Articolo 6 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 agosto 1964
Art. 6.
Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purche' la maggioranza del patrimonio consorziale sia sempre assicurata agli Enti locali ed alla Camera di commercio, nel Consorzio dell'AussaCorno; agli Enti locali, Camera di commercio e I.R.I., nel Consorzio di Monfalcone.
Tra gli enti che concorrono a formare la maggioranza di cui ad comma precedente sara' inclusa anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora deliberasse di aderire ai Consorzi.
Ai fini delle deliberazioni in Assemblea lo statuto determinera' il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante, in proporzione alla quota conferita.
Nei Consigli di amministrazione la maggioranza dei seggi dovra' essere riservata ai rappresentanti degli Enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Gli statuti dei Consorzi saranno approvati con decreti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, se gia' eletto, o, transitoriamente, con decreti del Ministro per l'industria e il commercio.
I Consorzi sono soggetti al controllo dei competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalita' che saranno stabilite dalle leggi regionali.
Fino alla istituzione di tali organi, il controllo sara' esercitato dal Ministro per l'industria e il commercio.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964