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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati: dr. Giammichele Marcelli Presidente dr. Paola De Nisco Consigliere rel. dr. Vito Savino Consigliere in esito alla fase decisoria ex artt. 350bis, 281sexies, 127ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n° 33/2025 del ruolo generale e promossa
DA
, C.f. , (già C.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. C.F._2 Controparte_1
(C.f. ) giusta procura speciale alle liti in atti, nel cui studio C.F._3 corrente in Fano (PU), al Via Dell'Abbazia n.7, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazionie e notificazioni del presente giudizio: Email_1
- appellante-
CONTRO
(C.F. P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale Dott. giusta procura speciale Controparte_3
10 febbraio 2023 a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. 49.656, Racc. Persona_1
n. 16.231, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
Francesco Mocci (C.F. ), nel cui studio corrente in Milano, C.F._4
Corso Europa, 13 è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni del giudizio: e Email_2
Email_3 - appellata, appellante incidentale-
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Pesaro emessa nella causa n R.G. n. 2244/2022, in data 18/6/2024, pubblicata il 20/6/2024, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare, ex art.354 C.p.c., la nullità della sentenza n.536/2024, emessa dal Tribunale di Pesaro, per motivazione apparente e/o per omessa integrazione del contraddittorio e rimettere la causa al primo giudice;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.536/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Gianfranco Tamburini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2244/2022, depositata in cancelleria in data
18.06.2020 e pubblicata il 20.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e dunque:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: - accertare, per le ragioni dedotte in narrativa, la simulazione relativa del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta n.2392 stipulato dal notaio tra Per_2 la SI.ra e Cassa di Risparmio di Cesena, ora Credit Agricole Italia Parte_1
Spa, per interposizione fittizia di persona, dichiarandosi che stipulante effettivo ne era il SI. , terzo datore di ipoteca, in proprio e quale legale Persona_3 rappresentante della società Camping Caravan Market Snc di , e Persona_3 soggetto solo interposto la SI.ra , Parte_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, il SI. , Persona_3 terzo datore di ipoteca, in proprio e quale legale rappresentante della società
Camping Caravan Market Snc di , il reale contraente tenuto al Persona_3 pagamento della somma di Euro 140.000,00 in forza di mutuo ipotecario fondiario,
Rep.n.2825 Raccolta n.2392 stipulato in data 09.09.2015 avanti il notaio Dott.
a Fano;
per l'effetto - accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. Per_2
1414 c.c. del contratto di mutuo fondiario nei confronti della SI.ra Parte_1 intercorso tra la medesima e la Banca Credit Agricole Italia S.p.A;
- condannare la Banca Credit Agricole Italia Spa alla restituzione della somma di
Euro 763,27, pari a quanto versato in pagamento del mutuo dalla SI.ra
[...]
e/o quella minore o maggiore che risulterà dalla espletanda fase istruttoria Pt_1 nonché il danno non-patrimoniale derivante da fatto illecito da quantificarsi in via equitativa;
In via autonoma e concorrente: - accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, l'illiceità del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta
n.2392, per la somma di Euro 140.000,00 tra la Banca Cassa di Risparmio di Cesena
Spa, (oggi Credit Agricole Spa), e la SI.ra , ora , Parte_2 Parte_1
(mutuataria) ed il SI. (terzo datore di ipoteca) per difetto del Persona_3 requisito essenziale della causa, ovvero, in subordine, perché stipulato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate degli appellati dinanzi il Tribunale di Pesaro per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE E INCIDENTALE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca per i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN SUBORDINE: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa, disponendo - in ogni caso - le opportune compensazioni con il maggior credito derivante dal ”. Pt_3
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto la domanda dell'odierna appellante nei confronti del convenuto di credito nonchè oggi appellato e CP_4 appellante in via incidentale, condannandola al pagamento degli onorari e spese di lite in favore della controparte, nella misura di € 4.217,00 oltre oneri accessori. In particolare, il Tribunale rigettava la domanda attrice volta a vedere dichiarata
“l'illiceità del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta n.2392, per la somma di Euro 140.000,00 tra la Banca Cassa di Risparmio di Cesena Spa,
(oggi Credit Agricole Spa), e la SI.ra , ora , Parte_2 Parte_1
(mutuataria) ed il SI. (terzo datore di ipoteca) per difetto del Persona_3 requisito essenziale della causa, ovvero, in subordine, perché stipulato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., nonché condannare la convenuta ai danni da accertarsi”.
