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Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 28/09/2022, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01651/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.S.D. Atletico Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto n. 43;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale ex art. 117 c.p.a.,
- del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Copertino sull’istanza del 17-20.09.2021 con cui l’Associazione ricorrente ha invitato e diffidato l’Amministrazione a procedere con la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento in gestione del campo di calcio “vecchio” , con riconoscimento di una proroga dell’affidamento e con autorizzazione a fruire temporaneamente, nelle more della sottoscrizione della predetta convenzione, del Campo “G. Vantaggiato” per lo svolgimento degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni sportive;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Copertino a provvedere sull’istanza del 17.20.09.2021, con nomina di un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’ASD Atletico Copertino ad essere convocata per la formale sottoscrizione della convenzione di affidamento del calcio “vecchio” per una durata di anni 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione della predetta convenzione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S.D. Atletico Copertino il 5.4.2022,
- della nota prot. n. 3286 del 31.01.2022, trasmessa in pari data, con cui il Comune di Copertino, in riscontro all’istanza del 17-20.09.2021 dell’Associazione ricorrente, ha invitato quest’ultima, da un lato, ”a corrispondere in favore di questo Ente l ’ importo complessivo di € 15.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione sine titulo protratta dal novembre 2015 a tutt ’ oggi e a documentare tutte le spese sostenute per lavori eventualmente eseguiti presso l ’ impianto sportivo campo calcio Vecchio, al fine di valutare possibili compensazioni” e, dall’altro lato, ”al fine di procedere alla stipula della convenzione, alle condizioni stabilite con deliberazioni GC n. 133/2015 e n. 176/2015 e nel rispetto del valore limite di affidamento inferiore a € 40.000,00, a voler fornire computo metrico estimativo dei lavori oggetto del “progetto tecnico” allegato all ’ istanza avanzata nel 2015 o comunque dei lavori che si intendono eseguire, a scomputo del canone concessorio annuo dovuto (€ 15.000,00) e del calcolo del valore complessivo della concessione, funzionale alla determinazione della sua durata e salva la previsione di recesso anticipato, qualora la disponibilità dell ’ impianto sia indispensabile al fine dell ’ esecuzione di lavori oggetto di finanziamento da parte di enti terzi, nel rispetto delle tempistiche dagli stessi stabilite” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla stipula della convenzione, nei termini e alle condizioni, anche di durata, già precedentemente determinate dall’Amministrazione resistente con Determinazione n. 87 del Reg. di Settore del 18.11.2015 e n. 956 del Reg. Generale del 23.11.2015 e dalla stessa successivamente confermate con Determinazione n. 76 del Reg. di Settore del 04.09.2017 e n. 758 del Reg. Generale del 04.09.2017.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S.D. Atletico Copertino il 22.7.2022:
- della Determinazione Area Pianificazione Territorio ed OO.PP. Reg. Gen. n. 494 del 20.05.2022 con cui il Comune di Copertino ha disposto di “revocare le determinazioni dirigenziali 04.09.2017 n. 758 ad oggetto “Affidamento del vecchio campo sportivo di via Vitt. Emanuele III angolo via F. Petrarca - Conferma” e 23.11.2015 n. 956 ad oggetto “Impianti sportivi comunali. Affidamento gestione del vecchio campo sportivo”“ ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 27.04.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to G. Manelli per la parte ricorrente, avv.to F. Baldassarre per l’Amministrazione;
Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto doversi, quindi, fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 9.2.2023;
Ritenuto, infine, di dover compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, fissa ex art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 9.2.2023 per la trattazione di merito del ricorso.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO