CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7413/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002139 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 21.7.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, MI ND impugnava l'avviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 22.5.2024, (di accertamento di un credito tributario pari alla somma di € 6.922,66 dovuta per imposta su reddito da locazione di 6 immobili, percepito nel 2018, comprensivo di sanzioni e di interessi), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica dell'atto impugnato;
2. per difetto della propria legittimazione passiva, essendo tutti gli immobili di cui ai contratti di locazione in questione, (ad eccezione di quello n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017), di proprietà dell'ente ecclesiastico Ente Religioso., che li ha dati in comodato gratuito alla Organizzazione Carmelitana non governativa, sede Europea, per raccogliere fondi per le attività svolte a favore dei migranti. (I contratti di locazione in questione sarebbero stati stipulati da esso ricorrente, quale procuratore speciale della Ente Religioso. e quale membro della Associazione_1, sede Europea;
mentre i relativi canoni percepiti sarebbero stati trasmessi all'ente ecclesiastico beneficiario, ovvero alla Organizzazione Carmelitana non governativa, comunque esente dall'obbligo di pagare le imposte per cui si procede, trattandosi di ente ecclesiastico no profit);
3. perché il restante immobile di cui al contratto di locazione n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017, in comproprietà al 50% tra esso ricorrente e la di lui moglie, avrebbe prodotto nell'anno di imposta 2018 un reddito da locazione che di fatto era stato percepito per intero unicamente dalla di lui moglie, e dalla stessa poi regolarmente dichiarato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, sia pure riconoscendo che per i contratti n. 13846/2018 e n. 13849/2018, per l'anno di imposta 2018, debbano essere computati solo i canoni di locazione percepiti dal contribuente con decorrenza dall'1/10/2018 al 31/12/2018, ma contestando nel resto il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 23.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve anzitutto disattendersi il primo motivo di gravame con cui parte ricorrente si duole del difetto di valida notifica dell'atto opposto, atteso che l'Agenzia resistente ha prodotto prova documentale del contrario, ovverosia del fatto che l'avviso di accertamento in questione è stato in realtà ritualmente notificato al ricorrente in data 22.5.2014 con raccomandata inviata a mezzo di Banca_1. Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai crediti in concreto azionati, provenienti da reddito da locazione di immobili, (con eccezione del credito da locazione di cui al contratto n. 291/2017), sostenendo di non essere il proprietario degli immobili in questione;
di avere firmato i relativi contratti di locazione unicamente nella veste di procuratore speciale della Ente Religioso. e quale membro della Associazione_1, sede Europea e di avere poi trasmesso i relativi canoni percepiti all'ente ecclesiastico beneficiario, ovvero alla Organizzazione Carmelitana non governativa.
L'eccezione, a giudizio del decidente, risulta fondata unicamente con riferimento ai redditi da locazione, di cui ai contratti registrati con numero 13846/2018 e numero 13849/2018, peraltro percepiti dall'1.10.2018 al
31.12.2018, come risulta ormai pacifico tra le parti.
Parte ricorrente ha infatti versato in atti copia di tali due contratti, dal cui esame si deduce che in effetti il ricorrente ebbe a stipularli, nella qualità di procuratore speciale dell'ente ecclesiastico di cui sopra, al quale trasmise i relativi canoni.
Altrettanto non è possibile dire pure con riferimento ai redditi da locazione, pari alla somma complessiva di
€ 8.154,1, di cui ai contratti registrati ai numeri 14937/2018, 15143/2018 e 15145/2018, come indicati nell'avviso di accertamento opposto, poiché degli stessi non è stata fornita prova documentale alcuna, se non la certificazione attestante la relativa registrazione degli stessi, da cui si desume, diversamente, che trattasi di contratti stipulati dall'odierno ricorrente nella vesta di locatore personalmente e non invece, quale procuratore speciale dell'ente ecclesiastico;
né prova adeguata è stata fornita del fatto, solo labialmente affermato, che i canoni in questione, pari alla somma complessiva di € 8.154,1, siano stati trasmessi all'ente ecclesiastico beneficiario, atteso che la ricevuta della somma di € 3.000,00 versata in atti dal ricorrente, a firma di suor Nominativo_2, è di scarso significato, sia perché di importo notevolmente inferiore, sia per il difetto di indicazione della relativa causale.