Nella specie il Tribunale non ravvisava motivi per il riconoscimento, invocato dall'attrice, della simulazione del contratto di mutuo sopra indicato per interposizione fittizia di persona, ritenendo sostanzialmente affermato, ma non provato, che reale mutuatario fosse il marito della medesima appellante, intervenuto alla stipula quale terzo datore di ipoteca. Valutava inoltre il Tribunale che la fattispecie lamentata dall'attrice non integrasse neanche i requisiti del negozio in frode alla legge o, alternativamente, ai creditori, una volta considerate le modalità di erogazione della somma mutuata, concretamente messa a disposizione dell'attrice, nonché quelle di suo successivo impiego, consistito nella movimentazione dell'importo di cui al mutuo dal conto corrente dell'attrice verso quello del terzo datore di ipoteca, e da quest'ultimo verso l'ulteriore conto corrente intestato alla società di cui era titolare, in supposto stato di dissesto.
Inoltre, il Tribunale reputava specificamente infondata la domanda in considerazione della circostanza per cui il terzo datore di ipoteca veniva indicato come testimone da escutere dell'eventualmente disposta fase istruttoria, con ciò ritenendo che l'attrice negasse, in maniera contraddittoria, l'ipotesi della simulazione mediante interposizione fittizia di persona.
Costituitosi in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere il rapporto de quo rientrante tra quelli oggetto di cessione di crediti in blocco ex lege 130/99 in favore della cessionaria menzionata in atti, producendo a tal fine avviso di pubblicazione in G.U. della CP_5 cessione;
sotto tale profilo il Tribunale non reputava adeguatamente provata la circostanza dell'avvenuta inclusione del rapporto in contestazione tra quelli oggetto della cessione e rigettava l'eccezione proposta. ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione la cui Parte_1 rubrica è la seguente: “1) nullita' della pronuncia per motivazione apparente - mancata integrazione del contraddittorio;
2) mancata pronuncia sulla simulazione relativa del contratto di mutuo per interposizione fittizia di persona. omessa motivazione – insufficienza ed illogicità; 3) erroneita' della pronuncia sul rigetto della responsabilità extra-contrattuale di banca credit agricole: contraddittorietà – insufficienza”.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando in via incidentale l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
Questa Corte ritiene l'appello principale meritevole di accoglimento.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” saranno immediatamente esaminate le questioni qui devolute circa i rilievi sulla mancata integrazione del contraddittorio in ragione della dedotta simulazione, rilievi che sono fondati.
La sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, tenuto in considerazione l'orientamento della Cassazione secondo cui “l'azione di simulazione dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché
l'accertamento da compiere determina il mutamento della situazione giuridica unica
e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali, pertanto, la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti” (Cass. n. 8957 del
17/4/2014), nonché quello secondo cui “Il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona, che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi,
a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo, in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti” (Cassazione civile sez. III, 07/11/2002, n. 15633).
La nullità in esame rientra infatti nel novero delle questioni preliminari di rito rilevabili d'ufficio e renderebbe superflua anche l'analisi delle argomentazioni della sentenza di primo grado e dei correlati motivi di appello su cui non sarebbe necessario provocare su di essa il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., essendo questione di puro diritto ovvero di fatto mista a diritto (v.
Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n. 23883).
