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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4010 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ALESSI CHRISTIAN ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ad avviso di addebito all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 59620220005816138000 e dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. ALESSI CHRISTIAN
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/03/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220005816138000 di
1 euro 9.544,74, notificato il 3 marzo 2023 ed avente ad oggetto contributi relativi alla gestione separata artigiani e commercianti periodo 1 -2022/ 3 – 2022, affermando la infondatezza della pretesa dell' ; CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che affermava di avere proceduto allo sgravio e concludeva con la domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come risulta evidente dalle conclusioni concordi delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, cosicché l'avviso impugnato deve essere annullato e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto - virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite. liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4010 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. ALESSI CHRISTIAN ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ad avviso di addebito all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 59620220005816138000 e dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. ALESSI CHRISTIAN
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 31/03/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220005816138000 di
1 euro 9.544,74, notificato il 3 marzo 2023 ed avente ad oggetto contributi relativi alla gestione separata artigiani e commercianti periodo 1 -2022/ 3 – 2022, affermando la infondatezza della pretesa dell' ; CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che affermava di avere proceduto allo sgravio e concludeva con la domanda di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, come risulta evidente dalle conclusioni concordi delle parti e dalla documentazione in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, cosicché l'avviso impugnato deve essere annullato e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto - virtualmente soccombente - al pagamento delle spese di lite. liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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