Articolo 3 della Legge 2 dicembre 2016, n. 242
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 2017
Art. 3. Obblighi del coltivatore 1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2017
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