Col terzo motivo di gravame sostiene il ricorrente di nulla dovere in relazione al restante contratto di locazione n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017, in comproprietà al 50% tra esso ricorrente e la di lui moglie, atteso che avrebbe prodotto nell'anno di imposta 2018 un reddito da locazione che di fatto era stato percepito per intero unicamente dalla di lui moglie, e dalla stessa poi regolarmente dichiarato.
L'eccezione non merita di essere accolta, in quanto risulta smentita dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia resistente, ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi Mod. 730 presentata per l'anno di imposta 2018, da Nominativo_3, moglie del ricorrente, dal cui esame si desume che la stessa ebbe a dichiarare redditi da fabbricati per €. 2.565,00, ovverosia pari al 50% dei canoni di locazione relativi al contratto n. 291/2017.
Sulla base delle superiori argomentazioni deve pertanto ritenersi parte ricorrente tenuta al pagamento delle imposte per cui si procede, delle sanzioni e degli interessi relativi, calcolati limitatamente al 50% dei canoni concordati, di cui al contratto di locazione n. 291/2017.
E' appena il caso di richiamare a riguardo il condiviso assunto giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito del contribuente, a norma dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone (cfr. Cassazione n. 651 del
18/01/2012).
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni di diritto trattate e dell'esito della controversia, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in relazione ai crediti in concreto azionati, provenienti da reddito da locazione di immobili, di cui ai contratti di locazione registrati con numero 13846/2018 e numero 13849/2018;
• dichiara il ricorrente obbligato a versare le imposte per cui si procede, oltre alle relative sanzioni ed interessi, calcolati con riferimento al 50% dei canoni concordati di cui al contratto di locazione registrato al numero
291/2017;
• rigetta nel resto il ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 8.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7413/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002139 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 21.7.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, MI ND impugnava l'avviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 22.5.2024, (di accertamento di un credito tributario pari alla somma di € 6.922,66 dovuta per imposta su reddito da locazione di 6 immobili, percepito nel 2018, comprensivo di sanzioni e di interessi), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica dell'atto impugnato;
2. per difetto della propria legittimazione passiva, essendo tutti gli immobili di cui ai contratti di locazione in questione, (ad eccezione di quello n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017), di proprietà dell'ente ecclesiastico Ente Religioso., che li ha dati in comodato gratuito alla Organizzazione Carmelitana non governativa, sede Europea, per raccogliere fondi per le attività svolte a favore dei migranti. (I contratti di locazione in questione sarebbero stati stipulati da esso ricorrente, quale procuratore speciale della Ente Religioso. e quale membro della Associazione_1, sede Europea;
mentre i relativi canoni percepiti sarebbero stati trasmessi all'ente ecclesiastico beneficiario, ovvero alla Organizzazione Carmelitana non governativa, comunque esente dall'obbligo di pagare le imposte per cui si procede, trattandosi di ente ecclesiastico no profit);
3. perché il restante immobile di cui al contratto di locazione n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017, in comproprietà al 50% tra esso ricorrente e la di lui moglie, avrebbe prodotto nell'anno di imposta 2018 un reddito da locazione che di fatto era stato percepito per intero unicamente dalla di lui moglie, e dalla stessa poi regolarmente dichiarato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, sia pure riconoscendo che per i contratti n. 13846/2018 e n. 13849/2018, per l'anno di imposta 2018, debbano essere computati solo i canoni di locazione percepiti dal contribuente con decorrenza dall'1/10/2018 al 31/12/2018, ma contestando nel resto il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 23.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve anzitutto disattendersi il primo motivo di gravame con cui parte ricorrente si duole del difetto di valida notifica dell'atto opposto, atteso che l'Agenzia resistente ha prodotto prova documentale del contrario, ovverosia del fatto che l'avviso di accertamento in questione è stato in realtà ritualmente notificato al ricorrente in data 22.5.2014 con raccomandata inviata a mezzo di Banca_1. Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai crediti in concreto azionati, provenienti da reddito da locazione di immobili, (con eccezione del credito da locazione di cui al contratto n. 291/2017), sostenendo di non essere il proprietario degli immobili in questione;
di avere firmato i relativi contratti di locazione unicamente nella veste di procuratore speciale della Ente Religioso. e quale membro della Associazione_1, sede Europea e di avere poi trasmesso i relativi canoni percepiti all'ente ecclesiastico beneficiario, ovvero alla Organizzazione Carmelitana non governativa.
