Articolo 23 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 22Articolo 24
Versione
21 aprile 1942
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Versione
15 gennaio 1950
Art. 23. Trasferte. ((Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua, legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimi di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi))

Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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