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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1587/2023
T R A
, nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
Scafati n.87, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20; Appellante
E
con sede centrale Controparte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova Galleria Trieste 5; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.8.2022 presso il Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lav. CP_
premesso di aver ricevuto dall' tre provvedimenti di indebito emessi a Parte_1 luglio e agosto 2020 per la restituzione degli importi di euro 1163,72, euro 1844,12 ed euro 1401,06 e di aver ottenuto sentenza n. 1642/2021 dep. l'11.11.2021 che aveva dichiarato la CP_ prescrizione dell'azione di ripetizione, annullato gli indebiti e ordinato all' la restituzione delle somme eventualmente medio tempore trattenute, esponeva che, nonostante la notifica di detta sentenza e il passaggio in giudicato, l'ente non aveva provveduto alla restituzione di quanto già trattenuto, non ottemperando alla esecuzione del titolo giudiziario.
Era costretto pertanto ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento della somma di euro 1115,27 a titolo di somme illegittimamente trattenute dall'istituto resistente.
1 CP_ L' ritualmente citato, non si costituiva.
In sede di note scritte per la udienza del 15.12.2022 il ricorrente evidenziava al giudicante che CP_ con pec del 03.11.2022 l' gli aveva comunicato di aver annullato la posizione debitoria e riconosciuto quanto richiesto con il ricorso notificato. Il chiedeva quindi dichiararsi la Pt_1 cessata materia del contendere con il riconoscimento delle spese di lite, essendo il riconoscimento del diritto successivo alla notifica del ricorso.
Con la sentenza n. 23/2023 pubbl. il 12.1.2023, il Tribunale, atteso che il ricorrente aveva già ottenuto la sentenza n. 1642/2021 per le rivendicazioni oggetto di causa, ritenuto che ogni ulteriore pretesa afferisse ad un piano prettamente esecutivo, richiamato il principio del ne bis in idem, così statuiva: “dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese”.
Avverso detta decisione ha proposto gravame il con ricorso depositato presso questa Pt_1
Corte territoriale in data 5.7.2023 lamentando, con primo ed unico motivo, l'erronea applicazione del principio del ne bis in idem da parte del primo giudice e chiedendo di “A) Riformare l'impugnata sentenza ed accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare la fondatezza e la ammissibilità del giudizio di I grado per le causali di cui in premessa;
B) CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Ha rilevato l'insussistenza di interesse del alla proposizione del giudizio, avendo l' Pt_1 [...]
già quantificato e corrisposto le somme dovute in esecuzione della sentenza CP_2
1642/2021.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto.
Il primo giudizio rg. n. 2608/2021 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata aveva ad oggetto CP_ l'annullamento dei tre provvedimenti di indebito emessi dall a luglio e agosto 2020 per l'importo complessivo di euro 4.448,9.
Con la (prima) sentenza n. 1642/2021, che ha definito detto giudizio (all. 2 fascicolo , Pt_1 il giudice adito, verificato che le prestazioni indebitamente erogate risalivano agli anni 2003, 2008 e 2009, in accoglimento del ricorso, dichiarava la prescrizione dell'azione di ripetizione, che CP_ nulla era dovuto dal ricorrente all' per gli indebiti ed ordinava “la restituzione delle somme eventualmente medio tempore trattenute”.
CP_ Ad agosto 2022, non avendo ancora l' dato esecuzione alla sentenza n. 1642/2021, l'odierno appellante adiva nuovamente il Tribunale per ottenere la quantificazione delle somme CP_ illegittimamente trattenute dall' e mai restituite.
CP_ Notificato questo secondo ricorso all in data 11.10.2022, con pec del 3.11.2022 (all. 5 fascicolo l' previdenziale - non costituto in primo grado - comunicava all'istante Pt_1 CP_1
2 di aver provveduto, in esecuzione della sentenza n. 1642/2021 del Tribunale di Torre Annunziata (r.g. n. 2608-2021), all'annullamento delle partite debitorie a suo carico e al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.282,99, in restituzione di quanto trattenuto per i1 recupero CP_ dell'indebito. L' invitava poi il a desistere dal coltivare la presente azione Pt_1 giudiziaria.
In sede di note scritte del 10.12.2022 e del 13.1.2023 il ricorrente riferiva al giudicante le predette CP_ circostanze, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell' alle spese processuali per soccombenza virtuale.
CP_ CP_ L' costituitosi nel presente grado, ha confermato e documentato (cfr. all. 3 fascicolo il pagamento dell'importo di euro 1282,99 in data 14/16 novembre 2022, dunque dopo la notifica del ricorso di primo grado (effettuata l'11.10.2022).
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa attoree mediante il riconoscimento e la liquidazione della prestazione oggetto di domanda.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un 3 contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
CP_ Nella specie l' rimasto contumace in primo grado, si è costituito in questo grado chiedendo di confermare la sentenza di primo grado e rilevando la carenza di interesse in concreto dell'appellante, avendo già provveduto alla quantificazione e liquidazione del dovuto a novembre 2022.
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dal pagamento integrale CP_ in corso di causa, da parte dell' in favore del delle somme illegittimamente Pt_1 trattenute a titolo di indebito poi annullato, con piena soddisfazione della pretesa attorea, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Non si ritiene, invece, di condividere la pronuncia di primo grado che, in virtù del principio del ne bis in idem, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo una duplicazione del primo giudizio rg. 2608/2021, definito con la sentenza n. 1642/2021.
In realtà all'esito di detto primo ricorso l'istante ha ottenuto l'accertamento della illegittimità dei
CP_ tre provvedimenti di indebito del 2020 e la condanna generica dell' alla restituzione, in suo favore, degli importi nelle more eventualmente trattenuti per recuperare l'indebito stesso. Nella
CP_ sentenza n. 1642/2021 (così come nei tre provvedimenti di indebito) è quantificato l'importo dell'indebito (pari a complessivi euro 4.448,9.), ossia le somme indebitamente corrisposte
CP_ all'istante che l' intendeva recuperare. Né nella sentenza del 2021 né nei provvedimenti di
CP_ indebito è invece quantificato l'importo che l' in esecuzione degli indebiti stessi, concretamente ha recuperato mediante trattenute sulla pensione dell'istante.
Non si ravvisa alcuna violazione del principio del ne bis in idem con il presente giudizio volto CP_ alla esatta quantificazione delle somme trattenute dall' con condanna specifica al pagamento.
L'istante, del resto, non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la restituzione degli importi in esame sula base della sentenza n. 1642/2021, che non aveva quantificato il suo credito restitutorio. Non possedeva un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.
All'epoca della instaurazione del giudizio (agosto 2022) il aveva quindi interesse alla Pt_1 proposizione della presente domanda, mancando la quantificazione esatta del suo credito, assente sia nella sentenza del 2021 (che conteneva l'accertamento del credito solo nell'an) sia nei CP_ provvedimenti del 2020 (con la quantificazione dell'indebito da recupere ma non delle somme di fatto recuperate e da restituire all'istante).
4 CP_ Sono pertanto inconsistenti gli argomenti difensivi dell' secondo cui il “quantum” era già contenuto nella sentenza del 2021 e nei provvedimenti di indebito.
Priva di pregio è anche l'affermazione dell' sul difetto di interesse alla azione CP_1 CP_ dell'appellante avendo l' provveduto al riconoscimento e alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza 1642/2021 già a novembre 2022, anteriormente alla data del ricorso in appello (luglio 2023).
Invero l'interesse ex art. 100 c.p.c., presente all'epoca della domanda (agosto 2022) e della notifica del ricorso introduttivo (ottobre 2022), è poi venuto meno in corso di causa (a novembre CP_ 2022) con il pagamento, da parte dell' della somma di euro 1282,99. Si è verificato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che ha reso non più utile la decisione del giudice, concretandosi la fattispecie della cessazione della materia del contendere.
Alla luce dei motivi esposti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto con riforma della impugnata sentenza e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno formulata richiesta di liquidazione delle spese di lite di modo che sul punto residua un interesse alla decisione del collegio.
Non si rinvengono ragioni gravi ed eccezionali che possano giustificare la compensazione delle CP_ spese processuali, che dunque vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza (virtuale). Le spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate. In sede di liquidazione va altresì tenuto conto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. che nei giudizi per prestazioni previdenziali impone al giudice una liquidazione delle spese di lite non superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio (nella specie, euro 1115,27; cfr. Cass. ord. 24956/2017).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 886,00 per il primo grado di giudizio e in euro 962,00 per il grado di appello, oltre per entrambi i gradi IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 13/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1587/2023
T R A
, nato il [...] a [...], ed ivi residente a[...]
Scafati n.87, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20; Appellante
E
con sede centrale Controparte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato ed assistito dall'avv. Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova Galleria Trieste 5; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.8.2022 presso il Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lav. CP_
premesso di aver ricevuto dall' tre provvedimenti di indebito emessi a Parte_1 luglio e agosto 2020 per la restituzione degli importi di euro 1163,72, euro 1844,12 ed euro 1401,06 e di aver ottenuto sentenza n. 1642/2021 dep. l'11.11.2021 che aveva dichiarato la CP_ prescrizione dell'azione di ripetizione, annullato gli indebiti e ordinato all' la restituzione delle somme eventualmente medio tempore trattenute, esponeva che, nonostante la notifica di detta sentenza e il passaggio in giudicato, l'ente non aveva provveduto alla restituzione di quanto già trattenuto, non ottemperando alla esecuzione del titolo giudiziario.
Era costretto pertanto ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento della somma di euro 1115,27 a titolo di somme illegittimamente trattenute dall'istituto resistente.
1 CP_ L' ritualmente citato, non si costituiva.
In sede di note scritte per la udienza del 15.12.2022 il ricorrente evidenziava al giudicante che CP_ con pec del 03.11.2022 l' gli aveva comunicato di aver annullato la posizione debitoria e riconosciuto quanto richiesto con il ricorso notificato. Il chiedeva quindi dichiararsi la Pt_1 cessata materia del contendere con il riconoscimento delle spese di lite, essendo il riconoscimento del diritto successivo alla notifica del ricorso.
Con la sentenza n. 23/2023 pubbl. il 12.1.2023, il Tribunale, atteso che il ricorrente aveva già ottenuto la sentenza n. 1642/2021 per le rivendicazioni oggetto di causa, ritenuto che ogni ulteriore pretesa afferisse ad un piano prettamente esecutivo, richiamato il principio del ne bis in idem, così statuiva: “dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese”.
Avverso detta decisione ha proposto gravame il con ricorso depositato presso questa Pt_1
Corte territoriale in data 5.7.2023 lamentando, con primo ed unico motivo, l'erronea applicazione del principio del ne bis in idem da parte del primo giudice e chiedendo di “A) Riformare l'impugnata sentenza ed accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare la fondatezza e la ammissibilità del giudizio di I grado per le causali di cui in premessa;
B) CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Ha rilevato l'insussistenza di interesse del alla proposizione del giudizio, avendo l' Pt_1 [...]
già quantificato e corrisposto le somme dovute in esecuzione della sentenza CP_2
1642/2021.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è fondato e va accolto.
Il primo giudizio rg. n. 2608/2021 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata aveva ad oggetto CP_ l'annullamento dei tre provvedimenti di indebito emessi dall a luglio e agosto 2020 per l'importo complessivo di euro 4.448,9.
Con la (prima) sentenza n. 1642/2021, che ha definito detto giudizio (all. 2 fascicolo , Pt_1 il giudice adito, verificato che le prestazioni indebitamente erogate risalivano agli anni 2003, 2008 e 2009, in accoglimento del ricorso, dichiarava la prescrizione dell'azione di ripetizione, che CP_ nulla era dovuto dal ricorrente all' per gli indebiti ed ordinava “la restituzione delle somme eventualmente medio tempore trattenute”.
CP_ Ad agosto 2022, non avendo ancora l' dato esecuzione alla sentenza n. 1642/2021, l'odierno appellante adiva nuovamente il Tribunale per ottenere la quantificazione delle somme CP_ illegittimamente trattenute dall' e mai restituite.
CP_ Notificato questo secondo ricorso all in data 11.10.2022, con pec del 3.11.2022 (all. 5 fascicolo l' previdenziale - non costituto in primo grado - comunicava all'istante Pt_1 CP_1
2 di aver provveduto, in esecuzione della sentenza n. 1642/2021 del Tribunale di Torre Annunziata (r.g. n. 2608-2021), all'annullamento delle partite debitorie a suo carico e al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.282,99, in restituzione di quanto trattenuto per i1 recupero CP_ dell'indebito. L' invitava poi il a desistere dal coltivare la presente azione Pt_1 giudiziaria.
In sede di note scritte del 10.12.2022 e del 13.1.2023 il ricorrente riferiva al giudicante le predette CP_ circostanze, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell' alle spese processuali per soccombenza virtuale.
CP_ CP_ L' costituitosi nel presente grado, ha confermato e documentato (cfr. all. 3 fascicolo il pagamento dell'importo di euro 1282,99 in data 14/16 novembre 2022, dunque dopo la notifica del ricorso di primo grado (effettuata l'11.10.2022).
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa attoree mediante il riconoscimento e la liquidazione della prestazione oggetto di domanda.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un 3 contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
CP_ Nella specie l' rimasto contumace in primo grado, si è costituito in questo grado chiedendo di confermare la sentenza di primo grado e rilevando la carenza di interesse in concreto dell'appellante, avendo già provveduto alla quantificazione e liquidazione del dovuto a novembre 2022.
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dal pagamento integrale CP_ in corso di causa, da parte dell' in favore del delle somme illegittimamente Pt_1 trattenute a titolo di indebito poi annullato, con piena soddisfazione della pretesa attorea, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Non si ritiene, invece, di condividere la pronuncia di primo grado che, in virtù del principio del ne bis in idem, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo una duplicazione del primo giudizio rg. 2608/2021, definito con la sentenza n. 1642/2021.
In realtà all'esito di detto primo ricorso l'istante ha ottenuto l'accertamento della illegittimità dei
CP_ tre provvedimenti di indebito del 2020 e la condanna generica dell' alla restituzione, in suo favore, degli importi nelle more eventualmente trattenuti per recuperare l'indebito stesso. Nella
CP_ sentenza n. 1642/2021 (così come nei tre provvedimenti di indebito) è quantificato l'importo dell'indebito (pari a complessivi euro 4.448,9.), ossia le somme indebitamente corrisposte
CP_ all'istante che l' intendeva recuperare. Né nella sentenza del 2021 né nei provvedimenti di
CP_ indebito è invece quantificato l'importo che l' in esecuzione degli indebiti stessi, concretamente ha recuperato mediante trattenute sulla pensione dell'istante.
Non si ravvisa alcuna violazione del principio del ne bis in idem con il presente giudizio volto CP_ alla esatta quantificazione delle somme trattenute dall' con condanna specifica al pagamento.
L'istante, del resto, non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la restituzione degli importi in esame sula base della sentenza n. 1642/2021, che non aveva quantificato il suo credito restitutorio. Non possedeva un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.
All'epoca della instaurazione del giudizio (agosto 2022) il aveva quindi interesse alla Pt_1 proposizione della presente domanda, mancando la quantificazione esatta del suo credito, assente sia nella sentenza del 2021 (che conteneva l'accertamento del credito solo nell'an) sia nei CP_ provvedimenti del 2020 (con la quantificazione dell'indebito da recupere ma non delle somme di fatto recuperate e da restituire all'istante).
4 CP_ Sono pertanto inconsistenti gli argomenti difensivi dell' secondo cui il “quantum” era già contenuto nella sentenza del 2021 e nei provvedimenti di indebito.
Priva di pregio è anche l'affermazione dell' sul difetto di interesse alla azione CP_1 CP_ dell'appellante avendo l' provveduto al riconoscimento e alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza 1642/2021 già a novembre 2022, anteriormente alla data del ricorso in appello (luglio 2023).
Invero l'interesse ex art. 100 c.p.c., presente all'epoca della domanda (agosto 2022) e della notifica del ricorso introduttivo (ottobre 2022), è poi venuto meno in corso di causa (a novembre CP_ 2022) con il pagamento, da parte dell' della somma di euro 1282,99. Si è verificato un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che ha reso non più utile la decisione del giudice, concretandosi la fattispecie della cessazione della materia del contendere.
Alla luce dei motivi esposti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto con riforma della impugnata sentenza e dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno formulata richiesta di liquidazione delle spese di lite di modo che sul punto residua un interesse alla decisione del collegio.
Non si rinvengono ragioni gravi ed eccezionali che possano giustificare la compensazione delle CP_ spese processuali, che dunque vanno poste a carico dell' in base al principio di soccombenza (virtuale). Le spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate. In sede di liquidazione va altresì tenuto conto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. che nei giudizi per prestazioni previdenziali impone al giudice una liquidazione delle spese di lite non superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio (nella specie, euro 1115,27; cfr. Cass. ord. 24956/2017).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 886,00 per il primo grado di giudizio e in euro 962,00 per il grado di appello, oltre per entrambi i gradi IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 13/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
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