A corroborare quanto precede, in ogni caso si notano: - il tenore della domanda, delle deduzioni e richieste avanzate in primo grado dall'attrice e qui rinnovate, anche nell'argomentazione a sostegno del primo motivo di appello, e testualmente rinvenibili alle pagine da 9 a 12 dell'atto di appello;
- l'eccezione sollevata dalla appellata sul punto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo datore di ipoteca, ritenuto litisconsorte necessario, contenuta in tutti gli scritti di primo grado (dalle conclusioni rese nella comparsa di costituzione in giudizio, passando per le memorie ex art 183 cpc, sino al foglio di precisazione delle conclusioni in vista di udienza cartolare del 1/12/2023 e quindi riversata nelle memorie ex art 190 cpc);
- il mancato espresso pronunciamento del giudice, non tanto o non solo sul merito della vicenda, ma sull'aspetto specifico della non necessità di integrazione del contraddittorio in rapporto all'interposizione fittizia, circostanza possibile -secondo
Cassazione civile sez. un., 14/05/2013, n. 11523- ma qui, in relazione all'operazione contestata (mutuo), non individuabile dato che, inoltre, non sono specificate le ragioni di esclusione del litisconsorzio sia in rapporto agli interessi delle parti costituite che a quello potenziale del terzo;
- la dinamica processuale svoltasi in corso del giudizio di primo grado, testimoniata da specifica dialettica svoltasi all'udienza del 27/1/2023 in cui le parti hanno verbalizzato come segue: “L'avv.to contesta la costituzione avversaria ed in CP_1 particolare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto la causa non verte su di un credito attivo o passivo, ma riguarda una richiesta, in via autonoma e principale, dell'accertamento della simulazione del contratto di mutuo, ed insiste nelle conclusioni chiedendo i termini 183. L'avv.to Boresta si riporta a quanto richiesto, eccepito e contestato in comparsa insistendo sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva per tutte le ragioni di cui al paragrafo 3 di comparsa”, con riserva assunta, e poi sciolta, solamente in relazione alla concessione dei termini ex art. 183 cpc;
- il fatto che anche successivamente, assunta nuovamente riserva all'esito delle memorie istruttorie, in cui la questione della simulazione e della eccezione di difetto di integrità del contraddittorio veniva ulteriormente evocata, il Tribunale scioglieva ulteriormente la riserva solo per rigettare le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con ciò lasciando margine a ragioni di doglianza circa lesione del diritto al contraddittorio e di difesa che, indipendentemente da ogni valutazione nel merito della vicenda, devono essere garantiti pienamente e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo (Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29908).
Ritiene quindi il Collegio che il tenore dell'art. 354 cpc (cui per il profilo de quo è sotteso principio di economia processuale, considerato che “Quando […] risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” - Cassazione civile sez. III, 03/03/2025, n.5571), imponga la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al
Tribunale ai sensi dell'art. 354, comma 1, cpc, perché si consenta la riassunzione del giudizio nei confronti del terzo, SI. da parte dell'interessato. Persona_3
In punto di spese del giudizio, pur considerato l'orientamento della Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32933 secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” ritiene questa Corte che non vi sia titolo per la condanna di alcuna delle parti, non avendo in realtà esse dato origine alla nullità rilevata, bensì per la loro compensazione integrale, considerato inoltre che dall'annullamento della sentenza rimane coinvolta anche la pronuncia sulle spese e onorari di lite, da rideterminarsi in ipotesi da parte del Tribunale cui la causa viene rimessa, che sono state poste in carico all'appellante in primo grado, senza peraltro previa revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in quella sede, ammissione che, allo stato, risulta in questa sede di appello solamente richiesta al competente Ordine, mancando documentazione della delibera di ammissione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Pesaro, emessa nella causa n R.G. n. 2244/2022, in data 18/6/2024, pubblicata il 20/6/2024, non notificata, così decide nel contraddittorio delle parti:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, SI. Persona_3
- rimette la causa davanti al primo giudice, Tribunale di Pesaro, nei modi e termini previsti dalla legge ai sensi dell'art. 354 cpc;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1/7/2025
Il Presidente dr. Giammichele Marcelli
Il Consigliere relatore/est.
