CA
Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Carmine Capozzi, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da (P.I. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
;Controparte_1 rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della società Arte srl - fallimento che è stato dichiarato aperto dal Tribunale di Firenze con sentenza n.137 del 21-11-2007 e dichiarato chiuso con decreto in data 4-9-2024 -, procedura concorsuale nella quale la ricor- rente è stata ammessa al passivo per l'importo di euro 9.418,57 in via chirografaria
(v. decreto di esecutività dello stato passivo in data 11-6-2008); rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro sei mesi dal de- creto di chiusura della procedura di fallimento (recte, dall'acquisizione di efficacia del decreto di chiusura ex art.119, co.4 LF, in data 2-12-2024); osservato che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insi- nuazione al passivo (cfr., Cass. 24/05/2024, n.14604; Cass 05/01/2024 , n. 324);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L.
83/2012 convertito con L. 134/2012) “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
- che, nella fattispecie in esame, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda di ammissione al passivo in data 4-3-2008; decreto di chiusura del fallimento in data 4-9-
2024);
- che l'art. 2 bis della L. 89/2001, come modificato dalla L. 208/2015, prevede quale parametro sulla base del quale quantificare l'indennizzo una somma non infe- riore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno
1 superiore a sei mesi, e che, quindi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione di anno non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo;
- che nel caso in esame la durata non ragionevole del giudizio rilevante ai fini dell'indennizzo è pari ad anni 10 e sei mesi;
che non essendo la frazione di annuo superiore a 6 mesi, la durata irragionevole indennizzabile è pari pertanto ad anni
10;
- che in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, in difetto dell'allegazione e deduzione di elementi che giustifichino la liquidazione secondo va- lori eccedentari, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di €
400 per i primi tre anni, di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di €
560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pre- giudizio aumenti con il passare degli anni, in linea con la previsione di cui all'art.2 bis, co.1 L.89/2001;
- che, quindi, sussistono sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previ- ste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragio- nevole del processo ed ingiungere al , il pagamento Controparte_1 senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 4.800,00 [euro 1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni) +
1.920,00 (€ 480,00 x 4) + 1.680,00 (€ 560 x 3)], oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente ac- certato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquida- ta in dispositivo in difetto di notula (ai sensi del D.M. 55/2014, tabella per i proce- dimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta); che l'importo liquidato in dispositivo già tiene conto del richiesto aumento per l'uso dei collegamenti ipertestuali;
che le spese sono liquidate a favore dei di- fensori dichiaratisi antistatari:
INGIUNGE al (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
MINISTRO pro tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente per le causali di cui Parte_1 al ricorso, la somma di € 4.800,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. ai difensori antistatari della stessa parte ricorrente, Avv. Bruno Guaraldi e
Marcello Poggioli, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 737,10
2 per competenze in € 27 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 22/03/2025.
Il Consigliere designato
Carmine Capozzi
3
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
DECRETO SU RICORSO EX ART. 3 L. 89/2001
Il Consigliere designato dott. Carmine Capozzi, letto il ricorso ex art. 3 della legge 24.03.2001, n. 89, per la concessione di decreto ingiuntivo di pagamento di somma a titolo di equa riparazione depositato da (P.I. ) nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
;Controparte_1 rilevato che l'istanza di equa riparazione è stata avanzata in relazione alla procedura di fallimento della società Arte srl - fallimento che è stato dichiarato aperto dal Tribunale di Firenze con sentenza n.137 del 21-11-2007 e dichiarato chiuso con decreto in data 4-9-2024 -, procedura concorsuale nella quale la ricor- rente è stata ammessa al passivo per l'importo di euro 9.418,57 in via chirografaria
(v. decreto di esecutività dello stato passivo in data 11-6-2008); rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro sei mesi dal de- creto di chiusura della procedura di fallimento (recte, dall'acquisizione di efficacia del decreto di chiusura ex art.119, co.4 LF, in data 2-12-2024); osservato che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insi- nuazione al passivo (cfr., Cass. 24/05/2024, n.14604; Cass 05/01/2024 , n. 324);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/01 (introdotto con D.L.
83/2012 convertito con L. 134/2012) “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
- che, nella fattispecie in esame, la durata della procedura concorsuale sopra indicata è stata irragionevole, in quanto ultra-esennale (domanda di ammissione al passivo in data 4-3-2008; decreto di chiusura del fallimento in data 4-9-
2024);
- che l'art. 2 bis della L. 89/2001, come modificato dalla L. 208/2015, prevede quale parametro sulla base del quale quantificare l'indennizzo una somma non infe- riore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno
1 superiore a sei mesi, e che, quindi, secondo il chiaro tenore letterale della norma, la frazione di anno non superiore a sei mesi non dà diritto a indennizzo;
- che nel caso in esame la durata non ragionevole del giudizio rilevante ai fini dell'indennizzo è pari ad anni 10 e sei mesi;
che non essendo la frazione di annuo superiore a 6 mesi, la durata irragionevole indennizzabile è pari pertanto ad anni
10;
- che in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, in difetto dell'allegazione e deduzione di elementi che giustifichino la liquidazione secondo va- lori eccedentari, si ritiene di adottare il criterio che contempla l'importo minimo di €
400 per i primi tre anni, di € 480,00 per quelli successivi sino al settimo anno e di €
560,00 per gli anni successivi al settimo, potendosi presumere che il pre- giudizio aumenti con il passare degli anni, in linea con la previsione di cui all'art.2 bis, co.1 L.89/2001;
- che, quindi, sussistono sulla base dei documenti prodotti, le condizioni previ- ste dalla legge 24.03.2001, n. 89, per accordare l'indennizzo per la durata irragio- nevole del processo ed ingiungere al , il pagamento Controparte_1 senza dilazione ex art. 3 co. 5 L. n. 89/2001 e successive modifiche, in favore della ricorrente, della somma di € 4.800,00 [euro 1.200,00 (€ 400,00 x 3 anni) +
1.920,00 (€ 480,00 x 4) + 1.680,00 (€ 560 x 3)], oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
- che tale somma non risulta superiore al valore del diritto definitivamente ac- certato nel giudizio presupposto;
- che le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquida- ta in dispositivo in difetto di notula (ai sensi del D.M. 55/2014, tabella per i proce- dimenti monitori, in relazione al valore effettivo della controversia ed alla attività svolta); che l'importo liquidato in dispositivo già tiene conto del richiesto aumento per l'uso dei collegamenti ipertestuali;
che le spese sono liquidate a favore dei di- fensori dichiaratisi antistatari:
INGIUNGE al (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
MINISTRO pro tempore, di pagare immediatamente:
1. alla parte ricorrente per le causali di cui Parte_1 al ricorso, la somma di € 4.800,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo effettivo;
2. ai difensori antistatari della stessa parte ricorrente, Avv. Bruno Guaraldi e
Marcello Poggioli, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 737,10
2 per competenze in € 27 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO EX LEGE.
Si comunichi.
Firenze, 22/03/2025.
Il Consigliere designato
Carmine Capozzi
3