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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 2 aprile
2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 5072/2022 R.G., avente ad oggetto ” Parte_1
” e vertente tra
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_2
Lisi,
- Ricorrente -
contro e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 [...]
CP_1
- Resistenti - nonchè
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Scarascia, Controparte_3
- Altro resistente -
OSSERVA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.06.2022, ritualmente notificato alle parti, evocava in giudizio Parte_2
e , onde sentir accogliere le CP_1 Controparte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il comproprietario ha arbitrariamente e illegittimamente realizzato le opere di Controparte_3
canalizzazione descritte in narrativa in violazione della disciplina dettata dall'art. 1 1102 c.c. e dei diritti dominicali vantati dal ricorrente sulla corte comune e le sue dotazioni, dando atto del conseguente irreparabile danneggiamento dei vetusti manufatti esistenti all'interno e nel sottosuolo dell'area cortilizia, ovvero della loro violenta immutazione in violazione delle vigenti tutele urbanistiche e culturali, per le ragioni dianzi esposte;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza in capo a del diritto di imporre a Controparte_3
carico della corte di proprietà comune e a vantaggio della propria o altrui abitazione una servitù coattiva non convenzionale di acquedotto e/o scarico fognario e gasdotto lesiva dei diritti dominicali del ricorrente, dando atto che le predette tubazioni sono state messe a dimora arbitrariamente e illegittimamente nel sottosuolo dell'area cortilizia comune, nonché in spregio alle vigenti tutele urbanistiche e culturali, per le ragioni dianzi esposte;
3) accertare e dichiarare che la tettoia in legno e i manufatti in muratura descritti al punto k) della narrativa violano i diritti dominicali del ricorrente, dando atto che gli stessi occupano arbitrariamente e illegittimamente una porzione della corte comune per le ragioni dianzi esposte;
4) per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate ai precedenti punti 1), 2) e 3), condannare alla rimozione delle Controparte_3
opere e delle dotazioni ivi descritte e al restauro a proprie spese dei vetusti manufatti danneggiati conformemente alla tutela urbanistica e culturale cui soggiacciono, nonché al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, ammontanti complessivamente ad €. 20.000,00 secondo i parametri di stima indicati al punto q) del presente ricorso, ovvero a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che il Giudicante riterrà liquidare secondo giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dal dì dell'evento sino al soddisfo;
5) in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittima costituzione di servitù di acquedotto e/o scarico fognario e gasdotto all'interno della corte comune, condannare al pagamento di Controparte_3
un'indennità in favore del comproprietario Parte_2
per le ragioni dianzi esposte, ammontante ad €. 20.000,00 secondo i
[...]
parametri di stima indicati al punto q) del presente ricorso, ovvero a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che il Giudicante riterrà liquidare secondo giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dal dì dell'evento
2 sino al soddisfo;
6) con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data
23.01.2023, si costituivano , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
in virtù di mandato autorizzato con Decreto R.G.V.G 4185-2/2019 CP_1
del Giudice Tutelare di codesto Tribunale, in quanto sottoposta ad
Amministrazione di Sostegno, nonché i quali rassegnavano le CP_1
seguenti concordi conclusioni: “A) dichiarare che non esiste un litis consortio necessario di tutti i condomini, ed estromettere dal giudizio in oggetto la sopra rappresentata convenuta, per carenza di legittimazione passiva. In subordine B) qualora l'ill.mo Giudice ritenga esistente un litis consortio necessario di tutti i condomini, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti della sopra rappresentata convenuta, per mancato esperimento della preventiva procedura di mediazione obbligatoria. In ulteriore subordine C) qualora il convenuto proponga con la comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
domanda riconvenzionale per il riconoscimento con sentenza, di servitù coattiva sull'area in comune, censita nel Comune di Castrignano del Capo al foglio 8, part. 38, N.C.E.U, a favore dello stesso, la sopra rappresentata convenuta chiede sin d'ora rimessione in termini ex art. 294c.p.c. per le legittime difese e domande. D)
Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”.
Con ordinanza depositata in data 30.01.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 6.06.2023 il nominato CTU accettava l'incarico conferitogli e prestava il giuramento di rito. Quindi, in data depositava l'elaborato finale.
Con provvedimento del 12.12.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.01.2024 si costituiva tardivamente , al solo fine di chiedere l'accertamento Controparte_3
dell'irritualità/nullità della notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, disporne la rinnovazione, con conseguente
3 concessione della rimessione in termini in favore dello stesso, al fine di consentirgli l'esercizio pieno del diritto di difesa.
Con ordinanza del 1.10.2024, ritenuta la validità della notifica ex art. 140
c.p.c. effettuata dal nei confronti del veniva fissata l'udienza Pt_2 CP_3
per la discussione orale e la decisione.
Quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere Parte_2
accolta nei seguenti termini.
In primis si richiama integralmente in questa sede quanto già osservato con provvedimento del 1.10.2024, in ordine alla eccepita nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza emesso in data
6.07.2022, in favore di . Controparte_3
Invero, come ribadito da una recentissima sentenza della Suprema Corte “Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.” (Cass. Civ. sez. II, 20/11/2024, n.29865).
La scrivente, pertanto, ritiene la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. effettuata a cura dell'odierno ricorrente, atteso che non sono stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica.
4 Quanto alla tardiva costituzione del si rileva che è principio di CP_4
diritto quello secondo cui "Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702 bis c.p.c., comma 3, è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione." (Cass. 22205/ 2023).
Nel caso di specie, il si è costituito in fata 15.01.2024, quando era CP_4
stata già espletata la CTU ed era stata già fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione della causa, pertanto, non v'è dubbio alcuno che la sua costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche le eccezioni svolte sino all'odierna udienza.
Quanto, invece, alla produzione documentale effettuata dallo stesso in data
18.01.2025, in allegato alle memorie conclusive, la scrivente la ritiene ammissibile agli atti del giudizio, stante la mancata specifica previsione, nel dettato dell'art. 702 bis c.p.c., di una sanzione in ordine alla omessa indicazione dei mezzi di prova o dei documenti di cui, rispettivamente, il ricorrente ed il resistente intendano avvalersi.
Invero, come affermato anche dalla Suprema Corte “Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c.” (Cass. Civ., sez. VI, 07 Gennaio 2021,
n. 46).
Quanto, invece, alla eccepita improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti dei resistenti e , deve rilevarsi che , sebbene CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ritualmente convocato, non ha presenziare alle sedute di mediazione del
5 27.05.2021 e 13.07.2021, come emerge dai relativi verbali di seduta di mediazione, prodotti in atti dal ricorrente (cfr. docc. in atti).
Il , vista l'infruttuosità del procedimento di mediazione avviato nei Pt_2
confronti del ritenuto l'esecutore materiale delle opere denunciate con CP_3
il ricorso introduttivo, e non avendo svolto alcuna domanda nei confronti degli altri due comproprietari, e ha ritenuto così avverata la Controparte_2 CP_1
prevista condizione di procedibilità, di cui all'art. 5, co. 2 bis, D.Lgs n. 28/2010.
Con provvedimento del 30.01.2023, si riteneva superata la predetta eccezione, ammettendo la consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva in capo ai resistenti e , a parere della scrivente, nella fattispecie in CP_1 Controparte_2
esame, si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dal momento che, la corte oggetto di causa è in comproprietà con tutte le parti costituite e la domanda principale svolta dal è finalizzata alla rimozione delle opere eseguite dal Pt_2
su detta corte. CP_3
Si richiama, al riguardo, un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In ordine all'actio confessoria o negatoria servitutis, nel caso in cui il fondo appartenga pro indiviso a più proprietari, l'azione comporta un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari solo quando non si risolva in un mero accertamento e sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, mediante demolizione di manufatti o di costruzioni comuni.” (Cass., Sez.
II, 6/4/2016, n. 6622).
Passando ora ad esaminare il merito del giudizio, si osserva quanto segue.
Senza dubbio determinati, ai fini della soluzione della presente controversia, sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing.
a cui venivano posti i seguenti quesiti: “1. accertare la corretta Persona_1
esecuzione dei lavori di scavo e interramento delle tubazioni del in CP_3
riferimento alle peculiarità della pavimentazione evidenziate dal;
2. Pt_2 accertare l'esistenza di eventuali danni alla pavimentazione e al deposito ipogeo, indicando le opere necessarie ad eliminarli e quantificandone i costi”.
6 Il C.T.U. ha ritenuto opportuno, data la valenza storica del situ e la specificità del primo quesito, avvalersi della consulenza di un laboratorio specializzato in indagini nel sottosuolo, individuato nella società “Geoprove Srl”, corrente in Ruffano (Le), il cui personale ha eseguito delle indagini georadar miranti a determinare e mappare le anomalie (sottoservizi, cavità naturali e/o antropiche) presenti nel sottosuolo della corte in questione.
Per_ In risposta alla prima parte del primo quesito postogli, l'Ing. ha osservato che dalla documentazione fotografica versata in atti e da quella allegata alla relazione di parte redatta dall'ing. , si può desumere che gli Persona_2
scavi siano stati eseguiti in parte con mezzo meccanico (non è possibile però individuare la sua tipologia) e in parte a mano. Ha, quindi, affermato che “di certo la loro esecuzione non è stata accurata e diligente come la peculiarità storico- culturale del situ, egregiamente evidenziate dall'archeologo, avrebbe richiesto”.
All'uopo, ha precisato che “di norma per gli scavi in siti storici che si trovano in spazi ridotti, qualora si rendesse indispensabile l'uso di un mezzo meccanico, si preferisce utilizzare un piccolo escavatore (bobcat) con ruote gommate che si muove su uno strato di stabilizzato posto a protezione della pavimentazione esistente (nel nostro caso cocciopesto e basoli). Il mancato coinvolgimento della soprintendenza ai lavori de quibus ha determinato quel risultato finale, di cui oggi si dibatte, certamente non confacente con la peculiarità storico-culturale della corte che ci occupa”.
In relazione alla seconda parte del primo quesito, il CTU ha affermato che
“la posa in opera delle tubazioni, così come eseguite, contrasta con la regola dell'arte e con le prescrizioni normative oggi in vigore per le rispettive utenze interrate (idrico-fognante, gas-metano, elettrico e termico)”.
Quindi, ha evidenziato alcune criticità rispetto alle prescrizioni normative di settore: la norma CEI 11-17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo prescrive una profondità minima di posa delle condutture elettriche di almeno cm 50; nei parallelismi tra cavi di energia e tubazioni metalliche la distanza minima è di cm
30; e infine tra cavi di energia e tubazioni gas la distanza minima è di cm 50. La
7 norma UNI 7129-1:2015 relativa agli impianti di gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 1: impianto interno prescrive una profondità minima di posa delle tubazioni del gas di almeno cm 60. Tenuto conto che le indagini con georadar hanno evidenziato la presenza di sotto-servizi a una profondità di circa cm 20, appare evidente come la posa in opera nel suo complesso non sia stata eseguita a “norma”>.
In risposta al secondo quesito, il CTU ha osservato quanto segue: “Come asserito dall'archeologo, dott. l'esecuzione dei lavori Persona_3
commissionati dal sig. ha comportato che «il massetto in Controparte_3
cemento ha obliterato una struttura corrispondente ad una cisterna, la cui imboccatura ha subito danni durante i lavori non autorizzati. Cisterne settecentesche sono tuttora visibili lungo il muro est. È possibile che anche la struttura il cui imbocco è stato ricoperto dal cemento risalga agli inizi del XVIII secolo. Altre due strutture si trovano nel vestibolo sud, una in corrispondenza dello stipite del portale, l'altra sul lato opposto. La loro presenza era nota, anche per gli effetti di cedimento parziale del battuto, durante i lavori sono state intercettate Co e ricoperte. Quella nell'angolo avrebbe riportato più danni per via dei sottoservizi ivi impiantati. Non è noto cosa abbiano fatto a queste imboccature, se siano state ulteriormente danneggiate, a lavori ultimati.
Le foto 17 e 18 inducono a credere che anche la cavità n. 2 sia stata danneggiata, in quanto intercettata dalla trincea di scavo».
Per quanto concerne la pavimentazione in basoli, ancor peggio per quella in cocciopesto, il loro ripristino non può essere giudicato a “regola d'arte” sia per i materiali impiegati nella lavorazione che per la qualità della mano d'opera.
Come evidenziato dall'archeologo, la posa della pavimentazione in basoli, avvenuta con l'impiego massiccio di «cemento come legante …… è inappropriato e contrario a quelle che sono le regolari richieste della
. Il corretto legante sarebbe stato una malta idraulica o prodotti CP_6
a base di pozzolana utilizzati nel restauro d'intesa con il funzionario architetto della SABAP BR-LE».”.
8 Per_ Per rispondere alla seconda e terza parte del secondo quesito, l'Ing. ha dettagliatamente indicato le lavorazioni da eseguire, la loro quantità e il costo per la loro esecuzione.
In particolare, i costi necessari per l'esecuzione delle opere previste per eliminare i danni causati dalla lavorazione di interramento dei sotto-servizi ubicati all'interno della corte comune sono quelli di seguito riportati: a) Ripristino della pavimentazione in basoli € 4.166,17 b) Ripristino del cocciopesto € 7.216,51 c)
Risanamento strutture interrate danneggiate € 3.972,83, per un totale € 15.355,00.
Orbene, alla luce di quanto sopra, può ritenersi provato con assoluta certezza che l'esecuzione degli scavi effettuata dal non è stata accurata CP_3
e diligente come la peculiarità storico-culturale del situ avrebbe richiesto;
invero, il CTU ha accertato che la posa in opera delle tubazioni, così come eseguite, contrasta con la regola dell'arte e con le prescrizioni normative oggi in vigore per le rispettive utenze interrate (idrico-fognante, gas-metano, elettrico e termico).
Pertanto, la scrivente ritiene che debba essere condannato Controparte_3
alla immediata rimozione di tali tubazioni dalla corte comune, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, eseguendo le opere a tal fine necessarie, come dettagliatamente descritte dal CTU, ponendo, quindi, a carico dello stesso, i relativi costi.
Quanto, infine, alla domanda attorea tesa alla rimozione della tettoia in legno realizzata sempre dal stante l'assenza di validi riscontri probatori CP_3
a supporto di detta domanda, con particolare riferimento alla dedotta alterazione d'uso della destinazione della corte comune, a questo giudice è fatto obbligo di respingere la predetta domanda.
In ragione dell'esito del giudizio, deve essere condannato Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2
nella misura indicata in dispositivo;
si ritiene opportuno, invece, compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente e e . CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
• Accoglie la domanda avanzata da;
Parte_2
• Per l'effetto, condanna alla immediata rimozione delle Controparte_3
tubazioni in questione dalla corte comune, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, mediante esecuzione delle opere a tal fine necessarie, come dettagliatamente descritte dal CTU e ponendo a carico dello stesso i relativi costi;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3
ricorrente, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
• Compensa le spese di lite tra il e e Pt_2 CP_1 CP_2
.
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Lecce, 2 aprile 2025
Il giudice onorario dr.ssa Elena Di Noi
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