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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1892/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Scarmato Marcello e Latassa Nazzareno (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. ti ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno mensile di assistenza/pensione di inabilità ex artt. 12 e 13 L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 5.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine
1 ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che il sig. è da considerarsi invalido civile con diritto Parte_1 all'assegno/ pensione di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno e/o pensione di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventualmente disposta.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella 2 richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...Alla luce della documentazione visionata, fedelmente riportata, e dell'esame obiettivo e clinico anamnestico eseguiti in sede di operazioni peritali, si riportano le seguenti considerazioni. Stando alle ultime documentazioni, punti 6 e 7, il periziato è affetto da “scompenso cardiaco classe NYHA II” e “osteoporosi severa con elevato rischio fratturativo e dorso-lombalgia recidivante con discopatie multiple”. Le varie documentazioni, e soprattutto quelle strumentali RMN bacino anche e colonna, refertano nell'aprile 2019 una pregressa (marzo 2019) frattura del processo trasverso di C7 secondaria a incidente, modesti bulging C4-C5-C6 senza alterazioni di segnale del midollo con canale regolare in ampiezza, e bulging discale in L4-L5-S1. La non compromissione clinica presente in sede di operazioni peritali, oltre che dai risultati della EMG, è descritta dalla visita neurochirurgica eseguita poco successivamente al trauma (aprile 2019): “dolore alla digitopressione delle spinose cervico-dorsali. Limitazione antalgica dei movimenti della testa e del collo. Per il resto nulla di rilevante. Diagnosi, alla luce della RMN del 4/04/2019: postumi in via di stabilizzazione di trauma distorsivo del rachide cervicale in paziente con rmn cervicale positiva per spondilosi dei piatti vertebrali superiori di D1 e D2 e rmn LS positiva per piccola ernia discale L5-S1. Allo stato non indicazioni neurochirurgiche. Progressivo svezzamento dal collare cervicale”. Relativamente alla artrosi dell'anca, refertata in alcuni documenti rilasciati dalla unità di ortopedia (punti 12 e 24), va puntualizzato che trattasi non di artrosi ma di osteoporosi e osteodistrofia, per come poi riportato nel referto dello stesso centro e dello stesso specialista (punto 4 della documentazione integrata). Infatti, l'esame MOC (punto 4 documentazione depositata) evidenzia un valore densitometrico di osteoporosi grave localizzata al solo femore dx, e le RMN del 2019 e 2021 (punto 5 delle documentazioni) rilevano un regolare profilo della testa femorale e delle rime articolari coxofemorali bilateralmente. In riferimento alla ipertensione la storia clinica documentata rileva un quadro di ipertensione trattata prima con aceinibitore, sospeso per reazione avversa, e poi con sartanico/medoxomil amlodipina ( . Gli ecg refertano un ritmo sinusale e un asse elettrico nella norma, CP_2 indicativo di assenza di ipertrofia (manca tra l'altro un ecocardiogramma nelle valutazioni cardiologiche internistiche per parlare di compromissione di organo/valvolare). Le varie visite, unitamente a quella del CTU, sono indicative di buon compenso emodinamico (mai angor, mai aritmie). Documentato solo un danno del fundus oculi. In riferimento all'epatopatia, i pregressi esami ematici (aumento di gamma GT 292-punto 21) hanno richiesto la valutazione infettivologica che, sulla base di approfondimenti clinici e dell'ecografia, ha concluso per una grave steatosi nel contesto di una sindrome metabolica. L'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia ha richiesto il ricorso a farmaci, statine, con il miglioramento del quadro clinico ed ecografico (punto 1 della documentazione integrata). Per come sopra argomentato in risposta ai quesiti posti, ovvero: a) Assegno/Pensione di Invalidità (artt. 2 e 13 L.118/71 art. 9 DL 509/88) b) Stabilire la decorrenza del beneficio richiesto. 3 e alle controdeduzioni inviate si riconosce il periziato sig. affetto da Parte_1 osteoporosi algodistrofia anca dx (DM 7217 per analogia), sindrome depressiva reattiva grave (DM 2206), ipertensione arteriosa (DM 6441): INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 66%.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Scarmato Marcello e Latassa Nazzareno (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. ti ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno mensile di assistenza/pensione di inabilità ex artt. 12 e 13 L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 5.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine
1 ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che il sig. è da considerarsi invalido civile con diritto Parte_1 all'assegno/ pensione di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno e/o pensione di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l come pro tempore legalmente rappresentato, alla rifusione CP_1 delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventualmente disposta.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella 2 richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...Alla luce della documentazione visionata, fedelmente riportata, e dell'esame obiettivo e clinico anamnestico eseguiti in sede di operazioni peritali, si riportano le seguenti considerazioni. Stando alle ultime documentazioni, punti 6 e 7, il periziato è affetto da “scompenso cardiaco classe NYHA II” e “osteoporosi severa con elevato rischio fratturativo e dorso-lombalgia recidivante con discopatie multiple”. Le varie documentazioni, e soprattutto quelle strumentali RMN bacino anche e colonna, refertano nell'aprile 2019 una pregressa (marzo 2019) frattura del processo trasverso di C7 secondaria a incidente, modesti bulging C4-C5-C6 senza alterazioni di segnale del midollo con canale regolare in ampiezza, e bulging discale in L4-L5-S1. La non compromissione clinica presente in sede di operazioni peritali, oltre che dai risultati della EMG, è descritta dalla visita neurochirurgica eseguita poco successivamente al trauma (aprile 2019): “dolore alla digitopressione delle spinose cervico-dorsali. Limitazione antalgica dei movimenti della testa e del collo. Per il resto nulla di rilevante. Diagnosi, alla luce della RMN del 4/04/2019: postumi in via di stabilizzazione di trauma distorsivo del rachide cervicale in paziente con rmn cervicale positiva per spondilosi dei piatti vertebrali superiori di D1 e D2 e rmn LS positiva per piccola ernia discale L5-S1. Allo stato non indicazioni neurochirurgiche. Progressivo svezzamento dal collare cervicale”. Relativamente alla artrosi dell'anca, refertata in alcuni documenti rilasciati dalla unità di ortopedia (punti 12 e 24), va puntualizzato che trattasi non di artrosi ma di osteoporosi e osteodistrofia, per come poi riportato nel referto dello stesso centro e dello stesso specialista (punto 4 della documentazione integrata). Infatti, l'esame MOC (punto 4 documentazione depositata) evidenzia un valore densitometrico di osteoporosi grave localizzata al solo femore dx, e le RMN del 2019 e 2021 (punto 5 delle documentazioni) rilevano un regolare profilo della testa femorale e delle rime articolari coxofemorali bilateralmente. In riferimento alla ipertensione la storia clinica documentata rileva un quadro di ipertensione trattata prima con aceinibitore, sospeso per reazione avversa, e poi con sartanico/medoxomil amlodipina ( . Gli ecg refertano un ritmo sinusale e un asse elettrico nella norma, CP_2 indicativo di assenza di ipertrofia (manca tra l'altro un ecocardiogramma nelle valutazioni cardiologiche internistiche per parlare di compromissione di organo/valvolare). Le varie visite, unitamente a quella del CTU, sono indicative di buon compenso emodinamico (mai angor, mai aritmie). Documentato solo un danno del fundus oculi. In riferimento all'epatopatia, i pregressi esami ematici (aumento di gamma GT 292-punto 21) hanno richiesto la valutazione infettivologica che, sulla base di approfondimenti clinici e dell'ecografia, ha concluso per una grave steatosi nel contesto di una sindrome metabolica. L'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia ha richiesto il ricorso a farmaci, statine, con il miglioramento del quadro clinico ed ecografico (punto 1 della documentazione integrata). Per come sopra argomentato in risposta ai quesiti posti, ovvero: a) Assegno/Pensione di Invalidità (artt. 2 e 13 L.118/71 art. 9 DL 509/88) b) Stabilire la decorrenza del beneficio richiesto. 3 e alle controdeduzioni inviate si riconosce il periziato sig. affetto da Parte_1 osteoporosi algodistrofia anca dx (DM 7217 per analogia), sindrome depressiva reattiva grave (DM 2206), ipertensione arteriosa (DM 6441): INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 66%.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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