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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 457/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.457/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26.10.2022, promossa da (C.F.: Parte_1
) e ( C.F._1 Parte_2
C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Daniele C.F._2
Imbò;
-APPELLANTE-
Contro
, ( C.F./P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Grillo;
- APPELLATA-
E
procuratore speciale di ( Controparte_2 CP_3
C.F./P.IVA: ) cessionaria del credito a favore di , in P.IVA_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
Paolo Francesco Triscari Binoni;
- APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 7.06.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati narrati dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “ e Parte_1 Parte_3
con atto di citazione notificato in data 22.09.2014, hanno
[...]
convenuto in giudizio la per il merito della Controparte_1 opposizione all'esecuzione (proc. n. 131/13 r.g.e.) iniziata in loro danno dalla banca convenuta e non sospesa dal G.E. con ordinanza del 23/24.03.2014, in virtù di contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 3.11.2008 per atto notar da Lecce rep. 21701 Per_1 racc. 8753 (in atti). Hanno fondato l'opposizione deducendo di aver contratto tale mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione maturata in virtù di rapporti commerciali sorti tra le parti (mutuo ipotecario
30.07.2004, contratto di conto corrente 24.11.2004 con apertura di credito per elasticità di cassa, garantito da fideiussione, conto anticipo conformità del 27.07.2006, conto investimento e deposito a custodia e amministrazione aperto il 15.04.2008, oltre a vari libretti di deposito), deducendo la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa oltre l'illegittimità delle condizioni di mutuo pattuite, attesa la previsione dell'applicazione del tasso di mora del 9% ”su ogni somma
a qualsiasi titolo dovuta” in palese violazione delle norme sull'anatocismo e la usurarietà degli interessi di mora pattuiti. Hanno concluso, quindi, per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo datato 3.11.2008, per difetto di causa e quindi per la nullità del precetto e del successivo pignoramento immobiliare trascritto;
in subordine per la declaratoria della illegittima applicazione delle percentuali di interessi così come previste dall'art. 3 del contratto di mutuo , poiché superiori a quelle applicabili, e, per l'effetto, la rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con decurtazione delle somme non dovute e da determinarsi a seguito di
c.t.u. con conseguente rettifica del credito posto a base dell'esecuzione immobiliare;
per la declaratoria di inadempimento degli obblighi contrattuali e dei principi di diligenza e correttezza da parte della
e, per l'effetto, la condanna della medesima al Controparte_1
pagamento nei confronti degli attori a titolo di risarcimento del danno della somma di € 150.000,00 o di quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 18.09.2015, contestando la fondatezza dell'avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse domande con conferma della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa in danno degli opponenti, del titolo negoziale esecutivo e del precetto ivi azionati;
per l'ipotesi di rettifica dell'importo del credito indicato dalla nell'atto di precetto ha Controparte_1 chiesto la determinazione dell'importo dovuto dagli opponenti per effetto del mutuo ipotecario del 3.11.2008 in quella diversa somma, maggiore o minore, determinata dal Giudice. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con documenti di parte, anche con ctu a firma del dott. rinnovata, giusta ordinanza del Persona_2
12/13.11.2018, con c.t.u. a firma del dott. . Persona_3
Con atto del 30.03.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_2
procuratrice speciale di cessionaria del credito a favore CP_3
della facendo proprie le difese di questa, di cui ha Controparte_1 chiesto l'estromissione dal giudizio.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 18.09.2020, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2857del 10.10.2020 con la quale il Tribunale ha disposto l'estromissione dal giudizio della
[...]
[... rilevata l'intervenuta costituzione in giudizio della CP_1 procuratrice speciale di cessionaria del Controparte_2 CP_3
credito a favore della ed ha rigettato nel merito Controparte_1
l'opposizione, compensando interamente le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la dedotta nullità del mutuo del 3.11.2008 per difetto di causa in quanto ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il contratto di mutuo fondiario non configura un mutuo di scopo, e conseguentemente può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa.
Il Tribunale ha parimenti rigettato l'eccezione relativa alla dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. “alla francese” aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui il c.d. piano di ammortamento “alla francese” non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c..
Il giudice di primo grado ha infine reputato infondata la doglianza relativa all'asserita usurarietà degli interessi convenuti, facendo proprie le risultanze dell'espletata indagine peritale.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello Pt_1
e instando acchè, in riforma della
[...] Parte_2
sentenza impugnata fossero dichiarate la nullità del contratto di mutuo del 03.11.2008, e la conseguente nullità dell'atto di precetto e del successivo pignoramento immobiliare trascritto nonché l'illegittima applicazione delle percentuali di interessi pattuite, e in ogni caso fosse accertato e dichiarato l'esatto dare – avere tra le parti e l'inadempimento degli obblighi contrattuali, di informativa e di diligenza e correttezza da parte della e di Controparte_1 conseguenza quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno in favore delle appellanti;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costitute in giudizio con distinte comparse di costituzione e risposta prima e Controparte_1
successivamente , procuratore speciale di Controparte_2 [...]
qualità di cessionaria del credito verso l'istituto di credito, CP_4 chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove proposte nel presente giudizio ed il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 7.06.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano mancanza, erroneità e difetto della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la doglianza relativa alla nullità del mutuo titolo dell'esecuzione opposta.
In particolare sostengono la nullità del mutuo sotto vari profili.
Anzitutto viene dedotta la mancanza della “traditio” delle somme oggetto del contratto intesa in senso ampio come mancato conseguimento della giuridica disponibilità del denaro da parte del mutuatario.
Evidenziano gli appellanti come in difetto della consegna materiale delle somme, il contratto oggetto di causa pur essendo stato redatto da un notaio e qualificato come mutuo sarebbe privo della qualità di titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 n.3 c.p.c..
Infine secondo gli appellanti il mutuo sarebbe altresì nullo per il superamento del limite di finanziabilità ex art.38 co II d.lgs 385/1993.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'invalidità del mutuo per il metodo dell'ammortamento.
In particolare si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto infondata la doglianza degli opponenti circa la dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. “alla francese”.
Nel dettaglio i sig.ri e lamentano che nel Pt_1 Parte_2 calcolo di mutui ultrannuali come quello in esame “la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art.1283 c.c.. Ciò in quanto la maggiorazione degli interessi sarebbe riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta” ed in particolare all'utilizzo di una formula di matematica finanziaria esponenziale per la loro quantificazione.
Si dolgono altresì gli appellanti della violazione della trasparenza che deve connotare la trattativa contrattuale tra banca e cliente e che renderebbe necessaria la conoscibilità sia del piano di ammortamento che del regime di capitalizzazione del tasso di interesse ai sensi del disposto dell'art.117 T.U bancario.
Ed invero secondo i sig.ri e la banca si sarebbe Pt_1 Parte_2
limitata ad allegare lo sviluppo del piano di ammortamento, senza però fornire alcuna indicazione economica riguardo al piano di ammortamento prescelto ed al regime di capitalizzazione degli interessi composto adottato.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'acritica condivisione in sentenza delle risultanze della CTU.
In particolare viene censurata la sentenza di primo grado laddove condividendo le conclusioni del CTU Dott. esclude che gli Per_3
interessi corrispettivi e moratori siano usurari.
Nel dettaglio i sig.ri e osservano come la CTU Pt_1 Parte_2
redatta dal Dott. sia non esaustiva e presenti gravi vizi di Per_3
motivazione e di calcolo, messi in luce dal CTP nelle proprie osservazioni.
Lamentano il vizio di motivazione della sentenza di primo grado evidenziando come questa abbia aderito in maniera acritica alle risultanze CTU, nonostante gli errori rilevati dal Dott. CP_5
In conclusione secondo e il Tribunale avrebbe Pt_1 Parte_2
dovuto discostarsi dalle conclusioni del Dott. e condividere le Per_3
risultanze della prima CTU, eseguita dal Dott. della CTP. Per_2
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la costituzione in appello di . CP_1 Ed invero mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione dell'istituto di credito disposta nella sentenza gravata, la decisione con cui il giudice di primo grado ha estromesso CP_1
dal processo configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, ormai passata in giudicato.
Ed invero, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, rappresenta, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata.(Cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015).
Sul punto va richiamata la recente ordinanza della Corte di Cassazione
(Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022) secondo cui “La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo”.
Tanto premesso, la Corte ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità della censure relative all'asserita mancanza di “traditio” delle somme oggetto del mutuo ed alla conseguente affermata impossibilità di qualificare il mutuo come titolo esecutivo per violazione dell'art 345
c.p.c..
Ed invero secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. (Cass.13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014,
n. 4854).
Orbene i sig.ri e hanno contestato per la prima Pt_1 CP_6 volta con l'atto di appello la mancanza della “traditio” delle somme oggetto del contratto inferendone l'impossibilità di qualificare il mutuo come titolo esecutivo ex art.474 n.3 c.p.c.
Le suindicate censure devono pertanto reputarsi inammissibili per violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c..
Deve parimenti dichiararsi l'inammissibilità della doglianza relativa alla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art.345 c.p.c. in quanto avanzata per la prima volta nell'atto di appello.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cfr. Sez. U -Sentenza n. 33719 del 16/11/2022) secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Deve pertanto rilevarsi come in applicazione del suesposto principio il dedotto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 dovendo essere qualificato alla stregua di elemento specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale anche se fosse dimostrato non determinerebbe la nullità del contratto di mutuo fondiario in atti.
In merito alla dedotta nullità del mutuo per difetto di causa va rilevata l'infondatezza della relativa doglianza.
Ed invero deve condividersi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Sez.3, del 12/09/2014) secondo cui il mutuo fondiario non rappresenta un mutuo di scopo e di conseguenza ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa.( (cfr. Cass. n. 28663/13).
Passando all'esame del secondo motivo di gravame ne va ritenuta l'infondatezza.
Ed invero la doglianza degli opponenti circa la dedotta produzione di interessi nella stessa misura di quelli anatocistici mediante ammortamento c.d. “alla francese” va rigettata.
Sul punto la Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice, avendovi l'appellante opposto argomenti non idonei a confutare efficacemente la precisa ratio decidendi del primo giudice
(“…Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata
e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono
a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”).
Gli argomenti dell'appellante, in definitiva, si condensano nell'enunciato secondo cui “la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, senza che, però, risulti dimostrato con argomenti di cui possa verificarsi la fondatezza, sia che, in via generale, “la capitalizzazione composta determina un debito per interessi equivalente agli interessi anatocistici …”, sia che, in concreto,
l'importo di ciascuna rata costante del mutuo per cui è causa fosse predeterminato in misura equivalente al meccanismo anatocistico.
Peraltro, la Suprema Corte ha di recente affermato che: “Il metodo
"alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023).
Vanno altresì rigettate le censure circa l'asserita violazione delle regole di correttezza e della trasparenza nelle trattative tra Banca e cliente ex. art. 117 T.U.B. bancario.
Ed invero devono applicarsi nel caso di specie i principi di diritto affermati recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024) secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non determina violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Alla luce dei principi innanzi espressi va ritenuta infondata anche la domanda risarcitoria per inadempimento degli obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza proposta dai sig.ri e Pt_1 [...]
CP_6
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero il Tribunale non si è limitato a svolgere una “adesione acritica” alla CTU, ma in modo condivisibile ha ripreso e fatti propri i calcoli effettuati dal tecnico e confrontando i relativi risultati con i tassi soglia in vigore nei trimestri di riferimento, ha ritenuto non provato il mancato superamento di questi ultimi e, di conseguenza, ha escluso l'usura.
In merito all'asserito difetto di motivazione va peraltro rilevato che secondo incontrastato indirizzo della Suprema Corte, che il Collegio condivide: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” ( Cfr. Cassazione civile sez. III,
04/02/2020, n. 2462).
Orbene rilevato che il Dott. nella propria relazione ha tenuto Per_3
conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte va reputato in applicazione del suindicato principio di diritto che il Tribunale abbia assolto all'obbligo della motivazione aderendo alle conclusioni della seconda CTU.
La Corte ritiene parimenti di dover condividere e far proprie le risultanze della relazione del Dott. in quanto la stessa risulta Per_3
immune da vizi logici.
Alla luce dei rilievi espressi va rilevata la fondatezza della pretesa creditoria di quale cessionaria del credito a favore di CP_3
. CP_1
L'appello va pertanto rigettato. Co Le spese processuali sostenute da , liquidate CP_2
come da dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno integralmente compensate quelle sostenute da , stante Controparte_1
l'inammissibilità della sua costituzione nel presente giudizio.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di , in qualità di procuratore speciale di Controparte_2 mentre dichiara integralmente compensate le spese CP_3
sostenute da;
Controparte_1
$) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 28.01.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.457/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26.10.2022, promossa da (C.F.: Parte_1
) e ( C.F._1 Parte_2
C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Daniele C.F._2
Imbò;
-APPELLANTE-
Contro
, ( C.F./P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Grillo;
- APPELLATA-
E
procuratore speciale di ( Controparte_2 CP_3
C.F./P.IVA: ) cessionaria del credito a favore di , in P.IVA_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
Paolo Francesco Triscari Binoni;
- APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 7.06.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati narrati dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “ e Parte_1 Parte_3
con atto di citazione notificato in data 22.09.2014, hanno
[...]
convenuto in giudizio la per il merito della Controparte_1 opposizione all'esecuzione (proc. n. 131/13 r.g.e.) iniziata in loro danno dalla banca convenuta e non sospesa dal G.E. con ordinanza del 23/24.03.2014, in virtù di contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 3.11.2008 per atto notar da Lecce rep. 21701 Per_1 racc. 8753 (in atti). Hanno fondato l'opposizione deducendo di aver contratto tale mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione maturata in virtù di rapporti commerciali sorti tra le parti (mutuo ipotecario
30.07.2004, contratto di conto corrente 24.11.2004 con apertura di credito per elasticità di cassa, garantito da fideiussione, conto anticipo conformità del 27.07.2006, conto investimento e deposito a custodia e amministrazione aperto il 15.04.2008, oltre a vari libretti di deposito), deducendo la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa oltre l'illegittimità delle condizioni di mutuo pattuite, attesa la previsione dell'applicazione del tasso di mora del 9% ”su ogni somma
a qualsiasi titolo dovuta” in palese violazione delle norme sull'anatocismo e la usurarietà degli interessi di mora pattuiti. Hanno concluso, quindi, per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo datato 3.11.2008, per difetto di causa e quindi per la nullità del precetto e del successivo pignoramento immobiliare trascritto;
in subordine per la declaratoria della illegittima applicazione delle percentuali di interessi così come previste dall'art. 3 del contratto di mutuo , poiché superiori a quelle applicabili, e, per l'effetto, la rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con decurtazione delle somme non dovute e da determinarsi a seguito di
c.t.u. con conseguente rettifica del credito posto a base dell'esecuzione immobiliare;
per la declaratoria di inadempimento degli obblighi contrattuali e dei principi di diligenza e correttezza da parte della
e, per l'effetto, la condanna della medesima al Controparte_1
pagamento nei confronti degli attori a titolo di risarcimento del danno della somma di € 150.000,00 o di quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 18.09.2015, contestando la fondatezza dell'avverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse domande con conferma della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa in danno degli opponenti, del titolo negoziale esecutivo e del precetto ivi azionati;
per l'ipotesi di rettifica dell'importo del credito indicato dalla nell'atto di precetto ha Controparte_1 chiesto la determinazione dell'importo dovuto dagli opponenti per effetto del mutuo ipotecario del 3.11.2008 in quella diversa somma, maggiore o minore, determinata dal Giudice. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con documenti di parte, anche con ctu a firma del dott. rinnovata, giusta ordinanza del Persona_2
12/13.11.2018, con c.t.u. a firma del dott. . Persona_3
Con atto del 30.03.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_2
procuratrice speciale di cessionaria del credito a favore CP_3
della facendo proprie le difese di questa, di cui ha Controparte_1 chiesto l'estromissione dal giudizio.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 18.09.2020, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2857del 10.10.2020 con la quale il Tribunale ha disposto l'estromissione dal giudizio della
[...]
[... rilevata l'intervenuta costituzione in giudizio della CP_1 procuratrice speciale di cessionaria del Controparte_2 CP_3
credito a favore della ed ha rigettato nel merito Controparte_1
l'opposizione, compensando interamente le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la dedotta nullità del mutuo del 3.11.2008 per difetto di causa in quanto ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il contratto di mutuo fondiario non configura un mutuo di scopo, e conseguentemente può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa.
Il Tribunale ha parimenti rigettato l'eccezione relativa alla dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. “alla francese” aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui il c.d. piano di ammortamento “alla francese” non determina alcuna violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c..
Il giudice di primo grado ha infine reputato infondata la doglianza relativa all'asserita usurarietà degli interessi convenuti, facendo proprie le risultanze dell'espletata indagine peritale.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello Pt_1
e instando acchè, in riforma della
[...] Parte_2
sentenza impugnata fossero dichiarate la nullità del contratto di mutuo del 03.11.2008, e la conseguente nullità dell'atto di precetto e del successivo pignoramento immobiliare trascritto nonché l'illegittima applicazione delle percentuali di interessi pattuite, e in ogni caso fosse accertato e dichiarato l'esatto dare – avere tra le parti e l'inadempimento degli obblighi contrattuali, di informativa e di diligenza e correttezza da parte della e di Controparte_1 conseguenza quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno in favore delle appellanti;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costitute in giudizio con distinte comparse di costituzione e risposta prima e Controparte_1
successivamente , procuratore speciale di Controparte_2 [...]
qualità di cessionaria del credito verso l'istituto di credito, CP_4 chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove proposte nel presente giudizio ed il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 7.06.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano mancanza, erroneità e difetto della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la doglianza relativa alla nullità del mutuo titolo dell'esecuzione opposta.
In particolare sostengono la nullità del mutuo sotto vari profili.
Anzitutto viene dedotta la mancanza della “traditio” delle somme oggetto del contratto intesa in senso ampio come mancato conseguimento della giuridica disponibilità del denaro da parte del mutuatario.
Evidenziano gli appellanti come in difetto della consegna materiale delle somme, il contratto oggetto di causa pur essendo stato redatto da un notaio e qualificato come mutuo sarebbe privo della qualità di titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 n.3 c.p.c..
Infine secondo gli appellanti il mutuo sarebbe altresì nullo per il superamento del limite di finanziabilità ex art.38 co II d.lgs 385/1993.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'invalidità del mutuo per il metodo dell'ammortamento.
In particolare si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto infondata la doglianza degli opponenti circa la dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. “alla francese”.
Nel dettaglio i sig.ri e lamentano che nel Pt_1 Parte_2 calcolo di mutui ultrannuali come quello in esame “la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art.1283 c.c.. Ciò in quanto la maggiorazione degli interessi sarebbe riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta” ed in particolare all'utilizzo di una formula di matematica finanziaria esponenziale per la loro quantificazione.
Si dolgono altresì gli appellanti della violazione della trasparenza che deve connotare la trattativa contrattuale tra banca e cliente e che renderebbe necessaria la conoscibilità sia del piano di ammortamento che del regime di capitalizzazione del tasso di interesse ai sensi del disposto dell'art.117 T.U bancario.
Ed invero secondo i sig.ri e la banca si sarebbe Pt_1 Parte_2
limitata ad allegare lo sviluppo del piano di ammortamento, senza però fornire alcuna indicazione economica riguardo al piano di ammortamento prescelto ed al regime di capitalizzazione degli interessi composto adottato.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'acritica condivisione in sentenza delle risultanze della CTU.
In particolare viene censurata la sentenza di primo grado laddove condividendo le conclusioni del CTU Dott. esclude che gli Per_3
interessi corrispettivi e moratori siano usurari.
Nel dettaglio i sig.ri e osservano come la CTU Pt_1 Parte_2
redatta dal Dott. sia non esaustiva e presenti gravi vizi di Per_3
motivazione e di calcolo, messi in luce dal CTP nelle proprie osservazioni.
Lamentano il vizio di motivazione della sentenza di primo grado evidenziando come questa abbia aderito in maniera acritica alle risultanze CTU, nonostante gli errori rilevati dal Dott. CP_5
In conclusione secondo e il Tribunale avrebbe Pt_1 Parte_2
dovuto discostarsi dalle conclusioni del Dott. e condividere le Per_3
risultanze della prima CTU, eseguita dal Dott. della CTP. Per_2
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la costituzione in appello di . CP_1 Ed invero mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione dell'istituto di credito disposta nella sentenza gravata, la decisione con cui il giudice di primo grado ha estromesso CP_1
dal processo configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, ormai passata in giudicato.
Ed invero, come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, rappresenta, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata.(Cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015).
Sul punto va richiamata la recente ordinanza della Corte di Cassazione
(Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022) secondo cui “La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo”.
Tanto premesso, la Corte ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità della censure relative all'asserita mancanza di “traditio” delle somme oggetto del mutuo ed alla conseguente affermata impossibilità di qualificare il mutuo come titolo esecutivo per violazione dell'art 345
c.p.c..
Ed invero secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. (Cass.13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014,
n. 4854).
