TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 07/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2211 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. OLLA
MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
In fatto. Il sig. ha proposto rituale opposizione, ai sensi Parte_1
degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile, nei confronti degli avvisi di addebito notificatigli dall' , Controparte_2
con i quali quest'ultimo ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 7.666,49. Tale importo, secondo l'assunto dell' , rappresenterebbe un CP_2
indebito percepito dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni
2015 e 2016, in quanto egli sarebbe stato illegittimamente iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, con successiva cancellazione retroattiva operata in via amministrativa. Il ricorrente, mediante produzione documentale e richiesta istruttoria, ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza della pretesa creditoria dell' , ritenendo ingiustificata l'azione di recupero coattivo. CP_1
In diritto. La doglianza principale, sollevata dal difensore del ricorrente, attiene alla violazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 1999, che condiziona la legittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali alla sussistenza di un provvedimento giurisdizionale divenuto esecutivo, nel caso in cui l'accertamento su cui si fonda la pretesa sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Ebbene, nel caso in esame risulta documentalmente Part accertato che il sig. aveva già promosso, anteriormente alla notifica degli avvisi in oggetto, due procedimenti giudiziari (R.G. 2619/2020 e R.G. 3865/2020) aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi da cui derivano gli indebiti. Ne consegue che l' , agendo in pendenza dei suddetti CP_1 giudizi e senza attendere la definizione degli stessi, ha posto in essere un'attività esecutiva non conforme alla disciplina normativa, incorrendo in una nullità rilevabile d'ufficio.
Tale interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte sottolineato che l'effetto sospensivo automatico dell'iscrizione a ruolo opera ogniqualvolta l'accertamento amministrativo sia oggetto di impugnazione giurisdizionale (Cass. civ., sez. lav., n. 4032/2016), ed è stata espressamente ribadita in sede di merito dalla Sezione Lavoro di questo stesso Tribunale nella sentenza n. 1400/2024 (RG n. 2838/2021), ove si afferma che: "l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria".
Ulteriori profili. Anche ad un esame nel merito, la pretesa dell' resistente si CP_2
rivela priva di consistenza giuridica. Il ricorrente ha fornito prova documentale dell'avvenuto svolgimento di attività lavorativa agricola in favore della ditta Lax
Salvatore, producendo in atti buste paga, indicazione dettagliata delle giornate lavorative e richieste testimoniali a supporto. L , dal canto suo, ha fondato CP_1
l'asserita illegittimità dell'iscrizione negli elenchi agricoli sull'asserita natura non agricola dell'impresa datrice di lavoro. Tuttavia, l'articolo 6 della legge n. 92/1979, come modificato dal decreto legislativo n. 173/1998, attribuisce rilevanza preminente alla natura oggettiva dell'attività svolta, consentendo l'inquadramento previdenziale agricolo anche in favore di lavoratori alle dipendenze di imprese formalmente non agricole, ma che esercitano attività riconducibili al settore agricolo-forestale, come quelle descritte in atti.
Va inoltre considerata la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la quale i provvedimenti di variazione dell'inquadramento contributivo disposti d'ufficio dall' non hanno efficacia CP_1
retroattiva, producendo effetti soltanto a partire dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica. Ciò implica che, anche nell'ipotesi in cui la riqualificazione fosse corretta, le giornate lavorative precedentemente maturate dovevano comunque essere considerate valide e produttive di effetti previdenziali, con conseguente illegittimità della revoca integrale dei trattamenti di disoccupazione agricola.
Conclusioni. Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione merita integrale accoglimento. Gli avvisi di addebito impugnati risultano emessi in violazione di norme imperative e in assenza dei presupposti giuridici e fattuali per la loro efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2211/2021 R.G. proposto da
, Parte_1 contro l' così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 595
2021 00000299 35 000 e n. 595 2021 00000300 36 000;
2. dichiara la nullità dell'iscrizione a ruolo in pendenza dei giudizi presupposti;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.680,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Patti 07/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo