Articolo 162 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 231Articolo 162 ter
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30 giugno 2015
Art. 162-bis. (( (Riserve tecniche) )) (( 1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 e' almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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