, giusto mandato in atti;
appellante
CONTRO
, (P.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Corsello, giusto mandato in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “in ordine all' an, delle conclusioni così come formulate nell'atto di appello, ovverossia: – Ritenere e dichiarare che il
[...] ha avuto somministrata acqua dal Controparte_1
Comune di Cefalù presso le utenze site a Cefalù in Piazza Duomo nn. 19 e 24 2
negli anni 2001-2007, giusti contratti di erogazione nn. 5095 e 6725 secondo le condizioni e modalità in esso previste e nei successivi atti amministrativi;
–
Ritenere e dichiarare che il con Controparte_1 sede a Cefalù in P.zza Duomo si è reso moroso, tra l'altro, del pagamento delle somme dovute per il consumo idrico relativamente agli anni 2001-2007; In ordine al quantum, delle conclusioni così formulate, in linea subordinata, sempre nell'atto di appello, ovverossia: - Condannare il Controparte_1
a pagare al per il servizio di distribuzione
[...] Controparte_2 dell'acqua in dipendenza dei contratti di erogazione nn. 5095 e 6725 erogata negli anni 2001-2007 l'importo che verrà determinato in virtù della richiedenda
c.t.u. . SPECIFICANDO ECONCLUDENDO IN QUESTA SEDE che, per la parte relativa al QUANTUM dovuto dalla società appellata, la stessa venga condannata al pagamento dell'importo, così come ricalcolato, dalla consulente della Corte di
Appello, dott. nella relazione depositata il Persona_1
10/1/2025…(omissis)…Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Conclusioni della società appellata: come in comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n.ro 1732/2024, emessa il 10-25 ottobre 2024, questa Corte, dopo avere richiamato – con esposizione cui si rinvia, onde evitare inutili ripetizioni – l'oggetto della causa, le posizioni delle parti e il contenuto dell'atto di appello proposto dal avverso la sentenza n.ro Controparte_2
823/2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese, ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo della anzidetta impugnazione e rimesso sul ruolo istruttorio, disponendo con separata ordinanza l'espletamento di consulenza tecnica 3
contabile affidata alla commercialista dott.ssa al fine di Persona_1 provvedere sul quarto motivo.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta nuovamente in decisione alla data del 5.3.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***************************
Va preliminarmente evidenziato che il giudice di merito resta vincolato dalla propria sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite sia a quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario (Cass. 6251/2018).
Il perimetro decisionale del presente provvedimento è dunque limitato al vaglio dell'ultimo motivo di gravame, anzi, più precisamente, alla quantificazione degli importi di cui il è creditore nei confronti della società appellata Controparte_2 quale corrispettivo per la fornitura idrica, incontestata nell'an e nell'ammontare delle quantità di acqua erogate, effettuata negli anni in oggetto a favore degli esercizi commerciali della controparte in esecuzione dei contratti di somministrazione n.ro 5095/78 e 6725/001.
Va ribadito che si tratta di obbligazioni di fonte contrattuale e che, alla luce di quanto già ritenuto nella sentenza non definitiva in ordine alla doverosa applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE, risulta irrilevante ai fini del decidere affrontare la questione, nuovamente riproposta dalla parte appellata nei suoi scritti conclusivi, della asserita incompetenza dell'organo comunale che ebbe emettere le determine 1/2001, 105/2006 e 76/2008 di aggiornamento delle tariffe.
L'importo dovuto dalla società appellata è stato infatti determinato dal c.t.u. applicando ai consumi per gli anni dal 2001 al 2007, di cui alle fatture prodotte dall'ente territoriale, la tariffa idrica indicata e deliberata dal Controparte_2 4
con la pregressa determinazione n.1 del 3/1/2001, aumentata nei soli limiti consentiti dalle delibere CIPE applicabili ratione temporis.
Va invece espressamente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata ab origine dalla “ ”. Controparte_1
La difesa del ha già in primo grado indicato (v. pag. 21 della comparsa CP_2 di costituzione depositata il 26.2.2014) e prodotto in copia in formato cartaceo i solleciti di pagamento afferenti alle suddette annualità, unitamente alle ricevute postali che ne attestano la avvenuta ricezione (segnatamente: a) in relazione al contratto n.ro 5095: il sollecito del 18.12.2006, ricevuto il 19.12.2006; il sollecito del 6.11.2007, ricevuto l'8.11.2007; il sollecito spedito dallo stesso odierno legale del il 28.10.2009, ricevuto il 10.11.2009 e di cui alla lettera di riscontro CP_2 del 30.11.2009 a firma anche del legale rappresentante della società; b) in relazione al contratto n.ro 6725: il sollecito del 15.12.2006, ricevuto il 22.12.2006; quello del 9.11.2007, ricevuto il 14.11.2007; il sollecito dell'8.6.2009, ricevuto il
10.6.2009; i successivi del 24.5.2012, recapitato il giorno successivo, e del
5.12.2012, recapitato il 6.12.2012). Tali diffide hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Le somme dovute dalla società appellata, quale incontestata ed effettiva fruitrice del servizio, sono state riepilogate nella relazione di c.t.u. nelle seguenti misure, calcolate al netto dei pagamenti effettuati dalla società nel corso degli anni (v., in particolare, il bonifico afferente al pagamento della fattura n.ro 5287/2008, documentato in primo grado dallo stesso , frutto di conteggi analitici in CP_2 alcun modo contestati dalle parti:
Euro 16.375,90 per importo delle fatture n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del
23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006, n.5057 del 6/11/2008; 5
Euro 17.423,23 per importo delle fatture n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del
23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006, n.4070 del 11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007
e n.3791 del 6/11/2008;
Euro 4.712,24 per interessi al saggio legale fino al 10.10.2024 sulle fatture
n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del 23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006, n.5057 del
6/11/2008;
Euro 4.797,71 per interessi al saggio legale fino al 10.10.2024 sulle fatture
n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del 23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006, n.4070 del
11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007 e n.3791 del 6/11/2008;
Euro 1.056,52 per indennizzo previsto dall'art. 21 del regolamento comunale sulle fatture n.5683 del 15/6/2005, n.5606 del 23/12/2005, n.5493 del 19/7/2006,
n.5057 del 6/11/2008;
Euro 1.309,43 per indennizzo previsto dall'art. 21 del regolamento comunale sulle fatture n.4294 del 15/6/2005, n.4294 del 23/12/2005, n.4143 del 19/7/2006,
n.4070 del 11/12/2006, n.3983 del 14/11/2007 e n.3791 del 6/11/2008.
Sull'importo complessivo, pari ad euro 45.675,02, calcolato dall'ausiliario fino alla data dell'ordinanza di nomina, ossia al 10/10/2024 (v. pag. 31 della c.t.u.), dovranno poi decorrere gli interessi legali sino al soddisfo.
Al pagamento di tale importo va, quindi, condannata la società appellata, come peraltro chiesto dall'appellante in occasione dell'ultima precisazione delle conclusioni.
L'esito finale del giudizio impone una nuova regolamentazione anche delle spese di lite del primo grado.
Pertanto, in applicazione della regola generale di cui all'art.91 c.p.c., la società
“ , che è risultata soccombente Controparte_1 nella azione di accertamento negativo, e ciò a prescindere dalla parziale riduzione del quantum del credito originariamente preteso dall'appellante (v. 6
Cass. S.U. sent. 32061/2022), va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, applicando in particolare per la fase di appello i parametri tariffari medi in base al decisum.
Per le stessa ragioni, anche i costi per la c.t.u., che si liquidano con separato decreto, vanno posti a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando a seguito della sentenza non definitiva n.ro 1732/2024, in riforma della sentenza n.ro 823/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 16-20 giugno 2018, appellata dal , Controparte_2 condanna la società “ a Controparte_1 corrispondere al l'importo complessivo di euro 45.675,02, su Controparte_2 cui interessi legali dal 10.10.2024 sino al soddisfo.
Condanna la medesima società a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per il primo grado in euro 4.015,00 e per questo grado in euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, c.p.a. e IVA come per legge.
Pone interamente a carico della società appellata i costi afferenti alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Palermo, 5.9.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo