Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/01/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Massaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. K-OMISSIS-/-OMISSIS- dell’1.09.2020 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di origine moldava, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, fondato sulla sussistenza a suo carico di precedenti penali e sulla mancanza del requisito reddituale.
L’esponente prospetta l’illegittimità della determinazione avversata per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Il deducente incentra le proprie difese sulla risalenza nel tempo del precedente penale e omessa valutazione della condotta successiva, mentre con riferimento al requisito reddituale evidenzia il superamento del parametro minimo richiesto, per come evincibile dalle buste paga del medesimo deducente.
Gli assunti vanno disattesi.
Utile, in via preliminare, una ricognizione dei principi interpretativi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, in base ai quali:
- l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);
- “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);
- « la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico » (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913);
- “ l’amministrazione può porre a base del diniego di riconoscimento della cittadinanza una appurata carenza del requisito reddituale in capo all'istante, atteso che la congruità dei redditi dell'aspirante deve essere tale da garantirne in ogni caso l'autosufficienza economica e che tale valutazione, nel silenzio della legge, deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 d.l. n. 382 del 25 novembre 1989, conv. in l. 25 gennaio 1990 n. 8, confermato dall'art. 2 comma 15, l. n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale. Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea ex se a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2015, n. 1833).
Ciò chiarito, trasponendo al caso di specie i richiamati canoni ermeneutici, si ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
Essa, invero, ha conferito adeguata considerazione sia al precedente penale del 2005 riportato dall’esponente -inerente alla condanna inflitta dal Tribunale di Sanremo per il reato di guida in stato di ebrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche- sia all’insufficienza del requisito reddituale.
Nello specifico, con riferimento alla vicenda penale la giurisprudenza ritiene che il reato di guida in stato di ebbrezza, sebbene oggetto dell’unica decisione giudiziaria di condanna, configuri una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini, cosicché “il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’amministrazione” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20695).
Rispetto, invece, alla carenza del requisito reddituale, non è comprovato che le allegazioni documentali -riguardanti le buste paga- siano state prodotte dal ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale, poiché dal decreto avversato si evince l’assenza di memorie in esito alla notifica del preavviso di rigetto, cosicché la relativa istruttoria è stata legittimamente definita sulla scorta della documentazione disponibile in quel momento.
Il compendio di tali circostanze denota quindi, anche tenuto conto della tipologia del reato contestato, lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle relative censure.
5. La domanda di annullamento è pertanto respinto.
6. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.