Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 486/2024 promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Guido Gueli, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Ambrosetti, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all'avviso pubblico indetto dall' con deliberazione del Commissario Straordinario n. Controparte_1
140 del 26.01.2023,
-convenuti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.02.2024, l'odierna ricorrente chiede – previo accertamento del diritto all'ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta dall' Controparte_1
con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 26.01.2023 - dichiararsi il
[...] proprio diritto all'inserimento nella graduatoria finale della suddetta procedura e alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro presso l'Azienda convenuta nel profilo professionale di infermiere
Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
A seguito della trasmissione del fascicolo per le determinazioni in ordine all'istanza di notifica per pubblici proclami e alla conseguente autorizzazione del Presidente della Sezione Civile, la parte ricorrente ha ritualmente effettuato la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura indetta dall' Controparte_1
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 26.01.2023, ma nessuno dei
[...]
controinteressati si è costituito.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note conclusive e di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1726 del
25.10.2022 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), l' Controparte_1
indiceva un “pubblico avviso di stabilizzazione, esclusivamente per i posti vacanti e
[...]
disponibili come da prospetti allegati, rivolto al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234 del 30/12/2021: “essere reclutati a tempo Cont determinato presso questa , anche non più in servizio, con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art.
2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; avere maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
abbia prestato servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022”, precisando che “la stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma;
per il computo degli almeno diciotto mesi necessari ai fini dell'ammissione si calcolerà
“esclusivamente il servizio prestato nel profilo professionale per cui si concorre con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato” e che “non verrà ammesso alla presente selezione il personale che alla data del 30/06/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale;
non verrà ammesso alla selezione altresì il personale che successivamente alla data del 30/06/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale”.
Successivamente, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 140 del 26 gennaio 2023 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), l' indiceva un altro “pubblico CP_1
avviso di stabilizzazione, esclusivamente per i posti vacanti e disponibili come da prospetti allegati, rivolto al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234 del 30/10/2021 modificato dall'art. 1 comma 528 della Legge 197 del Cont 29/12/2022: “essere stati reclutati a tempo determinato presso questa , anche non più in servizio, con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art.
2-ter del decreto – legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; avere maturato al 31/12/2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
avere prestato servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022”, ribadendo che “la stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma;
per il computo degli almeno diciotto mesi necessari ai fini dell'ammissione si calcolerà “esclusivamente il servizio prestato nel profilo professionale per cui si concorre con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato” ed evidenziando altresì che “non verrà ammesso alla presente selezione il personale che alla data del
31/12/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale;
non verrà ammesso alla selezione altresì il personale che successivamente alla data del 31/12/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale”.
A seguito della presentazione delle relative domande di ammissione, l' resistente, con CP_1
deliberazione del Commissario Straordinario n. 1242 del 29.06.2023 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), approvava la relativa graduatoria, ove la ricorrente si collocava alla posizione n.
14 con il punteggio di 5,173, ma, con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n.
1937 del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente), la medesima parte datoriale procedeva ad una rettifica e rimodulazione della graduatoria finale già approvata, inserendo la ricorrente nell'allegato D, ovvero nell'elenco dei candidati non ammessi, in quanto “la candidata aveva un sottostante rapporto lavorativo a tempo indeterminato presso l'A.O.U. di Parma dal Cont 02/04/2020 fino al 13/10/2022, pertanto ha maturato i 18 mesi di attività lavorativa in questa mentre si trovava in aspettativa senza assegni dalla propria azienda”. Ciò detto, va ricordato che l'avviso pubblico di stabilizzazione costituisce lex specialis della procedura selettiva e, pertanto, le regole ivi cristallizzate vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo la stessa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella relativa interpretazione ed attuazione;
in particolare, è principio del tutto pacifico in giurisprudenza, valido sia nei concorsi che nelle gare pubbliche, quello secondo cui le cause di esclusione sono tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica, con la conseguenza che le norme del bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione nelle procedure pubbliche devono essere interpretate nel rispetto di tipicità e tassatività delle cause di esclusione (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 11 febbraio 2013).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come l'avviso pubblico del 26.01.2023 – nel prevedere tra i requisiti l'aver “prestato servizio (…) per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022”, specificando che “non verrà ammesso alla presente selezione il personale che alla data del 31/12/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale;
non verrà ammesso alla selezione altresì il personale che successivamente alla data del 31/12/2022 risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale” – non abbia escluso la valutabilità del servizio a tempo determinato prestato in regime di aspettativa da altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato né tantomeno impedito la partecipazione alla suddetta procedura di stabilizzazione dei titolari di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in data antecedente al 31.12.2022.
Ne consegue che – se è pur vero che “le procedure di stabilizzazione sono volte al superamento del precariato. Conseguentemente non sembra possibile procedere alla stabilizzazione del personale che già sia stato assunto a tempo indeterminato, quantomeno in profilo equivalente o superiore a quello oggetto delle procedure di stabilizzazione. Diversamente si potrebbe anche configurare un'elusione delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2021 in materia di mobilità del personale” (cfr. linee guida Conferenza Stato – Regioni, doc. 6 del fascicolo di parte resistente) -
l' resistente, in applicazione delle previsioni contenute nel suindicato avviso pubblico, CP_1 avrebbe dovuto tener conto, ai fini del computo dell'anzianità di servizio “per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022”, dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, sulla scorta di un contratto a tempo determinato, alle dipendenze della medesima dal 16.12.2021 al 30.06.2022, anche se la dipendente si trovava nel medesimo periodo in CP_1 regime di aspettativa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'A.O.U. di Parma
e risolto, a seguito di dimissioni volontarie, in data 31.10.2022. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta dall' con la deliberazione del Controparte_1
Commissario Straordinario n. 140 del 26.01.2023, all'inserimento nella graduatoria finale e alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro presso la medesima Azienda nel profilo professionale di infermiere (categoria D) e, per l'effetto, condanna parte resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo