Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1408/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1408/2025, promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana C.F. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Rachele Bianchi del foro di Varese;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, C.F. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Rachele Bianchi del foro di Varese;
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese in data 11 agosto 2012 (anno 2012 atto n.
83 parte I); con una IA minorenne: , nata a [...] il [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile.
2. I coniugi vivranno separati, fissando ciascuno la propria residenza ove riterranno opportuno, con obbligo di darsene reciproca comunicazione. Attualmente il SI. Pt_2
si è trasferito in Solbiate Olona (VA), Via dei Patrioti n. 51, mentre la SI.ra
[...] [...]
continuerà a risiedere nella casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pt_1
Cantello (VA), Piazza Libertà n. 2, con la IA minore.
3. Il contratto di locazione dell'immobile sito in Cantello (VA), Piazza Libertà n. 2, di comune accordo, è intestato alla SI.ra . Parte_1
4. La IA minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la IA, relative all'istruzioni, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità in funzione della convivenza della IA con l'uno o con l'altro al momento della decisione.
6. Il padre potrà vedere e frequentare liberamente la IA, senza limitazioni di giorni e orari, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. I genitori si impegnano a mantenere tra loro un dialogo costante e co-struttivo nell'interesse della IA, concordando di volta in volta le modalità di frequentazione nel modo più ampio possibile, garantendo la massima flessibilità in base alle reciproche esigenze e disponibilità, nonché ai desideri della minore.
7. Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno organizzate di comune accordo tra i genitori, garantendo alla IA di trascorrere adeguati periodi con entrambi i genitori, nel rispetto delle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare.
8. Che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indi-pendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
pagina 2 di 4 9. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a partire Parte_2 Parte_1 dall'omologa della separazione, a titolo di contributo per il mantenimento della IA
, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), per 12 mensilità, entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra
. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Pt_1
10. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione della minore verranno divise al 50% tra i genitori e regolamentate secondo la prassi del
Tribunale di Varese.
11. L'assegno unico universale verrà percepito direttamente dalla SI.ra , Parte_1
impegnandosi sin da ora il SI. alla rinuncia ai medesimi. Parte_2
12. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora per il rinnovo del passaporto nonché per il rilascio di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio relativi alla IA
. Persona_1
13. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
pagina 3 di 4 il 11/06/1962, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 11.08.2012, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2012, atto n. 83, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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