Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 11/10/2022, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01582/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, proposto da
DE Valle Marcello, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2022 (causa avente R.G. n. 145112019), per la somma complessiva di € 885,15, oltre accessori di legge;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. De Lecce;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso notificato il 29/04/2022 presso la sede reale del Ministero della Salute a Roma e depositato in giudizio l’11/05/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in qualità di C.T.U. emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2022 (causa avente R.G. n. 145112019), per la somma complessiva di € 885,15, oltre accessori di legge.
Deduce che, il 12/10/2021, il decreto A.G.O. di liquidazione, sopra richiamato, veniva munito di formula esecutiva ed in tale forma veniva notificato al Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., in data 15/10/2021 e che il Ministero della Salute non ha pagato e non si è neppure opposto al suddetto decreto di liquidazione.
Chiede, quindi, il pagamento della somma complessiva di € 885,15 di cui al predetto decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, del 14/04/2021, depositato in Cancelleria in data 22/04/2022, oltre interessi per € 3,21 e marca da bollo per € 2,00, e la condanna del Ministero della salute, in persona del Ministro p. t., anche al pagamento di spese e competenze di precetto per € 267,66, nonchè al rimborso del contributo unificato, pari ad € 300,00, per complessivi € 1.458,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, infine, di un'ulteriore somma ritenuta equa a titolo di sanzione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato in base all'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Nella Camera di Consiglio del 28/09/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il Collegio rileva, anche ai sensi ex art. 73 comma 3 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso di ottemperanza consistente nella nullità della notifica dello stesso (proposto contro un'Amministrazione dello Stato) non avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente, a mezzo posta, presso la sede reale del Ministero della Salute a Roma (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/05/2020, n. 488; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 06/02/2019, n. 177).
Infatti, l’art. 41, comma 3, c.p.a. prevede che “ La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse ”; in base alle norme vigenti in materia, la notifica alle Amministrazioni Statali, come nella specie, non si effettua presso il domicilio reale dell’Amministrazione stessa, bensì presso il domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa ( ex art. 10, comma 3, della Legge del 03/04/1979 n. 103 e art. 1 della Legge del 25/03/1958 n. 260).
Né, nel caso di specie, la nullità della notifica del ricorso di ottemperanza è stata sanata dalla costituzione della parte intimata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a. (in base al quale “ La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso… ”), stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Il Collegio rileva, altresì, che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 148 del 09/07/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. (“ Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, [se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante] , fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ”), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante ,», ritenendo che “ la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende ” ed affermando, in particolare, che “ Se, dunque, le forme degli atti processuali non sono «fine a se stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, la limitazione, posta dall'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio ”.
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare al ricorrente, ex art. 44 comma 4 c.p.a., il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza di rimessione in termini, per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio al Ministero della Salute presso il domicilio eletto ex lege , ossia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza assegna, ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza di rimessione in termini, per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio al Ministero della Salute presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce.
Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13 Dicembre 2022.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO