Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/02/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio Conti in Persona_1
virtù di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Stimigliano n. 5;
APPELLANTI
E
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Adriano Tonachella in virtù di procura generale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 10 dicembre 2024 ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 18243/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 17/12/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << gli attori agiscono quali eredi di nei Persona_1
confronti di e chiedono la condanna dell al CP_1 Controparte_3
riconoscimento in proprio favore della somma di € 190.629,38 oltre accessori. La ragione fondante della pretesa creditoria origina in via fattuale dallo svolgimento – come detto – da parte del de cuius , dell'attività di custodia di veicoli Persona_1
per conto del veicoli non ritirati e quindi destinati alla rottamazione. CP_4
La pretesa creditoria invece deriverebbe dal fatto che la , seguendo Controparte_5
le disposizioni di legge (legge 27.12.2013 n. 147 articolo 1, commi 444-450) ha provveduto alla messa in esecuzione della procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti nelle depositerie, a seguito di sequestro e sanzioni accessorie, veicoli custoditi da oltre due anni anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, per poi poterli demolire. Il decreto dirigenziale del 10.09.2014 del Ministero dell'Interno ha individuato le modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad esse funzionali e connesse. Per quanto concerne la depositeria Per_1
sono stati rinvenuti 66 veicoli ed in conseguenza si è quantificato l'onere complessivo derivante dalla procedura di alienazione nella misura di € 339.975,05 giusta determinazione del 27.10.2016 allegata agli atti di causa. Nel proprio compito istituzionale la ha poi provveduto alla ripartizione del gravame che ha CP_5 quantificato nella misura di € 149.345,17, la quota a carico del Controparte_6
e nella misura pretesa in via giudiziale la quota a carico di Hanno CP_1
precisato gli attori che sebbene la quota di pertinenza del Ministero sia stata corrisposta, non così sia avvenuto quanto alla quota di nonostante le richieste CP_1
stragiudiziali e le diffide operate. Peraltro, hanno evidenziato che – contrariamente a quanto supposto – non sia in discussione la disponibilità finanziaria delle somme, giusta attestazione della Si consideri che Parte_4 [...]
non ha contestato le sopra richiamate circostanze fattuali, ovvero l'esistenza CP_1
della determina del 27.10.2016 e la misura di quantificazione operata dalla , CP_5
ma ha evidenziato che – trattandosi di debiti fuori bilancio – le procedure di liquidazione necessitano dell'approvazione della Assemblea Capitolina. Ma soprattutto ha precisato che – condizione per procedere al pagamento – è l'acquisizione della valida accettazione della proposta di alienazione n. 341106/2016 formulata dalla
Prefettura alla depositeria, che invero era stata presentata da , quale Parte_2
amministratore della ditta . Ma non era in possesso dei Persona_1 Parte_2
poteri di rappresentanza dichiarati, in quanto è deceduto in data Persona_1
01.06.2013 e la proprietà dell'impresa individuale si è devoluta in parti eguali ai tre figli odierni attori, avendo il coniuge rinunciato all'eredità. La trasformazione dell'azienda in accomandita semplice è poi infatti solo in data 09.04.2018. tale obiezione ha replicato la difesa di parte attrice sostenendo che la costituzione in giudizio di tutti gli eredi i figli , , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, con la pretesa di pagamento della somma individuata determini – per Parte_3
conseguenza automatica – l'accettazione della proposta operata dalla e CP_5
quindi, posto che il credito sarebbe certo nell'an e nel quantum, insiste per l'accoglimento della domanda.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18243/2020 così statuiva: << Rigetta la domanda proposta. Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute dall' che liquida nella misura di € 4015,00 omnia.>> Controparte_3 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< in realtà non si ravvisa la fondatezza dell'equazione. Non è intervenuto il deposito – pur facile e pienamente possibile - della richiesta accettazione della proposta di alienazione Prefettizia da parte degli altri due eredi di : né – per motivi non compresi - ha inteso la Persona_1
difesa rispondere alla sollecitazione effettuata in tal senso. (v art 1 comma 446
L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla
, entro e non oltre i quindici giorni Controparte_7
successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla -- CP_5 [...]
al pubblico registro automobilistico competente per Controparte_7
l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri). Ed in effetti in tanto esiste il credito -- nei termini e nella misura individuati – (si badi credito, non indennità di custodia) in quanto si sia perfezionata la fattispecie acquisitiva straordinaria prevista dalla Legge che – all'articolo 1 commi da 440 a 450 della legge di stabilità del 2014 – prevede l'indicata procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie iscritte nell'albo Prefettizio di cui all'articolo 8 del Dpr. 571/1982 resa effettiva dalla promulgazione del DM 314/2014. Ed in effetti, visti gli elenchi
Provinciali dei veicoli giacenti presso i custodi giudiziari da almeno due anni, redatti dalla Commissione e pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Roma, e pubblicato lo stesso i proprietari (o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del C.d.S) avevano un termine di ponderazione di sessanta giorni per manifestare il consenso all'assunzione previo pagamento delle spese di custodia. Qualificato come significativo il silenzio di questi soggetti, venivano meno per legge i vincoli originati dalla persistenza della titolarità in capo ai proprietari dei beni in rottamazione e si legittimava la procedura di alienazione mediante cessione al soggetto titolare della depositeria dei veicoli giacenti, valutati privi di qualsivoglia valore commerciale e quindi alienabili al depositario, al solo scopo della rottamazione. Solo il perfezionamento della procedura però, costruisce il diritto dell'acquirente in termini di diritto perfetto, corrispondente al valore quantificato nei termini, e sulla base delle tabelle dalla Prefettura e dalla stessa amministrazione ripartito pro quota, perché solo con il perfezionamento della procedura gli attori acquisiscono il titolo giuridico idoneo a procedere nei termini previsti dalla Legge. Ma in assenza di perfezionamento della procedura non viene a rendersi esigibile la posta creditoria del depositario perché subordinata ad una condizione non verificatasi, e viene meno la legittimazione rappresentata dall'acquisto che attiene – lo si ripete – al perfezionamento del meccanismo di incontro proposta - accettazione previsto dal legislatore. Ma in tanto la proposta possa ritenersi accettata, in quanto sia pervenuta all'amministrazione la manifestazione di volontà per iscritto, inequivoca ed espressa – trattasi di convenzione con e quindi soggiacente agli oneri di forma prescritti ed entro il Controparte_3
termine perentorio stabilito - da parte di tutti gli eredi di . In difetto, Persona_1
l'accettazione del solo non è idonea a consentire l'accoglimento della Parte_2
domanda. La conseguenza è quindi il rigetto della domanda. Le spese processuali si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore, nella misura minima, espunta la fase istruttoria per il carattere documentale della controversia.>>
§ 4. – Hanno proposto appello , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , formulando un unico motivo di gravame, di seguito Persona_1
illustrato. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< accogliere la domanda e condannare al pagamento della somma di € 190.629,38 dovuta in base CP_1
al documento riassuntivo del 27/10/2016 oltre interessi dalla domanda al saldo. Con la condanna alle spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Claudio Conti che se ne dichiara antistatario.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1
per difetto di specificità; deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare l'appello proposto dai sig.ri Pt_1
, e , in qualità di eredi del sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Per_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata resa dal
[...] Tribunale di Roma, dott. Claudio Patruno, n. 18243/2020 del 17.12.2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 16 aprile 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
In data 10 dicembre 2024 nell'interesse della parte appellata si CP_1
costituiva l'avv.to Tonachella Adriano in sostituzione del primo difensore avv.to Laura
Ciuccoli.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 7 febbraio 2025. Con decreto del
12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – I motivi di gravame.
