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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 1839/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Stagi giusta delega in Parte_1
atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, TR rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli giusta delega in atti
CONVENUTA contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Tanteri giusta delega in Controparte_2
atti, mandato dismesso in data 29.8.2024
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: accertare la non autenticità dell'apparente sottoscrizione del contratto di garanzia accessorio al finanziamento n. 2685179 del 26.11.2018 da parte del IG. Parte_1
e conseguentemente dichiararlo nullo nonché dichiarare l'inesistenza del credito di
[...]
nei confronti del IG. . CP_1 TR Parte_1
Rigettare la domanda riconvenzionale formulata da nella comparsa di costituzione e CP_3
pagina 1 di 8 risposta 31 maggio 2022.
Rigettare la domanda formulata dalla terza chiamata nella comparsa Controparte_2
16.12.2022 limitatamente alla parte in cui chiede la condanna del IG. , Parte_1
quale coobbligato solidale, al pagamento della somma che risultasse dovuta in dipendenza del contratto di finanziamento 2685179.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”
Per la convenuta CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione:
In via istruttoria: omissis
Nel merito: in ipotesi di accertata falsità delle firme attribuite all'attore, compensare con
[...]
le spese di lite. Parte_1
In via riconvenzionale:
Contr
- accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_2
16.142,30 oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine (29.12.2021) e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore del predetto importo, o di quella diversa somma (anche superiore) che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare la responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale della terza chiamata e, per Controparte_2
Contr l'effetto, condannarla a: (i) pagare in favore di la somma di € 16.142,30 oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine
Contr (29.12.2021); (ii) manlevare, garantire e in ogni caso tenere indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attore, anche in punto spese.
Il tutto con vittoria nei compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Per la terza chiamata
“L'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione, voglia: rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio nei confronti dell'attore stesso.
Condannare i Sigg.ri e al pagamento in solido in Parte_1 Controparte_2
favore di della somma che risulterà dovuta al termine TR dell'espletanda istruttoria in relazione al contratto di finanziamento n. 2685179.
pagina 2 di 8 Con compensazione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: di aver ricevuto in data 4.11.2021 una TR telefonata da un incaricato di un'agenzia di recupero del credito mandataria della banca convenuta, dalla quale apprendeva dell'esistenza di un contratto di finanziamento recante la data del 26.11.2018 erogato da in favore della IG.ra TR _2
, sorella dell'attore, e nel quale il IG. risultava aver assunto
[...] Parte_2
l'impegno di garante;
che, essendo all'oscuro di tale contratto, chiedeva ed otteneva dalla predetta agenzia copia del finanziamento;
che la firma apparentemente da lui apposta doveva ritenersi del tutto apocrifa, non avendo l'attore mai sottoscritto il finanziamento contratto dalla sorella;
che, nonostante con comunicazione a mezzo PEC inviata dai propri difensori a CP
avesse disconosciuto la sottoscrizione, la convenuta gli aveva comunque inviato un
[...] avviso di insoluto dell'importo di € 2.124,84, circostanza che aveva comportato anche la sua segnalazione al Sistema Interbancario.
Chiedeva dunque che venisse accertata la non autenticità della sottoscrizione, con conseguente nullità del contratto di garanzia.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della IG.ra TR
, per sentirla condannare, in solido con l'attore, al pagamento della Controparte_2 somma di € 16.142,30, a titolo di debito residuo relativo al contratto di finanziamento n.
2685179 e in subordine, in caso di accertata falsità della sottoscrizione del garante, anche per essere dalla stessa manlevata dal pagamento di eventuali somme dovute all'attore.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la IG.ra
, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice. Controparte_2
Sosteneva, in particolare, come l'attore avesse sottoscritto, in qualità di coobbligato, la richiesta di prestito personale n. 2685179, oggetto di causa, e contestava del tutto genericamente l'ammontare del credito vantato in via riconvenzionale dalla Banca;
nell'associarsi all'istanza di verificazione della sottoscrizione formulata dall'istituto di credito, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna solidale del IG.
[...]
al pagamento delle somme che fossero risultate dovute a Parte_1 TR
[...]
pagina 3 di 8 Svolta una consulenza tecnica grafologica, la causa è stata infine trattenuta a decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Come emerge dal doc. 2 prodotto dall'attore, in data 26.11.2018 la IG.ra , Controparte_2 sorella del IG. , sottoscriveva con (d'ora in poi Parte_1 TR anche ) la richiesta di prestito personale n. 2685179 dell'importo di € 25.000,00; tale CP_1
richiesta veniva apparentemente sottoscritta anche dal IG. in qualità Parte_1
di coobbligato.
Con il giudizio in esame parte attrice ha proposto azione di disconoscimento del contratto di garanzia, onde scongiurare richieste di pagamento da parte della creditrice.
A fronte del disconoscimento ritualmente proposto ex art. 214 c.p.c. e della tempestiva istanza di verificazione formulata dalla convenuta (cui si è associata la stessa terza CP_1
chiamata) è stata dunque disposta una consulenza tecnica grafologica, con incarico affidato alla dr.ssa Persona_1
La consulente, dopo un'attenta comparazione tra le sottoscrizioni in verifica e la documentazione di provenienza certa dal IG. , ed anche all'esito del Parte_1 saggio grafico richiesto all'attore ed alla terza chiamata, ha così concluso: “1) Le firme oggetto di accertamento apposte sulla Richiesta di Prestito Personale n. 2685179 del 26
/11/2018 non sono attribuibili alla funzionalità di e sono quindi Parte_1 giudicate certamente . 2) E' possibile che tali firme apocrife siano state apposte CP_5 dalla funzionalità di con esecuzione a memoria per forme note”. Controparte_2
Le conclusioni cui è giunta la dr.ssa sono state condivise dal consulente tecnico di Per_1
parte , mentre né parte attrice né la terza chiamata hanno formulato osservazioni. CP_1
Le valutazioni effettuate dalla consulente appaiono immuni da critiche e non vi è dunque ragione per discostarsene;
a ciò si aggiunga come sin da data antecedente alla proposizione del presente giudizio l'attore avesse negato la paternità della sottoscrizione oggetto di indagine.
Deve dunque dichiararsi l'inesistenza del credito di nei confronti TR
del IG. , attesa la nullità della garanzia, ex artt. 1325 e 1418, II Parte_1 comma, c.c., per mancanza dell'accordo delle parti;
va peraltro rilevato come, all'esito di quanto accertato dalla CTU, la convenuta abbia rinunciato alla domanda, CP_1 originariamente svolta, di condanna solidale dell'attore al pagamento del residuo debito derivante dal finanziamento.
pagina 4 di 8 Va altresì respinta la domanda con cui la terza chiamata ha chiesto la condanna (in solido) dell'attore al pagamento delle somme dovute alla Banca, non essendo ravvisabile, alla luce della non autenticità della sottoscrizione del IG. , alcuna obbligazione Parte_1
a suo carico, né rilevando la circostanza che l'attore potesse o meno essere a conoscenza dell'esistenza del finanziamento in esame, non essendovi comunque prova di alcun impegno assunto dal medesmo verso la sorella, né verso l'istituto di credito.
3. In accoglimento della domanda formulata da la IG.ra TR _2
deve essere condannata a corrispondere alla convenuta la somma di € 16.142,30
[...]
oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine (29.12.2021) al saldo;
la terza chiamata, infatti, a fronte della richiesta di pagamento formulata da , non ha sostanzialmente contestato alcunchè, se non in modo CP_1
del tutto generico, né ha provato il proprio adempimento
4. La dr.ssa è stata incaricata di verificare anche se le firme apocrife rinvenute nel Per_1
contratto fossero riconducibili alla mano della terza chiamata . Controparte_2
Occorre premettere come tale verifica rilevi, nella presente sede, unicamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite, posto che l'attore non ha svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, né la IG.ra ha contestato l'esistenza di un Controparte_2
proprio debito residuo verso . CP_1
La consulente tecnica d'ufficio si è sul punto espressa con un giudizio di probabilità, evidenziando come nella maggior parte dei casi sia “più facile accertare la sussistenza della firma falsa che individuarne il falsario” (pag. 26) e sottolineando che “il processo imitativo di firme di Terzi attuato mediante la spersonalizzazione delle proprie, ingenera difficoltà IGnificative nel processo peritale di individuazione della paternità, ed è per questo che gli elementi rinvenuti affini che verranno presentati nelle tavole, pur considerati interessanti non sono esaustivi e non consentono di esprimere certezza sulla responsabilità del falso” (pag.
27).
La dr.ssa ha dunque concluso che “gli elementi compatibili sono interessanti ma non Per_1
assumono un peso dimostrativo dirimente poiché [qualitativamente e] qualitativamente sono giudicati non totalmente sufficienti a raggiungere la prova grafica di certezza” (pag. 33).
Rispetto a tali conclusioni il consulente tecnico di parte ha svolto alcune osservazioni, CP_1
giungendo a ritenere, con riguardo alla possibilità che fosse stata la IG.ra _2
ad apporre la firma del fratello, “non solo possibile, ma molto, molto probabile (direi
[...] quasi certo) che sia stata lei a firmare” (cfr. note di osservazione alla CTU redatte dal dr.
pagina 5 di 8 ). Per_2
La CTU ha replicato a tali considerazioni evidenziando come, da un punto di vista esclusivamente tecnico, non potesse trascurarsi il rapporto di parentela tra i IGnori
[...]
, dal momento che “le similarità tra la grafia falsa e quella di un fratello/sorella _2 potrebbero configurarsi come naturali e spontanee” (cfr. pag. 35).
Sebbene siano condivisibili le riserve espresse dalla CTU rispetto ad un giudizio di certezza, va osservato come, nella fattispecie, vari elementi inducano a ritenere del tutto plausibile che la firma del IG. sul contratto di finanziamento sia stata apposta dalla Parte_1
sorella.
In primo luogo, è assai IGnificativo il fatto che la terza chiamata abbia sostenuto la veridicità della sottoscrizione del fratello, aderendo anche all'istanza di verificazione formulata da . CP_1
Inoltre, è evidente l'interesse personale vantato dalla IG.ra , che non avrebbe _2
ottenuto il prestito in mancanza di un altro coobbligato.
A ciò si aggiunga la condotta processuale della terza chiamata, che in un primo momento frapponeva ostacoli al saggio grafico, tanto che con ordinanza dell'11.11.2023 il giudice la ammoniva circa il suo dovere di adempiere a quanto previsto con la precedente ordinanza del
7.7.2023, avvisandola altresì delle conseguenze, ex art. 219, II comma, c.p.c., derivanti dal suo rifiuto di sottoporsi al saggio.
Tutti gli elementi sopra indicati depongono, quanto meno ai fini della valutazione che rileva nella presente sede, per la riconducibilità del falso alla mano della terza chiamata.
5. Tale conclusione incide sulla regolamentazione delle spese di lite.
Quanto ai rapporti tra l'attore e l'applicazione del principio di TR
soccombenza conduce alla condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore; la circostanza che la sottoscrizione apocrifa sia stata verosimilmente apposta dalla terza chiamata non fa venir meno la responsabilità della banca nei confronti del IG. , essendo comunque onere dell'istituto di credito accertarsi Parte_1 dell'autenticità delle obbligazioni assunte;
va peraltro considerato come l'iniziativa processuale dell'attore sia stata preceduta da una missiva con cui il IG. _2
comunicava a il disconoscimento della propria sottoscrizione (doc.5); ciononostante, la CP_1 inoltrava l'avviso di insoluto all'attore, sollecitandone il pagamento (doc. 6). CP
La terza chiamata, soccombente rispetto alla convenuta, deve essere condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di CTU, pari ad € CP_1
3.895,26, già integralmente anticipate da (docc. 10,11 e 13), TR
pagina 6 di 8 nonché quelle relative al consulente tecnico di parte convenuta, pari ad € 914,21 (docc. 12 e
14), in applicazione del principio secondo cui “le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, tenuto anche conto dell'importo liquidato al
CTU (cfr. Cass. 03/01/2013, n. 84; Cass. 20/02/2015, n. 3380).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del principio di causalità, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare dal pagamento delle TR spese di lite che la stessa è tenuta a rimborsare all'attore.
Vanno infine compensate le spese di lite tra l'attore e la terza chiamata, tenuto conto dell'assenza di domande svolte dal IG. verso la sorella e della Parte_1 soccombenza di quest'ultima con riguardo alla richiesta di condanna solidale dell'attore.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la non autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta da Parte_1
al contratto di garanzia accessorio al finanziamento n. 2685179 del 26.11.2018
[...] oggetto di causa e per l'effetto dichiara l'inesistenza del credito di TR
nei confronti di;
Parte_1 condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 TR
16.142,30, oltre interessi come da domanda dal dì del dovuto al saldo;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che TR Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca ed oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 TR dal pagamento delle spese di lite da questa dovute all'attore, come sopra
[...]
liquidate; condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_2 TR liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese pagina 7 di 8 di notifica, € 3.895,26 per rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, € 914,21 per rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte ed oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara compensate le spese di lite tra l'attore e la terza chiamata.
Così deciso in Torino, in data 15.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 1839/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Stagi giusta delega in Parte_1
atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, TR rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli giusta delega in atti
CONVENUTA contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Tanteri giusta delega in Controparte_2
atti, mandato dismesso in data 29.8.2024
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: accertare la non autenticità dell'apparente sottoscrizione del contratto di garanzia accessorio al finanziamento n. 2685179 del 26.11.2018 da parte del IG. Parte_1
e conseguentemente dichiararlo nullo nonché dichiarare l'inesistenza del credito di
[...]
nei confronti del IG. . CP_1 TR Parte_1
Rigettare la domanda riconvenzionale formulata da nella comparsa di costituzione e CP_3
pagina 1 di 8 risposta 31 maggio 2022.
Rigettare la domanda formulata dalla terza chiamata nella comparsa Controparte_2
16.12.2022 limitatamente alla parte in cui chiede la condanna del IG. , Parte_1
quale coobbligato solidale, al pagamento della somma che risultasse dovuta in dipendenza del contratto di finanziamento 2685179.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”
Per la convenuta CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione:
In via istruttoria: omissis
Nel merito: in ipotesi di accertata falsità delle firme attribuite all'attore, compensare con
[...]
le spese di lite. Parte_1
In via riconvenzionale:
Contr
- accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_2
16.142,30 oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine (29.12.2021) e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore del predetto importo, o di quella diversa somma (anche superiore) che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare la responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale della terza chiamata e, per Controparte_2
Contr l'effetto, condannarla a: (i) pagare in favore di la somma di € 16.142,30 oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine
Contr (29.12.2021); (ii) manlevare, garantire e in ogni caso tenere indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dall'attore, anche in punto spese.
Il tutto con vittoria nei compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Per la terza chiamata
“L'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione, voglia: rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio nei confronti dell'attore stesso.
Condannare i Sigg.ri e al pagamento in solido in Parte_1 Controparte_2
favore di della somma che risulterà dovuta al termine TR dell'espletanda istruttoria in relazione al contratto di finanziamento n. 2685179.
pagina 2 di 8 Con compensazione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: di aver ricevuto in data 4.11.2021 una TR telefonata da un incaricato di un'agenzia di recupero del credito mandataria della banca convenuta, dalla quale apprendeva dell'esistenza di un contratto di finanziamento recante la data del 26.11.2018 erogato da in favore della IG.ra TR _2
, sorella dell'attore, e nel quale il IG. risultava aver assunto
[...] Parte_2
l'impegno di garante;
che, essendo all'oscuro di tale contratto, chiedeva ed otteneva dalla predetta agenzia copia del finanziamento;
che la firma apparentemente da lui apposta doveva ritenersi del tutto apocrifa, non avendo l'attore mai sottoscritto il finanziamento contratto dalla sorella;
che, nonostante con comunicazione a mezzo PEC inviata dai propri difensori a CP
avesse disconosciuto la sottoscrizione, la convenuta gli aveva comunque inviato un
[...] avviso di insoluto dell'importo di € 2.124,84, circostanza che aveva comportato anche la sua segnalazione al Sistema Interbancario.
Chiedeva dunque che venisse accertata la non autenticità della sottoscrizione, con conseguente nullità del contratto di garanzia.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della IG.ra TR
, per sentirla condannare, in solido con l'attore, al pagamento della Controparte_2 somma di € 16.142,30, a titolo di debito residuo relativo al contratto di finanziamento n.
2685179 e in subordine, in caso di accertata falsità della sottoscrizione del garante, anche per essere dalla stessa manlevata dal pagamento di eventuali somme dovute all'attore.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la IG.ra
, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice. Controparte_2
Sosteneva, in particolare, come l'attore avesse sottoscritto, in qualità di coobbligato, la richiesta di prestito personale n. 2685179, oggetto di causa, e contestava del tutto genericamente l'ammontare del credito vantato in via riconvenzionale dalla Banca;
nell'associarsi all'istanza di verificazione della sottoscrizione formulata dall'istituto di credito, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna solidale del IG.
[...]
al pagamento delle somme che fossero risultate dovute a Parte_1 TR
[...]
pagina 3 di 8 Svolta una consulenza tecnica grafologica, la causa è stata infine trattenuta a decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Come emerge dal doc. 2 prodotto dall'attore, in data 26.11.2018 la IG.ra , Controparte_2 sorella del IG. , sottoscriveva con (d'ora in poi Parte_1 TR anche ) la richiesta di prestito personale n. 2685179 dell'importo di € 25.000,00; tale CP_1
richiesta veniva apparentemente sottoscritta anche dal IG. in qualità Parte_1
di coobbligato.
Con il giudizio in esame parte attrice ha proposto azione di disconoscimento del contratto di garanzia, onde scongiurare richieste di pagamento da parte della creditrice.
A fronte del disconoscimento ritualmente proposto ex art. 214 c.p.c. e della tempestiva istanza di verificazione formulata dalla convenuta (cui si è associata la stessa terza CP_1
chiamata) è stata dunque disposta una consulenza tecnica grafologica, con incarico affidato alla dr.ssa Persona_1
La consulente, dopo un'attenta comparazione tra le sottoscrizioni in verifica e la documentazione di provenienza certa dal IG. , ed anche all'esito del Parte_1 saggio grafico richiesto all'attore ed alla terza chiamata, ha così concluso: “1) Le firme oggetto di accertamento apposte sulla Richiesta di Prestito Personale n. 2685179 del 26
/11/2018 non sono attribuibili alla funzionalità di e sono quindi Parte_1 giudicate certamente . 2) E' possibile che tali firme apocrife siano state apposte CP_5 dalla funzionalità di con esecuzione a memoria per forme note”. Controparte_2
Le conclusioni cui è giunta la dr.ssa sono state condivise dal consulente tecnico di Per_1
parte , mentre né parte attrice né la terza chiamata hanno formulato osservazioni. CP_1
Le valutazioni effettuate dalla consulente appaiono immuni da critiche e non vi è dunque ragione per discostarsene;
a ciò si aggiunga come sin da data antecedente alla proposizione del presente giudizio l'attore avesse negato la paternità della sottoscrizione oggetto di indagine.
Deve dunque dichiararsi l'inesistenza del credito di nei confronti TR
del IG. , attesa la nullità della garanzia, ex artt. 1325 e 1418, II Parte_1 comma, c.c., per mancanza dell'accordo delle parti;
va peraltro rilevato come, all'esito di quanto accertato dalla CTU, la convenuta abbia rinunciato alla domanda, CP_1 originariamente svolta, di condanna solidale dell'attore al pagamento del residuo debito derivante dal finanziamento.
pagina 4 di 8 Va altresì respinta la domanda con cui la terza chiamata ha chiesto la condanna (in solido) dell'attore al pagamento delle somme dovute alla Banca, non essendo ravvisabile, alla luce della non autenticità della sottoscrizione del IG. , alcuna obbligazione Parte_1
a suo carico, né rilevando la circostanza che l'attore potesse o meno essere a conoscenza dell'esistenza del finanziamento in esame, non essendovi comunque prova di alcun impegno assunto dal medesmo verso la sorella, né verso l'istituto di credito.
3. In accoglimento della domanda formulata da la IG.ra TR _2
deve essere condannata a corrispondere alla convenuta la somma di € 16.142,30
[...]
oltre interessi di mora, al tasso TAN del contratto (7,93%) dalla data della decadenza dal beneficio del termine (29.12.2021) al saldo;
la terza chiamata, infatti, a fronte della richiesta di pagamento formulata da , non ha sostanzialmente contestato alcunchè, se non in modo CP_1
del tutto generico, né ha provato il proprio adempimento
4. La dr.ssa è stata incaricata di verificare anche se le firme apocrife rinvenute nel Per_1
contratto fossero riconducibili alla mano della terza chiamata . Controparte_2
Occorre premettere come tale verifica rilevi, nella presente sede, unicamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite, posto che l'attore non ha svolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, né la IG.ra ha contestato l'esistenza di un Controparte_2
proprio debito residuo verso . CP_1
La consulente tecnica d'ufficio si è sul punto espressa con un giudizio di probabilità, evidenziando come nella maggior parte dei casi sia “più facile accertare la sussistenza della firma falsa che individuarne il falsario” (pag. 26) e sottolineando che “il processo imitativo di firme di Terzi attuato mediante la spersonalizzazione delle proprie, ingenera difficoltà IGnificative nel processo peritale di individuazione della paternità, ed è per questo che gli elementi rinvenuti affini che verranno presentati nelle tavole, pur considerati interessanti non sono esaustivi e non consentono di esprimere certezza sulla responsabilità del falso” (pag.
27).
La dr.ssa ha dunque concluso che “gli elementi compatibili sono interessanti ma non Per_1
assumono un peso dimostrativo dirimente poiché [qualitativamente e] qualitativamente sono giudicati non totalmente sufficienti a raggiungere la prova grafica di certezza” (pag. 33).
Rispetto a tali conclusioni il consulente tecnico di parte ha svolto alcune osservazioni, CP_1
giungendo a ritenere, con riguardo alla possibilità che fosse stata la IG.ra _2
ad apporre la firma del fratello, “non solo possibile, ma molto, molto probabile (direi
[...] quasi certo) che sia stata lei a firmare” (cfr. note di osservazione alla CTU redatte dal dr.
pagina 5 di 8 ). Per_2
La CTU ha replicato a tali considerazioni evidenziando come, da un punto di vista esclusivamente tecnico, non potesse trascurarsi il rapporto di parentela tra i IGnori
[...]
, dal momento che “le similarità tra la grafia falsa e quella di un fratello/sorella _2 potrebbero configurarsi come naturali e spontanee” (cfr. pag. 35).
Sebbene siano condivisibili le riserve espresse dalla CTU rispetto ad un giudizio di certezza, va osservato come, nella fattispecie, vari elementi inducano a ritenere del tutto plausibile che la firma del IG. sul contratto di finanziamento sia stata apposta dalla Parte_1
sorella.
In primo luogo, è assai IGnificativo il fatto che la terza chiamata abbia sostenuto la veridicità della sottoscrizione del fratello, aderendo anche all'istanza di verificazione formulata da . CP_1
Inoltre, è evidente l'interesse personale vantato dalla IG.ra , che non avrebbe _2
ottenuto il prestito in mancanza di un altro coobbligato.
A ciò si aggiunga la condotta processuale della terza chiamata, che in un primo momento frapponeva ostacoli al saggio grafico, tanto che con ordinanza dell'11.11.2023 il giudice la ammoniva circa il suo dovere di adempiere a quanto previsto con la precedente ordinanza del
7.7.2023, avvisandola altresì delle conseguenze, ex art. 219, II comma, c.p.c., derivanti dal suo rifiuto di sottoporsi al saggio.
Tutti gli elementi sopra indicati depongono, quanto meno ai fini della valutazione che rileva nella presente sede, per la riconducibilità del falso alla mano della terza chiamata.
5. Tale conclusione incide sulla regolamentazione delle spese di lite.
Quanto ai rapporti tra l'attore e l'applicazione del principio di TR
soccombenza conduce alla condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore; la circostanza che la sottoscrizione apocrifa sia stata verosimilmente apposta dalla terza chiamata non fa venir meno la responsabilità della banca nei confronti del IG. , essendo comunque onere dell'istituto di credito accertarsi Parte_1 dell'autenticità delle obbligazioni assunte;
va peraltro considerato come l'iniziativa processuale dell'attore sia stata preceduta da una missiva con cui il IG. _2
comunicava a il disconoscimento della propria sottoscrizione (doc.5); ciononostante, la CP_1 inoltrava l'avviso di insoluto all'attore, sollecitandone il pagamento (doc. 6). CP
La terza chiamata, soccombente rispetto alla convenuta, deve essere condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di CTU, pari ad € CP_1
3.895,26, già integralmente anticipate da (docc. 10,11 e 13), TR
pagina 6 di 8 nonché quelle relative al consulente tecnico di parte convenuta, pari ad € 914,21 (docc. 12 e
14), in applicazione del principio secondo cui “le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, tenuto anche conto dell'importo liquidato al
CTU (cfr. Cass. 03/01/2013, n. 84; Cass. 20/02/2015, n. 3380).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del principio di causalità, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare dal pagamento delle TR spese di lite che la stessa è tenuta a rimborsare all'attore.
Vanno infine compensate le spese di lite tra l'attore e la terza chiamata, tenuto conto dell'assenza di domande svolte dal IG. verso la sorella e della Parte_1 soccombenza di quest'ultima con riguardo alla richiesta di condanna solidale dell'attore.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la non autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta da Parte_1
al contratto di garanzia accessorio al finanziamento n. 2685179 del 26.11.2018
[...] oggetto di causa e per l'effetto dichiara l'inesistenza del credito di TR
nei confronti di;
Parte_1 condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_2 TR
16.142,30, oltre interessi come da domanda dal dì del dovuto al saldo;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che TR Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca ed oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 TR dal pagamento delle spese di lite da questa dovute all'attore, come sopra
[...]
liquidate; condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_2 TR liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese pagina 7 di 8 di notifica, € 3.895,26 per rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, € 914,21 per rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte ed oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
dichiara compensate le spese di lite tra l'attore e la terza chiamata.
Così deciso in Torino, in data 15.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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