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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 148 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO CHIARA e dall'avvocato MARCHETTI
CLARA;
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 20/09/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato MERLO CHIARA e dall'avvocato
MARCHETTI CLARA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione consensuale
1 Conclusioni delle parti:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- Il Sig. rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale di Via San Domenico Controparte_1
Savio n. 39 a Cassola (VI) mentre la Sig.ra provvederà a trasferirsi in Controparte_2
un immobile sito a Cassola (VI), portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali. Il
Sig. si occuperà in via esclusiva del pagamento delle utenze domestiche CP_1
dell'abitazione di Via San Domenico Savio n. 39 a Cassola (VI), a lui esclusivamente intestate, oltreché dell'integrale pagamento delle spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile. Le eventuali spese per la manutenzione straordinaria dell'abitazione saranno invece sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile sito a Gallio (VI)
graveranno in via esclusiva sul Sig. mentre le eventuali spese per la manutenzione CP_1
straordinaria dell'abitazione saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%
ciascuno;
- La IG maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_1
continuerà a vivere nell'abitazione di Via San Domenico Savio n. 39 a Cassola (VI) assieme al padre, che si occuperà direttamente del suo mantenimento ordinario. Le spese straordinarie affrontate per la IG , tutte opportunamente giustificate e Per_1
documentate, saranno sostenute integralmente dal Sig. Ai fini di un adeguato CP_1
inquadramento per la definizione delle spese straordinarie, si farà riferimento alla legislazione vigente nonché al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di aver letto e recepito e sulle quali danno il proprio consenso.
- Il Sig. si obbliga, a far data dal deposito del presente ricorso, a Controparte_1
corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Controparte_2
contributo al di lei mantenimento, la somma di € 250,00-, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- La vettura Madza targata BY 723 JT, seppur di proprietà del Sig. rimarrà in uso CP_1
2 alla Sig.ra che si farà pertanto carico in via esclusiva dei costi di gestione e di CP_2
manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria del veicolo.
- Con la sottoscrizione del ricorso per separazione depositato e con l'esatto adempimento degli obblighi di cui allo stesso, gli odierni ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi questione economica e pertanto di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o causa, fatta eccezione per quanto ivi stabilito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cassola (VI) in data 9/11/1985, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 27/02/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della IG Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché di sostenere integralmente
3 le spese straordinarie relative alla IG, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, in quanto non contrario alla legge;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Controparte_2
titolo di mantenimento la somma di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Cassola (VI) in data 9/11/1985 con atto trascritto CP_2
al n. 26, parte II, serie A, anno 1985 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 5/03/2024
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
4 Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5