Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 47
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Sentenza 14 gennaio 2025

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Il Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un proprietario immobiliare contro una società appaltatrice e un ingegnere direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento a seguito di distacchi di intonaco e allagamento. L'attore lamentava che tali eventi fossero riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'appartamento soprastante, di proprietà dell'ingegnere e oggetto di appalto alla società convenuta. L'attore chiedeva altresì il risarcimento per mancato guadagno derivante dai canoni di locazione non percepiti e la manleva da parte dei convenuti rispetto a eventuali azioni della conduttrice. Si costituivano la società appaltatrice, che riconosceva parzialmente la responsabilità per il primo evento ma contestava quella per il secondo, attribuendola allo stato manutentivo della condotta di scarico condominiale, e l'ingegnere, che contestava ogni addebito, attribuendo la responsabilità alla ditta appaltatrice e al Condominio, chiedendo la chiamata in causa di quest'ultimo e della propria assicurazione. Si costituivano altresì il Condominio e la compagnia assicuratrice, contestando la propria responsabilità.

Il Tribunale, accertata la responsabilità concorrente della società appaltatrice e dell'ingegnere direttore dei lavori, ha condannato gli stessi in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in euro 15.571,20, oltre interessi legali. La decisione si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ricondotto i distacchi di intonaco e l'allagamento alle modalità esecutive dei lavori svolti nell'appartamento soprastante, in particolare all'uso del martello demolitore e al riversamento di detriti nella condotta di scarico condominiale. Il Giudice ha escluso la responsabilità del Condominio, ritenendo che lo stato della colonna di scarico, sebbene vetusta, non fosse la causa determinante dell'ostruzione e della risalita delle acque. È stata altresì esclusa la responsabilità del committente proprietario dell'appartamento soprastante, non essendo emersa una sua condotta colposa. La responsabilità del direttore dei lavori è stata affermata per omessa vigilanza sulle modalità esecutive dei lavori. Il danno da mancato guadagno è stato rigettato per carenza di prova circa l'effettiva impossibilità di abitare l'immobile e l'omissione dei pagamenti da parte del conduttore. Le spese processuali sono state poste a carico dei convenuti in solido, con compensazione delle spese tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice, e rigetto della domanda del committente nei confronti del Condominio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 47
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 47
    Data del deposito : 14 gennaio 2025

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