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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2024, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. 8622/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8622/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Paolo Pirozzi (C.F. ) ed C.F._2 elett.te dom.ta in Caserta alla via Alois n. 37 presso il suo studio;
appellante – appellata incidentale
E
(P.IVA TR
), in persona del Sindaco p.t. avv. P.IVA_1
Antonio Mirra, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
(C.F. ) ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in TR alla Via Albana – Ufficio Legale del TR
[...] CP_1 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 4414/2023 del Giudice di Pace di . TR
Si costituiva il TR chiedendo il rigetto dell'appello e presentando appello incidentale con cui ha domandato la completa reiezione della domanda presentata dalla in Pt_1 primo grado, solo parzialmente accolta.
All'udienza del 09.05.2024 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta c omplessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferi mento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
- 2 -
Tanto premesso, l'appello principale va rigettato e quello incidentale va accolto.
Si condivide, infatti, l'opinione del secondo CP_1 cui non sarebbe provato il nesso causale. La teste escussa, infatti, ha riferito solo di aver visto cadere la e non anche che questa sia caduta a causa del Pt_1 tombino parzialmente sopraelevato, della cui presenza e consistenza la teste se ne rende conto solo successivamente. Essa, infatti, espressamente riferisce che “nell'avvicinarmi ebbi modo di costatare la presenza di un tombino che si presentava sopraelevato
e non in linea con il manto stradale” senza che alcunché sia stato indicato in merito al ruolo assunto da detto tombino nella caduta.
L'appello principale, dunque, va rigettato m entre quello incidentale va accolto e, pertanto, la domanda presentata in primo grado dalla i va disattesa, Pt_2 con ripetizione delle somme ricevut e.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto riguarda il giudi zio di primo grado vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 stante il carattere sintetico degli scritti difens ivi dell'appellante.
In riferimento al giudizio di appello anch e in tal caso vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 in riferimento alle fasi introduttiva, studio e
- 3 -
decisionale, stante il carattere sintetico sia dell'atto di appello che della discussione orale. Si ritiene di non dover liquidare la fase istruttoria/trattazione in quanto la prima non tenutasi e la seconda limitata a sole due udienze di cui la prima ex art. 350 c.p.c. e la seconda di discussione orale.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste su
. Parte_1
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento , a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002 come introdotto dal comma
17 dell'art. 1 della l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impug nata, rigetta la domanda presentata in primo grado da
; Parte_1
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti del TR
, delle spese del giudizio di primo grado,
[...] pari a € 633,00 oltre IVA, CPA e spese generali,
- 4 -
come per legge;
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti del TR
, delle spese del giudizio di appello, pari a
[...]
€ 200,00 per spese vive ed € 852,00 oltre IVA,
CPA e spese generali, come per legge , per onorari;
• Pone definitivamente le spese di CTU in capo a
; Parte_1
• Dispone la ripetizione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza impugnata;
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, mandando la cancelleria per i conseguenti adempimenti di rito.
S. Maria C.V., 09.05.2024.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 8622/2023; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Paolo Pirozzi (C.F. ) ed C.F._2 elett.te dom.ta in Caserta alla via Alois n. 37 presso il suo studio;
appellante – appellata incidentale
E
(P.IVA TR
), in persona del Sindaco p.t. avv. P.IVA_1
Antonio Mirra, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
(C.F. ) ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in TR alla Via Albana – Ufficio Legale del TR
[...] CP_1 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 4414/2023 del Giudice di Pace di . TR
Si costituiva il TR chiedendo il rigetto dell'appello e presentando appello incidentale con cui ha domandato la completa reiezione della domanda presentata dalla in Pt_1 primo grado, solo parzialmente accolta.
All'udienza del 09.05.2024 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta c omplessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferi mento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
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Tanto premesso, l'appello principale va rigettato e quello incidentale va accolto.
Si condivide, infatti, l'opinione del secondo CP_1 cui non sarebbe provato il nesso causale. La teste escussa, infatti, ha riferito solo di aver visto cadere la e non anche che questa sia caduta a causa del Pt_1 tombino parzialmente sopraelevato, della cui presenza e consistenza la teste se ne rende conto solo successivamente. Essa, infatti, espressamente riferisce che “nell'avvicinarmi ebbi modo di costatare la presenza di un tombino che si presentava sopraelevato
e non in linea con il manto stradale” senza che alcunché sia stato indicato in merito al ruolo assunto da detto tombino nella caduta.
L'appello principale, dunque, va rigettato m entre quello incidentale va accolto e, pertanto, la domanda presentata in primo grado dalla i va disattesa, Pt_2 con ripetizione delle somme ricevut e.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto riguarda il giudi zio di primo grado vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 stante il carattere sintetico degli scritti difens ivi dell'appellante.
In riferimento al giudizio di appello anch e in tal caso vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014 in riferimento alle fasi introduttiva, studio e
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decisionale, stante il carattere sintetico sia dell'atto di appello che della discussione orale. Si ritiene di non dover liquidare la fase istruttoria/trattazione in quanto la prima non tenutasi e la seconda limitata a sole due udienze di cui la prima ex art. 350 c.p.c. e la seconda di discussione orale.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste su
. Parte_1
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento , a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002 come introdotto dal comma
17 dell'art. 1 della l. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impug nata, rigetta la domanda presentata in primo grado da
; Parte_1
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti del TR
, delle spese del giudizio di primo grado,
[...] pari a € 633,00 oltre IVA, CPA e spese generali,
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come per legge;
• Condanna al pagamento, Parte_1 nei confronti del TR
, delle spese del giudizio di appello, pari a
[...]
€ 200,00 per spese vive ed € 852,00 oltre IVA,
CPA e spese generali, come per legge , per onorari;
• Pone definitivamente le spese di CTU in capo a
; Parte_1
• Dispone la ripetizione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza impugnata;
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, mandando la cancelleria per i conseguenti adempimenti di rito.
S. Maria C.V., 09.05.2024.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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