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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 531\2023, trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Roberto Sabbatini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Patella, in forza di mandato rilasciato Controparte_1 in calce all'atto di citazione in primo grado
- appellata -
Controparte_2
- appellato non costituito -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1171\2022, depositata in data 15.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“In via principale: - respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla
GN nel presente giudizio, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1 per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dalla ovvero comunque Parte_1
1 respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale. In via strettissimamente subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla GN nel presente giudizio, previo accertamento e Controparte_1 declaratoria del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti da quest'ultima, a seguito dell'evento oggetto di causa, è notevolmente minore e più modesta di quanto liquidato in sentenza, e previo accertamento e declaratoria che alcune delle voci e/o componenti di danno rivendicate dalla odierna Appellata neppure sono configurabili e comunque neppure sussistono, ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente;
- condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore della della somma di 19.715,56 Euro (di cui 13.411,96 Euro per sorte, Parte_1 interessi e rivalutazione, 854,00 Euro per spese di CTU e 5.449,60 Euro per spese legali), versata in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado e da essa GN
[...] indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice CP_1
d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, oltre a quanto verrà pagato dalla medesima ai fini della registrazione delle medesime sentenze di I° grado Parte_1
(docc. 2 – 4). - Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente. In via istruttoria, laddove l'Ecc.ma Corte adìta non fosse ancora convinta della palese infondatezza della domanda attorea, previa revoca e/o modifica parziale dell'ordinanza resa in data 23 Gennaio
2020, la presente difesa torna ad insistere per l'ammissione integrale della prova per testi ritualmente formulata dalla con la propria II° memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., Parte_1 nonché per l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto Inoltre, Controparte_2 per tutte le motivazioni ampiamente esposte nel corso del giudizio di primo grado e nel presente scritto, la difesa della torna a chiedere la sostituzione del CTU e la rinnovazione delle Parte_1 operazioni peritali o, quanto meno, la chiamata a chiarimenti del Dottor ”. Persona_1
Per l'appellata:
“si conclude per il rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge e con conferma della impugnata sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Parte_2
Teramo, all'esito dell'espletata istruttoria orale e della esperita CTU medico-legale - in accoglimento della domanda proposta da e volta ad ottenere il risarcimento Controparte_1 delle lesioni personali e, comunque, di tutti i danni, anche patrimoniali, subiti in conseguenza dell'investimento patito ad opera del veicolo agricolo di proprietà e condotto dal convenuto rimasto contumace (coniuge dell'attrice), il quale colpendola in manovra Controparte_2 di retromarcia la sbalzava contro una pila di mattoni -, l'ha condannata, in solido con il contumace, al pagamento della somma di € 12.443,49 a titolo di danno alla persona, oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo esplicitati criteri, e di € 643,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dall'esborso, nonché alla rifusione delle spese di lite, oltre rivalutazione e interessi, ponendo a suo carico, sempre in solido con il convenuto contumace, anche il costo della CTU.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto provata la dinamica del sinistro come rappresentata dall'attrice e confermata dagli attendibili testi escussi, nonché dimostrato il nesso causale tra la lesione riportata dall'attrice ed il trauma diretto per impatto, definito dal CTU “a bassa inerzia”, così non dubitando della colpa esclusiva del convenuto contumace alla guida della macchina agricola.
2. Le censure mosse alla pronuncia possono essere così compendiate:
a) erroneità ed illogicità del convincimento giudiziale in ordine alla ritenuta raggiunta prova dell'evento dannoso in omessa e\o travisata valutazione delle emergenze processuali in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché in violazione dell'art. 132 n. 4 per omessa motivazione e\o motivazione apparente;
b) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – erronea e\o omessa valutazione delle emergenze processuali con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU, come conseguenza della invocata riforma della pronuncia gravata.
3. Si è costituita , insistendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. E' stata disposta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di discussione del
23.11.2024, con il deposito di note scritte entro il termine perentorio concesso a tal fine, scaduto il quale la Corte ha deliberato la presente sentenza.
5. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
6. La prima censura ha ad oggetto l'erronea valutazione del compendio probatorio con conseguente asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa motivazione.
3 Contesta, l'appellante, l'apprezzamento delle emergenze istruttorie orali in termini di prova della dinamica del sinistro, tenuto soprattutto conto delle trascurate evidenze del certificato di
Pronto Soccorso rilasciato all'appellata la quale ha dichiarato ai curanti, quale causa dell'infortunio, un “incidente domestico”, senza alcun riferimento ad un subito urto da parte del trattore condotto dal coniuge.
Data, in tal senso, la piena validità probatoria del certificato di Pronto Soccorso quanto alla prova del luogo e delle circostanze in cui si è verificato il sinistro e, pertanto, il valore assoluto da attribuirsi alla dicitura “domestico”, – da un lato – non essersi Controparte_3 considerata la dimostrata negata collaborazione della danneggiata e del coniuge (conducente del mezzo agricolo) agli accertatori della Compagnia e – dall'altro - l'incongruità e la contraddittorietà delle affermazioni rese dal teste escusso poco credibile ed Testimone_1 inattendibile, dichiaratamente egli trovandosi all'interno di un'autovettura ed ad una distanza di
50-100 metri dal luogo ove sarebbe avvenuto l'urto.
