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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Petrenga, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Aversa, via San Girolamo n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, depositato in data 20 settembre 2024, , docente di ruolo della Parte_1
Scuola dell'Infanzia dal 1° settembre 2018, proponeva appello avverso la sentenza n. 1473 del
2024, pubblicata il 26 febbraio 2024, del Tribunale Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che articolatamente censurava, con la quale era stata rigettata la sua domanda, volta alla
1 ricostruzione della carriera e alla rettifica della graduatoria per la mobilità volontaria, interna e interprovinciale, con il computo del pregresso servizio prestato presso Scuole Paritarie.
Concludeva, pertanto, affinchè questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la sua domanda, come proposta con il ricorso di primo grado.
Non si costituiva, nella presente fase, il indicato in epigrafe, nonostante la regolare CP_1 notifica.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, va rilevata d'ufficio (in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591; Cass, Sez.
Lav., 19.3.1990 n.2260) l'inammissibilità dell'appello, come già puntualizzato in premessa telematicamente depositato in data 20 settembre 2024, per impugnare una sentenza pubblicata il 26 febbraio 2024, dunque ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza della sospensione feriale nella cause di lavoro.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla, infine, va disposto per le spese di lite del grado, stante la mancata costituzione del appellato. CP_1
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il emdesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Petrenga, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Aversa, via San Girolamo n. 10
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, depositato in data 20 settembre 2024, , docente di ruolo della Parte_1
Scuola dell'Infanzia dal 1° settembre 2018, proponeva appello avverso la sentenza n. 1473 del
2024, pubblicata il 26 febbraio 2024, del Tribunale Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che articolatamente censurava, con la quale era stata rigettata la sua domanda, volta alla
1 ricostruzione della carriera e alla rettifica della graduatoria per la mobilità volontaria, interna e interprovinciale, con il computo del pregresso servizio prestato presso Scuole Paritarie.
Concludeva, pertanto, affinchè questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse la sua domanda, come proposta con il ricorso di primo grado.
Non si costituiva, nella presente fase, il indicato in epigrafe, nonostante la regolare CP_1 notifica.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, va rilevata d'ufficio (in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591; Cass, Sez.
Lav., 19.3.1990 n.2260) l'inammissibilità dell'appello, come già puntualizzato in premessa telematicamente depositato in data 20 settembre 2024, per impugnare una sentenza pubblicata il 26 febbraio 2024, dunque ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza della sospensione feriale nella cause di lavoro.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla, infine, va disposto per le spese di lite del grado, stante la mancata costituzione del appellato. CP_1
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il emdesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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