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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1181/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
o il c lla via Volta n. 195 aè eletto domicilio
– parte ricorrente – contro
(CF: ), contumace CP_1 C.F._2
–parte resistente –
Ragioni della decisione L'avv. ha svolto, nell'interesse e su mandato di Parte_1 CP_1 attività di procuratore e difensore, prestandole assistenza professionale nei seguenti procedimenti: (i) causa di interdizione di RG 756/2003 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Sanremo, definita con ordinanza del 2.9.2003, laddove venivano liquidati dal giudice, a titolo di compenso professionale, € 500,00 oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 (doc. n. 1 di parte ricorrente); (ii) causa e Parte_2 Parte_3 Pt_4
RG 2 3 al Tribunale di Sanremo, definita con sentenza n. 12/2015, laddove venivano compensate le spese legali pari ad € 13.506,86 oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 135,16 (docc. nn. 2/3 di parte ricorrente); (iii) causa di pignoramento presso terzi RG 282/2004 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Venti compensi, oltre accessori e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 228,17 (doc. n. 4 di Par parte ricorrente); (iv) causa Fr + 2/GALIERA + Parte_2
2/GLORIOSO e RG 515/2004 dinanzi al Tribunale di Ventimiglia, Pt_3 Pt_4 definita con sentenza laddove venivano liquidati € 5.287,42 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 575,42, oltre imposta di registro sentenza per € 211,75 (doc. n. 5 di parte ricorrente). La professionista, a fronte delle parcelle n. 86/2004 pari ad € 500,00, n. 144/2004 pari ad € 400,00 e n. 175/2004 pari ad € 5.266,33 (doc. n. 6 di parte ricorrente), maturava un credito nei confronti di pari ad € 20.268,28, oltre spese generali al CP_1
15% pari ad € 3.040,39, oltre CPA al 4% pari ad € 923,39, oltre IVA al 22% pari ad €
1 dott. Pasquale LONGARINI 5.333,25, oltre spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 1.150,50, pari a complessivi € 30.725,81, e, pertanto, per un residuo non corrisposto pari ad € 24.559,48 che, nonostante i numerosi solleciti (docc. nn. 7/8 di parte ricorrente), la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (doc. n. 9 di parte ricorrente) e l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ad oggi non sono stati corrisposti né contestati, avendo scelto la debitrice di restare contumace.
in accoglimento del ricorso, deve, dunque, essere condannata a CP_1
c . a titolo di prestazioni professionali, la somma di € Parte_1
24.559,48 oltre interessi ex art. 1284, co,4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, va condannata al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che vanno liquidate in € Parte_1
1.700,00 oltre spese gene r 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna a corrispondere all'avv. a titolo di CP_1 Parte_1 prestazioni pr a di € 24.559,48 oltre int 4, co,4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in in € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € per 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1181/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
o il c lla via Volta n. 195 aè eletto domicilio
– parte ricorrente – contro
(CF: ), contumace CP_1 C.F._2
–parte resistente –
Ragioni della decisione L'avv. ha svolto, nell'interesse e su mandato di Parte_1 CP_1 attività di procuratore e difensore, prestandole assistenza professionale nei seguenti procedimenti: (i) causa di interdizione di RG 756/2003 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Sanremo, definita con ordinanza del 2.9.2003, laddove venivano liquidati dal giudice, a titolo di compenso professionale, € 500,00 oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 (doc. n. 1 di parte ricorrente); (ii) causa e Parte_2 Parte_3 Pt_4
RG 2 3 al Tribunale di Sanremo, definita con sentenza n. 12/2015, laddove venivano compensate le spese legali pari ad € 13.506,86 oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 135,16 (docc. nn. 2/3 di parte ricorrente); (iii) causa di pignoramento presso terzi RG 282/2004 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Venti compensi, oltre accessori e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 228,17 (doc. n. 4 di Par parte ricorrente); (iv) causa Fr + 2/GALIERA + Parte_2
2/GLORIOSO e RG 515/2004 dinanzi al Tribunale di Ventimiglia, Pt_3 Pt_4 definita con sentenza laddove venivano liquidati € 5.287,42 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge e spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 575,42, oltre imposta di registro sentenza per € 211,75 (doc. n. 5 di parte ricorrente). La professionista, a fronte delle parcelle n. 86/2004 pari ad € 500,00, n. 144/2004 pari ad € 400,00 e n. 175/2004 pari ad € 5.266,33 (doc. n. 6 di parte ricorrente), maturava un credito nei confronti di pari ad € 20.268,28, oltre spese generali al CP_1
15% pari ad € 3.040,39, oltre CPA al 4% pari ad € 923,39, oltre IVA al 22% pari ad €
1 dott. Pasquale LONGARINI 5.333,25, oltre spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 pari ad € 1.150,50, pari a complessivi € 30.725,81, e, pertanto, per un residuo non corrisposto pari ad € 24.559,48 che, nonostante i numerosi solleciti (docc. nn. 7/8 di parte ricorrente), la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (doc. n. 9 di parte ricorrente) e l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ad oggi non sono stati corrisposti né contestati, avendo scelto la debitrice di restare contumace.
in accoglimento del ricorso, deve, dunque, essere condannata a CP_1
c . a titolo di prestazioni professionali, la somma di € Parte_1
24.559,48 oltre interessi ex art. 1284, co,4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, va condannata al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite che vanno liquidate in € Parte_1
1.700,00 oltre spese gene r 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna a corrispondere all'avv. a titolo di CP_1 Parte_1 prestazioni pr a di € 24.559,48 oltre int 4, co,4, cc a far data dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo
2) condanna al pagamento, in favore delle spese CP_1 Parte_1 processuali che liquida in in € 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € per 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI