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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 198 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GATTO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 c.p.c.;
-resistente -
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRACI Controparte_2
SALVATORE
-litisconsorte-
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.1.24 conveniva innanzi al Tribunale di Agrigento Parte_1 il , nonché l' Controparte_1 [...]
Controparte_3 Controparte_2
chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a vedersi
[...] Pt_1 assegnata, per docenza in supplenza (classe di concorso “A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche”), presso il di Licata, fino al Controparte_4 termine delle attività didattiche di cui all'a.s. 2023/2024, in ragione della migliore collocazione nella relativa GPS II° fascia dell'odierna ricorrente, rispetto al docente prescelto, odierno controinteressato;
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito in ragione dell'illegittimo
1 mancato conferimento di incarico di supplenza a tempo determinato presso il Liceo Classico “ di Licata, fino al termine delle attività didattiche di cui CP_4 all'a.s. 2023/2024; Accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa al Pt_1 riconoscimento del punteggio corrispondente ad un servizio prestato nel periodo che va dal 03.01.204 al 30.06.2023; In subordine, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa a vedersi assegnata, per docenza in supplenza (classe di Pt_1 concorso “A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche”), le sedi, tra quelle prescelte, che risulteranno disponibili nell'ambito dei successivi (all'ottavo) turni di nomine espletati dal resistente;
Conseguentemente: a) condannare CP_1
l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare rituale provvedimento di assegnazione della ricorrente per lo svolgimento, fino al termine delle attività didattiche, del suddetto incarico di supplenza presso il
di Licata;
b) condannare l'Amministrazione resistente, Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in un importo pari al risultato della moltiplicazione dell'importo della retribuzione giornaliera e/o mensile (€ 1.962,23 al lordo;
€
1.514,22 netti) spettante alla Dott.ssa , per il numero di giorni e/o mesi (dal Pt_1
03.01.2023 al 30.06.2023) di inoccupazione da parte della ricorrente.”
Si costituiva il eccependo la carenza di interesse ad agire e contestando CP_1 nel merito le avverse pretese, con richiesta di rigetto del ricorso.
Si costituiva anche il litisconsorte invocando il mancato assolvimento CP_2 dell'onere della prova circa l'effettiva spettanza dell'incarico rivendicato, attesa la presenza di altri soggetti collocati in posizione migliore in graduatoria rispetto alla ricorrente.
Rigettata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., la causa –di natura documentale- veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 25.3.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo premettere che il , per il Controparte_1 reclutamento del personale docente per l'A.S. 2022/2023, ha adottato una procedura completamente informatizzata in cui la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.
La suddetta procedura è affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.
2 In particolare, per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'A.S. 2022/2023 il ha adottato l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del CP_1
06.05.2022 così dispone (art. 12):
“
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. (…) 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento. (…) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
A tal proposito il resistente ha inoltre rilevato che la circolare prot. CP_1
n.28656 del 01.08.2022 richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che: “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche”.
3 Si evidenzia altresì che l'art. 14, comma 1, lett. A) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, richiamato dal Ministero, prevede che “Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico: a) supplenze conferite sulla base delle GA e GPS: i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;”.
Come osservato dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Frosinone,
Ordinanza del 27.4.2022), dal quadro normativo sopra delineato è possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia:
a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M.
60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica, e viene qualificato
“rinunciatario” rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S.
2022/2023;
b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.
c) la rinuncia alla sede che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre.
Il Ministero ha qualificato la ricorrente come “rinunciataria all'incarico” con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall' Ordinanza
Ministeriale, a tenore della quale la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GA. e GPS per il medesimo insegnamento.
Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del non sia condivisibile CP_1 poiché confonde le due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
Tuttavia, come già osservato in fase cautelare sono condivisibili le difese del nella parte in cui evidenzia che non vi è prova che l'incarico presso il CP_1
di Licata sarebbe stato attribuito alla ricorrente in caso Controparte_4 di corretto espletamento delle procedure di scorrimento.
Infatti, come dimostrato per tabulas dal , già solo nel medesimo turno di CP_1 nomina (il VII) ove la docente è risultata “rinunciataria” alla proposta Parte_1
4 di nomina di uno spezzone di 10 ore su A050 presso il Liceo “Majorana” di Lampedusa per sede non espressa, “si trovano i docenti e Persona_1 Per_2
anch'essi rinunciatari alla sede disponibile che la precedono in graduatoria
[...] quindi più meritevoli essendo inseriti entrambi in GPS 2 ^Fascia in posizione 171 con punti 48,50 e 172 con punti 48,50. Entrambi, come la docente , Parte_1 avevano espresso come preferenza la sede del Liceo “ di Licata attraverso CP_4 il codice sintetico del Comune di Licata che comprende il Liceo “ CP_4 rispettivamente alla 30^ e 26 Preferenza nelle relative istanze” (così in memoria
, v. all. 56 e 57). CP_1
Se si considerano tutti i turni di nomina, e non solo il VII, la ricorrente non risulta essere collocata in posizione in graduatoria utile alla nomina presso la sede del Liceo
di Licata, in quanto collocata in posizione deteriore rispetto ai 63 CP_4 docenti puntualmente elencati in memoria dal , i quali hanno espresso la CP_1 preferenza puntuale della scuola con codice meccanografico (AGPC060002) o attraverso ala preferenza sintetica (Comune di Licata) e/o attraverso la preferenza sintetica (Distretto 006). Alla luce di quanto esposto, dunque, l'eventuale declaratoria di illegittimità della procedura non avrebbe alcuna attuale e concreta utilità per la ricorrente, la quale non era in posizione utile per il conseguimento dell'incarico di supplenza in questione. L'interesse strumentale non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dovendo altresì sussistere, in concreto, ragionevoli possibilità per il ricorrente di ottenere l'utilità richiesta, anche al fine di evitare la creazione di aspettative giudiziarie meramente ipotetiche o del tutto eventuali.
Fornire la prova di resistenza non è un mero adempimento formale, ma un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può che gravare sulla parte ricorrente, incidendo sulla sussistenza o meno di una utilità concreta da poter conseguire all'esito dell'iniziativa giudiziaria e, in definitiva e come sopra evidenziato, sulla stessa sussistenza oggettiva dell'interesse ad agire in giudizio.
Spese secondo soccombenza alla luce della materia, dell'attività svolta e del valore della controversia, tenuto conto della decurtazione del 20% di cui all'art. 152 bis disp. att. cpc per la difesa ministeriale a mezzo funzionario ex art. 417 bis cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del
[...]
1.051,20, oltre spese IVA e CPA se dovute. Controparte_1
5 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di
[...]
liquidandole in euro 1.314,00, oltre spese IVA e cpa come per CP_2 legge.
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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