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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 819/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
San NI (BG), rappresentato e difeso per delega in atti dagli avvocati
Carlo Verticale e Simona Dinetta del Foro di Milano,
-attore- contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ranica (BG), rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Magda Granata del Foro di
Milano,
(C.F. Controparte_2
), residente in [...], rappresentato e difeso per C.F._2
delega in atti dall'avv. Guido Stoppani del Foro di Milano,
-convenuti-
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, sito in Bergamo, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Carlo Rota Bulò del Foro di Bergamo,
1 C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Torino, rappresentata e difesa per delega in atti dagli avvocati Matteo Panni e Giorgio Morotti del Foro
Brescia,
-terzi chiamati-
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 29,
-terza chiamata contumace-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto di precisazioni delle conclusioni depositato in data
01.10.2024.
Per il convenuto : come da atto di precisazioni delle conclusioni CP_2
depositato in data 01.10.2024.
Per la convenuta come da atto di precisazioni Controparte_1
delle conclusioni depositato in data 03.10.2024.
Per la terza chiamata come da note scritte in Controparte_4
sostituzione d'udienza depositate in data 02.10.2024.
Per il terzo chiamato 6: come da note scritte in Controparte_3
sostituzione d'udienza depositate in data 03.10.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'ing. e l' CP_2 [...]
al fine di sentirli condannare in solido, previo Controparte_1
2 accertamento e declaratoria della responsabilità degli stessi ex artt. 2051 e 2043
c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sito in
Bergamo, via San Lorenzo n. 6, danni che quantificava in euro 40.700,00 per il ripristino dei luoghi ed euro 3.960,00 per il mancato guadagno relativo ai canoni di locazione dell'immobile stesso.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva che in data 02/07/2021 e
05/07/2021 l'immobile era stato interessato, dapprima, da un distacco di porzioni di plafone e successivamente da un grave allagamento, indicando quale causa dei danni gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'appartamento soprastante di proprietà dell' ing. altresì progettista CP_2
e direttore dei lavori di ristrutturazione oggetto di appalto alla
[...]
Lamentava inoltre la mancata corresponsione dei canoni di Controparte_1
locazione da parte della conduttrice dell'immobile poichè rimasto danneggiato, chiedendo poi di essere manlevato dalle parti convenute in relazione ad ogni domanda od azione eventualmente esperita nei suoi confronti dalla stessa.
Si costituiva in giudizio la società la quale Controparte_1
riconosceva esclusivamente la propria responsabilità, in solido con l'ing.
in riferimento agli eventi del 02/07/2021, contestando tuttavia il CP_2
quantum della pretesa attorea sul punto. Eccepiva invece l'infondatezza delle domande attoree in riferimento alla copiosa fuoriuscita d'acqua verificatasi in data 05/07/2021, deducendo il pessimo stato manutentivo della condotta di scarico del , a cui dovevano pertanto ricondursi i danni lamentati CP_3
dall'attore. Rilevava infine l'assoluta genericità della richiesta attorea di risarcimento del danno da mancato guadagno nonché di manleva nei confronti della conduttrice, chiedendone pertanto il rigetto.
3 Si costituiva in giudizio l'ing. contestando ogni addebito CP_2
avanzato nei propri confronti dal sig. , deducendo con riguardo ai due Pt_1
eventi oggetto di causa l'esclusiva responsabilità in capo alla ditta appaltatrice convenuta e al Condominio, chiedendo la chiamata in causa di quest'ultimo nonché della propria assicurazione per essere dalla stessa manlevato per qualsiasi conseguenza della lite per lui pregiudizievole.
Si costituiva successivamente in giudizio il Controparte_3
contestando integralmente le pretese del convenuto ing. e chiamando CP_2
a sua volta in causa la propria assicurazione Controparte_4
Si costituiva da ultimo l'assicurazione Controparte_4
contestando la riconducibilità degli asseriti danni alla mancata manutenzione di parti comuni del ed eccependo in ogni caso l'inoperatività della CP_3
polizza assicurativa stipulata dallo stesso.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo CTU, giungendo qui in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine all'uopo assegnato, in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
La domanda dell'attore deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Lamenta l'attore di aver subito danni al proprio appartamento in due distinte occasioni.
In data 2.7.2021 il ha riscontrato distacchi di porzioni di intonaco del Pt_1
soffitto del soggiorno, della camera matrimoniale e del vano armadio.
In data 5.7.2021 il ha riscontrato un allagamento derivante Pt_1
dall'intasamento di una tubazione di scarico condominiale che ha danneggiato notevolmente il medesimo appartamento.
4 Gli eventi indicati non sono contestati dai convenuti che, tuttavia, addebitano in tutto od in parte la responsabilità all'uno o all'altro di loro.
Sul punto soccorrono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di causa.
Quanto all'evento del 2 luglio, il nominato c.t.u. ing. in base ai Per_1
documenti di causa ed alle fotografie allegate, ha confermato sia i distacchi d'intonaco sia le crepe in vari punti dell'unità immobiliare.
Il perito ha rilevato, in particolare, che il distacco dell'intonaco è avvenuto in concomitanza con i lavori svolti dall'impresa interessanti il CP_1
pavimento, il sottofondo ed in alcune zone anche il laterizio del solaio e, d'altra parte, in atti e nelle riunioni svolte innanzi al ctu, nessuno dei consulenti di parte ha negato il nesso sussistente tra l'esecuzione dei lavori ed i predetti distacchi (pag.11 relazione c.t.u.). Le fotografie allegate, d'altra parte, non consentono di dubitare seriamente dell'esistenza del citato nesso causale.
Dunque non vi è dubbio che siano state le modalità esecutive dei lavori svolti all'interno dell'unità immobiliare dell'ing. a determinare i danni in CP_2
questione.
Sul punto il nominato c.t.u. ha altresì precisato che l'esecuzione, avvenuta anche tramite l'utilizzo del martello demolitore, avrebbe dovuto tenere in particolare considerazione la vetustà del fabbricato e le caratteristiche costruttive dell'epoca (pag.13) ed essere effettuata tramite attrezzi a mano o che comunque non causassero vibrazioni.
Quanto all'episodio di allagamento verificatosi in data 4.7.2021 , il nominato c.t.u. ha rilevato che anch'esso è stato dovuto all'utilizzo del martello demolitore che ha causato vibrazioni tali da far sì che si distaccasse parte del materiale di accumulo esistente sulle pareti della tubazione condominiale di
5 vecchia realizzazione nonchè al riversamento nel pluviale del materiale di lavorazione durante gli interventi sul pavimento e sul sottofondo dell'immobile del il predetto materiale, di diversa natura, ha creato un'ostruzione al CP_2
normale deflusso delle acque di scarico che ha respinto le stesse verso l'alto.
Peraltro il cap.3 dedotto dall'impresa nella memoria 4.4.2024 e diretto a provare che tutti i calcinacci provenienti dalle demolizioni erano stati manualmente movimentati e caricati con carriole sul camion risulta, da un lato, generico e, da altro lato, irrilevante poiché non vi è dubbio che i pezzi di apprezzabile dimensione siano stati smaltiti all'esterno dell'immobile, ma è altresì assolutamente naturale che le polveri ed i piccoli residui si siano infiltrati nello scarico laddove non adeguatamente isolato.
Il nominato c.t.u. ha escluso invece ogni rilevanza determinante all'evento meteorologico - la pioggia intensa intervenuta in quei giorni- che, non avendo carattere eccezionale (nessuna prova sul punto è stata fornita dalle parti convenute) si è riversata sui due pluviali presenti. In particolare, infatti, eventi analoghi si sono verificati sia prima che dopo il mese di luglio 2021 e nessun altro danno si è verificato.
Neppure può ritenersi essere stata determinante la presenza nel canale di scolo di una tegola di traverso all'altezza del terzo piano atteso che il tappo creato dai residui delle lavorazioni e dallo scrostamento delle pareti interne della tubazione ha impedito lo scorrimento completo dell'acqua determinandone la risalita sino al primo piano, laddove invece la tegola avrebbe semmai rallentato la discesa dell'acqua all'altezza del terzo piano non creando un ritorno dello scarico.
Infine, deve altresì escludersi che lo stato di conservazione del canale di scolo sia stato esso stesso causa determinante o concausa dell'allagamento.
6 Ed infatti il c.t.u. sebbene abbia rilevato che ' la colonna di scarico non è stata eseguita secondo l'arte del buon costruire' e che era vetusta, ha evidenziato che essa ha sempre svolto il suo compito adeguatamente anche a seguito dei fenomeni metereologici verificatisi successivamente al 4.7.2021; la condizione della stessa dunque non si pone in nesso causale con la verificazione dell'ostruzione e della risalita dell'acqua come accertata in atti.
Sono stati invece gli impatti delle lavorazioni a creare distacchi ed ulteriore ammaloramento del canale.
Esclusa pertanto la responsabilità del quale custode della colonna CP_3
di scarico, parte attrice ha affermato la responsabilità del convenuto e CP_2
della impresa in forza del disposto di cui agli artt.2043 c.c. e/o CP_1
2051c.c..
In base a quanto sopra esposto non può dubitarsi della responsabilità dell'impresa esecutrice, precisando, in particolare, che le scosse derivanti dall'esecuzione dei lavori non potevano ritenersi inevitabili – come assume la convenuta proprio per la possibilità di utilizzare tecnica esecutiva CP_1
differente.
Quanto alla possibile responsabilità del proprietario committente, si osserva che questi allorchè faccia eseguire opere nella sua proprietà risponde direttamente del danno che derivi ai terzi, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere (nella specie l'esistenza di contratto di appalto è incontestata in atti), e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude;
la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché
l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una
7 responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea (Cass.11194/2019).
Nella specie, non può affermarsi che la convenuta abbia agito quale CP_1
nudus minister del né che quest'ultimo abbia affidato i lavori ad impresa CP_2
assolutamente inidonea.
Parte attrice non ha peraltro individuato alcun profilo colposo a carico del committente in quanto tale atto a fondarne, in quanto tale, la relativa responsabilità.
Deve invece ritenersi la responsabilità nella causazione del danno anche dell'ing. quale direttore dei lavori. CP_2
In particolare, infatti, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori,
l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Cass.27045/2024).
Il convenuto in qualità di direttore dei lavori aveva quindi un obbligo CP_2
di vigilanza sull'attività dell'impresa esecutrice, obbligo non correttamente esercitato individuando le corrette modalità esecutive nello svolgimento dei
8 lavori e non impedendo l'utilizzo di quelle più pericolose per la conservazione dello stabile.
Ciò premesso, in tema di contratto di appalto, sussiste vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno e tale vincolo trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c..
E quando sia stata formulata apposita domanda di accertamento e attribuzione delle rispettive quote di ripartizione della colpa, può applicarsi il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2055
(il quale prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”), solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale (Cass., ord. 22672/2017).
Orbene nella specie, anche in assenza di specifica prova dei singoli apporti delle condotte dei due convenuti e possono essere attribuite pari CP_2 CP_1
quote di responsabilità ai medesimi atteso che non vi è dubbio che il direttore dei lavori doveva controllare le modalità esecutive degli stessi sia prima dell'inizio che durante la relativa esecuzione e verificare che fossero appropriate al tipo di costruzione, vetusta. D'altra parte, l'impresa esecutrice, certamente competente nello svolgimento della propria attività, doveva adottare tutte le misure idonee ad evitare danni proprio alla luce del tipo di fabbricato in cui i lavori venivano eseguiti.
Ad analoghe conclusioni si perviene se si assume la responsabilità esclusiva dello stesso ing. quale committente ex art.2051 c.c. cui conseguirebbe CP_2
obbligo di garanzia dell'appaltatore nei limiti della quota come sopra individuata.
9 Quanto all'entità dei danni lamentati, il nominato c.t.u. ha descritto lo stato dell'immobile come visionato in data 22.9.2023, ovvero due anni dopo i sinistri indicati in atti.
Lo stesso ha accertato l'intervenuta parziale sostituzione del parquet, la sostituzione degli elettrodomestici della cucina, mentre dalle fotografie prodotte in atti ha verificato i danni ad alcune pareti ed al soffitto.
E' pur vero che il consulente d'ufficio non ha potuto constatare direttamente i danni per come quantificati nelle relazioni allegate agli atti di parte, ma, in base a quanto riscontrato fotograficamente (e non contestato specificatamente) ed in base alla propria esperienza e cognizione tecnica, ha indicato un costo di ripristino dell'immobile ricompreso tra euro 15.571,20 e 19.651,20.
Tale determinazione è avvenuta sulla base di attento esame della documentazione prodotta, delle relazioni tecniche in atti e delle osservazioni dei c.t.p. cui il consulente d'ufficio ha fornito puntuale replica, consentendo a questo giudice di condividere integralmente le risultanze dell'elaborato peritale.
Ritiene peraltro il giudicante che possa essere riconosciuto il danno nella misura inferiore indicata in euro 15.571,20 in considerazione dello stato vetusto della pittura, del parquet e degli zoccolini nonchè dei costi indicati dal c.t.u. Era infatti onere di parte attrice fornire prova della consistenza reale dell'immobile all'atto dei sinistri subiti onde esigere il rifacimento a nuovo dell'immobile.
Le prove orali formulate sul punto nella memoria in data 5.4.2024 sono risultate generiche e come tali inammissibili.
Peraltro, pare condivisibile il riconoscimento del costo di sostituzione degli elettrodomestici interessati dall'allagamento, dall'alto alla base, con possibile pericolosità sopravvenuta dei relativi circuiti elettrici;
tanto più che l'immobile era concesso in locazione in quel periodo a terzo soggetto.
10 Non può invece darsi rilevanza al fatto che l'attore avrebbe impedito l'immediato ripristino dell'immobile a cura dell'impresa convenuta aggravando il danno.
Infatti, quanto riscontrato dal c.t.u. non è frutto di aggravamento alcuno, ma solo l'effetto diretto ed immediato dei lavori svolti nell'unità immobiliare al piano superiore.
Nessun importo può essere invece riconosciuto per la mancata percezione dei canoni locativi da parte del locatore.
Ed infatti parte attrice ha allegato in atti il contratto di locazione dal quale si evince che il canone doveva essere pagato il primo giorno di ogni mese ed ha allegato altresì la scheda contabile (doc.14) dalla quale risulta che il conduttore non ha più versato somme dal mese di marzo;
lo stesso locatore indica inoltre che l'immobile è stato rilasciato solo a seguito di procedimento di sfratto e di successiva esecuzione così rendendosi evidente che il conduttore ha comunque potuto abitare l'appartamento fino al rilascio;
né sono stati prodotti in atti verbale di causa o comparsa di costituzione del conduttore nei quali si desse comunque atto che il pagamento almeno dal luglio 2021 era stato omesso a causa dei problemi lamentati in questa sede.
Nessun danno può poi essere riconosciuto per eventuali voci future di risarcimento richieste dal medesimo conduttore, in quanto appunto mai avanzate dallo stesso né nel giudizio di sfratto né nelle more della decisione del presente procedimento.
Pertanto, i convenuti sono tenuti solidalmente a risarcire all'attore i danni liquidati ad oggi in euro 15.571,20, da ripartirsi tra i due convenuti in pari quota.
Si dà atto che parte in corso di causa ha rinunciato alla domanda di CP_2
manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
11 In considerazione della soccombenza, le spese processuali di parte attrice liquidate, sulla somma riconosciuta, in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 545 per esborsi documentati devono essere rifuse dai convenuti in solido all'attore. Le spese di C.T.U. già liquidate in euro 2.500 per compensi oltre euro 50 per esborsi ed accessori di legge devono essere rifuse dai convenuti in solido all'attore.
I convenuti sono poi tenuti a pagare all'attore le spese sostenute per il proprio c.t.p. e documentate in euro 3.202,50. Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(Cass.30289/2019, 84/2013, 2280/2015), circostanza non ricorrente nella specie.
Trattandosi di corresponsabilità dei due convenuti (il primo in qualità di direttore lavori e non di committente) nella causazione dei danni al terzo attore,
e non sussistendo un rapporto di garanzia tra (quale direttore lavori) e CP_2
per l'attività svolta dal non sussiste obbligo risarcitorio della CP_1 CP_2
seconda nei confronti del primo e devono essere pertanto altresì integralmente compensate le spese tra direttore lavori e impresa.
In considerazione dell'accertata assenza di responsabilità del condominio nella causazione del danno, la domanda svolta dall'ing nei confronti del CP_2
condominio stesso deve essere rigettata .
In considerazione del principio di causazione, entrambi i convenuti devono essere condannati in solido a rifondere al ed alla relativa CP_3
12 compagnia assicuratrice le spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per ciascuna di tali parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata la concorrente responsabilità dei convenuti e CP_2 CP_1
condanna gli stessi in solido a risarcire all'attore i danni subiti e
[...]
determinati in euro 15.571,20 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta la domanda di nei confronti del condominio e di CP_2 CP_1
[...]
3) Condanna i convenuti e a rifondere all'attore le CP_2 Controparte_1
spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 545 per esborsi, oltre ad euro 3.302,50 per spese di c.t.p.;
4) Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore quanto versato per spese di c.t.u. liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge ed euro 50 per esborsi;
5) Condanna i convenuti in solido a rifondere al condominio le spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
6) Condanna i convenuti in solido a rifondere ad le Controparte_6
spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Bergamo il 10.1.2025.
Il Giudice
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