dr. Paola De Nisco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati: dr. Giammichele Marcelli Presidente dr. Paola De Nisco Consigliere rel. dr. Vito Savino Consigliere in esito alla fase decisoria ex artt. 350bis, 281sexies, 127ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n° 33/2025 del ruolo generale e promossa
DA
, C.f. , (già C.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. C.F._2 Controparte_1
(C.f. ) giusta procura speciale alle liti in atti, nel cui studio C.F._3 corrente in Fano (PU), al Via Dell'Abbazia n.7, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazionie e notificazioni del presente giudizio: Email_1
- appellante-
CONTRO
(C.F. P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del procuratore speciale Dott. giusta procura speciale Controparte_3
10 febbraio 2023 a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. 49.656, Racc. Persona_1
n. 16.231, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
Francesco Mocci (C.F. ), nel cui studio corrente in Milano, C.F._4
Corso Europa, 13 è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni del giudizio: e Email_2
Email_3 - appellata, appellante incidentale-
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Pesaro emessa nella causa n R.G. n. 2244/2022, in data 18/6/2024, pubblicata il 20/6/2024, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare, ex art.354 C.p.c., la nullità della sentenza n.536/2024, emessa dal Tribunale di Pesaro, per motivazione apparente e/o per omessa integrazione del contraddittorio e rimettere la causa al primo giudice;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.536/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Gianfranco Tamburini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2244/2022, depositata in cancelleria in data
18.06.2020 e pubblicata il 20.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e dunque:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: - accertare, per le ragioni dedotte in narrativa, la simulazione relativa del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta n.2392 stipulato dal notaio tra Per_2 la SI.ra e Cassa di Risparmio di Cesena, ora Credit Agricole Italia Parte_1
Spa, per interposizione fittizia di persona, dichiarandosi che stipulante effettivo ne era il SI. , terzo datore di ipoteca, in proprio e quale legale Persona_3 rappresentante della società Camping Caravan Market Snc di , e Persona_3 soggetto solo interposto la SI.ra , Parte_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, il SI. , Persona_3 terzo datore di ipoteca, in proprio e quale legale rappresentante della società
Camping Caravan Market Snc di , il reale contraente tenuto al Persona_3 pagamento della somma di Euro 140.000,00 in forza di mutuo ipotecario fondiario,
Rep.n.2825 Raccolta n.2392 stipulato in data 09.09.2015 avanti il notaio Dott.
a Fano;
per l'effetto - accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. Per_2
1414 c.c. del contratto di mutuo fondiario nei confronti della SI.ra Parte_1 intercorso tra la medesima e la Banca Credit Agricole Italia S.p.A;
- condannare la Banca Credit Agricole Italia Spa alla restituzione della somma di
Euro 763,27, pari a quanto versato in pagamento del mutuo dalla SI.ra
[...]
e/o quella minore o maggiore che risulterà dalla espletanda fase istruttoria Pt_1 nonché il danno non-patrimoniale derivante da fatto illecito da quantificarsi in via equitativa;
In via autonoma e concorrente: - accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, l'illiceità del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta
n.2392, per la somma di Euro 140.000,00 tra la Banca Cassa di Risparmio di Cesena
Spa, (oggi Credit Agricole Spa), e la SI.ra , ora , Parte_2 Parte_1
(mutuataria) ed il SI. (terzo datore di ipoteca) per difetto del Persona_3 requisito essenziale della causa, ovvero, in subordine, perché stipulato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate degli appellati dinanzi il Tribunale di Pesaro per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE E INCIDENTALE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca per i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
IN SUBORDINE: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo all'appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dell'appellante, ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in narrativa, disponendo - in ogni caso - le opportune compensazioni con il maggior credito derivante dal ”. Pt_3
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto la domanda dell'odierna appellante nei confronti del convenuto di credito nonchè oggi appellato e CP_4 appellante in via incidentale, condannandola al pagamento degli onorari e spese di lite in favore della controparte, nella misura di € 4.217,00 oltre oneri accessori. In particolare, il Tribunale rigettava la domanda attrice volta a vedere dichiarata
“l'illiceità del contratto di mutuo ipotecario fondiario, Rep.n.2825 Raccolta n.2392, per la somma di Euro 140.000,00 tra la Banca Cassa di Risparmio di Cesena Spa,
(oggi Credit Agricole Spa), e la SI.ra , ora , Parte_2 Parte_1
(mutuataria) ed il SI. (terzo datore di ipoteca) per difetto del Persona_3 requisito essenziale della causa, ovvero, in subordine, perché stipulato in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., nonché condannare la convenuta ai danni da accertarsi”.
Nella specie il Tribunale non ravvisava motivi per il riconoscimento, invocato dall'attrice, della simulazione del contratto di mutuo sopra indicato per interposizione fittizia di persona, ritenendo sostanzialmente affermato, ma non provato, che reale mutuatario fosse il marito della medesima appellante, intervenuto alla stipula quale terzo datore di ipoteca. Valutava inoltre il Tribunale che la fattispecie lamentata dall'attrice non integrasse neanche i requisiti del negozio in frode alla legge o, alternativamente, ai creditori, una volta considerate le modalità di erogazione della somma mutuata, concretamente messa a disposizione dell'attrice, nonché quelle di suo successivo impiego, consistito nella movimentazione dell'importo di cui al mutuo dal conto corrente dell'attrice verso quello del terzo datore di ipoteca, e da quest'ultimo verso l'ulteriore conto corrente intestato alla società di cui era titolare, in supposto stato di dissesto.
Inoltre, il Tribunale reputava specificamente infondata la domanda in considerazione della circostanza per cui il terzo datore di ipoteca veniva indicato come testimone da escutere dell'eventualmente disposta fase istruttoria, con ciò ritenendo che l'attrice negasse, in maniera contraddittoria, l'ipotesi della simulazione mediante interposizione fittizia di persona.
Costituitosi in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere il rapporto de quo rientrante tra quelli oggetto di cessione di crediti in blocco ex lege 130/99 in favore della cessionaria menzionata in atti, producendo a tal fine avviso di pubblicazione in G.U. della CP_5 cessione;
sotto tale profilo il Tribunale non reputava adeguatamente provata la circostanza dell'avvenuta inclusione del rapporto in contestazione tra quelli oggetto della cessione e rigettava l'eccezione proposta. ha proposto appello articolando tre motivi di impugnazione la cui Parte_1 rubrica è la seguente: “1) nullita' della pronuncia per motivazione apparente - mancata integrazione del contraddittorio;
2) mancata pronuncia sulla simulazione relativa del contratto di mutuo per interposizione fittizia di persona. omessa motivazione – insufficienza ed illogicità; 3) erroneita' della pronuncia sul rigetto della responsabilità extra-contrattuale di banca credit agricole: contraddittorietà – insufficienza”.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando in via incidentale l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
Questa Corte ritiene l'appello principale meritevole di accoglimento.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” saranno immediatamente esaminate le questioni qui devolute circa i rilievi sulla mancata integrazione del contraddittorio in ragione della dedotta simulazione, rilievi che sono fondati.
La sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, tenuto in considerazione l'orientamento della Cassazione secondo cui “l'azione di simulazione dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché
l'accertamento da compiere determina il mutamento della situazione giuridica unica
e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali, pertanto, la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti” (Cass. n. 8957 del
17/4/2014), nonché quello secondo cui “Il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona, che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi,
a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo, in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti” (Cassazione civile sez. III, 07/11/2002, n. 15633).
La nullità in esame rientra infatti nel novero delle questioni preliminari di rito rilevabili d'ufficio e renderebbe superflua anche l'analisi delle argomentazioni della sentenza di primo grado e dei correlati motivi di appello su cui non sarebbe necessario provocare su di essa il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., essendo questione di puro diritto ovvero di fatto mista a diritto (v.
Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n. 23883).
A corroborare quanto precede, in ogni caso si notano: - il tenore della domanda, delle deduzioni e richieste avanzate in primo grado dall'attrice e qui rinnovate, anche nell'argomentazione a sostegno del primo motivo di appello, e testualmente rinvenibili alle pagine da 9 a 12 dell'atto di appello;
- l'eccezione sollevata dalla appellata sul punto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo datore di ipoteca, ritenuto litisconsorte necessario, contenuta in tutti gli scritti di primo grado (dalle conclusioni rese nella comparsa di costituzione in giudizio, passando per le memorie ex art 183 cpc, sino al foglio di precisazione delle conclusioni in vista di udienza cartolare del 1/12/2023 e quindi riversata nelle memorie ex art 190 cpc);
- il mancato espresso pronunciamento del giudice, non tanto o non solo sul merito della vicenda, ma sull'aspetto specifico della non necessità di integrazione del contraddittorio in rapporto all'interposizione fittizia, circostanza possibile -secondo
Cassazione civile sez. un., 14/05/2013, n. 11523- ma qui, in relazione all'operazione contestata (mutuo), non individuabile dato che, inoltre, non sono specificate le ragioni di esclusione del litisconsorzio sia in rapporto agli interessi delle parti costituite che a quello potenziale del terzo;
- la dinamica processuale svoltasi in corso del giudizio di primo grado, testimoniata da specifica dialettica svoltasi all'udienza del 27/1/2023 in cui le parti hanno verbalizzato come segue: “L'avv.to contesta la costituzione avversaria ed in CP_1 particolare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto la causa non verte su di un credito attivo o passivo, ma riguarda una richiesta, in via autonoma e principale, dell'accertamento della simulazione del contratto di mutuo, ed insiste nelle conclusioni chiedendo i termini 183. L'avv.to Boresta si riporta a quanto richiesto, eccepito e contestato in comparsa insistendo sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva per tutte le ragioni di cui al paragrafo 3 di comparsa”, con riserva assunta, e poi sciolta, solamente in relazione alla concessione dei termini ex art. 183 cpc;
- il fatto che anche successivamente, assunta nuovamente riserva all'esito delle memorie istruttorie, in cui la questione della simulazione e della eccezione di difetto di integrità del contraddittorio veniva ulteriormente evocata, il Tribunale scioglieva ulteriormente la riserva solo per rigettare le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con ciò lasciando margine a ragioni di doglianza circa lesione del diritto al contraddittorio e di difesa che, indipendentemente da ogni valutazione nel merito della vicenda, devono essere garantiti pienamente e in modo effettivo durante l'intero svolgimento del processo (Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n.29908).
Ritiene quindi il Collegio che il tenore dell'art. 354 cpc (cui per il profilo de quo è sotteso principio di economia processuale, considerato che “Quando […] risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” - Cassazione civile sez. III, 03/03/2025, n.5571), imponga la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al
Tribunale ai sensi dell'art. 354, comma 1, cpc, perché si consenta la riassunzione del giudizio nei confronti del terzo, SI. da parte dell'interessato. Persona_3
In punto di spese del giudizio, pur considerato l'orientamento della Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n.32933 secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” ritiene questa Corte che non vi sia titolo per la condanna di alcuna delle parti, non avendo in realtà esse dato origine alla nullità rilevata, bensì per la loro compensazione integrale, considerato inoltre che dall'annullamento della sentenza rimane coinvolta anche la pronuncia sulle spese e onorari di lite, da rideterminarsi in ipotesi da parte del Tribunale cui la causa viene rimessa, che sono state poste in carico all'appellante in primo grado, senza peraltro previa revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in quella sede, ammissione che, allo stato, risulta in questa sede di appello solamente richiesta al competente Ordine, mancando documentazione della delibera di ammissione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Pesaro, emessa nella causa n R.G. n. 2244/2022, in data 18/6/2024, pubblicata il 20/6/2024, non notificata, così decide nel contraddittorio delle parti:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, SI. Persona_3
- rimette la causa davanti al primo giudice, Tribunale di Pesaro, nei modi e termini previsti dalla legge ai sensi dell'art. 354 cpc;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 1/7/2025
Il Presidente dr. Giammichele Marcelli
Il Consigliere relatore/est.
dr. Paola De Nisco