L'appello contiene un unico motivo, non titolato, articolato su più punti:
In primo luogo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che l'iter procedimentale, per la mancanza di forma scritta nell'accettazione da parte di tutti i coeredi della proposta di alienazione Prefettizia, non si fosse perfezionato e non avesse consentito la condanna di CP_1
Sostengono, al contrario, che l'iter sia stato concluso, in quanto le vetture erano state demolite e la aveva provveduto al pagamento della sua quota;
evidenziavano CP_5
che il decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 27/10/2016 rimandava all'appellata il compito di stabilire le modalità del pagamento della quota da essa dovuta. Di conseguenza, il documento titolato “modello di accettazione proposta di alienazione veicoli giacenti” del 27/10/2016, allegato al decreto prefettizio, firmato dal solo erede , era volto all'accettazione della proposta di alienazione dei Parte_2
veicoli e contestuale rinuncia a somme diverse da quelle concordate, avendo così ottenuto l'effetto e completato l'iter procedimentale del decreto prefettizio. In secondo luogo, evidenziavano che, costituendosi in primo grado, non aveva CP_1 contestato l'entità della somma indicata in citazione, né la circostanza che risultava inviata alla depositeria una lettera, firmata dal Comandante della Persona_1
Polizia di nella quale detto Comandante ( CP_1 Persona_2
affermava di aver ottenuto la disponibilità delle somme quantificate all'esito della vendita straordinaria del 2014. Sostenevano, pertanto, che l'eccezione proposta in primo grado da secondo cui era necessario acquisire l'accettazione in forma CP_1
scritta da parte di tutti i coeredi della proposta prefettizia del 26/10/2016, fosse manifestamente infondata in quanto non sussisteva alcun difetto nell'iter burocratico e la stessa, quattro anni prima, aveva considerato valida detta accettazione. In CP_5
terzo luogo, censuravano la sentenza per aver aderito alla infondata eccezione sollevata da significando che la rappresentanza degli eredi in comunione spettava CP_1
a ciascuno di essi e, in ogni caso, l'atto di citazione per chiedere l'adempimento era stato sottoscritto da tutti essi aventi diritto.
§ 6 – Le questioni preliminari
Rileva la Corte che non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse e i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione consentono di esaminare il merito dell'appello. Nel caso in esame si tratta di un unico motivo in cui viene contestata l'unico capo decisorio della sentenza di prime cure - decisa con il criterio motivazionale della ragione più liquida – e fondato, in sintesi, sul rilevato mancato perfezionamento della procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti nelle depositerie.
§ 7 –L'analisi del motivo
L'appello è fondato. La fattispecie in esame ha per oggetto il credito asseritamente vantato dalla depositeria per l'alienazione e rottamazione straordinaria di veicoli giacenti presso Persona_1
detta depositeria da più di due anni e non rivendicati dai proprietari e risulta regolata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, commi da 444 a 450, introdotto dal legislatore all'indomani della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 38 d.l. 269/2003, normativa entrata in vigore dal 1° gennaio
2014. Il comma 444 prevede: << 444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della -- Ufficio CP_5
territoriale del Governo - competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico>>.
Il comma 445 prevede: <<445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.>>. Il comma 446 prevede: <<446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la
- notifica al soggetto titolare del deposito Controparte_7
l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Controparte_7
entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla -- al pubblico registro automobilistico CP_5 Controparte_7
competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.>> 446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Controparte_7
- notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione
[...]
all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del Codice civile il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- entro e non oltre i Controparte_7
quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla -- CP_5
al pubblico registro automobilistico competente per Controparte_7
l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri>>. Il comma 447 prevede: <<447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l , Controparte_8
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.>>. Il comma 448 prevede:
<<448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto legge 30 settembre
2003, n, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.>> Il comma 449 prevede: <<449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata;
in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.>>, il comma 450 prevede: <<450.
All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>
Dall'esame del decreto del Prefetto della provincia di Roma prot. 341106/2016 del 27 ottobre 2016 si evince che: 1) la procedura risulta avviata ai sensi dell'art. 1 commi da
444 al 450 della legge27 dicembre 2013 n. 147 recante “ disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che prevede una procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti presso depositerie iscritte nell'albo prefettizio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o altre sanzioni accessorie per violazioni al Codice della Strada e custoditi da oltre due anni;
2) risulta adottato in data 10 settembre 2014 il decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno di concerto con l' e pubblicato in GU Controparte_8
n. 216 del 17 settembre 2014 recante “individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui al comma 447 del citato art. 1.; 3) risulta emesso in data 11 dicembre 2014 il decreto del Prefetto della
Provincia di Roma n. 314/2014 con il quale è stata istituita la Commissione prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli giacenti presso le depositerie da più di due anni;
4) risultano presi in esame gli elenchi provinciali dei veicoli giacenti presso i custodi giudiziari da almeno due anni, redatti all'apposita Commissione e pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Roma;
5) risulta dato atto del decorso del termine di giorni sessanta dalla pubblicazione suddetta e che nessuno dei proprietari aveva manifestato interesse all'assunzione della custodia dei veicoli in questione – previo pagamento alla depositeria dell'intero corrispettivo dovuto – sicché si procedeva all'alienazione a mezzo custode anche ai soli fini della rottamazione. Quanto alla posizione della depositeria , il Prefetto proponeva di Persona_1
alienare n. 69 veicoli di cui all'allegato unito al decreto affinché il medesimo custode provvedesse, con riferimento a detti veicoli, al loro conferimento in un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione in conformità alla normativa e senza oneri economici per l'Erario, quantificando l'importo dovuto al depositario in € 339.975,05, di cui € 149.345,67 da corrispondere da parte del Ministero dell'interno per il tramite della ed € CP_5
190.629,38 da corrispondere da parte dell'amministrazione di Risulta CP_1
evidenziato nel decreto prefettizio che a norma dell'art. 5 del decreto Dirigenziale del
10 settembre 2014 l'alienazione si perfeziona con l'accettazione del titolare del deposito, corredata dall'espressa e contestuale rinuncia dello stesso a qualsiasi pretesa e azione giudiziale e stragiudiziale passata, presente o futura nei confronti del
, dell del Demanio o Controparte_9 CP_8
dell'Ente locale interessato, anche in relazione all'effetto transattivo dell'atto ai sensi degli artt. 1965 e seguenti del codice civile;
risulta dato atto che l'accettazione della proposta di alienazione da parte del titolare del deposito deve essere comunicata formalmente secondo lo schema allegato al decreto prefettizio medesimo e deve pervenire alla Prefettura entro 15 giorni dalla notifica del decreto stesso al depositario acquirente. Il mancato invio dell'accettazione entro detto termine costituirà a tutti gli effetti formale rifiuto della proposta. Dell'alienazione, corredata dell'avvenuta accettazione del depositario verrà data comunicazione al PRA di Roma per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri. Il custode si assume l'onere delle rottamazioni dei 66 veicoli dei quali, con il detto decreto prefettizio, venivano contestualmente ceduti allo stesso, avendo cura di trasmettere alla la CP_5
documentazione attestante l'avvenuta rottamazione entro 30 giorni dall'accettazione della presente proposta. Risultano precisati gli adempimenti per il pagamento della quota imputata alla e di dispone che: << la quota a carico CP_5
dell'amministrazione su indicata sarà liquidata con le modalità che verranno concordate dal depositario con detta Amministrazione. Eventuali somme già corrisposte ovvero anticipate dalle competenti amministrazioni saranno decurtate dall'importo totale da liquidare riportato nella presente proposta.>> Segue in allegato l'elenco dei veicoli di cui alla proposta per il depositario ditta . Risulta Persona_1
allegata la comunicazione prefettizia della proposta con la consegna del modulo
“modello per l'accettazione “ e l'accettazione della proposta da parte di Parte_2
nella sua qualità di titolare/amministratore unico e legale rappresentante legale della depositeria giudiziaria che dichiara di accettare integralmente la Persona_1
proposta n. 341106 del 27 ottobre 2016 e gli effetti del decreto di estromissione n.
341108 in pari data, dichiarando di rinunciare a qualsiasi altra pretesa e azione giudiziale e stragiudiziale, passata, presente e futura nei confronti del
[...]
