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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41614/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Pagano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione OPPONENTE
E
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Cau, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
e P_ OP Controparte_4
OPPOSTI CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ) in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante C.F. e P. IVA , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_4 R.G. n. 41614/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
procuratore Dr. , E PER ESSA LA PROCURATRICE MANDATARIA CP_7 CP_8
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_5 P.IVA_6
Dott.ssa CP_9
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'Avv.to Roberto Malizia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di intervento in surroga ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2024, la sola parte interveniente concludeva come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi Controparte_1 alla in qualità di debitore principale, nonché a e Parte_1 P_ OP
in qualità di fideiussori e nei limiti della fideiussione prestata, il pagamento in solido Controparte_4 della somma di € 109.635,08 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 147/000594, oltre interessi dal 16.10.2020 sino al saldo, al tasso del 5,088%.
A fondamento della domanda, la deduceva che: CP_1
- il 23.09.2010, la aveva sottoscritto presso la Parte_1 Controparte_1 lettera di apertura di conto corrente n. 147/000594;
[...]
Con
- in pari data, la aveva concesso a apertura di credito, con affidamento Parte_1
n. 795549 a valere sul conto, sino alla concorrenza di € 100.000,00;
- contestualmente, la e si erano costituiti P_ OP Controparte_4 fideiussori della sino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00; Parte_1
- con comunicazione dell'8.11.2019, la , facendo Controparte_1 seguito ai precedenti solleciti rimasti privi di riscontro, stante l'anomalo utilizzo del rapporto di conto corrente, aveva revocato la linea di credito, invitando la debitrice e i fideiussori a versare il saldo del c/c n. 147/000594, pari a € 103.586,69, oltre interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo, spese e commissioni;
- stante il mancato pagamento delle somme, in data 16.10.2020 la aveva volturato a CP_1 sofferenza il conto corrente n. 147/000594;
- a quella data la vantava un credito nei confronti della debitrice e dei fideiussori pari CP_1 ad € 109.635.08, oltre interessi successivi al tasso del 5,088%, come risultante dal saldo conto certificato ex art. 50 T.U.B. del 3.11.2020 e dall'estratto conto integrale. R.G. n. 41614/2021
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-In data 02.04.2021, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 6557/2021, pubblicato il 07.04.2021, con cui ingiungeva alla quale debitore, nonché a Parte_1 OP
e quali fideiussori nei limiti dell'importo garantito, di pagare in solido alla Controparte_4 P_ ricorrente: la somma di € 109.635,08; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione al suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, per i seguenti motivi:
- mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010;
- infondatezza della domanda di ingiunzione, poiché controparte aveva chiesto l'applicazione di un tasso di interesse del 5,088%, sebbene essa:
a) non avesse indicato come fosse stato quantificato, né avesse richiamato la relativa clausola contrattuale, in violazione dell'art. 117 TUB;
b) avesse indebitamente fatto decorrere gli interessi moratori dal 16.10.2020, malgrado la domanda giudiziale fosse datata 8.03.2021.
Premesso ciò, l'opponente chiedeva: “revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 6557/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma, dott. Francesco Frettoni, in data 2 aprile 2021, depositato in cancelleria il 7 aprile 2021 nel procedimento R.G. 15544/2021 e notificato all'opponente in data 3 maggio 2021, per tutti i fondati motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
^^^^^^
-Si costitutiva in giudizio la sola deducendo: Controparte_10
- l'infondatezza dell'eccezione sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché la poteva agire in sede monitoria, pur non avendola incardinata;
CP_1
- la determinatezza del tasso d'interesse moratorio, poiché: la lettera di apertura del conto corrente e il contratto di apertura di credito indicavano i tassi d'interesse applicati;
inoltre, il tasso d'interesse riportato nel ricorso per ingiunzione (5,088%) era previsto nell'ipotesi di
“sconfinamenti in assenza di fido” negli estratti conto, trasmessi alla debitrice e mai contestati;
pertanto, non occorreva che il ricorso monitorio indicasse la relativa clausola;
- la corretta decorrenza degli interessi moratori, che la aveva regolarmente computato CP_1 dal passaggio a sofferenza del conto e non dalla proposizione della domanda monitoria;
- la fondatezza del credito, comprovato dai documenti prodotti in sede monitoria e di opposizione (contratto di apertura del c/c n. 147/000594; contratto di apertura di credito;
fideiussione; saldo conto certificato ex art. 50 T.U.B.; estratto conto integrale);
- la temerarietà della lite, poiché controparte aveva agito con colpa grave, spiegando un'opposizione pretestuosa, intentata per fini dilatori e fondata su assunti non provati;
- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché il credito era certo, liquido ed esigibile, mentre l'opposizione non era di pronta soluzione, né fondata su prova scritta. R.G. n. 41614/2021
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Premesso ciò, l'opposta chiedeva:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, emesso in data 2 aprile 2021 dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Dott. Francesco Frettoni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 642 e 648 c.p.c.;
- in via principale: i) rigettare tutte le domande formulate da parte opponente poiché infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, per i motivi meglio articolati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, condannando
- in qualità di debitore principale - nonché la e i Sig.ri Parte_1 P_ CP_3
e - in qualità di fideiussori della e nei limiti delle
[...] Controparte_4 Parte_1 prestate fideiussioni - in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] della somma di € 109.635,08 Controparte_1
(centonovemilaseicentotrentacinque/08), oltre interessi a far data dal 16 ottobre 2020 sino al saldo effettivo al tasso attuale del 5,088% (cinquevirgolazeroottantottopercento), salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00) per compensi ed
€ 406,50 (quattrocentosei/50) per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
ii) condannare la al risarcimento in favore della Parte_1 [...] del danno da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla
[...]
è pari ad € 109.635,08(centonovemilaseicentotrentacinque/08) Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la - in qualità di debitore principale - nonché la Parte_1
e i Sig.ri e - in qualità di fideiussori della P_ OP Controparte_4
e nei limiti delle prestate fideiussioni - in solido tra loro, al pagamento di Parte_1 detta somma in favore dell'odierna convenuta, oltre interessi a far data dal 16 ottobre 2020 sino al saldo effettivo al tasso attuale del 5,088% (cinquevirgolazeroottantottopercento), salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, ovvero quella somma maggiore o minore meglio arbitranda anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
^^^^^^
Gli opposti e , seppur ritualmente citati, non si P_ OP Controparte_4 costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
^^^^^^
Con ordinanza del 19.09.2022 veniva rilevato che: l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
il tasso di mora applicato dalla banca era stato ritualmente comunicato al correntista;
il decorso della mora e il calcolo degli interessi corrispondevano al termine ultimo assegnato dalla banca al correntista per l'adempimento delle sue obbligazioni;
risultavano depositati in atti il contratto di conto corrente, il contratto di fideiussione e gli estratti conto;
sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 638 c.p.c.; la controversia rientrava tra quelle R.G. n. 41614/2021
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soggette all'obbligo di mediazione. Pertanto, il Giudice: concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava alle parti termine di 15 giorni per dare avvio al procedimento di mediazione;
fissava l'udienza del 17.01.2023 per la verifica dell'esito di detto procedimento.
Con nota di deposito del 13.01.2023 parte opposta depositava verbale negativo di mediazione
^^^^^^
Con comparsa del 16.02.2024, la e per essa la procuratrice mandataria Controparte_5 CP_8
effettuava un intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., deducendo che:
[...]
Con
- la di Roma aveva ceduto alla Controparte_11
i crediti individuati nel documento allegato al contratto di cessione,
[...] vantati verso debitori a sofferenza, giusta G.U., Parte II, Foglio n. 137 del 18.11.2021;
- il 16.11.2021 la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Societa' Cooperativa per Azioni aveva ceduto a tutti i crediti individuati nel documento allegato al Controparte_5 contratto, vantati verso debitori a sofferenza, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U., Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25.11.2021;
- la era, quindi, subentrata nelle sole situazioni giuridiche attive Controparte_5 discendenti dal rapporto ceduto, ma non nelle passività, conseguendone la carenza di legittimazione rispetto alle pretese risarcitorie e restitutorie dell'opponente;
- tra i crediti ceduti a era compreso quello in contestazione;
Controparte_5
- la in persona dell' aveva poi Controparte_5 Controparte_12 conferito procura speciale alla mandataria affinché provvedesse al CP_8 recupero dei crediti oggetto della cessione, tra i quali era ricompreso anche quello vantato dalla nei confronti della ed oggetto del presente Controparte_5 Parte_1 giudizio.
Premesso ciò, la e per essa faceva proprie tutte le difese, Controparte_5 CP_8 produzioni documentali, conclusioni, eccezioni ed istanze proposte dalla cedente;
chiedeva l'estromissione dal giudizio della cedente;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...] in relazione alle pretese restitutorie o risarcitorie avanzate dall'opponente; chiedeva la CP_5 refusione delle spese e degli onorari di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25.11.2024, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. R.G. n. 41614/2021
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Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto Controparte_1 ingiungersi alla (quale debitore principale) nonché a e Parte_1 P_ OP
(in qualità di fideiussori) il pagamento in solido della somma di € 109.635,08, a titolo Controparte_4 di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 147/000594, oltre interessi al tasso del 5,088%, dal 16.10.2020 sino al saldo.
Di contro, l'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo: il mancato esperimento della procedura di mediazione;
l'indeterminatezza dei criteri di calcolo del tasso degli interessi moratori;
l'erronea individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza di tali interessi.
Inoltre, l'intervenuta: ha riproposto le conclusioni rassegnate dall'opposta; ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5 in relazione alle richieste restitutorie o risarcitorie dell'opponente.
Ciò premesso, va dichiarata la contumacia degli opposti e P_ OP CP
, non costituitisi in giudizio a seguito della notificazione dell'atto di opposizione.
[...]
Va, inoltre, rilevata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla a mezzo della Controparte_5 mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito. CP_8
Invero, atteso che a mente dell'art. 268 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, l'intervento poteva aver luogo sino a che non fossero state precisate le conclusioni, la è intervenuta in giudizio prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_5
(tenutasi il 25.11.2024) e, segnatamente, con comparsa depositata il 16.02.2024.
Tuttavia, va rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio della Controparte_1
formulata dall'intervenuta.
[...]
Invero, per quanto riguarda l'intervento della cessionaria del credito a titolo particolare, va ricordato che in base all'art. 111, primo comma, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e il cessionario può intervenire (terzo comma), mantenendo detta veste processuale di interventore, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. 6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 22424/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del R.G. n. 41614/2021
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cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice e il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (cfr. Cass. 1535/2010: “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante
o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. …”; Cass. 6302/1995).
Nel caso in esame, non risulta il consenso di tutte le parti all'estromissione dell'originaria convenuta, che pertanto deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (cfr. Cass. 18483/2006).
Ciò posto, l'opposizione proposta da infondata e va rigettata. Parte_1
Devesi, innanzitutto, rilevare l'infondatezza della eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione, sollevata dall'opponente.
In primo luogo, giova ribadire che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] contratti bancari […], è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione […]”.
L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, sussiste certamente anche con riferimento ai giudizi ex artt. 645 e ss. c.p.c., ove, tuttavia, è differito all'esito della adozione delle determinazioni in ordine alla provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto.
Invero, l'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010 prevedeva che: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione […]”. La suddetta ratio non é mutata a seguito della novella introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, atteso che il medesimo concetto é oggi espresso all'art. 5, comma 6.
Quanto all'individuazione della parte tenuta all'assolvimento del predetto onere, la Corte di Cassazione, con pronuncia resa a Sezioni unite, al fine di sanare un contrasto interpretativo emerso in seno alla Giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020). Peraltro, tale indirizzo ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. VI, 22/03/2021, n.8015). R.G. n. 41614/2021
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Premesso ciò e passando all'esame della fattispecie concreta, va rimarcato che il presente procedimento, avendo ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari, rientra tra quelli per cui il tentativo di mediazione è prescritto a pena di improcedibilità.
Ebbene, posto che con ordinanza riservata del 19.09.2022 è stato assegnato il termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione e fissata l'udienza per la verifica dell'esito della Con procedura, va rilevato che con nota di deposito del 14.01.2023 la di Roma ha prodotto copia del verbale dell'incontro di mediazione, tenutosi il 27.10.2022, e che all'udienza del 17.01.2023 si é preso atto del deposito di tale verbale.
E', quindi, evidente come l'opposta abbia regolarmente incardinato la procedura di mediazione nel corso del giudizio di opposizione, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, a nulla rilevando che non vi abbia provveduto prima dell'avvio della fase monitoria.
Nel merito, parimenti infondata é l'eccezione relativa all'applicazione di un tasso di interessi moratori ingiustificato. L'opponente ha censurato la condotta della che nel ricorso per ingiunzione CP_1 avrebbe indicato un tasso d'interesse moratorio del 5,088%, senza esplicitarne i criteri di calcolo e senza richiamarne la clausola contrattuale, incorrendo nella violazione dell'art. 117 TUB.
Tuttavia, la lettera di apertura del conto corrente n. 147/000594, debitamente sottoscritta dalla correntista, all'art. 4, parte II, sezione I, stabilisce che: “
1. Gli interessi sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi (…)” (cfr. Doc. 2, in Doc. 1 – fascicolo monitorio). A sua volta, il documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente prevede un tasso annuo nominale per interessi di mora pari al 5,08800 % (cfr. doc. n. 8).
Da ciò discende che la misura degli interessi di mora applicati dalla sul saldo alla stessa CP_1 spettante risulta regolarmente pattuita.
Altresì priva di pregio é l'eccezione inerente all'erronea individuazione del dies a quo per il computo degli interessi moratori.
Secondo la correntista gli interessi moratori avrebbero dovuto essere conteggiati dalla data della domanda giudiziale, ovvero dal deposito del ricorso per ingiunzione (8.03.2021), mentre la li CP_1 avrebbe erroneamente computati dalla data del passaggio a sofferenza del conto (16.10.2020).
Orbene, tale assunto é smentito in primo luogo dal dato normativo.
Invero, l'art. 1224, comma 1, c.c. dispone che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Inoltre, ex art. 4, comma 1, D.lgs. n. 231/2002: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Da tali disposizioni si evince che gli interessi moratori, ovvero gli interessi dovuti dal debitore con funzione risarcitoria in ragione del ritardo nell'adempimento, si producono dal giorno della mora, ossia dal giorno successivo al termine entro cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta.
La tesi dell'opponente risulta, altresì, disattesa dal principio affermato dalla Corte Suprema, secondo cui: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma R.G. n. 41614/2021
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oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U -
, Sent. n. 15895 del 13/06/2019 Sez. 1 - , Ord. n. 9757 del 11/04/2024)
Per di più, l'asserzione della correntista appare destituita di fondamento anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, in quanto la lettera di apertura del conto corrente all'art. 4, comma 3, parte II, sezione I, prevede che: “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi anche di mora nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto”. (cfr. Doc. 2, in Doc. 1 – fascicolo monitorio).
Orbene, nel caso di specie la ha volturato a sofferenza il conto corrente n. 594 in data CP_13
16.10.2020 (cfr. Doc. 7, in Doc.
1 - fascicolo monitorio).
Pertanto, poiché il passaggio a sofferenza equivale alla chiusura del conto (cfr. Trib. Pavia, sentenza n. 289/2019, pubbl. il 14/02/2019) e coincide con il termine ultimo di adempimento dell'obbligazione, atteso che l'intermediario voltura il conto a sofferenza, quando ritiene l'insolvenza tale da rendere il credito irrecuperabile, é da questo momento che decorrono gli interessi di mora.
Tale soluzione, inoltre, risulta la più favorevole per la società debitrice, dato che gli interessi moratori avrebbero potuto essere richiesti persino da una data antecedente, ovvero quella della costituzione Con in mora. Infatti, la aveva costituito in mora la debitrice e i fideiussori già con raccomandata del 08.11.2019, con cui aveva comunicato la revoca dell'apertura di credito, dichiarato che il c/c n. 594 presentava un saldo debitore di € 103.586,69 e invitato i medesimi al pagamento del debito entro il termine di giorni quindici (Doc. 6, in Doc.
1- fascicolo monitorio).
In definitiva, l'opponente ha dedotto circostanze generiche e prive di riscontro. Diversamente, la Banca opposta ha pienamente soddisfatto i propri oneri allegatori e probatori, avendo prodotto la lettera di apertura di conto corrente, il contratto di apertura di credito, il contratto di fideiussione, oltreché allegato l'inadempimento di controparte.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non appaiono sussistenti i presupposti per poter far uso del potere officioso ex art. 96, comma 3, c.p.c., non emergendo dal comportamento processuale della parte opponente profili di abuso dello strumento processuale.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da , per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 6557/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 02.04.2021, pubblicato il 07.04.2021; R.G. n. 41614/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- CO lla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1
7.500,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
- CO lla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
e per essa della procuratrice mandataria Parte_3 CP_8 delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi , oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
- RIGETTA la domanda proposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
Così deciso in Roma, in data 18.04.20252025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro
(provvdimento sottoscritto con firma digitale)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Pagano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione OPPONENTE
E
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Cau, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
e P_ OP Controparte_4
OPPOSTI CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ) in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante C.F. e P. IVA , in persona del suo Controparte_6 P.IVA_4 R.G. n. 41614/2021
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procuratore Dr. , E PER ESSA LA PROCURATRICE MANDATARIA CP_7 CP_8
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_5 P.IVA_6
Dott.ssa CP_9
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'Avv.to Roberto Malizia, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di intervento in surroga ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2024, la sola parte interveniente concludeva come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi Controparte_1 alla in qualità di debitore principale, nonché a e Parte_1 P_ OP
in qualità di fideiussori e nei limiti della fideiussione prestata, il pagamento in solido Controparte_4 della somma di € 109.635,08 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 147/000594, oltre interessi dal 16.10.2020 sino al saldo, al tasso del 5,088%.
