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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 417/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/02/2025 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. MARINO SILVESTRO CLAUDIO, Parte_2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIANA DI
MONTE RN (CE) in data 03/02/1985; rilevato che dal matrimonio sono nati due figlie e il Persona_1 Persona_2
13/09/1997; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 03/05/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero la
1 conferma in toto del precedente accordo raggiunto in sede di separazione consensuale in questa sede integralmente richiamate:
a) i coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) dal matrimonio sono nate due figlie e cioè nata il [...] a [...]
Piedimonte Matese (Ce) e nata il [...] a [...], Persona_2 gemelle;
c) la casa coniugale di proprietà del Sig. sita in Piana di Monte RN (Ce) alla Via Parte_1
Laurelli nr. 116, sarà abitata dalla moglie e dalla figlia , convivendo ad oggi Persona_1 la figlia col compagno col quale contrarrà matrimonio ad aprile;
Persona_2
d) il Sig. verserà per la moglie euro 200,00 e per la figlia euro 300,00 al mese Parte_1 Per_1 entro il 05 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% Per_1 preventivamente concordate e documentate;
f) il Sig. provvederà al cambio di residenza;
Parte_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIANA DI MONTE RN
(CE) il 03/02/1985 da , nato a [...] Parte_1
RN (CE) il 04/11/1962, e da , nata a [...] Parte_2
RN (CE) il 21/11/1965, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANA DI MONTE RN (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 1985, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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