, dell o dell'Ente Controparte_9 Controparte_8
locale interessato, anche in relazione all'effetto transattivo dell'atto ai sensi degli artt.
1965 e seguenti del codice civile e dichiarando di non avere null'altro a pretendere, impegnandosi a trasmettere alla la copia del certificato di Controparte_5
rottamazione di ciascun veicolo e di radiazione dello stesso dal PRA. Il decreto
Dirigenziale del Ministero dell'Interno di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio del 10 settembre 2014 regolamenta il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; istituisce l'apposita Commissione per le attività connesse al suddetto procedimento (art. 2 ) ed è composta ( art. 2 co. 2): <<
2. La commissione è composta dal funzionario prefettizio responsabile dell'area o da un suo delegato, da un funzionario designato dall'ufficio periferico dell , da un Controparte_8
funzionario economico finanziario del Servizio contabilità e gestione finanziaria della dal dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o Controparte_9
da un suo delegato, dal comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo delegato e dal comandante della Polizia locale del capoluogo di Provincia o da un suo delegato.
Il presidente della commissione ha facoltà di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento. Le attività istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla e dall'ufficio periferico dell , Controparte_10 Controparte_8
mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali.>> L'art. 4 stabilisce che il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalla commissione e l'art. 5 che l'alienazione del veicolo avviene su proposta del Prefetto, notificata al depositario che si perfeziona con l'accettazione del titolare del deposito. Dall'esame della normativa suddetta emerge inequivocabilmente che, mentre il depositario è ammesso ad accettare o rifiutare la proposta di alienazione notificatagli dalla , non così i restanti CP_5
Enti e, per quel che qui rileva, l' che rimane vincolato dalla Controparte_11
proposta prefettizia e deve quindi corrispondere quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del più volte citato decreto dirigenziale del ministero dell'Interno: <<
3. Nei casi di sequestro e altre sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni e integrazioni, disposte da organi accertatori appartenenti ad Amministrazioni diverse da quelle statali, se l'importo dovuto per le spese di custodia e gli oneri di rottamazione è superiore al valore dei veicoli, l'Ente di appartenenza dell'organo accertatore verserà la differenza al depositario, senza oneri a carico della finanza pubblica. Qualora il corrispettivo dell'alienazione risulti invece superiore alle spese di custodia e agli oneri di rottamazione, la differenza verrà versata dal depositario all'ente di appartenenza dell'organo accertatore con le modalità da questo stabilite.>>
Ne discende che il diritto al compenso per il depositario risulta stabilito con atto amministrativo del Prefetto all'esito dell'iter procedimentale sopra illustrato, atto amministrativo che – ove avesse individuato nella procedura seguita CP_1
dalla Competente commissione o dal Prefetto un vizio nell'iter burocratico- avrebbe dovuto impugnare nei termini avanti alla competente giurisdizione amministrativa e non certo addurre, una volta evocato per il pagamento, vizi dell'accettazione da parte del depositario, rilevanti solo per l'ipotesi che la fattispecie in esame, nel rapporto
– depositario fosse riconducibile ad una fattispecie negoziale. CP_4
L'appello va quindi accolto e parte appellata va condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 190.629,38 oltre interessi legali – trattandosi appunto di credito che sorge da provvedimento prefettizio di natura amministrativa e non da transazione commerciale - dalla domanda al soddisfo.
§ 8. – La riforma integrale della sentenza comporta la rimodulazione delle spese di lite anche di primo grado all'esito della soccombenza finale di Esse CP_1
vengono liquidate, per entrambi i gradi, in favore degli appellanti, totalmente vittoriosi, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase trattazione/istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati nei valori medi dimidiati, con distrazione per entrambi i gradi come richiesta.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti di contro la Parte_2 Parte_3 CP_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 18243/2020 pubblicata in data
17/12/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1
e del complessivo importo di € Parte_2 Parte_3
190.629,38 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio in favore degli appellanti che liquida, quanto al primo grado, in €.
758,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 1.138,00 per esborsi ed €
12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae, per entrambi i gradi, in favore dell'avv.to Claudio Conti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 7/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo