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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Caterina Chiulli - Presidente Rel. dott.ssa Giovanna Ferrero - Consigliere dott.ssa Nicoletta Sommazzi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 3001/2024 r.g., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alle parti appellate il 29 ottobre 2024 da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Copreno di Lentante Sul Seveso (MI), via Nazionale dei Giovi n. 274, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Emilio Antonio Nespoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Luciano Manara n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. , residente a [...] C.F._1
72, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Emanuela Vargiu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Quartucciu (Cagliari), Via delle Serre n. 64;
APPELLATA
pagina 1 di 10 Per la riforma
della sentenza n. 8907/2024, Rep. n. 8087/2024, resa dal Tribunale di Milano, sez. V civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, notificata e pubblicata in data 14 ottobre
2024;
sulle conclusioni dei Procuratori delle Parti: come da atti e note depositate;
ritenuto di decidere ai sensi e nelle forme dell'art. 350-bis c.p.c.;
ascoltati i procuratori delle parti all'udienza del 18 febbraio 2025, osserva quanto segue.
Rilevato che
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 _1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.056,00 a causa
[...]
dell'inadempimento alla stessa contestato e, in subordine, al pagamento di € 3.000,00 per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La fonte della dedotta pretesa creditoria veniva ravvisata nel mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni del contratto stipulato tra le parti in data 5 dicembre 2020 in ordine all'acquisto di un mobile soggiorno per il costo complessivo di € 7.686,00 di cui era stato versato un acconto pari ad € 630,00 e per il quale veniva eseguito un rilievo delle misure presso l'abitazione della stessa.
Secondo quanto dedotto dalla difesa della , in data 11 gennaio 2022, a fronte del Parte_1
sollecito da parte della società a pagare quanto dovuto per poi procedere alla consegna del mobile da soggiorno, la convenuta manifestava un sopravvenuto disinteresse all'acquisto, chiedendo di potersi recare in negozio per compensare l'acconto dato con l'acquisto di qualche altro prodotto. Alla luce di questo, non sarebbe stato possibile sottrarsi unilateralmente ad un valido ed efficace contratto. Conseguentemente, stante l'indisponibilità di ad _1
adempiere ai propri obblighi sorti con la stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa e stante il tempo ormai trascorso, la società adiva il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di chiedere il pagamento di quanto dovuto e, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni patiti ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, _1
eccependo di non aver effettuato alcun acquisto, di non aver mai incaricato a mandare in produzione alcunché, di non aver mai approvato alcun disegno o progetto e di non aver mai instaurato alcun valido rapporto giuridico. A sostegno delle proprie pretese, infatti, allegava una corrispondenza intercorsa tra le parti via mail nel dicembre 2020 in cui la società CP_2
chiedeva alla potenziale acquirente il versamento della somma di € 2.000,00 per la messa in produzione del mobile, nonché la sottoscrizione del disegno e dell'ordine inviati via mail per l'accettazione. Alla suddetta mail la convenuta rispondeva chiaramente di non voler procedere con l'ordine per difetto genetico e inidoneità della progettazione della parte attrezzata su misura. In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di € 630,00 lasciata alla società attrice a titolo di acconto.
Istruita la causa documentalmente, con interrogatorio formale delle parti ed escussione testi, precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di
Milano, con sentenza n. 8907/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c., così decideva:
“1) Rigetta la domanda attrice;
2) Accerta e dichiara debitrice nei confronti di della somma di € Parte_1 _1
630,00;
3) Condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento a favore di della somma di € 630,00, oltre interessi dalla domanda al _1
saldo ex art. 1284 c.c., IV° comma;
4) Condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria) oltre CPA, IVA e spese generali al
15%”.
Il primo giudice, ritenendo documentalmente provato che la convenuta non avesse mai accettato l'ordine, né la proposta tecnica e i disegni prospettati, né abbia mai inviato la somma di € 2.000,00 quali condizione per la messa in produzione del mobile e rilevando che parte pagina 3 di 10 attrice fosse comunque consapevole della volontà di non dar seguito all'ordine di acquisto, ha rigettato le domande attoree, condannando altresì la società alla restituzione di Parte_1
quanto dovuto a titolo di acconto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società , chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e lamentando in particolare:
1. il mancato accoglimento della domanda attorea sul presupposto della ritenuta non esistenza di un contratto fra e;
CP_2 _1
2. il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale;
3. l'erronea condanna di al pagamento a favore di della somma di e CP_2 _1
630,00;
4. la condanna alle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado di giudizio , contestando i motivi d'appello _1
formulati e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 18 febbraio 2025, non sussistendo spazi per soluzioni conciliative, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione. Conseguentemente, il giudice relatore, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza davanti al Collegio dell'11 marzo 2025, precisando che la stessa si sarebbe tenuta in forma cartolare con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni successivi, avendo le parti esonerato il giudice relatore dalla trattazione orale;
veniva altresì concesso termine sino al 1° marzo 2025 per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso e rilevato, la Corte osserva che
l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento del dedotto inadempimento da parte dell'appellata relativo agli obblighi contrattuali _1
derivanti dalla vendita del bene oggetto della controversia o, in subordine, della dedotta responsabilità precontrattuale della stessa in relazione ai fatti di causa.
pagina 4 di 10 Nel proprio atto difensivo, l'appellante sostiene, infatti, che vi sia un contratto valido ed efficace tra le parti rappresentato da quanto sottoscritto dalle stesse il 5 dicembre 2020 (doc. 1 appello , ritenendo errato dare rilevanza alle vicende successive, cioè lo scambio di mail CP_2
intercorse tra e che nulla avrebbero a che fare con l'esistenza o _1 Parte_1
l'efficacia del contratto.
Ai fini del corretto inquadramento della vicenda, anche in fatto, è necessario svolgere il seguente inquadramento de iure.
Lo schema normativo generale per la formazione del contratto è quello disciplinato dall'art. 1326 c.c., ovvero quello fondato sullo scambio di proposta ed accettazione, in cui i due distinti atti, provenienti in sequenza dall'una e dall'altra parte, determinano la conclusione del contratto. In linea di principio può quindi affermarsi che, affinché un contratto esista, è necessario l'accorto tra le parti, formato, appunto, dallo scambio tra proposta e accettazione. Le volontà di entrambi i contraenti devono, quindi, coincidere sugli stessi elementi del contratto;
se c'è divergenza, non c'è neanche un contratto.
Ebbene nel caso oggetto della presente controversia risulta documentata la prova in merito all'assenza di un valido accordo tra le parti, stante l'esplicito rifiuto della proposta formulata da parte della com. Dirimente è a tal riguardo lo scambio di mail intercorse tra CP_2 [...]
- arredatrice presso la - e l'appellata avvenute nei giorni 16 e Per_1 Parte_1 _1
22 dicembre 2020. Infatti, a seguito del sopralluogo effettuato dal geometra della presso CP_2
l'abitazione dell'appellata in data 11 dicembre 2020, scriveva: “Buon giorno Persona_1
, dopo il rilievo misure e con indicazioni del geometra ricevute al momento del _1
sopralluogo, allego alla presente disegno con variazioni. Principalmente:
1) muri fuori squadra richiedono fascia di compensazione laterale per poter aprire antina
2) prese tv hanno vincolato la composizione;
ho dovuto modificare le ante in vetro e i basamenti, bilanciando la composizione.
Le mensole nella zona " nicchia" presentano anch'esse fuori squadra. Tutto ciò ha portato incremento dell'ordine di € 300,00. Allego alla presente disegni ed ordine aggiornato.
pagina 5 di 10 Ti chiedo cortesemente per accettazione di ritornare firmate disegno e ordine oppure rispondere per conferma a questa e-mail, integrando con acconto per la messa in produzione di € 2.000,00” (doc. 3 fasc. di primo grado ). _1
A seguito di quanto proposto da parte della , l'appellata rispondeva puntualmente Parte_1 lamentando un difetto genetico dell'ipotetico progetto di costruzione del mobile e manifestando la volontà di non voler dar seguito all'acquisto. Quanto detto si evince chiaramente della mail di risposta scritta da qualche giorno dopo aver ricevuto la proposta: “Buongiorno _1
. Ho letto la sua mail con attenzione e guardato i disegni. Per_1
Credo che ci dovremo rivedere a gennaio per provare a trovare un'altra soluzione per la parete o eventualmente un altro prodotto. Momentaneamente lascio in sospeso, non procedo con l'ordine. Come le avevo già indicato, sono alcuni mesi in casa con gli scatoloni, non li sopporto più, ma non sono intenzionata a portare avanti una soluzione che non mi soddisfa pur di liberarmene.
Di seguito le riporto alcune annotazioni:
- le mensole così poste non sono di mio gradimento, non assolvono al ruolo da me atteso di riempimento e sfruttamento della nicchia;
- ho inteso la motivazione, ma la differente misura delle cristalliere non mi aggrada;
- al contrario della precedente, non ho capito la necessità della struttura posta sul fianco sinistro. Con il vostro tecnico abbiamo parlato di lasciare il battiscopa da cui marginale affiancare il mobile alla parete;
- le zone chiuse credo verranno realizzato del medesimo colore della struttura del mobile”
(doc. 4 fasc. di primo grado ). _1
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, parte appellante era ben consapevole della volontà di si non dar seguito all'ordine, come prova la _1
corrispondenza intercorsa con le successive mail intercorse nel gennaio 2022 (doc. 5 atto di citazione con cui parte appellata chiedeva di potersi recare in negozio per visionare CP_2
qualche mobile/oggetto per compensare la somma di € 630,00 versata a titolo di acconto, richiesta peraltro accettata dall'arredatrice di Parte_2
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, quindi, le complessive circostanze – peraltro documentate da parte appellata in primo grado – depongono per l'indubbia insussistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti. Quanto dalle stesse sottoscritto in data 5 dicembre 2020 (doc. 1 , infatti, può al CP_2
più rilevare come “minuta” o “puntuazione”, ossia quei documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi e che assolvono solo l'onere di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere successivamente e a cui, pertanto, non può attribuirsi alcuna efficacia vincolante.
Alla luce di quanto anzidetto, stante l'acclarata insussistenza di un accordo contrattuale stipulato tra le parti per la vendita del mobile da soggiorno, si può allora ritenere che le parti fossero piuttosto in una fase di svolgimento delle trattative, cioè una fase propedeutica e preparatoria alla conclusione del contratto, in cui si svolge lo scambio di proposte tra le parti teso alla definizione del contenuto contrattuale e in cui, quindi, potrebbe configurarsi tuttalpiù un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1338 c.c.
La Cassazione ha delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata, sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato” (Cass. sent. n. 7545/2016).
Le parti, dunque, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede;
la violazione di questo dovere genera responsabilità precontrattuale. Una delle condotte che possono integrarla è l'abbandono delle trattative senza giusta causa quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto.
pagina 7 di 10 Il primo presupposto, secondo cui la condotta del soggetto agente deve aver ingenerato un ragionevole affidamento nella controparte per la conclusione del contratto, si ritiene non sussistente nel caso in esame, in quanto il rifiuto dell'acquisto è avvenuto a poca distanza di tempo rispetto all'inizio delle trattative e quando ancora non erano stati definiti tutti i punti essenziali dell'accordo.
Anche il secondo presupposto (recesso ingiustificato) risulta insussistente, in quanto _1
, nella mail di risposta del 22 dicembre ha specificamente indicato e giustificato i motivi
[...]
per cui non riteneva opportuno procedere all'ordine del mobile da soggiorno.
Inoltre, anche a voler in astratto ipotizzare la sussistenza dei suddetti presupposti, la società
nulla ha provato in merito al danno subito a causa dell'interruzione delle trattative. Parte_1
La peculiarità di questa forma di responsabilità emerge nella determinazione del danno risarcibile. Infatti, si suole dire che, per la culpa in contrahendo, sia risarcibile solo l'interesse negativo. La mancata osservanza dei doveri imposti durante le trattative, non comporta la lesione del diritto ad ottenere la prestazione, in quanto il contratto non si è perfezionato e la parte non è titolare di un diritto alla prestazione. Al contrario, questa ha diritto al risarcimento dell'interesse negativo, ossia dell'interesse consistente nel non dare corso a trattative inutili che abbiano comportato delle spese;
viene quindi leso l'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale (cfr. Cass. ord. n. 15643/2024; Cass. ord. n.
19202/2024; Cass. n. 4718/2016). In sintesi, quindi, il risarcimento è subordinato alla prova da parte del danneggiato del danno subito e, precisamente:
− del pregiudizio patrimoniale patito dalla parte e consistente negli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine;
ad esempio, le spese per l'assistenza di un legale o per la redazione di un progetto edilizio o per i viaggi effettuati per i sopralluoghi e così via
(danno emergente);
− del danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto;
ad esempio, il soggetto ha perso la possibilità di alienare l'immobile, rifiutando un'altra proposta, perché si era impegnato nella conclusione del contratto con la controparte che ha receduto ingiustificatamente (lucro cessante). pagina 8 di 10 Per ottenere il suddetto risarcimento, quindi, la parte che si dichiara danneggiata deve dimostrare da un lato le spese sostenute, dall'altro che la trattativa – poi risultata inutile – gli ha fatto perdere un'occasione vantaggiosa ovvero che ha dovuto concludere l'affare tardivamente, in un momento in cui il prezzo di mercato si era abbassato rispetto all'epoca della negoziazione fallita.
Si deve allora osservare che, dall'analisi del compendio probatorio, non risulta provato il danno asseritamente subito dalla com. CP_2
Anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e la conseguente condanna per a restituire la _1 CP_2
somma di € 630,00, deve essere rigettato. Diversamente da quanto intende sostenere l'appellante nella formulazione delle proprie difese, il pagamento della predetta somma non era stato versato per sostenere le spese per gli accertamenti tecnici sulla progettualità dell'immobile (servizio offerto gratuitamente dalla società), ma era stato versato a titolo di acconto per un eventuale futuro acquisto, prima della conclusione dell'operazione.
L'inquadramento della figura dell'acconto viene chiarito alla luce della comparazione con l'istituto della caparra. In entrambi i casi si tratta del versamento di una somma di denaro da parte dell'acquirente del bene o del servizio prima della conclusione dell'operazione. Tuttavia, mentre l'acconto non offre garanzie e, anche in caso di mancata vendita, va sempre restituito al potenziale acquirente, la caparra è invece vincolante e funziona da garanzia nel caso di inadempimento di una delle due parti. La differenza principale tra caparra e acconto sta dunque nella valenza risarcitoria della prima rispetto al secondo. Inoltre, senza un espresso accordo stipulato tramite un contratto, il pagamento anticipato rientra sempre nell'istituto dell'acconto.
Pertanto, la Corte ritiene corretta la statuizione del primo giudice in merito alla condanna di alla restituzione della somma di € 630,00 versata dall'appellata a titolo di acconto, in CP_2 quanto la stessa non solo non è in alcun modo vincolante ai fini dell'acquisto finale, ma neppure ha alcuna funzione risarcitoria in caso di mancata vendita.
L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dalle parti, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
pagina 9 di 10 L'appello è pertanto infondato e deve essere integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante soccombente deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva e di studio, esclusa la fase istruttoria assente in appello ed applicati i valori minimi per i compensi dovuti per la fase decisionale, consistita nel deposito di sole note conclusive); sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n.
115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa - così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 8907/2024, resa dal Tribunale di Milano;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 _1
che liquida in euro 3.011,00 – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Caterina Chiulli - Presidente Rel. dott.ssa Giovanna Ferrero - Consigliere dott.ssa Nicoletta Sommazzi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 3001/2024 r.g., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alle parti appellate il 29 ottobre 2024 da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Copreno di Lentante Sul Seveso (MI), via Nazionale dei Giovi n. 274, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Emilio Antonio Nespoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Luciano Manara n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F. , residente a [...] C.F._1
72, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Emanuela Vargiu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Quartucciu (Cagliari), Via delle Serre n. 64;
APPELLATA
pagina 1 di 10 Per la riforma
della sentenza n. 8907/2024, Rep. n. 8087/2024, resa dal Tribunale di Milano, sez. V civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, notificata e pubblicata in data 14 ottobre
2024;
sulle conclusioni dei Procuratori delle Parti: come da atti e note depositate;
ritenuto di decidere ai sensi e nelle forme dell'art. 350-bis c.p.c.;
ascoltati i procuratori delle parti all'udienza del 18 febbraio 2025, osserva quanto segue.
Rilevato che
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 _1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.056,00 a causa
[...]
dell'inadempimento alla stessa contestato e, in subordine, al pagamento di € 3.000,00 per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La fonte della dedotta pretesa creditoria veniva ravvisata nel mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni del contratto stipulato tra le parti in data 5 dicembre 2020 in ordine all'acquisto di un mobile soggiorno per il costo complessivo di € 7.686,00 di cui era stato versato un acconto pari ad € 630,00 e per il quale veniva eseguito un rilievo delle misure presso l'abitazione della stessa.
Secondo quanto dedotto dalla difesa della , in data 11 gennaio 2022, a fronte del Parte_1
sollecito da parte della società a pagare quanto dovuto per poi procedere alla consegna del mobile da soggiorno, la convenuta manifestava un sopravvenuto disinteresse all'acquisto, chiedendo di potersi recare in negozio per compensare l'acconto dato con l'acquisto di qualche altro prodotto. Alla luce di questo, non sarebbe stato possibile sottrarsi unilateralmente ad un valido ed efficace contratto. Conseguentemente, stante l'indisponibilità di ad _1
adempiere ai propri obblighi sorti con la stipulazione del contratto di compravendita per cui è causa e stante il tempo ormai trascorso, la società adiva il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di chiedere il pagamento di quanto dovuto e, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni patiti ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, _1
eccependo di non aver effettuato alcun acquisto, di non aver mai incaricato a mandare in produzione alcunché, di non aver mai approvato alcun disegno o progetto e di non aver mai instaurato alcun valido rapporto giuridico. A sostegno delle proprie pretese, infatti, allegava una corrispondenza intercorsa tra le parti via mail nel dicembre 2020 in cui la società CP_2
chiedeva alla potenziale acquirente il versamento della somma di € 2.000,00 per la messa in produzione del mobile, nonché la sottoscrizione del disegno e dell'ordine inviati via mail per l'accettazione. Alla suddetta mail la convenuta rispondeva chiaramente di non voler procedere con l'ordine per difetto genetico e inidoneità della progettazione della parte attrezzata su misura. In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, la restituzione della somma di € 630,00 lasciata alla società attrice a titolo di acconto.
Istruita la causa documentalmente, con interrogatorio formale delle parti ed escussione testi, precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di
Milano, con sentenza n. 8907/2024 resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c., così decideva:
“1) Rigetta la domanda attrice;
2) Accerta e dichiara debitrice nei confronti di della somma di € Parte_1 _1
630,00;
3) Condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento a favore di della somma di € 630,00, oltre interessi dalla domanda al _1
saldo ex art. 1284 c.c., IV° comma;
4) Condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
3.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria) oltre CPA, IVA e spese generali al
15%”.
Il primo giudice, ritenendo documentalmente provato che la convenuta non avesse mai accettato l'ordine, né la proposta tecnica e i disegni prospettati, né abbia mai inviato la somma di € 2.000,00 quali condizione per la messa in produzione del mobile e rilevando che parte pagina 3 di 10 attrice fosse comunque consapevole della volontà di non dar seguito all'ordine di acquisto, ha rigettato le domande attoree, condannando altresì la società alla restituzione di Parte_1
quanto dovuto a titolo di acconto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società , chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e lamentando in particolare:
1. il mancato accoglimento della domanda attorea sul presupposto della ritenuta non esistenza di un contratto fra e;
CP_2 _1
2. il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale;
3. l'erronea condanna di al pagamento a favore di della somma di e CP_2 _1
630,00;
4. la condanna alle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado di giudizio , contestando i motivi d'appello _1
formulati e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 18 febbraio 2025, non sussistendo spazi per soluzioni conciliative, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione. Conseguentemente, il giudice relatore, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza davanti al Collegio dell'11 marzo 2025, precisando che la stessa si sarebbe tenuta in forma cartolare con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni successivi, avendo le parti esonerato il giudice relatore dalla trattazione orale;
veniva altresì concesso termine sino al 1° marzo 2025 per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso e rilevato, la Corte osserva che
l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento del dedotto inadempimento da parte dell'appellata relativo agli obblighi contrattuali _1
derivanti dalla vendita del bene oggetto della controversia o, in subordine, della dedotta responsabilità precontrattuale della stessa in relazione ai fatti di causa.
pagina 4 di 10 Nel proprio atto difensivo, l'appellante sostiene, infatti, che vi sia un contratto valido ed efficace tra le parti rappresentato da quanto sottoscritto dalle stesse il 5 dicembre 2020 (doc. 1 appello , ritenendo errato dare rilevanza alle vicende successive, cioè lo scambio di mail CP_2
intercorse tra e che nulla avrebbero a che fare con l'esistenza o _1 Parte_1
l'efficacia del contratto.
Ai fini del corretto inquadramento della vicenda, anche in fatto, è necessario svolgere il seguente inquadramento de iure.
Lo schema normativo generale per la formazione del contratto è quello disciplinato dall'art. 1326 c.c., ovvero quello fondato sullo scambio di proposta ed accettazione, in cui i due distinti atti, provenienti in sequenza dall'una e dall'altra parte, determinano la conclusione del contratto. In linea di principio può quindi affermarsi che, affinché un contratto esista, è necessario l'accorto tra le parti, formato, appunto, dallo scambio tra proposta e accettazione. Le volontà di entrambi i contraenti devono, quindi, coincidere sugli stessi elementi del contratto;
se c'è divergenza, non c'è neanche un contratto.
Ebbene nel caso oggetto della presente controversia risulta documentata la prova in merito all'assenza di un valido accordo tra le parti, stante l'esplicito rifiuto della proposta formulata da parte della com. Dirimente è a tal riguardo lo scambio di mail intercorse tra CP_2 [...]
- arredatrice presso la - e l'appellata avvenute nei giorni 16 e Per_1 Parte_1 _1
22 dicembre 2020. Infatti, a seguito del sopralluogo effettuato dal geometra della presso CP_2
l'abitazione dell'appellata in data 11 dicembre 2020, scriveva: “Buon giorno Persona_1
, dopo il rilievo misure e con indicazioni del geometra ricevute al momento del _1
sopralluogo, allego alla presente disegno con variazioni. Principalmente:
1) muri fuori squadra richiedono fascia di compensazione laterale per poter aprire antina
2) prese tv hanno vincolato la composizione;
ho dovuto modificare le ante in vetro e i basamenti, bilanciando la composizione.
Le mensole nella zona " nicchia" presentano anch'esse fuori squadra. Tutto ciò ha portato incremento dell'ordine di € 300,00. Allego alla presente disegni ed ordine aggiornato.
pagina 5 di 10 Ti chiedo cortesemente per accettazione di ritornare firmate disegno e ordine oppure rispondere per conferma a questa e-mail, integrando con acconto per la messa in produzione di € 2.000,00” (doc. 3 fasc. di primo grado ). _1
A seguito di quanto proposto da parte della , l'appellata rispondeva puntualmente Parte_1 lamentando un difetto genetico dell'ipotetico progetto di costruzione del mobile e manifestando la volontà di non voler dar seguito all'acquisto. Quanto detto si evince chiaramente della mail di risposta scritta da qualche giorno dopo aver ricevuto la proposta: “Buongiorno _1
. Ho letto la sua mail con attenzione e guardato i disegni. Per_1
Credo che ci dovremo rivedere a gennaio per provare a trovare un'altra soluzione per la parete o eventualmente un altro prodotto. Momentaneamente lascio in sospeso, non procedo con l'ordine. Come le avevo già indicato, sono alcuni mesi in casa con gli scatoloni, non li sopporto più, ma non sono intenzionata a portare avanti una soluzione che non mi soddisfa pur di liberarmene.
Di seguito le riporto alcune annotazioni:
- le mensole così poste non sono di mio gradimento, non assolvono al ruolo da me atteso di riempimento e sfruttamento della nicchia;
- ho inteso la motivazione, ma la differente misura delle cristalliere non mi aggrada;
- al contrario della precedente, non ho capito la necessità della struttura posta sul fianco sinistro. Con il vostro tecnico abbiamo parlato di lasciare il battiscopa da cui marginale affiancare il mobile alla parete;
- le zone chiuse credo verranno realizzato del medesimo colore della struttura del mobile”
(doc. 4 fasc. di primo grado ). _1
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, parte appellante era ben consapevole della volontà di si non dar seguito all'ordine, come prova la _1
corrispondenza intercorsa con le successive mail intercorse nel gennaio 2022 (doc. 5 atto di citazione con cui parte appellata chiedeva di potersi recare in negozio per visionare CP_2
qualche mobile/oggetto per compensare la somma di € 630,00 versata a titolo di acconto, richiesta peraltro accettata dall'arredatrice di Parte_2
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, quindi, le complessive circostanze – peraltro documentate da parte appellata in primo grado – depongono per l'indubbia insussistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti. Quanto dalle stesse sottoscritto in data 5 dicembre 2020 (doc. 1 , infatti, può al CP_2
più rilevare come “minuta” o “puntuazione”, ossia quei documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi e che assolvono solo l'onere di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere successivamente e a cui, pertanto, non può attribuirsi alcuna efficacia vincolante.
Alla luce di quanto anzidetto, stante l'acclarata insussistenza di un accordo contrattuale stipulato tra le parti per la vendita del mobile da soggiorno, si può allora ritenere che le parti fossero piuttosto in una fase di svolgimento delle trattative, cioè una fase propedeutica e preparatoria alla conclusione del contratto, in cui si svolge lo scambio di proposte tra le parti teso alla definizione del contenuto contrattuale e in cui, quindi, potrebbe configurarsi tuttalpiù un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1338 c.c.
La Cassazione ha delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata, sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato” (Cass. sent. n. 7545/2016).
Le parti, dunque, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede;
la violazione di questo dovere genera responsabilità precontrattuale. Una delle condotte che possono integrarla è l'abbandono delle trattative senza giusta causa quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto.
pagina 7 di 10 Il primo presupposto, secondo cui la condotta del soggetto agente deve aver ingenerato un ragionevole affidamento nella controparte per la conclusione del contratto, si ritiene non sussistente nel caso in esame, in quanto il rifiuto dell'acquisto è avvenuto a poca distanza di tempo rispetto all'inizio delle trattative e quando ancora non erano stati definiti tutti i punti essenziali dell'accordo.
Anche il secondo presupposto (recesso ingiustificato) risulta insussistente, in quanto _1
, nella mail di risposta del 22 dicembre ha specificamente indicato e giustificato i motivi
[...]
per cui non riteneva opportuno procedere all'ordine del mobile da soggiorno.
