Art. 22.
L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, e' punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.
Con le stesse pene e' punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, e' punito con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.
Con le stesse pene e' punito chi fabbrica margarina in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.