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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1059/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11
giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 quale cessionaria di Controparte_2 [...]
Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Baroni Mauro e dell'avv.
[...]
sicurezza, apertura di quest'ultimo procuratore domiciliatario CP_4
credito bancario) APPELLANTE
OGGETTO: c o n t r o
P.IVA_1
per esso con Controparte_5 Controparte_6
il patrocinio dell'avv. Botti Laura
APPELLATA
e quali soci e Controparte_7 Controparte_8 successori di cancellata da registro delle Controparte_3
imprese, con il patrocinio dell'avv. Colombo Simone
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 31 marzo
2022, n. 820/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…• Accertare e dichiarare che nel rapporto di conto corrente di cui è causa
(intendendosi per esso il rapporto unico consolidato, comprensivo dei
rapporti appoggiati e\o collegati, e su di esso contabilizzati, come sbf,
aperture di credito, fidi, ecc.), intercorso tra e la banca CP_3 [...]
(ora ), sono stati applicati, per l'intera Controparte_9 Controparte_5
durata del rapporto di conto, interessi superiori al tasso soglia dettato in
materia di usura in violazione della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.;
• Per l'effetto, accertato altresì che detto conto era conto corrente affidato,
dichiarare la totale non debenza di detti interessi usurari, ai sensi dell'art.
1815 c.c. e 644 c.p., e della normativa vigente in materia, in particolare la
non debenza di qualsivoglia tasso, spesa, commissione giorni valuta,
commissione di massimo scoperto, remunerazione a qualsiasi titolo e spese
collegate all'erogazione del credito e dichiarare la nullità delle eventuali
clausole contrattuali che ne prevedevano l'applicazione, dichiarando
inefficaci e\o nulli i pagamenti effettuati in tale senso dall'attore;
• In conseguenza rideterminare i saldi di dare ed avere del conto corrente
per cui è causa, in conseguenza dello scomputo degli interessi oltre soglia e, per l'effetto, condannare a restituire e pagare a Controparte_5
nella qualità in atti di cessionaria di Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2033 ss. c.c., le somme indebitamente Controparte_3
addebitate e\o riscosse per le ragioni di cui in premessa, come risultanti dal
nuovo saldo di conto corrente, che si quantifica in € 208.055,38 oltre
interessi, o nel maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di
causa;
• In subordine, accertare e dichiarare la nullità di ogni clausola contrattuale
di applicazione della commissione di massimo scoperto e, in ogni caso,
accertare e dichiarare la non debenza di tali importi e l'inefficacia di
versamenti effettuati a tale titolo e, pertanto, condannare Controparte_5
a corrispondere a nella qualità in atti di cessionaria di Controparte_2
le somme indebitamente prelevate e\o trattenute a Controparte_3
titolo di commissione di massimo scoperto, che si quantificano in € 72.813,26
o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, oltre agli interessi.
• Con vittoria di spese di causa e compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014”.
Dell'appellata
“…- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
caso, respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
Nel merito:
- rigetti integralmente l'appello proposto da soc. Controparte_2 quale cessionaria della soc. Controparte_3
, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 820/2022
[...]
pubbl. il 31/03/2022;
in ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia l'lll.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di
ogni diritto ed azione dell'attrice nei termini illustrati in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in
diritto.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di causa integralmente
rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva agito nei confronti di Controparte_3
(poi divenuta deducendo di aver Controparte_9 Controparte_5
stipulato con la banca un contratto di c/c in data 29 marzo 2002, chiuso poi il 31 novembre 2011 con un saldo debitore di € 414,13, girato a sofferenza e che su detto conto erano stati registrati una serie di addebiti illegittimi a titolo di interessi usurari;
chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto indebitamente corrisposto. In via subordinata,
lamentava la nullità della clausola relativa alla c.m.s. e chiedeva la rideterminazione del saldo e la restituzione dell'indebito.
1.1. Costituendosi, la banca chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
2. Con sentenza n. 820/2022 pubblicata in data 31 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato la banca al pagamento delle somme dovute a fronte dei profili di illegittimità accertati e dell'intervenuta prescrizione.
In esito all'espletata CTU il Tribunale ha ritenuto legittimo il tasso di interesse applicato in origine dalla banca ed ha quindi respinto le pretese attoree in quanto aventi ad oggetto il fenomeno dell'usura sopravvenuta,
ritenuto privo di rilevanza dalle Sezioni Unite n. 24675/2017.
Ha poi ritenuto infondata la domanda relativa alla nullità della c.m.s. per il periodo compreso tra la data di apertura del conto ed il 26 maggio 2005,
attesa la mancata produzione del contratto originario e dei successivi contratti di apertura di credito.
Per quanto riguarda il periodo a partire dal 27 maggio 2005 al passaggio in sofferenza del c/c ha accertato l'indeterminatezza della c.m.s. convenuta nei contratti di apertura di credito a partire dal 27 maggio 2005 e, dunque,
l'illegittimità dei relativi addebiti attesa la mancata pattuizione della base di calcolo e del criterio e della periodicità dell'addebito.
Ha poi esaminato, una volta ricostruito il rapporto epurato dagli addebiti illegittimi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca: risalendo la prima lettera interruttiva della prescrizione al 6 giugno 2015, l'eccezione è
stata ritenuta fondata solamente per il periodo compreso tra l'apertura del rapporto sino a tale data.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello quale Controparte_2
cessionaria di sulla scorta di due Controparte_3
motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_5
gravame.
4. All'udienza del 22 febbraio 2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
5. In data 8 settembre 2023 si sono costituiti in giudizio CP_7
e , entrambi soci e successori della
[...] Controparte_8 [...]
cancellata da registro delle imprese;
hanno Controparte_3
dichiarato di aderire al gravame.
6. All'udienza dell'11 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda relativa all'usurarietà degli interessi;
espone che la pronuncia a Sezioni Unite n.
24675/2017 riguarderebbe una fattispecie diversa da quella in esame.
Deduce che per accertare il carattere usurario del tasso di interesse globale bisogna includere nel calcolo ogni onere a carico del correntista, quali spese legali, assicurative, addebiti per tenuta conto, servizi, c.m.s., giorni di valuta,
tasso mora e anatocismo, essendo irrilevante il solo tasso debitore nominale e deduce che il tasso effettivo globale concretamente applicato dalla banca,
calcolato considerando tutte le voci di costo, è superiore al tasso soglia, come si evince dal dettaglio trimestrale delle spese ed interessi applicate in c/c..
Rappresenta che nel caso delle aperture di credito l'usura deriva dall'andamento dinamico del rapporto ed il TEG può essere, infatti, accertato solo ex post, dunque, l'usura originaria del rapporto va verificata sia all'atto della stipula del contratto sia al momento delle eventuali successive pattuizioni modificative unilaterali.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto dalla banca, l'appellante invoca la CTU, deducendo la correttezza dell'ipotesi di calcolo che comprende l'annullamento degli interessi, perché maggiormente aderente all'art. 1815 c.c. Inoltre, per quanto riguarda l'inclusione della c.m.s. nel calcolo dell'usura prima del 2009, espone la correttezza dell'ipotesi della inclusione della commissione nel calcolo, attesa la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 163030/2018.
1.1 . Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento di questa Corte, di cui peraltro l'appellata richiama un precedente a pag. 9 della comparsa di risposta nel presente grado,
l'usura legata all'esercizio dell'ius variandi è un fenomeno differente rispetto a quello dell'usura sopravvenuta, in quanto il superamento del tasso soglia è
causato da una modifica unilaterale del tasso debitore operato a sfavore del cliente da parte della banca a seguito dell'invio di una comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB. Il correntista, a fronte di una simile evenienza, ben può
invocare il diritto all'azzeramento degli interessi debitori addebitati ex art. 1815 c.c., tuttavia, a tal fine, è gravato dall'onere di allegare e provare tanto l'esercizio dello ius variandi intervenuto in corso di rapporto quanto il nesso causale sussistente tra la variazione predetta ed il lamentato superamento del tasso soglia, indicando, pertanto, la delibera o la comunicazione con la quale la banca ha annunciato l'applicazione della modifica contrattuale che ha causato il fenomeno usurario.
Nel caso di specie l'appellante si è limitato, sin dal primo grado, a dedurre solo in tesi la rilevanza dell'esercizio dello ius variandi ai fini del superamento del tasso soglia.
Se sono fondate le argomentazioni circa la equiparazione alla usura cd.
originaria di quella che si verifica nel corso del rapporto in occasione sia di nuova pattuizione sia di esercizio da parte dell'istituto bancario della facoltà
unilaterale inerente allo ius variandi, in concreto, a fronte della statuizione del Tribunale per cui <>,
l'appellante non ha indicato gli elementi concreti per ritenere che i superamenti del tasso soglia siano avvenuti in concomitanza con l'esercizio dello ius variandi. Nulla ha dedotto, infatti, circa asserite variazioni dai cui assume la derivazione causale del superamento della soglia usura, deduzione tanto più necessaria a fronte della statuizione del Tribunale circa la qualificazione dei superamenti del tasso soglia accertati dal CTU in termini di usura sopravvenuta, irrilevante ai sensi dei principi espressi dalle Sezioni Unite richiamati in sentenza. Pur nel richiamo alla terza ipotesi del calcolo del CTU, l'appellante omette di indicare al Collegio gli elementi fattuali sulla base dei quali debba ritenersi che, nei trimestri in cui il consulente d'ufficio ha evidenziato l'avvenuto superamento del tasso soglia, in base a tale ipotesi di calcolo, tale superamento è avvenuto per effetto dell'esercizio unilaterale da parte dell'istituto bancario della facoltà di cui all'art. 118 TUB né elementi in tal senso sono, del resto, ricavabili dalla espletata consulenza tecnica.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo relativo alla declaratoria di nullità della clausola disciplinante la c.m.s. per il periodo precedente il 26 maggio 2005, motivato sul mancato adempimento dell'onere probatorio.
Espone di avere, invece, adempiuto a detto onere mediante la produzione degli estratti conto dal 31 marzo 2002 fino al 30 novembre 2011, dimostrando tanto l'esistenza del rapporto quanto il suo andamento, le condizioni applicate ed il variare dei saldi debitori/creditori; evidenzia che in tali estratti sono riportati i dettagli dei movimenti, le condizioni economiche applicate,
gli “elementi per il conteggio delle competenze”, il “riepilogo competenze”,
il “dettaglio saldi” e le periodiche comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali.
In merito al tema della prescrizione per il periodo precedente il 6 giugno 2005
deduce l'idoneità della comunicazione del 9 aprile 2014 ai fini interruttivi e lamenta come il Tribunale abbia omesso di motivare sul punto.
Rappresenta, inoltre, che la prescrizione dell'azione di ripetizione può
decorrere solamente dalla data di chiusura del rapporto, ossia dal 30 novembre 2011, in quanto il rapporto era affidato e ciò sarebbe dimostrato dai contratti di apertura di credito, dagli estratti conto indicanti interessi a debito sia “entro fido” che “fuori fido”, dall'applicazione della c.m.s., dalle informazioni ricavabili dalla centrale rischi di Banca d'Italia, che riportano la dicitura “Rischi a revoca”.
Secondo l'appellante, trattandosi di conto affidato e costantemente in passivo, ma oprante entro i limiti del fido, le rimesse avrebbero natura ripristinatoria;
pertanto, l'inizio della decorrenza del termine prescrizione risalirebbe al 30 novembre 2011, e pur avendo riguardo quale primo atto interruttivo alla messa in mora del 5 giugno 2015 non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
2.1. Il motivo è fondato.
Contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante ha adempiuto al proprio onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto, i quali hanno infatti permesso al CTU di ricalcolare integralmente gli importi addebitati a titolo di c.m.s. sul c/c per € 60.803,63.
Circa l'onere probatorio gravante sul correntista che agisce per la ripetizione di indebito si è recentemente espressa la Suprema Corte (n. 11270/2024),
affermando che “…con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa
produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 3310 del 2024
(alla cui motivazione… può farsi rinvio… In senso del tutto analogo si
vedano anche le precedenti Cass. nn. 9213 e 12993 del 2023, nonché la
successiva Cass. n. 4043 del 2024), riaffermato che deve ritenersi gravante
sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole
comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa
dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si
tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, <
suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di
danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come
spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della
prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti,
atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come
manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto
materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, i limiti legali di prova di un contatto per il quale sia richiesta la forma
scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti
dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente
quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci
diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi
l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo
(cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015, Cass. n. 566 del
2001)>>”.
Pertanto, dalla mancata produzione del contratto di c/c e dei contratti di apertura di credito nel periodo anteriore a quello in relazione al quale sono stati prodotti i contratti di apertura di credito, non può farsi derivare l'inadempimento della correntista all'onere probatorio a proprio carico, emergendo dalla documentazione prodotta, la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente, del suo andamento, delle condizioni applicate,
nonché, come confermato dall'espletata CTU, la prova degli addebiti illegittimi relativi alla c.m.s.
Il Tribunale ha comunque ritenuto prescritto il diritto della correntista a ripetere gli addebiti relativi alla c.m.s. sino al 6 giugno 2005 e anche questa statuizione non può essere condivisa.
Quanto al tema della prescrizione e della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, conseguentemente, al regime della prescrizione, occorre,
muovere dal principio affermato dalle Sezioni Unite: “è ripetibile la somma
indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale… che, se
pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà
di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da
parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a
restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che,
durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo
prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere
considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di
ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo
accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui
non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i
versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in
conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al
cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale
il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto
di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca
al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o
una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si
risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività
solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la
conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del
titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare
una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma
non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da
parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta
situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto
di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista
la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi
interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto
della chiusura del conto” (in termini Cass. 798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
La Corte di cassazione ha individuato talune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista effettivamente comporta “uno spostamento
patrimoniale in favore della banca”, e cioè: “qualora si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo
eccedente i limiti dell'accreditamento”. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
È, quindi, evidente la rilevanza che ha sul tema l'accertamento della esistenza di un affidamento, tema che il Tribunale non ha in alcun modo affrontato: se il conto è affidato e non viene superato il limite dell'affidamento concesso al cliente le rimesse hanno funzione di atti meramente ripristinatori della provvista di cui il correntista può continuare a godere e tali rimesse sono ripetibili, ove frutto dell'applicazione di clausole nulle, solo alla chiusura del conto da cui decorrerà il termine decennale di prescrizione. Se il conto non è
affidato, in quanto ad esso non accede alcuna apertura di credito, o viene superato il limite dell'affidamento, c.d. “conto passivo o scoperto”, la rimessa comporta uno “spostamento patrimoniale in favore della banca” e,
quindi ha natura di pagamento;
è ripetibile anche a conto aperto e il termine di prescrizione decorre dalla data della sua effettuazione.
Rileva il Collegio che l'appellante non ha contestato il difetto di forma dei contratti di affidamento dei quali, anzi, ha invocato la esistenza e sin dall'atto di citazione in primo grado, nel quale ha lamentato la natura indebita della c.m.s. in mancanza di specificazione dei criteri di applicazione, ha dedotto gli elementi sulla base dei quali deve ritenersi che il contratto di conto corrente sia affidato sin dall'inizio del rapporto, e che la relativa operatività
sia stata sempre nei limiti dell'affidamento concesso.
A tal fine ha, infatti, prodotto, come evidenziato, tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto sino alla sua chiusura, da cui si ricavano gli elementi indicati nel motivo d'appello a sostegno dell'assunto della natura ripristinatoria delle rimesse;
ha altresì prodotto documentazione relativa alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, che attesta la presenza di
“rischi a revoca”, con la specificazione di tutte le caratteristiche, tra cui quella dell'accordato, in cui, in base alla definizione contenuta nelle Istruzioni di
Banca d'Italia, “confluiscono le aperture di credito in conto corrente
concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la
facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa”.
Nell'irrilevanza, ai fini della questione in esame della presenza di un saldo positivo al 9 dicembre 2005, invocato dall'appellata, vi sono elementi gravi precisi e concordanti (cfr. da ultimo Cass n. 8035/2025, nonché, sulla possibilità della prova per facta concludentia dell'affidamento Cass. n.
11016/2024 in essa citata) circa la esistenza di affidamenti anche precedenti al 27 maggio 2005 (data del primo contratto di apertura di credito prodotto dalla banca): la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “gli estratti conto, i
riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione,
l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo
scoperto, oppure voci quali «spese gestione fido» e «revisione fido»”, in
quanto, in linea generale, gli elementi in tal modo diffusamente elencati nella
decisione impugnata – ed a maggior ragione la compresenza di più di uno di essi – ben lungi dall'essere irrilevanti, possono essere invece valutati e
valorizzati dal giudice del merito quali dati fattuali idonei a costituire, in via
di presunzione semplice, adeguata prova dell'esistenza di un contratto di
apertura di credito nonché - come visto in precedenza - dell'ammontare
dell'accordato”.
La banca non ha preso specifica posizione sulle risultanze della documentazione, che contrastano le generiche deduzioni per cui “tutte le
rimesse anteriori al 18.7.2008, nessuna esclusa sono affluite sul conto
corrente, il cc n. 19/5825 sistematicamente scoperto (evidenziante, cioè
costanti saldi passivi in difetto di qualsiasi apertura di credito ovvero in
situazione di extra fido)” (cfr. comparsa di risposta in primo grado).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata anche con riferimento alla azione di ripetizione avente ad oggetto gli addebiti della c.m.s. anteriori al 6
giugno 2005 e in tal senso, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Dunque, la Corte dichiara dovuta l'integrale restituzione degli addebiti a titolo di c.m.s., calcolati dal CTU in € 60.803,63 (quantificazione non oggetto di censura in sede di gravame), al lordo di quanto già corrisposto dall'istituto bancario in esecuzione della sentenza di primo grado (senza che siano state specificate le varie voci di capitale, interessi e spese che compongono l'importo già corrisposto), oltre interessi come già riconosciuti dalla sentenza di primo grado, in assenza di gravame sul punto.
3. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va sul punto in questione riformata.
4. Quanto alle spese del giudizio, la parziale riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Vi è una reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. Un. N. 32061/2022), attesa la infondatezza della domanda inerente al tema dell'usura e il riconoscimento in favore dell'appellante di una somma ulteriore rispetto a quella già
riconosciuta dal Tribunale a titolo di c.m.s.
Pertanto, va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di 1/3, con condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3 che si liquidano per il primo grado in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, avendo riguardo all'importo riconosciuto dal Tribunale) al lordo di quanto già corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado, e per il secondo grado in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00
ed € 26.000,00, avendo riguardo al residuo importo accertato come dovuto in questo grado) ad eccezione della fase istruttoria del presente grado liquidata in base al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata in relazione a tale fase.
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative alla c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellante nella misura di 1/3 e a carico dell'appellata per i 2/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da quale Controparte_2
cessionaria di , avverso la sentenza Controparte_3
n. 820/2022 del Tribunale di Bergamo in data 31 marzo 2022 e per l'effetto condanna e per esso Controparte_5 Controparte_6
al pagamento della somma di € 60.80363, oltre interessi come in parte
[...]
motiva, importo al lordo di quanto già corrisposto dall'istituto bancario in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3, con condanna dell'appellata al pagamento dei residui 2/3 che liquida per l'intero per il primo grado in € 1.701,00 per la “fase studio”, € 1.204,00
per la “fase introduttiva”, € 1.806,00 per la “fase istruttoria” e € 2905,00 per la “fase decisionale”, oltre le spese documentate già liquidate dal Tribunale
(importo al lordo di quanto già corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado), e per il presente grado, in € 1134,00 per la
“fase studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” e € 1.211,00 per la “fase decisionale”.
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante nella misura di 1/3 e a carico dell'appellata per i 2/3. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TT BR PE NO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1059/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT BR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11
giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 quale cessionaria di Controparte_2 [...]
Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. Baroni Mauro e dell'avv.
[...]
sicurezza, apertura di quest'ultimo procuratore domiciliatario CP_4
credito bancario) APPELLANTE
OGGETTO: c o n t r o
P.IVA_1
per esso con Controparte_5 Controparte_6
il patrocinio dell'avv. Botti Laura
APPELLATA
e quali soci e Controparte_7 Controparte_8 successori di cancellata da registro delle Controparte_3
imprese, con il patrocinio dell'avv. Colombo Simone
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 31 marzo
2022, n. 820/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…• Accertare e dichiarare che nel rapporto di conto corrente di cui è causa
(intendendosi per esso il rapporto unico consolidato, comprensivo dei
rapporti appoggiati e\o collegati, e su di esso contabilizzati, come sbf,
aperture di credito, fidi, ecc.), intercorso tra e la banca CP_3 [...]
(ora ), sono stati applicati, per l'intera Controparte_9 Controparte_5
durata del rapporto di conto, interessi superiori al tasso soglia dettato in
materia di usura in violazione della L. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.;
• Per l'effetto, accertato altresì che detto conto era conto corrente affidato,
dichiarare la totale non debenza di detti interessi usurari, ai sensi dell'art.
1815 c.c. e 644 c.p., e della normativa vigente in materia, in particolare la
non debenza di qualsivoglia tasso, spesa, commissione giorni valuta,
commissione di massimo scoperto, remunerazione a qualsiasi titolo e spese
collegate all'erogazione del credito e dichiarare la nullità delle eventuali
clausole contrattuali che ne prevedevano l'applicazione, dichiarando
inefficaci e\o nulli i pagamenti effettuati in tale senso dall'attore;
• In conseguenza rideterminare i saldi di dare ed avere del conto corrente
per cui è causa, in conseguenza dello scomputo degli interessi oltre soglia e, per l'effetto, condannare a restituire e pagare a Controparte_5
nella qualità in atti di cessionaria di Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2033 ss. c.c., le somme indebitamente Controparte_3
addebitate e\o riscosse per le ragioni di cui in premessa, come risultanti dal
nuovo saldo di conto corrente, che si quantifica in € 208.055,38 oltre
interessi, o nel maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di
causa;
• In subordine, accertare e dichiarare la nullità di ogni clausola contrattuale
di applicazione della commissione di massimo scoperto e, in ogni caso,
accertare e dichiarare la non debenza di tali importi e l'inefficacia di
versamenti effettuati a tale titolo e, pertanto, condannare Controparte_5
a corrispondere a nella qualità in atti di cessionaria di Controparte_2
le somme indebitamente prelevate e\o trattenute a Controparte_3
titolo di commissione di massimo scoperto, che si quantificano in € 72.813,26
o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, oltre agli interessi.
• Con vittoria di spese di causa e compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014”.
Dell'appellata
“…- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del
caso, respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
Nel merito:
- rigetti integralmente l'appello proposto da soc. Controparte_2 quale cessionaria della soc. Controparte_3
, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 820/2022
[...]
pubbl. il 31/03/2022;
in ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia l'lll.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., di
ogni diritto ed azione dell'attrice nei termini illustrati in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie
in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in
diritto.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese di causa integralmente
rifusi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. aveva agito nei confronti di Controparte_3
(poi divenuta deducendo di aver Controparte_9 Controparte_5
stipulato con la banca un contratto di c/c in data 29 marzo 2002, chiuso poi il 31 novembre 2011 con un saldo debitore di € 414,13, girato a sofferenza e che su detto conto erano stati registrati una serie di addebiti illegittimi a titolo di interessi usurari;
chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto indebitamente corrisposto. In via subordinata,
lamentava la nullità della clausola relativa alla c.m.s. e chiedeva la rideterminazione del saldo e la restituzione dell'indebito.
1.1. Costituendosi, la banca chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
2. Con sentenza n. 820/2022 pubblicata in data 31 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato la banca al pagamento delle somme dovute a fronte dei profili di illegittimità accertati e dell'intervenuta prescrizione.
In esito all'espletata CTU il Tribunale ha ritenuto legittimo il tasso di interesse applicato in origine dalla banca ed ha quindi respinto le pretese attoree in quanto aventi ad oggetto il fenomeno dell'usura sopravvenuta,
ritenuto privo di rilevanza dalle Sezioni Unite n. 24675/2017.
Ha poi ritenuto infondata la domanda relativa alla nullità della c.m.s. per il periodo compreso tra la data di apertura del conto ed il 26 maggio 2005,
attesa la mancata produzione del contratto originario e dei successivi contratti di apertura di credito.
Per quanto riguarda il periodo a partire dal 27 maggio 2005 al passaggio in sofferenza del c/c ha accertato l'indeterminatezza della c.m.s. convenuta nei contratti di apertura di credito a partire dal 27 maggio 2005 e, dunque,
l'illegittimità dei relativi addebiti attesa la mancata pattuizione della base di calcolo e del criterio e della periodicità dell'addebito.
Ha poi esaminato, una volta ricostruito il rapporto epurato dagli addebiti illegittimi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca: risalendo la prima lettera interruttiva della prescrizione al 6 giugno 2015, l'eccezione è
stata ritenuta fondata solamente per il periodo compreso tra l'apertura del rapporto sino a tale data.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello quale Controparte_2
cessionaria di sulla scorta di due Controparte_3
motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_5
gravame.
4. All'udienza del 22 febbraio 2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
5. In data 8 settembre 2023 si sono costituiti in giudizio CP_7
e , entrambi soci e successori della
[...] Controparte_8 [...]
cancellata da registro delle imprese;
hanno Controparte_3
dichiarato di aderire al gravame.
6. All'udienza dell'11 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda relativa all'usurarietà degli interessi;
espone che la pronuncia a Sezioni Unite n.
24675/2017 riguarderebbe una fattispecie diversa da quella in esame.
Deduce che per accertare il carattere usurario del tasso di interesse globale bisogna includere nel calcolo ogni onere a carico del correntista, quali spese legali, assicurative, addebiti per tenuta conto, servizi, c.m.s., giorni di valuta,
tasso mora e anatocismo, essendo irrilevante il solo tasso debitore nominale e deduce che il tasso effettivo globale concretamente applicato dalla banca,
calcolato considerando tutte le voci di costo, è superiore al tasso soglia, come si evince dal dettaglio trimestrale delle spese ed interessi applicate in c/c..
Rappresenta che nel caso delle aperture di credito l'usura deriva dall'andamento dinamico del rapporto ed il TEG può essere, infatti, accertato solo ex post, dunque, l'usura originaria del rapporto va verificata sia all'atto della stipula del contratto sia al momento delle eventuali successive pattuizioni modificative unilaterali.
Ai fini della determinazione del quantum dovuto dalla banca, l'appellante invoca la CTU, deducendo la correttezza dell'ipotesi di calcolo che comprende l'annullamento degli interessi, perché maggiormente aderente all'art. 1815 c.c. Inoltre, per quanto riguarda l'inclusione della c.m.s. nel calcolo dell'usura prima del 2009, espone la correttezza dell'ipotesi della inclusione della commissione nel calcolo, attesa la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 163030/2018.
1.1 . Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento di questa Corte, di cui peraltro l'appellata richiama un precedente a pag. 9 della comparsa di risposta nel presente grado,
l'usura legata all'esercizio dell'ius variandi è un fenomeno differente rispetto a quello dell'usura sopravvenuta, in quanto il superamento del tasso soglia è
causato da una modifica unilaterale del tasso debitore operato a sfavore del cliente da parte della banca a seguito dell'invio di una comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB. Il correntista, a fronte di una simile evenienza, ben può
invocare il diritto all'azzeramento degli interessi debitori addebitati ex art. 1815 c.c., tuttavia, a tal fine, è gravato dall'onere di allegare e provare tanto l'esercizio dello ius variandi intervenuto in corso di rapporto quanto il nesso causale sussistente tra la variazione predetta ed il lamentato superamento del tasso soglia, indicando, pertanto, la delibera o la comunicazione con la quale la banca ha annunciato l'applicazione della modifica contrattuale che ha causato il fenomeno usurario.
Nel caso di specie l'appellante si è limitato, sin dal primo grado, a dedurre solo in tesi la rilevanza dell'esercizio dello ius variandi ai fini del superamento del tasso soglia.
Se sono fondate le argomentazioni circa la equiparazione alla usura cd.
originaria di quella che si verifica nel corso del rapporto in occasione sia di nuova pattuizione sia di esercizio da parte dell'istituto bancario della facoltà
unilaterale inerente allo ius variandi, in concreto, a fronte della statuizione del Tribunale per cui <>,
l'appellante non ha indicato gli elementi concreti per ritenere che i superamenti del tasso soglia siano avvenuti in concomitanza con l'esercizio dello ius variandi. Nulla ha dedotto, infatti, circa asserite variazioni dai cui assume la derivazione causale del superamento della soglia usura, deduzione tanto più necessaria a fronte della statuizione del Tribunale circa la qualificazione dei superamenti del tasso soglia accertati dal CTU in termini di usura sopravvenuta, irrilevante ai sensi dei principi espressi dalle Sezioni Unite richiamati in sentenza. Pur nel richiamo alla terza ipotesi del calcolo del CTU, l'appellante omette di indicare al Collegio gli elementi fattuali sulla base dei quali debba ritenersi che, nei trimestri in cui il consulente d'ufficio ha evidenziato l'avvenuto superamento del tasso soglia, in base a tale ipotesi di calcolo, tale superamento è avvenuto per effetto dell'esercizio unilaterale da parte dell'istituto bancario della facoltà di cui all'art. 118 TUB né elementi in tal senso sono, del resto, ricavabili dalla espletata consulenza tecnica.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo relativo alla declaratoria di nullità della clausola disciplinante la c.m.s. per il periodo precedente il 26 maggio 2005, motivato sul mancato adempimento dell'onere probatorio.
Espone di avere, invece, adempiuto a detto onere mediante la produzione degli estratti conto dal 31 marzo 2002 fino al 30 novembre 2011, dimostrando tanto l'esistenza del rapporto quanto il suo andamento, le condizioni applicate ed il variare dei saldi debitori/creditori; evidenzia che in tali estratti sono riportati i dettagli dei movimenti, le condizioni economiche applicate,
gli “elementi per il conteggio delle competenze”, il “riepilogo competenze”,
il “dettaglio saldi” e le periodiche comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali.
In merito al tema della prescrizione per il periodo precedente il 6 giugno 2005
deduce l'idoneità della comunicazione del 9 aprile 2014 ai fini interruttivi e lamenta come il Tribunale abbia omesso di motivare sul punto.
Rappresenta, inoltre, che la prescrizione dell'azione di ripetizione può
decorrere solamente dalla data di chiusura del rapporto, ossia dal 30 novembre 2011, in quanto il rapporto era affidato e ciò sarebbe dimostrato dai contratti di apertura di credito, dagli estratti conto indicanti interessi a debito sia “entro fido” che “fuori fido”, dall'applicazione della c.m.s., dalle informazioni ricavabili dalla centrale rischi di Banca d'Italia, che riportano la dicitura “Rischi a revoca”.
Secondo l'appellante, trattandosi di conto affidato e costantemente in passivo, ma oprante entro i limiti del fido, le rimesse avrebbero natura ripristinatoria;
pertanto, l'inizio della decorrenza del termine prescrizione risalirebbe al 30 novembre 2011, e pur avendo riguardo quale primo atto interruttivo alla messa in mora del 5 giugno 2015 non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
2.1. Il motivo è fondato.
Contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'appellante ha adempiuto al proprio onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto, i quali hanno infatti permesso al CTU di ricalcolare integralmente gli importi addebitati a titolo di c.m.s. sul c/c per € 60.803,63.
Circa l'onere probatorio gravante sul correntista che agisce per la ripetizione di indebito si è recentemente espressa la Suprema Corte (n. 11270/2024),
affermando che “…con specifico riferimento alle conseguenze dell'omessa
produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 3310 del 2024
(alla cui motivazione… può farsi rinvio… In senso del tutto analogo si
vedano anche le precedenti Cass. nn. 9213 e 12993 del 2023, nonché la
successiva Cass. n. 4043 del 2024), riaffermato che deve ritenersi gravante
sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole
comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa
dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si
tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, <
suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di
danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come
spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della
prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti,
atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come
manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto
materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, i limiti legali di prova di un contatto per il quale sia richiesta la forma
scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti
dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente
quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci
diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi
l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo
(cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015, Cass. n. 566 del
2001)>>”.
Pertanto, dalla mancata produzione del contratto di c/c e dei contratti di apertura di credito nel periodo anteriore a quello in relazione al quale sono stati prodotti i contratti di apertura di credito, non può farsi derivare l'inadempimento della correntista all'onere probatorio a proprio carico, emergendo dalla documentazione prodotta, la prova dell'esistenza del rapporto di conto corrente, del suo andamento, delle condizioni applicate,
nonché, come confermato dall'espletata CTU, la prova degli addebiti illegittimi relativi alla c.m.s.
Il Tribunale ha comunque ritenuto prescritto il diritto della correntista a ripetere gli addebiti relativi alla c.m.s. sino al 6 giugno 2005 e anche questa statuizione non può essere condivisa.
Quanto al tema della prescrizione e della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e, conseguentemente, al regime della prescrizione, occorre,
muovere dal principio affermato dalle Sezioni Unite: “è ripetibile la somma
indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale… che, se
pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà
di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da
parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a
restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che,
durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo
prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere
considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di
ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo
accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui
non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i
versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in
conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al
cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale
il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto
di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca
al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o
una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si
risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività
solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la
conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del
titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare
una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma
non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da
parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta
situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto
di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista
la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi
interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto
della chiusura del conto” (in termini Cass. 798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
La Corte di cassazione ha individuato talune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista effettivamente comporta “uno spostamento
patrimoniale in favore della banca”, e cioè: “qualora si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo
eccedente i limiti dell'accreditamento”. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
È, quindi, evidente la rilevanza che ha sul tema l'accertamento della esistenza di un affidamento, tema che il Tribunale non ha in alcun modo affrontato: se il conto è affidato e non viene superato il limite dell'affidamento concesso al cliente le rimesse hanno funzione di atti meramente ripristinatori della provvista di cui il correntista può continuare a godere e tali rimesse sono ripetibili, ove frutto dell'applicazione di clausole nulle, solo alla chiusura del conto da cui decorrerà il termine decennale di prescrizione. Se il conto non è
affidato, in quanto ad esso non accede alcuna apertura di credito, o viene superato il limite dell'affidamento, c.d. “conto passivo o scoperto”, la rimessa comporta uno “spostamento patrimoniale in favore della banca” e,
quindi ha natura di pagamento;
è ripetibile anche a conto aperto e il termine di prescrizione decorre dalla data della sua effettuazione.
Rileva il Collegio che l'appellante non ha contestato il difetto di forma dei contratti di affidamento dei quali, anzi, ha invocato la esistenza e sin dall'atto di citazione in primo grado, nel quale ha lamentato la natura indebita della c.m.s. in mancanza di specificazione dei criteri di applicazione, ha dedotto gli elementi sulla base dei quali deve ritenersi che il contratto di conto corrente sia affidato sin dall'inizio del rapporto, e che la relativa operatività
sia stata sempre nei limiti dell'affidamento concesso.
A tal fine ha, infatti, prodotto, come evidenziato, tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto sino alla sua chiusura, da cui si ricavano gli elementi indicati nel motivo d'appello a sostegno dell'assunto della natura ripristinatoria delle rimesse;
ha altresì prodotto documentazione relativa alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, che attesta la presenza di
“rischi a revoca”, con la specificazione di tutte le caratteristiche, tra cui quella dell'accordato, in cui, in base alla definizione contenuta nelle Istruzioni di
Banca d'Italia, “confluiscono le aperture di credito in conto corrente
concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la
facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa”.
Nell'irrilevanza, ai fini della questione in esame della presenza di un saldo positivo al 9 dicembre 2005, invocato dall'appellata, vi sono elementi gravi precisi e concordanti (cfr. da ultimo Cass n. 8035/2025, nonché, sulla possibilità della prova per facta concludentia dell'affidamento Cass. n.
11016/2024 in essa citata) circa la esistenza di affidamenti anche precedenti al 27 maggio 2005 (data del primo contratto di apertura di credito prodotto dalla banca): la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “gli estratti conto, i
riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione,
l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo
scoperto, oppure voci quali «spese gestione fido» e «revisione fido»”, in
quanto, in linea generale, gli elementi in tal modo diffusamente elencati nella
decisione impugnata – ed a maggior ragione la compresenza di più di uno di essi – ben lungi dall'essere irrilevanti, possono essere invece valutati e
valorizzati dal giudice del merito quali dati fattuali idonei a costituire, in via
di presunzione semplice, adeguata prova dell'esistenza di un contratto di
apertura di credito nonché - come visto in precedenza - dell'ammontare
dell'accordato”.
La banca non ha preso specifica posizione sulle risultanze della documentazione, che contrastano le generiche deduzioni per cui “tutte le
rimesse anteriori al 18.7.2008, nessuna esclusa sono affluite sul conto
corrente, il cc n. 19/5825 sistematicamente scoperto (evidenziante, cioè
costanti saldi passivi in difetto di qualsiasi apertura di credito ovvero in
situazione di extra fido)” (cfr. comparsa di risposta in primo grado).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata anche con riferimento alla azione di ripetizione avente ad oggetto gli addebiti della c.m.s. anteriori al 6
giugno 2005 e in tal senso, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
Dunque, la Corte dichiara dovuta l'integrale restituzione degli addebiti a titolo di c.m.s., calcolati dal CTU in € 60.803,63 (quantificazione non oggetto di censura in sede di gravame), al lordo di quanto già corrisposto dall'istituto bancario in esecuzione della sentenza di primo grado (senza che siano state specificate le varie voci di capitale, interessi e spese che compongono l'importo già corrisposto), oltre interessi come già riconosciuti dalla sentenza di primo grado, in assenza di gravame sul punto.
3. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va sul punto in questione riformata.
4. Quanto alle spese del giudizio, la parziale riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Vi è una reciproca soccombenza (cfr. Cass. Sez. Un. N. 32061/2022), attesa la infondatezza della domanda inerente al tema dell'usura e il riconoscimento in favore dell'appellante di una somma ulteriore rispetto a quella già
riconosciuta dal Tribunale a titolo di c.m.s.
Pertanto, va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di 1/3, con condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3 che si liquidano per il primo grado in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, avendo riguardo all'importo riconosciuto dal Tribunale) al lordo di quanto già corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado, e per il secondo grado in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00
ed € 26.000,00, avendo riguardo al residuo importo accertato come dovuto in questo grado) ad eccezione della fase istruttoria del presente grado liquidata in base al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata in relazione a tale fase.
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative alla c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellante nella misura di 1/3 e a carico dell'appellata per i 2/3.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da quale Controparte_2
cessionaria di , avverso la sentenza Controparte_3
n. 820/2022 del Tribunale di Bergamo in data 31 marzo 2022 e per l'effetto condanna e per esso Controparte_5 Controparte_6
al pagamento della somma di € 60.80363, oltre interessi come in parte
[...]
motiva, importo al lordo di quanto già corrisposto dall'istituto bancario in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3, con condanna dell'appellata al pagamento dei residui 2/3 che liquida per l'intero per il primo grado in € 1.701,00 per la “fase studio”, € 1.204,00
per la “fase introduttiva”, € 1.806,00 per la “fase istruttoria” e € 2905,00 per la “fase decisionale”, oltre le spese documentate già liquidate dal Tribunale
(importo al lordo di quanto già corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado), e per il presente grado, in € 1134,00 per la
“fase studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” e € 1.211,00 per la “fase decisionale”.
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellante nella misura di 1/3 e a carico dell'appellata per i 2/3. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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