Inoltre, anche a voler in astratto ipotizzare la sussistenza dei suddetti presupposti, la società
nulla ha provato in merito al danno subito a causa dell'interruzione delle trattative. Parte_1
La peculiarità di questa forma di responsabilità emerge nella determinazione del danno risarcibile. Infatti, si suole dire che, per la culpa in contrahendo, sia risarcibile solo l'interesse negativo. La mancata osservanza dei doveri imposti durante le trattative, non comporta la lesione del diritto ad ottenere la prestazione, in quanto il contratto non si è perfezionato e la parte non è titolare di un diritto alla prestazione. Al contrario, questa ha diritto al risarcimento dell'interesse negativo, ossia dell'interesse consistente nel non dare corso a trattative inutili che abbiano comportato delle spese;
viene quindi leso l'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale (cfr. Cass. ord. n. 15643/2024; Cass. ord. n.
19202/2024; Cass. n. 4718/2016). In sintesi, quindi, il risarcimento è subordinato alla prova da parte del danneggiato del danno subito e, precisamente:
− del pregiudizio patrimoniale patito dalla parte e consistente negli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine;
ad esempio, le spese per l'assistenza di un legale o per la redazione di un progetto edilizio o per i viaggi effettuati per i sopralluoghi e così via
(danno emergente);
− del danno da perdita delle occasioni d'affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto;
ad esempio, il soggetto ha perso la possibilità di alienare l'immobile, rifiutando un'altra proposta, perché si era impegnato nella conclusione del contratto con la controparte che ha receduto ingiustificatamente (lucro cessante). pagina 8 di 10 Per ottenere il suddetto risarcimento, quindi, la parte che si dichiara danneggiata deve dimostrare da un lato le spese sostenute, dall'altro che la trattativa – poi risultata inutile – gli ha fatto perdere un'occasione vantaggiosa ovvero che ha dovuto concludere l'affare tardivamente, in un momento in cui il prezzo di mercato si era abbassato rispetto all'epoca della negoziazione fallita.
Si deve allora osservare che, dall'analisi del compendio probatorio, non risulta provato il danno asseritamente subito dalla com. CP_2
Anche il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da e la conseguente condanna per a restituire la _1 CP_2
somma di € 630,00, deve essere rigettato. Diversamente da quanto intende sostenere l'appellante nella formulazione delle proprie difese, il pagamento della predetta somma non era stato versato per sostenere le spese per gli accertamenti tecnici sulla progettualità dell'immobile (servizio offerto gratuitamente dalla società), ma era stato versato a titolo di acconto per un eventuale futuro acquisto, prima della conclusione dell'operazione.
L'inquadramento della figura dell'acconto viene chiarito alla luce della comparazione con l'istituto della caparra. In entrambi i casi si tratta del versamento di una somma di denaro da parte dell'acquirente del bene o del servizio prima della conclusione dell'operazione. Tuttavia, mentre l'acconto non offre garanzie e, anche in caso di mancata vendita, va sempre restituito al potenziale acquirente, la caparra è invece vincolante e funziona da garanzia nel caso di inadempimento di una delle due parti. La differenza principale tra caparra e acconto sta dunque nella valenza risarcitoria della prima rispetto al secondo. Inoltre, senza un espresso accordo stipulato tramite un contratto, il pagamento anticipato rientra sempre nell'istituto dell'acconto.
Pertanto, la Corte ritiene corretta la statuizione del primo giudice in merito alla condanna di alla restituzione della somma di € 630,00 versata dall'appellata a titolo di acconto, in CP_2 quanto la stessa non solo non è in alcun modo vincolante ai fini dell'acquisto finale, ma neppure ha alcuna funzione risarcitoria in caso di mancata vendita.
L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dalle parti, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
pagina 9 di 10 L'appello è pertanto infondato e deve essere integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante soccombente deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva e di studio, esclusa la fase istruttoria assente in appello ed applicati i valori minimi per i compensi dovuti per la fase decisionale, consistita nel deposito di sole note conclusive); sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n.
115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa - così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 8907/2024, resa dal Tribunale di Milano;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 _1
che liquida in euro 3.011,00 – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale – oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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