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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/08/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
RI NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Sandro Salera giusta delega in atti – OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Lorenzo Sperati, giusta delega in atti - OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo 688/2021 depositato in data 13 aprile 2021 ed emesso all'esito del ricorso portante n.r.g. 1332/2021, la Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
della per somma pari a Euro 232.525,99, oltre spese legali, a Parte_2
titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese per conto ed a carico del servizio sanitario regionale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
20 maggio 2021, la interponeva opposizione al citato Parte_2
provvedimento monitorio, convenendo in giudizio avanti il Tribunale C.F._1
Civile di Tivoli, chiedendone l'annullamento e/o la revoca sulla base delle seguenti considerazioni: a) quanto alle seguenti fatture: nn. 33/2017 emessa in data 31.12.2017 dell'importo di € 46.149,60, n. 971/2020 emessa in data
15.10.2020 dell'importo di € 117.834,64; n. 972/2020 emessa in data
15.10.2020 dell'importo di € 68.541,75, veniva segnalato che la fattura n.
33/2017 dell'importo di € 46.149,60 era già stata liquidata per un importo di
€ 42.134,08 dalla con determina n. Parte_1
527/2018 mentre la restante somma di € 4.015,52 non liquidata era stata posta in blocco D1 ai sensi del DCA n. 97/2017 essendo stata riscontrata una Parte eccedenza rispetto al budget provvisorio assegnato alla così come statuito dal Decreto del Commissario ad acta 97/2017; b) relativamente invece alle fatture n. 971/2020 e 972/2020 le stesse erano state poste in blocco D5, sempre ai sensi del Decreto del Commissario ad acta 97/2017; deduceva difatti che le suddette fatture erano state emesse come acconto per differenza fatturato rispetto a fatture già emesse per attività effettivamente Parte resa e relativamente al periodo da aprile ad agosto 2020, laddove essa per il periodo da aprile a maggio 2020 aveva invece scelto la modalità di fatturazione secondo la produzione effettivamente erogata nel mese di competenza, motivo per cui era stato richiesto alla società opposta l'emissione della nota di credito al fine di evitare irregolarità. Concludeva pertanto nel senso che, in ossequio alla normativa regionale in materia, la opponente non avrebbe potuto in ogni caso procedere al Parte_1
pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 688/2021, di cui chiedeva pertanto la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda chiedendone il rigetto, siccome infondata in fatto ed in diritto.
La causa, nel corso della quale veniva concessa parzialmente la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/04/24 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Le contestazioni sollevate dall'opponente attengono: a) al parziale pagamento della fattura 33/2017 emessa in data 31.12.2017 dell'importo di
€ 46.149,60, già saldata per la minor somma di Euro 42.134,08, con un residuo di Euro 4.015,52 perché eccedente rispetto al budget assegnato;
b) al sistema di fatturazione prescelto da essa secondo la produzione Pt_3
effettivamente erogata, laddove IHG3 aveva emesso le fatture nn.ri 971/20 e
972/20.
Orbene, rileva il Tribunale che, quanto al primo motivo, già in sede di concessione della provvisoria esecuzione si è provveduto a stornare la somma già erogata di Euro 42.134,08, limitando il provvedimento reso ex art. 648 c.p.c. al minore importo di Euro 190.391,91 (232.525,99 –
42.134,08), non risultando peraltro adeguatamente esplicitate, nell'ambito della determina n. 527 del 18.01.2018, le ragioni per cui detta fattura non poteva essere liquidata per l'intero.
Relativamente al secondo motivo, va detto che non è in discussione la circostanza relativa all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte Parte dell'opposta, che l non contesta nel proprio atto di citazione.
Si aggiunga che anche la contestazione in ordine alla modalità di fatturazione, non coglie nel segno poiché sulla base del testuale tenore della
Parte nota della Regione Lazio datata 05.04.2020, non era la bensì la struttura sanitaria il soggetto titolato a decidere se fatturare in acconto o secondo la produzione effettiva.
Tanto ciò è vero che nella suddetta nota vengono disciplinate le modalità di compilazione della relativa modulistica onerando le Aziende Sanitarie Locali della verifica del puntuale rispetto delle modalità di fatturazione da parte delle strutture accreditate.
Anche tale motivo - per quanto non dirimente nella delibazione delle ragioni sottese all'opposizione - appare comunque infondato e deve essere disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 1322.2021 n. 688.2021;
2) CO l , in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di Euro 190.391,91, oltre interessi di mora ex D.lgs 231.2002, dalla scadenze delle fatture al saldo.
3) CO parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.700,00 per onorari, oltre iva cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
RI NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Sandro Salera giusta delega in atti – OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Lorenzo Sperati, giusta delega in atti - OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo 688/2021 depositato in data 13 aprile 2021 ed emesso all'esito del ricorso portante n.r.g. 1332/2021, la Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
della per somma pari a Euro 232.525,99, oltre spese legali, a Parte_2
titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie rese per conto ed a carico del servizio sanitario regionale.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
20 maggio 2021, la interponeva opposizione al citato Parte_2
provvedimento monitorio, convenendo in giudizio avanti il Tribunale C.F._1
Civile di Tivoli, chiedendone l'annullamento e/o la revoca sulla base delle seguenti considerazioni: a) quanto alle seguenti fatture: nn. 33/2017 emessa in data 31.12.2017 dell'importo di € 46.149,60, n. 971/2020 emessa in data
15.10.2020 dell'importo di € 117.834,64; n. 972/2020 emessa in data
15.10.2020 dell'importo di € 68.541,75, veniva segnalato che la fattura n.
33/2017 dell'importo di € 46.149,60 era già stata liquidata per un importo di
€ 42.134,08 dalla con determina n. Parte_1
527/2018 mentre la restante somma di € 4.015,52 non liquidata era stata posta in blocco D1 ai sensi del DCA n. 97/2017 essendo stata riscontrata una Parte eccedenza rispetto al budget provvisorio assegnato alla così come statuito dal Decreto del Commissario ad acta 97/2017; b) relativamente invece alle fatture n. 971/2020 e 972/2020 le stesse erano state poste in blocco D5, sempre ai sensi del Decreto del Commissario ad acta 97/2017; deduceva difatti che le suddette fatture erano state emesse come acconto per differenza fatturato rispetto a fatture già emesse per attività effettivamente Parte resa e relativamente al periodo da aprile ad agosto 2020, laddove essa per il periodo da aprile a maggio 2020 aveva invece scelto la modalità di fatturazione secondo la produzione effettivamente erogata nel mese di competenza, motivo per cui era stato richiesto alla società opposta l'emissione della nota di credito al fine di evitare irregolarità. Concludeva pertanto nel senso che, in ossequio alla normativa regionale in materia, la opponente non avrebbe potuto in ogni caso procedere al Parte_1
pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 688/2021, di cui chiedeva pertanto la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda chiedendone il rigetto, siccome infondata in fatto ed in diritto.
La causa, nel corso della quale veniva concessa parzialmente la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/04/24 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Le contestazioni sollevate dall'opponente attengono: a) al parziale pagamento della fattura 33/2017 emessa in data 31.12.2017 dell'importo di
€ 46.149,60, già saldata per la minor somma di Euro 42.134,08, con un residuo di Euro 4.015,52 perché eccedente rispetto al budget assegnato;
b) al sistema di fatturazione prescelto da essa secondo la produzione Pt_3
effettivamente erogata, laddove IHG3 aveva emesso le fatture nn.ri 971/20 e
972/20.
Orbene, rileva il Tribunale che, quanto al primo motivo, già in sede di concessione della provvisoria esecuzione si è provveduto a stornare la somma già erogata di Euro 42.134,08, limitando il provvedimento reso ex art. 648 c.p.c. al minore importo di Euro 190.391,91 (232.525,99 –
42.134,08), non risultando peraltro adeguatamente esplicitate, nell'ambito della determina n. 527 del 18.01.2018, le ragioni per cui detta fattura non poteva essere liquidata per l'intero.
Relativamente al secondo motivo, va detto che non è in discussione la circostanza relativa all'effettiva erogazione delle prestazioni da parte Parte dell'opposta, che l non contesta nel proprio atto di citazione.
Si aggiunga che anche la contestazione in ordine alla modalità di fatturazione, non coglie nel segno poiché sulla base del testuale tenore della
Parte nota della Regione Lazio datata 05.04.2020, non era la bensì la struttura sanitaria il soggetto titolato a decidere se fatturare in acconto o secondo la produzione effettiva.
Tanto ciò è vero che nella suddetta nota vengono disciplinate le modalità di compilazione della relativa modulistica onerando le Aziende Sanitarie Locali della verifica del puntuale rispetto delle modalità di fatturazione da parte delle strutture accreditate.
Anche tale motivo - per quanto non dirimente nella delibazione delle ragioni sottese all'opposizione - appare comunque infondato e deve essere disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 1322.2021 n. 688.2021;
2) CO l , in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di Euro 190.391,91, oltre interessi di mora ex D.lgs 231.2002, dalla scadenze delle fatture al saldo.
3) CO parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.700,00 per onorari, oltre iva cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.