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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. Francesco Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2211 dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede in Bisignano (CS) alla C/da Parte_1 P.IVA_1
Imperatore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in Bisignano (CS), al Corso Italia n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE/ATTRICE
E
, (C.F. ), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria Controparte_1 P.IVA_2
n.18, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente Controparte_2
domiciliata in Gallarate, alla via Cavallotti n.12, presso lo studio degli avv.ti P. Luigi Galli e dell'avv. Stefania Passiu che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA/CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_3 P.IVA_3
Marocchese n. 14, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, dall'avv. Franco Tassoni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti, rogito Notaio dott. Persona_1
TERZA CHIAMATA-CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte opponente: “Accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo contrattuale assunto dalla
con la polizza n.400178903, di pagare alla Parte_3 [...] le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, di cui all'opposto Parte_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto ed in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_3 pro tempore a rifondere le somme già corrisposte, complessivamente pari ad € 64.424,01 oltre interessi, alla , rigettando integralmente tutte le avverse richieste ed Parte_1 eccezioni;
con vittoria delle spese di giudizio, come da allegata notula”.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito dichiarare estinto ogni rapporto tra Controparte_1
e parte opposta per avere quest'ultima saldato capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Spese compensate”.
Terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di perché Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 4001789302 in merito dell'incendio del 23 febbraio 2022 per tutte le motivazioni ampiamente esposte;
- accertare e dichiarare la violazione della società contraente dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze del rischio ex art. 1892 c.c. e la violazione dell'obbligo di denuncia di ogni aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tutte le motivazioni indicate;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ai sensi della polizza invocata, Voglia dichiarare la Compagnia tenuta alla liquidazione dell'indennizzo solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste dal contratto assicurativo invocato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 4 maggio 2023, (da qui Parte_1
) propone opposizione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 718/2023, con il quale era stata condannata a pagare alla Controparte_1
l'importo di € 57.151,20 oltre interessi moratori, nonché per il pagamento delle spese e competenze del monitorio liquidate in decreto in €2.200,00, per compensi, e in € 406,50, per spese, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervento di bonifica e di salvataggio dei beni aziendali dell'opponente. Riferisce, nello specifico, che nel mese di marzo 2022 la subì un incendio con Parte_1
gravi danni alla struttura, ai macchinai e beni ivi presenti;
che per tali rischi era assicurata con la con polizza n. 400178903 la quale ricomprenderebbe tutti i danni Controparte_3
materiali direttamente causati alle cose assicurate (art.
2.1 delle condizioni generali – sezione incendio – all risks – richiamate in polizza). L'opponente rileva altresì che, a seguito dell'evento dannoso, in concomitanza degli accertamenti peritali espletati in contraddittorio tra il tecnico fiduciario dell'Assicurazione e quello della alcuni macchinari Parte_3 Parte_1
presentavano ingenti contaminazioni da particolato di fumo e che, pertanto, interveniva la
[...]
affinchè eseguisse i lavori volti ad interrompere i processi ossidativi in atto. CP_1
Esponeva poi che in luogo della prestazione resa, le due società concordavano tre cessioni di credito, per l'importo complessivo di € 57.151,20, vantato dalla nei confronti della Parte_1
in forza del suddetto contratto di assicurazione;
che in data 10/06/2022 i relativi Parte_3
atti di cessione venivano notificati al debitore ceduto ( . Parte_3
Chiede, quindi, di chiamare nel presente giudizio anche la Parte_3
Si è costituita in giudizio l'opposta, evidenziando che le fatture poste a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, sono state emesse in data 03/05/2022; che per l'importo imponibile sarebbero state rilasciate tre cessioni di credito per un importo totale di
€ 57.151,20= con cedente debitrice ceduta e cessionaria Parte_1 Parte_3
che per l'importo Iva delle Tre fatture di € 12.573,24 veniva indicato come Controparte_1
termine di pagamento a vista fatture a mezzo di bonifico bancario.
Riferiva altresì che notificate le cessioni di credito rilasciate pro solvendo, a in Parte_3
data 10/06/2022, reclamava più volte il pagamento dell'importo Iva Controparte_1 all'opponente e, con pec del 7/12/2022, inviata sia all'Assicurazione e sia a , richiedeva Pt_1
il pagamento delle cessioni debitorie cedute avvertendo che se il pagamento non Parte_1
fosse stato eseguito dalla avrebbe agito nei confronti dell'odierna opponente Parte_3 quale cedente. Inoltre, intimava alla il pagamento dell'importo Iva dovuto. Parte_1
Esponeva poi che solo in data 20/12/2022 con proprio bonifico, l'opponente saldava all'opposta l'Iva delle tre fatture.
Autorizzata la chiamata in causa della questa si costituiva contestando in fatto e Parte_3 in diritto l'applicabilità della polizza al caso di specie ed evidenziando, in particolare, che la non ha assolto neanche il proprio onere probatorio dimostrando “non solo la prova Parte_1
del contratto, bensì la prova – e prima ancora la esatta prospettazione – di un sinistro che rientri realmente nell'ambito del rischio assicurato così come esattamente individuato in polizza”.
Riferisce altresì di non aver assunto il rischio relativo alla reale attività svolta dalla Parte_1 e rileva la violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;
ciò in violazione di quanto imposto dagli artt. 1892 e ss. c.c. Ritiene quindi che non vi sia un sinistro indennizzabile posto che il fatto dannoso (l'incendio) si è verificato nello svolgimento di una attività non oggetto di copertura assicurativa.
A seguito dell'ordinanza del Giudice veniva concessa la provvisoria esecuzione e l'opponente in data 09/04/2024 provvedeva a saldare capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto sopra e stante l'adempimento dell'opponente nei confronti della
[...]
quest'ultima conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto ogni rapporto tra la CP_1
stessa e Parte_1
In data 17/04/2024 il Tribunale esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del rappresentante legale pro tempore, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, stante il pagamento del saldo e delle spese di cui al decreto ingiunto in favore della deve dichiararsi estinto ogni rapporto tra l'opponente Controparte_1 [...]
l'opposta, Parte_1 Controparte_4
Ciò posto, quanto all'applicabilità o meno della polizza n. 400178903 con cui la si Parte_1
era assicurata, la domanda di indennizzo deve trovare accoglimento.
Non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto storico allegato da parte attrice a fondamento della propria domanda, ossia che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, si sia sviluppato un incendio nel capannone industriale della all'interno del quale si Parte_1
trovavano macchinari e beni e che la sua diffusione abbia danneggiato tali oggetti.
Inoltre, la causa dell'incendio non risulta essere stata accertata né dai vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento né dai tecnici appositamente incaricati. Tanto si deduce dal processo verbale conclusivo di perizia ove espressamente viene dato atto che: “in punto tecnico, sempre per come emerge dai riscontri oggettivi, si ribadisce che l'unica causa ipotizzabile, confermata anche dalle testimonianze, può essere quella connessa ad un guasto elettrico nel canale portacavo in acciaio zincato, in corrispondenza di una plafoniera posizionata dopo la porta laterale (sud -ovest) della struttura” (cfr. all. 6 . Parte_3
Ne consegue che priva di riscontri in atti è la circostanza dedotta dalla secondo Parte_3 cui l'impianto fotovoltaico possa aver aggravato il rischio dell'incendio sia in quanto i tecnici hanno escluso – come si legge sopra – la riconducibilità dell'incendio a tale impianto, ma soprattutto poiché lo stesso teste sentito in udienza, ha riferito che il fabbricato assicurato Testimone_1 era già munito dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto al momento della stipula dell'assicurazione e che tale impianto era quindi stato visionato anche dal tecnico e, verosimilmente, tenuto conto poi al momento della quotazione della polizza presentata alla
Parte_1
Altresì è pacifico in giudizio e risulta documentalmente provato che al momento Parte_1 del verificarsi dell'evento dannoso era assicurata presso la con la polizza Parte_3 assicurativa avente ad oggetto “Contratto di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie ed imprese artigiane”.
Ora, contesta il codice attività indicato in polizza (411) adducendone la non Parte_3 corrispondenza rispetto all'attività lavorativa aziendale realmente svolta dalla Parte_1
L'assunto però non trova conferma in atti, anzi viene smentito, innanzitutto, dalla perizia effettuata dall'agente dell'assicurazione, il quale infatti conclude affermando che Testimone_1
“..l'attività prevalente sia quella di un mero scatolificio”, che “in base alle materie prime acquistare l'azienda non poteva effettuare attività ”; che “nessun macchinario presente dalla Parte_4 azienda può essere utilizzata per la ” e altresì che “le macchine presenti erano della Parte_4 stessa tipologia sia nell'incendio del 2019 che in quello del 2022”.
Appare dunque ben difficile da queste affermazioni ricavare, invece, che la Parte_1 svolgesse in luogo dell'attività di scatolificio quella di e, in particolare, quella di cui al Parte_4
codice attività 405.
Altresì il Corporale, sentito in udienza, ha chiarito che prima di redigere la polizza lo stesso si sia recato sul posto insieme al tecnico della Compagnia assicuratrice che ha visonato lo stabilimento produttivo ed ha poi provveduto alla relativa quotazione.
Di conseguenza non vi è dubbio alcuno che nella fattispecie, sia stato correttamente indicato in polizza il codice attività 411 con riferimento alla reale attività di “scatolificio” svolta dalla e che quindi il sinistro per cui è causa risulti coperto dalla Parte_1
polizza n. 400178903.
Su tali basi la domanda della di indennizzo per la somma complessiva di € Parte_1
64.424,01, oltre interessi, deve trovare accoglimento.
****
Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della avendo Parte_3
riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a
260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara estinto ogni rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
[...]
- accoglie la domanda della nei confronti della Pt_1 Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna quest'ultima ad indennizzare la CP_3 Parte_1 di quanto corrisposto alla pari ad € 64.424,01, oltre interessi;
[...] Controparte_1
- Condanna la al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del Parte_1
15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Busto Arsizio, 6/02/2025
Il giudice
Francesco Paganini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. Francesco Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2211 dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede in Bisignano (CS) alla C/da Parte_1 P.IVA_1
Imperatore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente Parte_2 domiciliata in Bisignano (CS), al Corso Italia n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE/ATTRICE
E
, (C.F. ), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria Controparte_1 P.IVA_2
n.18, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente Controparte_2
domiciliata in Gallarate, alla via Cavallotti n.12, presso lo studio degli avv.ti P. Luigi Galli e dell'avv. Stefania Passiu che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA/CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_3 P.IVA_3
Marocchese n. 14, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, dall'avv. Franco Tassoni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti, rogito Notaio dott. Persona_1
TERZA CHIAMATA-CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte opponente: “Accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo contrattuale assunto dalla
con la polizza n.400178903, di pagare alla Parte_3 [...] le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, di cui all'opposto Parte_1 decreto ingiuntivo e, per l'effetto ed in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_3 pro tempore a rifondere le somme già corrisposte, complessivamente pari ad € 64.424,01 oltre interessi, alla , rigettando integralmente tutte le avverse richieste ed Parte_1 eccezioni;
con vittoria delle spese di giudizio, come da allegata notula”.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito dichiarare estinto ogni rapporto tra Controparte_1
e parte opposta per avere quest'ultima saldato capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Spese compensate”.
Terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di perché Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 4001789302 in merito dell'incendio del 23 febbraio 2022 per tutte le motivazioni ampiamente esposte;
- accertare e dichiarare la violazione della società contraente dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze del rischio ex art. 1892 c.c. e la violazione dell'obbligo di denuncia di ogni aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tutte le motivazioni indicate;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ai sensi della polizza invocata, Voglia dichiarare la Compagnia tenuta alla liquidazione dell'indennizzo solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste dal contratto assicurativo invocato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 4 maggio 2023, (da qui Parte_1
) propone opposizione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 718/2023, con il quale era stata condannata a pagare alla Controparte_1
l'importo di € 57.151,20 oltre interessi moratori, nonché per il pagamento delle spese e competenze del monitorio liquidate in decreto in €2.200,00, per compensi, e in € 406,50, per spese, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervento di bonifica e di salvataggio dei beni aziendali dell'opponente. Riferisce, nello specifico, che nel mese di marzo 2022 la subì un incendio con Parte_1
gravi danni alla struttura, ai macchinai e beni ivi presenti;
che per tali rischi era assicurata con la con polizza n. 400178903 la quale ricomprenderebbe tutti i danni Controparte_3
materiali direttamente causati alle cose assicurate (art.
2.1 delle condizioni generali – sezione incendio – all risks – richiamate in polizza). L'opponente rileva altresì che, a seguito dell'evento dannoso, in concomitanza degli accertamenti peritali espletati in contraddittorio tra il tecnico fiduciario dell'Assicurazione e quello della alcuni macchinari Parte_3 Parte_1
presentavano ingenti contaminazioni da particolato di fumo e che, pertanto, interveniva la
[...]
affinchè eseguisse i lavori volti ad interrompere i processi ossidativi in atto. CP_1
Esponeva poi che in luogo della prestazione resa, le due società concordavano tre cessioni di credito, per l'importo complessivo di € 57.151,20, vantato dalla nei confronti della Parte_1
in forza del suddetto contratto di assicurazione;
che in data 10/06/2022 i relativi Parte_3
atti di cessione venivano notificati al debitore ceduto ( . Parte_3
Chiede, quindi, di chiamare nel presente giudizio anche la Parte_3
Si è costituita in giudizio l'opposta, evidenziando che le fatture poste a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, sono state emesse in data 03/05/2022; che per l'importo imponibile sarebbero state rilasciate tre cessioni di credito per un importo totale di
€ 57.151,20= con cedente debitrice ceduta e cessionaria Parte_1 Parte_3
che per l'importo Iva delle Tre fatture di € 12.573,24 veniva indicato come Controparte_1
termine di pagamento a vista fatture a mezzo di bonifico bancario.
Riferiva altresì che notificate le cessioni di credito rilasciate pro solvendo, a in Parte_3
data 10/06/2022, reclamava più volte il pagamento dell'importo Iva Controparte_1 all'opponente e, con pec del 7/12/2022, inviata sia all'Assicurazione e sia a , richiedeva Pt_1
il pagamento delle cessioni debitorie cedute avvertendo che se il pagamento non Parte_1
fosse stato eseguito dalla avrebbe agito nei confronti dell'odierna opponente Parte_3 quale cedente. Inoltre, intimava alla il pagamento dell'importo Iva dovuto. Parte_1
Esponeva poi che solo in data 20/12/2022 con proprio bonifico, l'opponente saldava all'opposta l'Iva delle tre fatture.
Autorizzata la chiamata in causa della questa si costituiva contestando in fatto e Parte_3 in diritto l'applicabilità della polizza al caso di specie ed evidenziando, in particolare, che la non ha assolto neanche il proprio onere probatorio dimostrando “non solo la prova Parte_1
del contratto, bensì la prova – e prima ancora la esatta prospettazione – di un sinistro che rientri realmente nell'ambito del rischio assicurato così come esattamente individuato in polizza”.
Riferisce altresì di non aver assunto il rischio relativo alla reale attività svolta dalla Parte_1 e rileva la violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;
ciò in violazione di quanto imposto dagli artt. 1892 e ss. c.c. Ritiene quindi che non vi sia un sinistro indennizzabile posto che il fatto dannoso (l'incendio) si è verificato nello svolgimento di una attività non oggetto di copertura assicurativa.
A seguito dell'ordinanza del Giudice veniva concessa la provvisoria esecuzione e l'opponente in data 09/04/2024 provvedeva a saldare capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto sopra e stante l'adempimento dell'opponente nei confronti della
[...]
quest'ultima conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto ogni rapporto tra la CP_1
stessa e Parte_1
In data 17/04/2024 il Tribunale esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del rappresentante legale pro tempore, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, stante il pagamento del saldo e delle spese di cui al decreto ingiunto in favore della deve dichiararsi estinto ogni rapporto tra l'opponente Controparte_1 [...]
l'opposta, Parte_1 Controparte_4
Ciò posto, quanto all'applicabilità o meno della polizza n. 400178903 con cui la si Parte_1
era assicurata, la domanda di indennizzo deve trovare accoglimento.
Non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto storico allegato da parte attrice a fondamento della propria domanda, ossia che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, si sia sviluppato un incendio nel capannone industriale della all'interno del quale si Parte_1
trovavano macchinari e beni e che la sua diffusione abbia danneggiato tali oggetti.
Inoltre, la causa dell'incendio non risulta essere stata accertata né dai vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento né dai tecnici appositamente incaricati. Tanto si deduce dal processo verbale conclusivo di perizia ove espressamente viene dato atto che: “in punto tecnico, sempre per come emerge dai riscontri oggettivi, si ribadisce che l'unica causa ipotizzabile, confermata anche dalle testimonianze, può essere quella connessa ad un guasto elettrico nel canale portacavo in acciaio zincato, in corrispondenza di una plafoniera posizionata dopo la porta laterale (sud -ovest) della struttura” (cfr. all. 6 . Parte_3
Ne consegue che priva di riscontri in atti è la circostanza dedotta dalla secondo Parte_3 cui l'impianto fotovoltaico possa aver aggravato il rischio dell'incendio sia in quanto i tecnici hanno escluso – come si legge sopra – la riconducibilità dell'incendio a tale impianto, ma soprattutto poiché lo stesso teste sentito in udienza, ha riferito che il fabbricato assicurato Testimone_1 era già munito dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto al momento della stipula dell'assicurazione e che tale impianto era quindi stato visionato anche dal tecnico e, verosimilmente, tenuto conto poi al momento della quotazione della polizza presentata alla
Parte_1
Altresì è pacifico in giudizio e risulta documentalmente provato che al momento Parte_1 del verificarsi dell'evento dannoso era assicurata presso la con la polizza Parte_3 assicurativa avente ad oggetto “Contratto di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie ed imprese artigiane”.
Ora, contesta il codice attività indicato in polizza (411) adducendone la non Parte_3 corrispondenza rispetto all'attività lavorativa aziendale realmente svolta dalla Parte_1
L'assunto però non trova conferma in atti, anzi viene smentito, innanzitutto, dalla perizia effettuata dall'agente dell'assicurazione, il quale infatti conclude affermando che Testimone_1
“..l'attività prevalente sia quella di un mero scatolificio”, che “in base alle materie prime acquistare l'azienda non poteva effettuare attività ”; che “nessun macchinario presente dalla Parte_4 azienda può essere utilizzata per la ” e altresì che “le macchine presenti erano della Parte_4 stessa tipologia sia nell'incendio del 2019 che in quello del 2022”.
Appare dunque ben difficile da queste affermazioni ricavare, invece, che la Parte_1 svolgesse in luogo dell'attività di scatolificio quella di e, in particolare, quella di cui al Parte_4
codice attività 405.
Altresì il Corporale, sentito in udienza, ha chiarito che prima di redigere la polizza lo stesso si sia recato sul posto insieme al tecnico della Compagnia assicuratrice che ha visonato lo stabilimento produttivo ed ha poi provveduto alla relativa quotazione.
Di conseguenza non vi è dubbio alcuno che nella fattispecie, sia stato correttamente indicato in polizza il codice attività 411 con riferimento alla reale attività di “scatolificio” svolta dalla e che quindi il sinistro per cui è causa risulti coperto dalla Parte_1
polizza n. 400178903.
Su tali basi la domanda della di indennizzo per la somma complessiva di € Parte_1
64.424,01, oltre interessi, deve trovare accoglimento.
****
Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della avendo Parte_3
riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a
260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara estinto ogni rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
[...]
- accoglie la domanda della nei confronti della Pt_1 Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna quest'ultima ad indennizzare la CP_3 Parte_1 di quanto corrisposto alla pari ad € 64.424,01, oltre interessi;
[...] Controparte_1
- Condanna la al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del Parte_1
15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Busto Arsizio, 6/02/2025
Il giudice
Francesco Paganini