Orbene i sig.ri e hanno contestato per la prima Pt_1 CP_6 volta con l'atto di appello la mancanza della “traditio” delle somme oggetto del contratto inferendone l'impossibilità di qualificare il mutuo come titolo esecutivo ex art.474 n.3 c.p.c.
Le suindicate censure devono pertanto reputarsi inammissibili per violazione del divieto di nova ex art. 345 c.p.c..
Deve parimenti dichiararsi l'inammissibilità della doglianza relativa alla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art.345 c.p.c. in quanto avanzata per la prima volta nell'atto di appello.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cfr. Sez. U -Sentenza n. 33719 del 16/11/2022) secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Deve pertanto rilevarsi come in applicazione del suesposto principio il dedotto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 dovendo essere qualificato alla stregua di elemento specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale anche se fosse dimostrato non determinerebbe la nullità del contratto di mutuo fondiario in atti.
In merito alla dedotta nullità del mutuo per difetto di causa va rilevata l'infondatezza della relativa doglianza.
Ed invero deve condividersi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Sez.3, del 12/09/2014) secondo cui il mutuo fondiario non rappresenta un mutuo di scopo e di conseguenza ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella del ripianamento di una passività pregressa.( (cfr. Cass. n. 28663/13).
Passando all'esame del secondo motivo di gravame ne va ritenuta l'infondatezza.
Ed invero la doglianza degli opponenti circa la dedotta produzione di interessi nella stessa misura di quelli anatocistici mediante ammortamento c.d. “alla francese” va rigettata.
Sul punto la Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice, avendovi l'appellante opposto argomenti non idonei a confutare efficacemente la precisa ratio decidendi del primo giudice
(“…Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata
e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono
a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”).
Gli argomenti dell'appellante, in definitiva, si condensano nell'enunciato secondo cui “la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, senza che, però, risulti dimostrato con argomenti di cui possa verificarsi la fondatezza, sia che, in via generale, “la capitalizzazione composta determina un debito per interessi equivalente agli interessi anatocistici …”, sia che, in concreto,
l'importo di ciascuna rata costante del mutuo per cui è causa fosse predeterminato in misura equivalente al meccanismo anatocistico.
Peraltro, la Suprema Corte ha di recente affermato che: “Il metodo
"alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v.
Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. 27823/2023).
Vanno altresì rigettate le censure circa l'asserita violazione delle regole di correttezza e della trasparenza nelle trattative tra Banca e cliente ex. art. 117 T.U.B. bancario.
Ed invero devono applicarsi nel caso di specie i principi di diritto affermati recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024) secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non determina violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Alla luce dei principi innanzi espressi va ritenuta infondata anche la domanda risarcitoria per inadempimento degli obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza proposta dai sig.ri e Pt_1 [...]
CP_6
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero il Tribunale non si è limitato a svolgere una “adesione acritica” alla CTU, ma in modo condivisibile ha ripreso e fatti propri i calcoli effettuati dal tecnico e confrontando i relativi risultati con i tassi soglia in vigore nei trimestri di riferimento, ha ritenuto non provato il mancato superamento di questi ultimi e, di conseguenza, ha escluso l'usura.
In merito all'asserito difetto di motivazione va peraltro rilevato che secondo incontrastato indirizzo della Suprema Corte, che il Collegio condivide: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” ( Cfr. Cassazione civile sez. III,
04/02/2020, n. 2462).
Orbene rilevato che il Dott. nella propria relazione ha tenuto Per_3
conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte va reputato in applicazione del suindicato principio di diritto che il Tribunale abbia assolto all'obbligo della motivazione aderendo alle conclusioni della seconda CTU.
La Corte ritiene parimenti di dover condividere e far proprie le risultanze della relazione del Dott. in quanto la stessa risulta Per_3
immune da vizi logici.
Alla luce dei rilievi espressi va rilevata la fondatezza della pretesa creditoria di quale cessionaria del credito a favore di CP_3
. CP_1
L'appello va pertanto rigettato. Co Le spese processuali sostenute da , liquidate CP_2
come da dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti, in applicazione del principio della soccombenza, mentre vanno integralmente compensate quelle sostenute da , stante Controparte_1
l'inammissibilità della sua costituzione nel presente giudizio.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di , in qualità di procuratore speciale di Controparte_2 mentre dichiara integralmente compensate le spese CP_3
sostenute da;
Controparte_1
$) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 28.01.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.