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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 584/2022 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bova Parte_1 C.F._1
Marina, al corso Umberto n.156, presso lo studio dell'avvocato Antonino PALERMITI che unitamente e disgiuntamente all'avv. Sebastiano RODÀ, lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec: - Email_1
Email_2
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- Convenuto Contumace -
OGGETTO: spettanze retributive
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2022, premesso di svolgere Parte_1
il servizio di dirigente medico presso SUEM 118 PET di Palizzi, con assunzione a tempo indeterminato presso la , ha esposto che: con nota prot. n. 004482 del Controparte_1
13.12.2021, inviatagli a mezzo pec, dall'Ordine Provinciale
[...]
è stato invitato a produrre documentazione di cui al D.L. 26 Controparte_2
novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; che con tale
Pag. 1 a 7 comunicazione, è stato invitato, per la prima volta, a produrre la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione oppure certificazione relativa all'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
che la procedura di cui al D.L. 172 del 26.11.2021 è stata avviata solo in data 13.12.2021 ed è tuttora in corso, come risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso;
che egli ha prodotto certificato del 05.01.2021, a firma del dott.
, con il quale è stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla vaccinazione Persona_1
anti SARS -Cov – 2 e così è stato è differito l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del succitato art. 4 del D.L. 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76
e modificata dal D. L. n. 172/2021 al 31.01.2022; che con successivo certificato del 1.2.2022, rilasciato dal medico del centro vaccinale PO di Locri, “sulla base della presenza di specifiche condizioni cliniche documentate”, è stato dichiarato non idoneo temporaneo alla vaccinazione
SAR - CoV - 2 , ed esentato pertanto dalla vaccinazione sino al 28.02.2022; che, non avendo prima della ricezione della nota Prot. 004482 del 13.12.2021 ricevuto alcun atto relativo alla procedura di cui art. 4 del D.L. 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, né ricevuto un provvedimento di sospensione dal servizio, ha sempre
Contr prestato la propria attività lavorativa sino ad oggi;
che l' non gli ha corrisposto lo stipendio base e gli altri emolumenti spettanti per il servizio svolto nel mese di novembre
2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e fino ad oggi;
che sebbene abbia chiesto all'
[...]
con missiva del 14.12.2021, la liquidazione del trattamento economico Controparte_1
relativo al servizio effettivamente svolto nel mese di novembre e dicembre del 2021, il datore di lavoro è rimasto tuttora inadempiente;
che la somma dovuta, in base al calcolo effettuato in forza della documentazione contabile allegata, ammonta ad euro 18.957,52 lordi, ovverosia ad euro 11.729,17 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali pari ad euro 7.228,35; che nella nota prot. 004482 del 13.12.2021, il Presidente dell' Controparte_3
ha fatto presente che il Commissario Straordinario
[...]
Contr dell' aveva adottato la delibera n. 942 del 2 novembre 2021, senza, tuttavia, illustrarne neanche sinteticamente l'oggetto ed il contenuto;
che tale delibera non gli è stata mai stata notificata. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE:
Accertare, dichiarare e riconoscere il diritto del dott. ad ottenere la Parte_1
liquidazione del trattamento economico relativo al servizio effettivamente svolto nel mese di novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 che ammonta ad euro 18.957,52 lordi,
Pag. 2 a 7 ovverosia ad euro 11.729,17 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali pari ad euro
7.228,35 2) IN VIA PRINCIPALE: Condannare l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
18.957,52 lordi, ovverosia di euro 11.729,17 al netto delle ritenute previdenziali e fiscali pari ad euro 7.228,35 o di altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo.
3) IN OGNI CASO: Condannare il l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 19.10.2022, verificata la Contr regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia dell' convenuta.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 24.03.2023 parte ricorrente ha precisato Contr che l'atto deliberativo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato dall' il
02.11.2021 in attuazione del decreto-legge n. 44 dell'11.03.2021 gli è stato notificato per la
Contr prima volta tramite pec in data 21.03.2022 e che in pari data l' gli ha notificato la proroga
(atto deliberativo del 30.12.2021) della stessa delibera di sospensione del 02.11.2021; che al momento della notifica dei suddetti provvedimenti aveva già ottenuto la certificazione verde covid19 rilasciata dal Ministero della Salute a conclusione della procedura di contestazione del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e dunque, che, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione gli è stata notificata dopo aver ottenuto la certificazione Covid rilasciata dal
Ministero della Salute valida dal 28.02.2022 fino al 18.08.2022.
All'esito dell'odierna udienza, ascoltata la discussione orale della parte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, medico dipendente dell' convenuta, agisce per Controparte_4
ottenere il pagamento delle mensilità spettanti per i mesi di novembre e dicembre 2021 e di gennaio 2022, duranti i quali ha prestato attività lavorativa, e non corrisposte dall'Azienda datrice in ragione della sospensione determinata dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per il Sar-CoV-2, comunicatagli in data 21 marzo 2022.
Pag. 3 a 7 In premessa occorre dare atto che la normativa disciplinante le “misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, introdotta con d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021, stabilisce, nelle enunciazioni generali di principio (art. 4 comma 1) che, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. In tal senso, l'iter procedimentale, nella declinazione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie, è disciplinato dall'art. 4 e ss. e prevedeva, per quanto qui di interesse, la trasmissione, da parte dei datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, dell'elenco dei propri dipendenti con qualifica ed indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti;
la verifica dello stato vaccinale da parte di regioni e province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali;
la segnalazione all'ATS dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
l'invito di ATS
a presentare documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, alla scadenza del termine, l'invito all'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, con indicazione dei termini e modalità entro i quali adempiere.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita (comma 2). Una volta decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'ATS competente accerta l'inosservanza dello stesso, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato ed al datore di lavoro. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'ATS determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
Pag. 4 a 7 Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro era tenuto, laddove possibile, CP_5
ad adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non era possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Ebbene, risulta, in evidenza, come la procedura introdotta dal d.l. 44/2001 non sia stata rispettata nei confronti del ricorrente. Non consta agli atti, né dalle allegazioni della parte che siano stati esauriti gli obblighi informativi previsti dall'art. 4 comma 5 d.l. cit. , quali: invito all'interessato, effettuato dall'ATS, a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, ricorrendo una fattispecie di esenzione, con successivo formale invito all'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Sotto tale ambito prospettico ritiene questo giudicante che il vizio procedurale in questione non possa che ridondare in illegittimità del provvedimento di sospensione assunto, indipendentemente dall'esistenza di una espressa previsione di chiusura che annetta tale sanzione all'inosservanza delle scansioni procedurali. Ed infatti, la peculiare procedimentalizzazione dell'iter deputato a garantire l'ottemperanza all'obbligo vaccinale è fondamentale presidio di garanzia in favore del lavoratore che, in tale specifico ambito, ha facoltà di comprovare la sussistenza di fattispecie di esonero dall'obbligo vaccinale e, anteriormente alla modifica, operata dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 172/2021, in attesa di conversione, poteva beneficiare dell'eventuale esperimento dell'onere di repechage da parte del datore di lavoro, al fine di contemperare la tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.) e la sicurezza sul luogo di lavoro con il fondamentale diritto al lavoro ed alla retribuzione (art. 36 Cost.).
Rispetto a quanto già espresso, pare inoltre potersi dedurre l'illegittimità dei provvedimenti adottati anche per ulteriori profili.
Ed infatti, l'art. 4 del d.l. 44/2021 e ss.mm.ii. dispone che “
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita'
Pag. 5 a 7 competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro
e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni
o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da , per poi proseguire al comma 7 “La CP_5
sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. Anche sotto tale profilo è evidente la difformità rispetto alla catena procedimentale concretamente adottata per l'assunzione e la comunicazione dei provvedimenti impugnati. Ed infatti, la parte ricorrente ha allegato e provato di aver ricevuto la comunicazione della sospensione direttamente dall'azienda datrice, senza che essa abbia fatto ricorso al necessario concerto procedimentale analiticamente riportato, ed in particolar modo, ha allegato e provato di averne avuto conoscenza solo nel mese di marzo del 2022, ovvero a distanza di molto tempo dall'adozione dei provvedimenti aziendali del 2 novembre
2021.
Né, del resto la contumacia della azienda datrice ha consentito di arricchire il corredo probatorio in esame. Al riguardo, è opportuno chiarire che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere- dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificati della pretesa (Cass. 12.07.2006 n. 15777); ciò nondimeno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.02.2006 n. 3601; Cass. 21251 del 14.10.2010). In tal senso, deve ritenersi che non può dirsi contestato, né provato, che l'azienda datrice abbia comunicato prima del
21.03.2022 alla parte ricorrente la sospensione del 02.11.2021 e la proroga della medesima disposta in data 30.12.2021.
Ne discende pertanto l'illegittimità della mancata retribuzione per i mesi di novembre
2021, dicembre 2021 e gennaio 2022 duranti i quali il ricorrente ha prestato servizio senza che egli abbia tempestivamente conosciuto, per omissione imputabile alla datrice, la propria sospensione.
Pag. 6 a 7 Da ciò deriva, quale conseguenza di natura patrimoniale dell'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione delle retribuzioni illegittimamente perdute, la correlata condanna al pagamento delle stesse.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, visto il D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della materia lavoristica trattata e dello scaglione di riferimento nei parametri minimi, considerate altresì le limitate difese stante la contumacia di parte convenuta, in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la liquidazione del Parte_1 trattamento economico relativo al servizio effettivamente svolto nel mese di novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022;
2. per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma, a tale titolo, di €18.957,52 lordi, ovverosia di €11.729,17 al netto
[...]
delle ritenute previdenziali e fiscali pari ad €7.228,35;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
complessivi in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 5 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7