A fondamento della domanda, la deduceva che: CP_1
- il 23.09.2010, la aveva sottoscritto presso la Parte_1 Controparte_1 lettera di apertura di conto corrente n. 147/000594;
[...]
Con
- in pari data, la aveva concesso a apertura di credito, con affidamento Parte_1
n. 795549 a valere sul conto, sino alla concorrenza di € 100.000,00;
- contestualmente, la e si erano costituiti P_ OP Controparte_4 fideiussori della sino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00; Parte_1
- con comunicazione dell'8.11.2019, la , facendo Controparte_1 seguito ai precedenti solleciti rimasti privi di riscontro, stante l'anomalo utilizzo del rapporto di conto corrente, aveva revocato la linea di credito, invitando la debitrice e i fideiussori a versare il saldo del c/c n. 147/000594, pari a € 103.586,69, oltre interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo, spese e commissioni;
- stante il mancato pagamento delle somme, in data 16.10.2020 la aveva volturato a CP_1 sofferenza il conto corrente n. 147/000594;
- a quella data la vantava un credito nei confronti della debitrice e dei fideiussori pari CP_1 ad € 109.635.08, oltre interessi successivi al tasso del 5,088%, come risultante dal saldo conto certificato ex art. 50 T.U.B. del 3.11.2020 e dall'estratto conto integrale. R.G. n. 41614/2021
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-In data 02.04.2021, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 6557/2021, pubblicato il 07.04.2021, con cui ingiungeva alla quale debitore, nonché a Parte_1 OP
e quali fideiussori nei limiti dell'importo garantito, di pagare in solido alla Controparte_4 P_ ricorrente: la somma di € 109.635,08; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva opposizione al suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, per i seguenti motivi:
- mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010;
- infondatezza della domanda di ingiunzione, poiché controparte aveva chiesto l'applicazione di un tasso di interesse del 5,088%, sebbene essa:
a) non avesse indicato come fosse stato quantificato, né avesse richiamato la relativa clausola contrattuale, in violazione dell'art. 117 TUB;
b) avesse indebitamente fatto decorrere gli interessi moratori dal 16.10.2020, malgrado la domanda giudiziale fosse datata 8.03.2021.
Premesso ciò, l'opponente chiedeva: “revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 6557/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma, dott. Francesco Frettoni, in data 2 aprile 2021, depositato in cancelleria il 7 aprile 2021 nel procedimento R.G. 15544/2021 e notificato all'opponente in data 3 maggio 2021, per tutti i fondati motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
^^^^^^
-Si costitutiva in giudizio la sola deducendo: Controparte_10
- l'infondatezza dell'eccezione sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poiché la poteva agire in sede monitoria, pur non avendola incardinata;
CP_1
- la determinatezza del tasso d'interesse moratorio, poiché: la lettera di apertura del conto corrente e il contratto di apertura di credito indicavano i tassi d'interesse applicati;
inoltre, il tasso d'interesse riportato nel ricorso per ingiunzione (5,088%) era previsto nell'ipotesi di
“sconfinamenti in assenza di fido” negli estratti conto, trasmessi alla debitrice e mai contestati;
pertanto, non occorreva che il ricorso monitorio indicasse la relativa clausola;
- la corretta decorrenza degli interessi moratori, che la aveva regolarmente computato CP_1 dal passaggio a sofferenza del conto e non dalla proposizione della domanda monitoria;
- la fondatezza del credito, comprovato dai documenti prodotti in sede monitoria e di opposizione (contratto di apertura del c/c n. 147/000594; contratto di apertura di credito;
fideiussione; saldo conto certificato ex art. 50 T.U.B.; estratto conto integrale);
- la temerarietà della lite, poiché controparte aveva agito con colpa grave, spiegando un'opposizione pretestuosa, intentata per fini dilatori e fondata su assunti non provati;
- la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché il credito era certo, liquido ed esigibile, mentre l'opposizione non era di pronta soluzione, né fondata su prova scritta. R.G. n. 41614/2021
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Premesso ciò, l'opposta chiedeva:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, emesso in data 2 aprile 2021 dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Dott. Francesco Frettoni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 642 e 648 c.p.c.;
- in via principale: i) rigettare tutte le domande formulate da parte opponente poiché infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, per i motivi meglio articolati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, condannando
- in qualità di debitore principale - nonché la e i Sig.ri Parte_1 P_ CP_3
e - in qualità di fideiussori della e nei limiti delle
[...] Controparte_4 Parte_1 prestate fideiussioni - in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] della somma di € 109.635,08 Controparte_1
(centonovemilaseicentotrentacinque/08), oltre interessi a far data dal 16 ottobre 2020 sino al saldo effettivo al tasso attuale del 5,088% (cinquevirgolazeroottantottopercento), salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in € 2.135,00 (duemilacentotrentacinque/00) per compensi ed
€ 406,50 (quattrocentosei/50) per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
ii) condannare la al risarcimento in favore della Parte_1 [...] del danno da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c., da Controparte_1 CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n° 6557/2021 - r.g. n° 15544/2021, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla
[...]
è pari ad € 109.635,08(centonovemilaseicentotrentacinque/08) Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la - in qualità di debitore principale - nonché la Parte_1
e i Sig.ri e - in qualità di fideiussori della P_ OP Controparte_4
e nei limiti delle prestate fideiussioni - in solido tra loro, al pagamento di Parte_1 detta somma in favore dell'odierna convenuta, oltre interessi a far data dal 16 ottobre 2020 sino al saldo effettivo al tasso attuale del 5,088% (cinquevirgolazeroottantottopercento), salvo successivi adeguamenti alle rilevazioni trimestrali sulla soglia usura, ovvero quella somma maggiore o minore meglio arbitranda anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
^^^^^^
Gli opposti e , seppur ritualmente citati, non si P_ OP Controparte_4 costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
^^^^^^
Con ordinanza del 19.09.2022 veniva rilevato che: l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
il tasso di mora applicato dalla banca era stato ritualmente comunicato al correntista;
il decorso della mora e il calcolo degli interessi corrispondevano al termine ultimo assegnato dalla banca al correntista per l'adempimento delle sue obbligazioni;
risultavano depositati in atti il contratto di conto corrente, il contratto di fideiussione e gli estratti conto;
sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 638 c.p.c.; la controversia rientrava tra quelle R.G. n. 41614/2021
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soggette all'obbligo di mediazione. Pertanto, il Giudice: concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava alle parti termine di 15 giorni per dare avvio al procedimento di mediazione;
fissava l'udienza del 17.01.2023 per la verifica dell'esito di detto procedimento.
Con nota di deposito del 13.01.2023 parte opposta depositava verbale negativo di mediazione
^^^^^^
Con comparsa del 16.02.2024, la e per essa la procuratrice mandataria Controparte_5 CP_8
effettuava un intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., deducendo che:
[...]
Con
- la di Roma aveva ceduto alla Controparte_11
i crediti individuati nel documento allegato al contratto di cessione,
[...] vantati verso debitori a sofferenza, giusta G.U., Parte II, Foglio n. 137 del 18.11.2021;
- il 16.11.2021 la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Societa' Cooperativa per Azioni aveva ceduto a tutti i crediti individuati nel documento allegato al Controparte_5 contratto, vantati verso debitori a sofferenza, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U., Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25.11.2021;
- la era, quindi, subentrata nelle sole situazioni giuridiche attive Controparte_5 discendenti dal rapporto ceduto, ma non nelle passività, conseguendone la carenza di legittimazione rispetto alle pretese risarcitorie e restitutorie dell'opponente;
- tra i crediti ceduti a era compreso quello in contestazione;
Controparte_5
- la in persona dell' aveva poi Controparte_5 Controparte_12 conferito procura speciale alla mandataria affinché provvedesse al CP_8 recupero dei crediti oggetto della cessione, tra i quali era ricompreso anche quello vantato dalla nei confronti della ed oggetto del presente Controparte_5 Parte_1 giudizio.
Premesso ciò, la e per essa faceva proprie tutte le difese, Controparte_5 CP_8 produzioni documentali, conclusioni, eccezioni ed istanze proposte dalla cedente;
chiedeva l'estromissione dal giudizio della cedente;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva della
[...] in relazione alle pretese restitutorie o risarcitorie avanzate dall'opponente; chiedeva la CP_5 refusione delle spese e degli onorari di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25.11.2024, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. R.G. n. 41614/2021
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Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto Controparte_1 ingiungersi alla (quale debitore principale) nonché a e Parte_1 P_ OP
(in qualità di fideiussori) il pagamento in solido della somma di € 109.635,08, a titolo Controparte_4 di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 147/000594, oltre interessi al tasso del 5,088%, dal 16.10.2020 sino al saldo.
Di contro, l'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo: il mancato esperimento della procedura di mediazione;
l'indeterminatezza dei criteri di calcolo del tasso degli interessi moratori;
l'erronea individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza di tali interessi.
Inoltre, l'intervenuta: ha riproposto le conclusioni rassegnate dall'opposta; ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5 in relazione alle richieste restitutorie o risarcitorie dell'opponente.
Ciò premesso, va dichiarata la contumacia degli opposti e P_ OP CP
, non costituitisi in giudizio a seguito della notificazione dell'atto di opposizione.
[...]
Va, inoltre, rilevata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla a mezzo della Controparte_5 mandataria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito. CP_8
Invero, atteso che a mente dell'art. 268 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, l'intervento poteva aver luogo sino a che non fossero state precisate le conclusioni, la è intervenuta in giudizio prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_5
(tenutasi il 25.11.2024) e, segnatamente, con comparsa depositata il 16.02.2024.
Tuttavia, va rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio della Controparte_1
formulata dall'intervenuta.
[...]
Invero, per quanto riguarda l'intervento della cessionaria del credito a titolo particolare, va ricordato che in base all'art. 111, primo comma, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e il cessionario può intervenire (terzo comma), mantenendo detta veste processuale di interventore, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. 6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 22424/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del R.G. n. 41614/2021
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cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice e il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (cfr. Cass. 1535/2010: “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante
o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. …”; Cass. 6302/1995).
Nel caso in esame, non risulta il consenso di tutte le parti all'estromissione dell'originaria convenuta, che pertanto deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (cfr. Cass. 18483/2006).
Ciò posto, l'opposizione proposta da infondata e va rigettata. Parte_1
Devesi, innanzitutto, rilevare l'infondatezza della eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione, sollevata dall'opponente.
In primo luogo, giova ribadire che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] contratti bancari […], è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione […]”.
L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, sussiste certamente anche con riferimento ai giudizi ex artt. 645 e ss. c.p.c., ove, tuttavia, è differito all'esito della adozione delle determinazioni in ordine alla provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto.
Invero, l'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010 prevedeva che: “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione […]”. La suddetta ratio non é mutata a seguito della novella introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, atteso che il medesimo concetto é oggi espresso all'art. 5, comma 6.
Quanto all'individuazione della parte tenuta all'assolvimento del predetto onere, la Corte di Cassazione, con pronuncia resa a Sezioni unite, al fine di sanare un contrasto interpretativo emerso in seno alla Giurisprudenza di merito, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020). Peraltro, tale indirizzo ha ricevuto l'unanime avallo della successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 11/04/2022 sent. n. 11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. VI, 22/03/2021, n.8015). R.G. n. 41614/2021
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Premesso ciò e passando all'esame della fattispecie concreta, va rimarcato che il presente procedimento, avendo ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari, rientra tra quelli per cui il tentativo di mediazione è prescritto a pena di improcedibilità.
Ebbene, posto che con ordinanza riservata del 19.09.2022 è stato assegnato il termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione e fissata l'udienza per la verifica dell'esito della Con procedura, va rilevato che con nota di deposito del 14.01.2023 la di Roma ha prodotto copia del verbale dell'incontro di mediazione, tenutosi il 27.10.2022, e che all'udienza del 17.01.2023 si é preso atto del deposito di tale verbale.
E', quindi, evidente come l'opposta abbia regolarmente incardinato la procedura di mediazione nel corso del giudizio di opposizione, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, a nulla rilevando che non vi abbia provveduto prima dell'avvio della fase monitoria.
Nel merito, parimenti infondata é l'eccezione relativa all'applicazione di un tasso di interessi moratori ingiustificato. L'opponente ha censurato la condotta della che nel ricorso per ingiunzione CP_1 avrebbe indicato un tasso d'interesse moratorio del 5,088%, senza esplicitarne i criteri di calcolo e senza richiamarne la clausola contrattuale, incorrendo nella violazione dell'art. 117 TUB.
Tuttavia, la lettera di apertura del conto corrente n. 147/000594, debitamente sottoscritta dalla correntista, all'art. 4, parte II, sezione I, stabilisce che: “
1. Gli interessi sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi (…)” (cfr. Doc. 2, in Doc. 1 – fascicolo monitorio). A sua volta, il documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente prevede un tasso annuo nominale per interessi di mora pari al 5,08800 % (cfr. doc. n. 8).
Da ciò discende che la misura degli interessi di mora applicati dalla sul saldo alla stessa CP_1 spettante risulta regolarmente pattuita.
Altresì priva di pregio é l'eccezione inerente all'erronea individuazione del dies a quo per il computo degli interessi moratori.
Secondo la correntista gli interessi moratori avrebbero dovuto essere conteggiati dalla data della domanda giudiziale, ovvero dal deposito del ricorso per ingiunzione (8.03.2021), mentre la li CP_1 avrebbe erroneamente computati dalla data del passaggio a sofferenza del conto (16.10.2020).
Orbene, tale assunto é smentito in primo luogo dal dato normativo.
Invero, l'art. 1224, comma 1, c.c. dispone che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Inoltre, ex art. 4, comma 1, D.lgs. n. 231/2002: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Da tali disposizioni si evince che gli interessi moratori, ovvero gli interessi dovuti dal debitore con funzione risarcitoria in ragione del ritardo nell'adempimento, si producono dal giorno della mora, ossia dal giorno successivo al termine entro cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta.
La tesi dell'opponente risulta, altresì, disattesa dal principio affermato dalla Corte Suprema, secondo cui: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma R.G. n. 41614/2021
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oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U -
, Sent. n. 15895 del 13/06/2019 Sez. 1 - , Ord. n. 9757 del 11/04/2024)
Per di più, l'asserzione della correntista appare destituita di fondamento anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, in quanto la lettera di apertura del conto corrente all'art. 4, comma 3, parte II, sezione I, prevede che: “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi anche di mora nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto”. (cfr. Doc. 2, in Doc. 1 – fascicolo monitorio).
Orbene, nel caso di specie la ha volturato a sofferenza il conto corrente n. 594 in data CP_13
16.10.2020 (cfr. Doc. 7, in Doc.
1 - fascicolo monitorio).
Pertanto, poiché il passaggio a sofferenza equivale alla chiusura del conto (cfr. Trib. Pavia, sentenza n. 289/2019, pubbl. il 14/02/2019) e coincide con il termine ultimo di adempimento dell'obbligazione, atteso che l'intermediario voltura il conto a sofferenza, quando ritiene l'insolvenza tale da rendere il credito irrecuperabile, é da questo momento che decorrono gli interessi di mora.
Tale soluzione, inoltre, risulta la più favorevole per la società debitrice, dato che gli interessi moratori avrebbero potuto essere richiesti persino da una data antecedente, ovvero quella della costituzione Con in mora. Infatti, la aveva costituito in mora la debitrice e i fideiussori già con raccomandata del 08.11.2019, con cui aveva comunicato la revoca dell'apertura di credito, dichiarato che il c/c n. 594 presentava un saldo debitore di € 103.586,69 e invitato i medesimi al pagamento del debito entro il termine di giorni quindici (Doc. 6, in Doc.
1- fascicolo monitorio).
In definitiva, l'opponente ha dedotto circostanze generiche e prive di riscontro. Diversamente, la Banca opposta ha pienamente soddisfatto i propri oneri allegatori e probatori, avendo prodotto la lettera di apertura di conto corrente, il contratto di apertura di credito, il contratto di fideiussione, oltreché allegato l'inadempimento di controparte.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da va Parte_1 rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non appaiono sussistenti i presupposti per poter far uso del potere officioso ex art. 96, comma 3, c.p.c., non emergendo dal comportamento processuale della parte opponente profili di abuso dello strumento processuale.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da , per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 6557/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 02.04.2021, pubblicato il 07.04.2021; R.G. n. 41614/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- CO lla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1
7.500,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
- CO lla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
e per essa della procuratrice mandataria Parte_3 CP_8 delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi , oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
- RIGETTA la domanda proposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
Così deciso in Roma, in data 18.04.20252025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro
(provvdimento sottoscritto con firma digitale)