6.1 Il motivo, in questo suo articolato profilo, è privo di pregio alcuno.
6.1.1 E' consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. Civ. n 21187/19).
Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Civ. n.
1359/14).
Va, in iure, ancora premesso quanto segue in ordine alla valenza probatoria del certificato di
Pronto Soccorso: secondo costante orientamento giurisprudenziale, esso costituisce prova privilegiata della dinamica di un sinistro.
Il principio trova conferma, in particolare, in arresto del Supremo Collegio (Cass. n.
16030\2020), secondo cui il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c. c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
4 Dette dichiarazioni, ancorché non vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente, stabilendone la portata rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. Ord. n. 20879\2024) e possono rappresentare anche l'unico mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento (Cass. sez. lav. n. 11898\2020).
6.1.2 Ciò detto, in specie, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve anzitutto osservarsi come nel certificato di Pronto Soccorso venga indicata quale causa del sinistro
“incidente domestico”, pur senza alcun riferimento a dichiarazioni in tal senso rese dalla al personale medico;
ad ogni modo, anche nel caso in cui detta causa fosse stata CP_1 riferita dalla danneggiata, spontaneamente e nell'immediatezza dei fatti e, pertanto, nel caso in cui si debba liberamente apprezzare tale emergenza documentale ai fini del rilievo probatorio attribuibile, è altrettanto vero che alla luce degli ulteriori elementi emersi ed a disposizione del giudice di primo grado – ed ora della Corte - la valutazione di quelle indicazioni\dichiarazioni non potesse, né possa in tale sede, condursi nel senso invocato dall'appellante.
Invero, secondo quanto allegato con l'atto introduttivo del giudizio, il sinistro si è verificato nell'area antistante l'abitazione della danneggiata. Tale “pertinenzialità” non è stata contestata dalla compagnia convenuta, la quale – anzi – ha depositato, nei termini istruttori, la relazione investigativa descrittiva anche dello stato dei luoghi, corredata dagli opportuni reperti fotografici.
6.1.3 Ebbene, tanto rende del tutto verosimile, giustificata e non contraddittoria la dichiarazione della ai curanti del P.S. con riguardo ad un accadimento riconducibile CP_1 ad incidente domestico, rimanendo irrilevante, in termini contrari, la modalità di verificazione
(investimento a causa della manovra posta in essere dal coniuge conducente del trattore agricolo)
6.1.4 Nei termini di cui sopra, dunque, quella dichiarazione – correlata per l'appunto agli ulteriori elementi costituenti il compendio probatorio - non può porsi a fondamento della eccepita (ed asseritamente non considerata dal primo giudice) inattendibilità del teste oculare secondo quanto prospettato in gravame. Testimone_1
La deposizione, esclusa la non rispondenza al criterio di attendibilità c.d. estrinseca (ovvero riferita ad ulteriori elementi di riscontro esterno, quali, in specie, il certificato di P.S.), non è inficiata neppure con riferimento al criterio di attendibilità c.d. intrinseca (da intendersi nei termini di coerenza, precisione e logicità di quanto affermato), dubitata dall'appellante con riguardo alla riferita distanza del teste dal punto del sinistro e\o al fatto che egli si trovasse all'interno di un'autovettura, giacché entrambi gli elementi non ostativi, per il teste medesimo, ad una complessiva panoramica e visuale dei luoghi teatro del sinistro ed ad una valutazione
5 delle modalità di accadimento, genericamente contestata dalla Compagnia, senza tuttavia allegazione alcuna in termini contrari, suscettibile di essere positivamente vagliata dalla Corte: il teste, infatti, ha dichiarato di aver visto la manovra e di aver tentato, ancorché senza successo, di avvertire il conducente della presenza della azionando il clacson. CP_1
6.1.5 Infine, irrilevante, ai fini della valutazione del compendio probatorio, è la denunciata disattesa considerazione degli ostacoli frapposti dall'appellante all'accertamento disposto, in via stragiudiziale, dalla Compagnia, per essere al più essi riferiti ad una condotta attribuibile all'avvocato (secondo quanto asserito dal tecnico accertatore nella relazione e confermato nel corso della resa testimonianza) e non certo all'appellata.
6.2 Con ulteriore profilo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della Consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate da CP_1 con la dinamica rappresentata.
[...]
Opina, diversamente, che tale compatibilità sarebbe smentita dal fatto che la danneggiata non ha riportato lesioni ulteriori rispetto alla ferita alla caviglia destra e che ciò non troverebbe giustificazione alcuna, dato l'asserito urto con il trattore agricolo (mezzo pesante), sì da rendere poco verosimile, insufficiente, lacunosa e non motivata l'asserzione resa dal CTU, secondo cui, in specie, si è trattato di “trauma a bassa inerzia”: asserzione che la Compagnia ritiene priva di fondamento “medico-legale”.
Reputa, altresì, viziato l'accertamento peritale per due ulteriori ordini di ragioni.
In primo luogo, denuncia che l'ausiliario abbia esorbitato dal proprio ruolo, nella parte in cui ha sostenuto che la dichiarazione resa da in termini di “incidente domestico” Controparte_1 fosse da ritenersi un mero refuso dell'addetto del triage infermieristico “per erroneo posizionamento del mouse” ; in secondo luogo, contesta che il Consulente officiato fosse specializzato in Ematologia, mentre sarebbe stato necessario nominare, in specie, un medico esperto in medicina legale o specializzato in ortopedia.
6.2.1 Anche detta doglianza è infondata e va respinta.
6.2.2 L'appellante non va al di là di mere e generiche contestazioni con riguardo alla compatibilità delle lesioni subite con la dinamica: contestazioni che non inficiano l'accertamento peritale in termini di sussistenza del nesso di causalità “nelle sue tre dimensioni (tra evento traumatico e lesioni, tra lesioni e menomazioni e tra menomazioni e modificazione in pejus della qualità della vita)” (così, elaborato consulenziale a pag. 6).
Tanto, peraltro, conduce al rigetto anche della domanda, subordinata, di riduzione dell'entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore di giacché svolta Controparte_1 dall'appellante in modo del tutto generico e solo nelle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione.
6 6.2.3 Di nulla rilevanza, poi, la questione posta con riguardo alla “bassa inerzia” del trauma, giacché l'osservazione del tecnico non confligge affatto con la dinamica che ha visto la danneggiata “spinta” dal trattore verso la catasta di mattoni contro i quali ha riportato la ferita alla caviglia;
l'essere stata sospinta, peraltro, di per sé non è in contrasto con l'assenza di altre lesioni, ben potendo la aver subito un lieve urto (la bassa inerzia) ed aver perso CP_1
l'equilibrio rovinando sui mattoni.
Altrettanto a dirsi per l'ulteriore prospettazione per cui un urto contro un mattone non possa provocare resezione tendinea, giacché il solo aver affermato il consulente di parte che il tendine d'Achille, lesionato, è estremamente resistente, non è argomento
contro
-fattuale (men che meno medico) idoneo, da solo, a confutare l'evento danno come verificatosi.
6.2.4 Pur condividendo la Corte il rilievo critico in ordine alle affermazioni rese dal tecnico con riferimento alle emergenze di cui al certificato di Pronto Soccorso, con evidenza basate su considerazioni soggettive, prive di riscontro o fondamento medico-legale ed in parte esorbitanti dal ruolo tecnico, tuttavia tale rilievo è inidoneo – di per sé – ad invalidare la relazione peritale.
6.2.5 Allo stesso modo, deve ragionarsi in merito alle contestazioni mosse alla specializzazione del Consulente, osservando la Corte, anzitutto, la tardività dell'eccezione, posto che questa, teoricamente risolvendosi in una inadeguatezza della metodologia, avrebbe al più legittimato una richiesta di sostituzione in corso di perizia e ciò non è avvenuto.
In secondo luogo, vi è da dire che gli obblighi di specializzazione nella nomina dei CTU attengono alla materia della responsabilità medica, diversamente non costituendo un vincolo per il giudice, cui è riservata la scelta discrezionale del tecnico, soprattutto nel caso – come in specie – in cui le risposte ai quesiti siano state adeguate, logiche e convincenti avuto riguardo al tipo di approccio del tecnico al tema d'indagine: il che esclude la sussistenza di presupposti per farsi luogo alla postulata rinnovazione dell'indagine peritale che, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., rientra anch'essa tra i poteri discrezionali del giudice, il quale in tanto può disporla in quanto si pervenga ad un giudizio di incompletezza ed insufficienza dell'elaborato, sì da non consentire una piena conoscenza dei termini della questione sottoposta all'accertamento del tecnico;
ulteriore ipotesi di rinnovazione, non ricorrente in specie, può darsi nel caso in cui la consulenza sia affetta da vizi di forma che possano avere in qualche modo determinato la lesione del diritto di difesa delle parti.
7. Il complessivo rigetto dell'appello assorbe, infine, il motivo con il quale la Compagnia ha impugnato la statuizione delle spese di lite e di CTU, poste a suo carico, giacché fondato esclusivamente sull'invocata e non accolta riforma della sentenza e, pertanto, sulla invocata reiezione delle domande svolte dall'attrice in primo grado.
7 8. Quanto al regime delle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, vengono liquidate in favore dell'appellata come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente compiute e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
9. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1172\2022, depositata in data
[...]
15.11.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, facendo delle stesse liquidazione in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti,
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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