L'eccezione, a giudizio del decidente, risulta fondata unicamente con riferimento ai redditi da locazione, di cui ai contratti registrati con numero 13846/2018 e numero 13849/2018, peraltro percepiti dall'1.10.2018 al
31.12.2018, come risulta ormai pacifico tra le parti.
Parte ricorrente ha infatti versato in atti copia di tali due contratti, dal cui esame si deduce che in effetti il ricorrente ebbe a stipularli, nella qualità di procuratore speciale dell'ente ecclesiastico di cui sopra, al quale trasmise i relativi canoni.
Altrettanto non è possibile dire pure con riferimento ai redditi da locazione, pari alla somma complessiva di
€ 8.154,1, di cui ai contratti registrati ai numeri 14937/2018, 15143/2018 e 15145/2018, come indicati nell'avviso di accertamento opposto, poiché degli stessi non è stata fornita prova documentale alcuna, se non la certificazione attestante la relativa registrazione degli stessi, da cui si desume, diversamente, che trattasi di contratti stipulati dall'odierno ricorrente nella vesta di locatore personalmente e non invece, quale procuratore speciale dell'ente ecclesiastico;
né prova adeguata è stata fornita del fatto, solo labialmente affermato, che i canoni in questione, pari alla somma complessiva di € 8.154,1, siano stati trasmessi all'ente ecclesiastico beneficiario, atteso che la ricevuta della somma di € 3.000,00 versata in atti dal ricorrente, a firma di suor Nominativo_2, è di scarso significato, sia perché di importo notevolmente inferiore, sia per il difetto di indicazione della relativa causale.
Col terzo motivo di gravame sostiene il ricorrente di nulla dovere in relazione al restante contratto di locazione n. 291/2017, stipulato in data 9.12.2016 e registrato in data 9.1.2017, in comproprietà al 50% tra esso ricorrente e la di lui moglie, atteso che avrebbe prodotto nell'anno di imposta 2018 un reddito da locazione che di fatto era stato percepito per intero unicamente dalla di lui moglie, e dalla stessa poi regolarmente dichiarato.
L'eccezione non merita di essere accolta, in quanto risulta smentita dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia resistente, ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi Mod. 730 presentata per l'anno di imposta 2018, da Nominativo_3, moglie del ricorrente, dal cui esame si desume che la stessa ebbe a dichiarare redditi da fabbricati per €. 2.565,00, ovverosia pari al 50% dei canoni di locazione relativi al contratto n. 291/2017.
Sulla base delle superiori argomentazioni deve pertanto ritenersi parte ricorrente tenuta al pagamento delle imposte per cui si procede, delle sanzioni e degli interessi relativi, calcolati limitatamente al 50% dei canoni concordati, di cui al contratto di locazione n. 291/2017.
E' appena il caso di richiamare a riguardo il condiviso assunto giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito del contribuente, a norma dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone (cfr. Cassazione n. 651 del
18/01/2012).
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni di diritto trattate e dell'esito della controversia, per disporre la compensazione per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in relazione ai crediti in concreto azionati, provenienti da reddito da locazione di immobili, di cui ai contratti di locazione registrati con numero 13846/2018 e numero 13849/2018;
• dichiara il ricorrente obbligato a versare le imposte per cui si procede, oltre alle relative sanzioni ed interessi, calcolati con riferimento al 50% dei canoni concordati di cui al contratto di locazione registrato al numero
291/2017;
• rigetta nel resto il ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 8.1.2026