Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 1956/2024 r.g., vertente tra: Cont
“ (d'ora in poi “ ”) con sede in Padova, Controparte_1 in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Sig.
[...]
C.F. e P.IVA. , agli effetti del presente atto elettivamente CP_3 P.IVA_1 domiciliata all'indirizzo PEC presso la Email_1 persona degli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia (C.F.
) e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di Modena (C.F. C.F._1
), che la rappresentano e la difendono congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente tra loro in forza di delega depositata unitamente al ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., n. 1208/2024 R.G., Tribunale di Ravenna;
RICORRENTE contro
, quale erede o chiamato all'eredità della de cuius Controparte_4 [...]
ora residente in [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
***
OGGETTO: accertamento della proprietà su bene mobile registrato;
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In sintesi, la ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare che l'autovettura Porsche
Cayenne Diesel Platinum Edition targata FH503MA, telaio WP1ZZZ92ZHKA29397 è di esclusiva proprietà di e che, a seguito del Controparte_1 mancato subentro nel contratto di locazione finanziaria n. 72036, il Sig. non CP_4 ha alcun titolo per detenere l'autovettura, con ogni conseguente declaratoria”.
In particolare, allegava il contratto di locazione finanziaria (doc. 1) intercorso tra la ricorrente (concedente) e (utilizzatrice), defunta coniuge del Persona_1 convenuto.
Allegava il mancato subentro del convenuto nel contratto (quale chiamato o erede), e la omessa restituzione bonaria del bene (quale detentore di esso), da parte del
; dava conto di aver ottenuto dall'intestato autorizzazione al CP_4 CP_5 sequestro giudiziario dell'autoveicolo, oggi recuperato alla custodia.
Introducendo tempestivamente il presente giudizio di merito, chiedeva quindi accertarsi la proprietà del bene, e la assenza di diritti su di esso in capo al convenuto.
Il convenuto, ritualmente notificata a mani in data 28.10.2024, rimaneva contumace
(come già avvenuto in fase cautelare).
La causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giunge oggi alla decisione sulle conclusioni precisate alla prima udienza in data 12.3.2025.
***
La domanda è fondata, nei termini che seguono.
Il ricorrente ha dato prova della conclusione del contratto di locazione finanziaria
(doc. 1).
Tale negozio prevede l'ipotesi del decesso dell'utilizzatore (evento purtroppo verificatosi nel caso in esame) ed il conseguente diritto della concedente a recuperare il bene (art. 13), a meno di subentro nel contratto.
pagina 2 di 4 Nel caso oggi in giudizio, il aveva anticipato tale subentro (vedi doc. 8), CP_4 chiedendo altresì indicazione delle coordinate iban per i pagamenti.
Egli non dava peraltro seguito alle interlocuzioni, ritenendo indebitamente il bene sino alla esecuzione del sequestro giudiziario di esso.
A cagione di ciò, e degli insoluti dedotti, la ricorrente si avvaleva della clausola risolutiva espressa, notificando la risoluzione sia al domicilio della defunta, che a quello del convenuto.
L'inadempimento, per inciso, è sicuramente grave, e idoneo a giustificare la risoluzione, avendo ad oggetto l'obbligazione principale, ossia il pagamento dei canoni.
Risulta da tutto quanto precede pienamente assolto l'onere probatorio in capo alla ricorrente, che appare univoca proprietaria (ed avente diritto alla restituzione, in forza dell'avvenuta risoluzione del contratto) del bene mobile.
Né, in senso contrario, può affermarsi l'esistenza di una posizione giuridicamente tutelabile in capo al , che – pur chiamato, a quanto dato sapere, alla CP_4 successione legittima della defunta – non risulta avere accettato la eredità, nemmeno tacitamente, e in ogni caso non è subentrato nel contratto.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza: si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00 per il giudizio di merito e per quello cautelare;
fasi di studio, introduttiva e decisionale
(tutte a valori prossimi ai minimi, come chiesto dalla stessa ricorrente), con esclusione della fase istruttoria, in ragione della speditezza della trattazione e della fase decisionale, connotate, quanto al merito, da scelta ed applicazione del rito semplificato di cognizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'autovettura Porsche
Cayenne Diesel Platinum Edition targata FH503MA, telaio
WP1ZZZ92ZHKA29397 è di esclusiva proprietà di Controparte_1
e che, a seguito del mancato subentro nel contratto di locazione
[...] finanziaria n. 72036, il convenuto non ha alcun titolo per detenerla;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare e della presente fase in favore della ricorrente;
liquida le spese in € 3.400,00, di cui € 2.900,00 per compensi di Avvocato ed € 500,00 per anticipazioni esenti, oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti, sui soli compensi.
Così deciso in Ravenna, il 18.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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