Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/08/2025, n. 15719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15719 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2025, proposto da
OR NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
CA AC, CE LA, IS IN, SS NE, IC SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto prot. n. 2584 del 22.08.2024 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura di valutazione per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, indetta con decreto dipartimentale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 1897 del 17 luglio 2024 per mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del bando 1897/2024, ivi compreso l’elenco allegato al decreto;
b) del decreto prot. n. 2606 del 27.08.2024 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura di valutazione per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, indetta con decreto dipartimentale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 1897 del 17 luglio 2024 per mancanza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del bando 1897/2024, ivi compreso l’elenco allegato al decreto;
c) del bando di concorso emanato con decreto n. 1897 del 17.07.2024 dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito avente per oggetto “ procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ”, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, lett. b) rubricato “ requisiti di ammissione ” preclude la partecipazione al concorso agli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti anche in parte nelle scuole paritarie;
d) del decreto n. 74 del 12.04.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ” nella parte in cui all'art. 2, comma 2, rubricato “ requisiti di ammissione ” prescrive che: “ Coloro che siano in possesso del prerequisito di cui al comma precedente sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, ai sensi dell’art.59, comma 5, del CCNL ove siano…assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’area dell’equivalente area del precedente sistema di classificazione ” ivi compreso l’elenco allegato al decreto;
e) nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo ivi compresi:
- il decreto n. 172 del 09.08.2024 di “ immissioni di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 2024/2025 ” del Ministro dell’Istruzione e del Merito;
- il decreto n. 2612 del 27 agosto 2024 del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente;
- il decreto n. 2891 del 30.08.2024 del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di approvazione dell’allegato elenco di individuazione dei nominativi ai fini della stipulazione del contratto di lavoro, nel profilo professionale di funzionario, e di assegnazione, ai ruoli provinciali in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze espresse all’atto dello scorrimento della graduatoria, nelle sedi rispettivamente indicate, dell’incarico triennale DSGA per il passaggio all’area dei funzionari ed elevata qualificazione al personale vincitore della procedura valutativa di cui al decreto direttoriale n. 1897/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 15 ottobre 2024 dinnanzi al TAR della Lombardia, sede di Milano, venivano impugnati i decreti di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura di valutazione per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, indetta con decreto dipartimentale del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 1897 del 17 luglio 2024, unitamente agli atti presupposti e agli atti conseguenti tra cui il decreto n. 2891 adottato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 30 agosto 2024 di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva per cui è causa.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del bando (art.3, c.2 lett.b) e per eccesso di potere per varie ragioni (carenti istruttoria e motivazione, perplessità, travisamento dei fatti, erroneità, contraddittorietà, manifeste illogicità nell’interpretazione del bando in violazione del principio della massima partecipazione); II. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, commi 1 e 3 della l.n.62/2000; art.33 cost.; art.1-bis del d.l. n. 250/2005, convertito nella l. n. 27/2006; l.n. 107 del 2015; d.m. n.94 del 2016; art. 15 carta di Nizza, art. Trattato UE, l.n.67 del 2006); eccesso di potere per inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione ”.
Con ordinanza n. 3554/2024, pubblicata in data 9 dicembre 2024, il TAR adìto declinava la propria competenza in favore di questo Tribunale, dinnanzi al quale la causa veniva ritualmente riassunta in data 6 gennaio 2025.
Con atto depositato in data 31 gennaio 2025 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In data 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura i gravati provvedimenti di esclusione della medesima dalla procedura selettiva per cui è causa per avere gli stessi fornito un’interpretazione del bando non conforme ai principi del favor partecipationis , di non discriminazione dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nonché ai canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 c.c. altresì applicabili, in quanto compatibili, all’interpretazione dell’atto amministrativo.
In particolare, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, l’art. 3, comma 2, del bando (rubricato “ Requisiti di ammissione ”) - ai sensi del quale “ gli aspiranti…sono ammessi a partecipare ove siano: Assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione ” - avrebbe dovuto, in forza dei principi e dei canoni ermeneutici di cui innanzi, essere interpretato nel senso di considerare soddisfatto il requisito esperienziale richiesto anche nell’ipotesi in cui le relative funzioni siano state svolte nell’ambito di scuole paritarie.
Sotto ulteriore prospettiva viene, altresì, censurata l’illegittimità da cui sarebbero affetti gli atti impugnati, ovvero in primo luogo il bando di concorso, nella misura in cui quest’ultimo non ha espressamente ammesso alla partecipazione coloro che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell’area degli assistenti anche in parte nelle scuole paritarie e tanto in ragione della parificazione, normativamente riconosciuta, degli istituti d’istruzione pubblici e paritari e del principio di equiparabilità dalla suddetta parificazione derivante.
Viene altresì invocato, a conferma delle prospettazioni difensive di parte ricorrente, il d.l. n. 255/2001, convertito con l. n. 333/2001, ai sensi del quale “ I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ”.
Il Collegio, pur non sconoscendo gli orientamenti giurisprudenziali in linea con le tesi difensive sopra riportate, ritiene, tuttavia, che le stesse debbano essere valutate alla luce di principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 in riferimento al personale docente, che, mutatis mutandis , risultano pienamente applicabili al caso in esame.
Con quest’ultimo pronunciamento, il Giudice delle leggi, oltre ad aver chiarito che la sopra indicata disposizione normativa riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione, ha più in generale affermato il principio secondo cui “ una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art. 33 Cost., comma 4, di cui la L. n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione ” e tanto in ragione del fatto che con quest’ultimo intervento normativo il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti ma ciò “ non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato ” anche per via dei diversi meccanismi di selezione del personale dipendente (docente e amministrativo) del settore pubblico, tenuto al rispetto dei principi costituzionali di legalità ed imparzialità, e del settore privato.
A ciò aggiungasi la circostanza per cui, come fondatamente eccepito dalla difesa erariale, ogni scuola paritaria ha una propria struttura organizzativa non coincidente con quella degli istituti scolastici pubblici, dal che discende una non esatta coincidenza tra le mansioni espletate dal personale amministrativo dipendente degli uni e degli altri istituti d’istruzione, nonché tra le figure professionali negli stessi operanti.
In tal senso è stato, altresì, fondatamente eccepito dalla difesa erariale che nelle scuole paritarie non esiste una figura analoga a quella del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ora inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per il cui reclutamento è causa.
Le numerose e sostanziali differenze, intercorrenti tra le scuole statali e quelle paritarie, messe in luce dalla disamina sopra svolta, sono dirimenti ai fini della decisione del presente gravame, nel senso della reiezione del medesimo.
La peculiarità della vicenda e i contrasti giurisprudenziali registratisi giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO