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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3116/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LUCIA PAOLINELLI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “La casa familiare di RA – Via dei Fiori n. 10, sarà assegnata alla SI.ra
, che vi abiterà insieme ai figli e , maggiorenni. Parte_1 Per_1 Per_2
Il verserà alla moglie un contributo di mantenimento mensile in favore della IG pari CP_1 Per_2
ad euro 250 euro, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ai fini Istat, alle coordinate bancarie che la moglie gli indicherà.
Le spese straordinarie, sostenute per la IG , come previste dal Protocollo del Tribunale di Per_2
Ancona – art.10, continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori.
1 Nessun assegno di mantenimento è previsto tra i coniugi, in quanto essi economicamente autonomi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura, compreso il 15% forfetario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023, la IG.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. CP_1
a RA (AN) il 27.05.2000.
[...]
Il IG. regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “assegna l'abitazione coniugale alla IG.ra dispone che il IG. Parte_1 versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00, CP_1 Parte_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IG ”. Per_2
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione d'informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate
e dell' in merito alla condizione economico-reddituale del resistente contumace. CP_2
All'udienza del 02.04.2025, la ricorrente ha discusso oralmente la causa e il giudice l'ha trattenuta in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti di causa che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a RA (AN) il 27.05.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RA (AN), anno 2000 – parte 2 – Serie A – N. 8 Ufficio 1 (all. 3).
Con decreto n. 7819/2018 del 13.06.2018, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (all. 4), comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 12.06.2018.
Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione, deve ritenersi definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non essendo ipotizzabile una ricostituzione della stessa.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente, in particolare in ordine al contributo al mantenimento della IG nata a [...] il [...], si osserva quanto segue. Persona_3
2 In sede di separazione consensuale, le parti avevano convenuto che entrambi i figli della coppia
( e , all'epoca minorenni, venissero collocati presso il padre, Persona_4 Persona_3 nell'abitazione coniugale sita in RA, via Dei Fiori n. 10/A. Conseguentemente, era stato stabilito che la IG.ra versasse al IG. un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Parte_1 CP_1
figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dette condizioni sono state successivamente modificate nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1839/2020 R.G., a seguito di un accordo tra le parti, in forza del quale il Tribunale ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico della IG.ra a € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Parte_1
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la IG.ra ha rappresentato, e documentato Parte_1
(cfr. all. 1), di essere rientrata nell'abitazione coniugale, ove risiedono attualmente anche i figli della coppia, mentre il IG. si sarebbe trasferito presso l'abitazione della IG.ra sita CP_1 Parte_2
in Barbara, via Fratelli Kennedy n. 44, la quale ha ritirato per lui la notifica del ricorso introduttivo.
Pacifica la sopravvenuta indipendenza economica del figlio primogenito, la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG che, da poco maggiorenne, è ancora studentessa. Per_2
Sul punto, va rammentato che l'art. 316 bis c.c. impone a ciascun genitore di contribuire ai propri obblighi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenimento, “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Dalla documentazione in atti risulta che la IG.ra lavora come operaia presso la ditta Artea Parte_1
S.r.l., percependo un reddito annuo di circa € 20.000 (cfr. all. 6.).
Quanto al resistente, dalla certificazione unica trasmessa dall'Agenzia delle Entrate risulta che lo stesso ha percepito, a titolo di redditi da lavoro dipendente, la somma di € 25.622,43 nell'anno 2023.
Ciò posto, in ossequio a criteri fissati dall'art. 316 bis c.c., il Collegio ritiene equo determinare il contributo al mantenimento per la IG in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RA (AN) il
27.05.2000, tra la SI.ra e il SI. trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di RA (AN), anno 2000 – parte II – Serie A – N. 8 Ufficio 1; assegna la casa familiare di RA – Via dei Fiori n. 10 alla SI.ra , che vi abiterà Parte_1
insieme ai figli maggiorenni e Per_1 Per_2
3 dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Parte_1
250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IG Per_2
dispone che le spese straordinarie relative alla IG come disciplinate dal Protocollo del Per_2
Tribunale di Ancona, continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €
3.809,00, oltre accessori come per legge.
Ancona, così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3116/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LUCIA PAOLINELLI;
ricorrente
contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “La casa familiare di RA – Via dei Fiori n. 10, sarà assegnata alla SI.ra
, che vi abiterà insieme ai figli e , maggiorenni. Parte_1 Per_1 Per_2
Il verserà alla moglie un contributo di mantenimento mensile in favore della IG pari CP_1 Per_2
ad euro 250 euro, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ai fini Istat, alle coordinate bancarie che la moglie gli indicherà.
Le spese straordinarie, sostenute per la IG , come previste dal Protocollo del Tribunale di Per_2
Ancona – art.10, continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori.
1 Nessun assegno di mantenimento è previsto tra i coniugi, in quanto essi economicamente autonomi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura, compreso il 15% forfetario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023, la IG.ra ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. CP_1
a RA (AN) il 27.05.2000.
[...]
Il IG. regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “assegna l'abitazione coniugale alla IG.ra dispone che il IG. Parte_1 versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00, CP_1 Parte_1
rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IG ”. Per_2
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione d'informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate
e dell' in merito alla condizione economico-reddituale del resistente contumace. CP_2
All'udienza del 02.04.2025, la ricorrente ha discusso oralmente la causa e il giudice l'ha trattenuta in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti di causa che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a RA (AN) il 27.05.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RA (AN), anno 2000 – parte 2 – Serie A – N. 8 Ufficio 1 (all. 3).
Con decreto n. 7819/2018 del 13.06.2018, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (all. 4), comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 12.06.2018.
Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione, deve ritenersi definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non essendo ipotizzabile una ricostituzione della stessa.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente, in particolare in ordine al contributo al mantenimento della IG nata a [...] il [...], si osserva quanto segue. Persona_3
2 In sede di separazione consensuale, le parti avevano convenuto che entrambi i figli della coppia
( e , all'epoca minorenni, venissero collocati presso il padre, Persona_4 Persona_3 nell'abitazione coniugale sita in RA, via Dei Fiori n. 10/A. Conseguentemente, era stato stabilito che la IG.ra versasse al IG. un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Parte_1 CP_1
figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dette condizioni sono state successivamente modificate nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1839/2020 R.G., a seguito di un accordo tra le parti, in forza del quale il Tribunale ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico della IG.ra a € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Parte_1
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la IG.ra ha rappresentato, e documentato Parte_1
(cfr. all. 1), di essere rientrata nell'abitazione coniugale, ove risiedono attualmente anche i figli della coppia, mentre il IG. si sarebbe trasferito presso l'abitazione della IG.ra sita CP_1 Parte_2
in Barbara, via Fratelli Kennedy n. 44, la quale ha ritirato per lui la notifica del ricorso introduttivo.
Pacifica la sopravvenuta indipendenza economica del figlio primogenito, la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della IG che, da poco maggiorenne, è ancora studentessa. Per_2
Sul punto, va rammentato che l'art. 316 bis c.c. impone a ciascun genitore di contribuire ai propri obblighi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenimento, “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Dalla documentazione in atti risulta che la IG.ra lavora come operaia presso la ditta Artea Parte_1
S.r.l., percependo un reddito annuo di circa € 20.000 (cfr. all. 6.).
Quanto al resistente, dalla certificazione unica trasmessa dall'Agenzia delle Entrate risulta che lo stesso ha percepito, a titolo di redditi da lavoro dipendente, la somma di € 25.622,43 nell'anno 2023.
Ciò posto, in ossequio a criteri fissati dall'art. 316 bis c.c., il Collegio ritiene equo determinare il contributo al mantenimento per la IG in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RA (AN) il
27.05.2000, tra la SI.ra e il SI. trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di RA (AN), anno 2000 – parte II – Serie A – N. 8 Ufficio 1; assegna la casa familiare di RA – Via dei Fiori n. 10 alla SI.ra , che vi abiterà Parte_1
insieme ai figli maggiorenni e Per_1 Per_2
3 dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Parte_1
250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IG Per_2
dispone che le spese straordinarie relative alla IG come disciplinate dal Protocollo del Per_2
Tribunale di Ancona, continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €
3.809,00, oltre accessori come per legge.
Ancona, così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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