Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 738/2022 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Michele Spataro, per procura in atti
-appellante-
E
nato a [...] il [...], c.f: , rappresentato e P_ C.F._2
difeso dall'Avv. Giovanni Avveduto, per procura in atti
-appellato- nato il18.1.1957 a El Sombrero (Venezuela),cf: _2
, residente in [...]nel Corso Vittorio Emanuele n. 17 C.F._3
-appellato contumace-
^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 Gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
1
Con atto notificato il 19.12.2014 citava davanti al Tribunale di Ragusa Parte_1
i germani e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: P_ CP_3
“1) ordinare agli stessi convenuti la cessazione immediata della condotta il-lecita de qua, rimuovendo in modo permanente dalla proprietà i beni illecitamente Pt_1
allocati ed in particolar modo i serbatoi, le tubature e gli impianti rea-lizzati per
l'aspirazione dei fumi di cottura, limitatamente alla parte passante per ilcavedio;
2) dichiarare che nessuna servitù essi possono vantare sulla proprietà esclusiva dell'attore né su eventuali parti comuni quali il pozzo luce;
3) per contro, accertare
e costituire in favore dell'attore una servitù di uti-lizzo della cisterna esistente al di sotto della rimessa dei convenuti;
4) condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella somma che si quantifica in euro 12.000,00 o quella somma che verrà determinata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, nei limiti della competenza del giudice adito. Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura.”
Formulava richieste istruttorie ( interrogatorio formale, prove testimoniali);
l'ispezione dei luoghi e la nomina del ctu Premetteva l'attore di essere proprietario della terrazza e del sottostante appartamento, posto al primo piano dell'edificio sito in Ispica, con ingresso esclusivo dal civico n. 13 di Piazza SS. Annunziata, ricevuto in donazione con atto del 24.10.2006 da che sui predetti immobili si CP_4
era riservata l' usufrutto vitalizio;
di essere entrato nel possesso e nella piena disponibilità degli immobili donati soltanto a seguito della morte della citata prozia, avvenuta in data il 19 gennaio 2012; che in precedenza, la medesima CP_4
in data 11.7.2006, aveva donato ad altri parenti, e , in parti P_ CP_3
uguali e indivisa, la piena proprietà del piano terra formato da due locali, in catasto al fl. 90, part. 266, sub 2 e sub 4, destinati rispettivamente a rimessa ed a magazzino.
Spiegava che i germani nel 2011 avevano ristrutturato i lori immobili al piano P_
terra per da destinarli ad attività di panineria /rosticceria ed approfittando del fatto che l'attore non aveva ancora la disponibilità dei propri immobili, in quanto in uso
2 e nel possesso dalla donante, avevano apportato modifiche non autorizzate all'impianto idrico dell'intera palazzina ed anche nel cavedio comune, avevano installato una conduttura per lo smaltimento dei fumi prodotti dalla loro cucina .
Illustrava che le citate modifiche realizzate senza la propria autorizzazione avevano determinato la creazione di illegittime servitù passive a carico dei propri immobili e del cavedio comune dell'edificio. In particolare i convenuti avevano abusivamente installato sulla propria terrazza due nuovi grandi serbatoi collegandoli al piano terra;
avevano reso precario anche il precedente impianto idrico in dotazione del primo piano, in quanto mentre quello precedente era incassato quello nuovo oltre che mal realizzato era anche precario, con tubazioni sparse sulla superfice dall'intera terrazza, ed avevano anche privato il primo piano dell'acqua prima garantita anche attraverso il collegamento diretto con la cisterna posta al piano terra, da sempre al servizio esclusivo del primo piano in quanto il piano terra al tempo delle donazioni era privo di servizi igienici e di impianto idrico. Illustrava di avere richiesto ai convenuti il ripristino dello stato dei luoghi con le lettere diffide che citava ottenendo in risposta soltanto la chiusura dell'apertura (porta) attraverso la quale i convenuti avevamo illegittimamente messo in collegamento il loro locale al piano terra con il vano ingresso (androne) in proprietà esclusiva, poiché dava accesso alle scale che conducevano soltanto ai propri immobili (primo piano e sovrastante terrazza di copertura). Illustrava gli argomenti addotti dai germani per opporsi alle proprie P_ richieste di rimessa in pristino, tutti riconducibili all'assunto errato che si trattava di opere preesistenti agli atti di donazione e comunque legittimi in quanto realizzati dalla donante, quando ancora proprietaria unica ed esclusiva dell'intera palazzina;
di conseguenza le servitù contestate non erano nuove ma preesistenti, nate per destinazione del padre di famiglia. L'attore nel proprio atto di citazione illustrava le ragioni per le quali tale prospettazione giuridica dei convenuti non era fondata richiamando, anche il contenuto dell'atto di donazione che non indicava l'esistenza di servitù a carico dei propri immobili;
rappresentava inoltre anche i difficili rapporti con i germani che lo avevano anche ingiustamente denunciato dell'esecuzione P_
di opere edili non autorizzate e costretto a resistere al procedimento penale avviato
3 nei propri confronti per degli abusi che commessi dalla dante causa . Produceva documenti attestanti i lavori di ristrutturazione del piano terra eseguite nel 2011, le istanze presentate e le autorizzazioni ottenute dal convenuto per l'adattamento dei loro locali da destinare ad attività commerciale.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto delle domande, ed CP_5
esponeva: che il piano terra era dotato di un vecchio forno a legna, la cui canna fumaria era stata realizzata lungo il muro del pozzo luce e terminava sul lastrico solare, pertanto nel 2011 al momento dell'apertura della si era limitato a Parte_2
sostituire la vecchia canna fumaria con una nuova, regolarmente certificata dall'Ufficio Igiene dell'ASP di Ragusa che attestava la corretta esecuzione dei predetti lavori e di quelli inerenti all'impianto del gas;
che era stata la donante a posizionare le due antenne televisive a servizio del primo piano e del locale commerciale al piano terra Deduceva altresì di avere diritto a mantenere i serbatoi dell'acqua sulla terrazza di proprietà dell'attore, trattandosi di servitù per destinazione del padre di famiglia costituita dalla donante la quale prima di procedere alle liberalità aveva effettuato delle modiche al vecchio sistema idrico che descriveva
(formato di n. 2 recipienti in eternit posizionati sul tetto del vano scala, di cui il primo al servizio esclusivo dell'immobile posto al primo piano e il secondo ad uso esclusivo dell'immobile posto al piano terra, entrambi recipienti collegati alla condotta idrica comunale e alla cisterna posta sotto il vano rimessa). Pertanto - spiegava il convenuto- era stata prima di donare gli immobili ad CP_4
eliminare il collegamento idrico tra il primo piano e la cisterna rimasta in dotazione e in uso esclusivo del piano terra ed era stata l' a voler mantenere il CP_4
collegamento tra la cisterna e i propri serbatoi posti sulla terrazza.
Negava la ricorrenza dei presupposti per la costituzione, in favore dell'attore, di una servitù di uso della cisterna posta al di sotto del locale rimessa.
Aggiungeva che la porta di collegamento tra il vano rimessa e il vano ingresso che dava accesso al primo piano, sebbene in passato esistente, comunque, era stata rimossa dopo il decesso della donante, con conseguente venir meno di ogni contesa sotto tale profilo.
4 All'udienza dell'8.5.2015 dichiarata la morte di il giudizio veniva CP_3
interrotto e riassunto nei confronti dei suoi eredi a cura di;
veniva Parte_1
disposta con ordinanza del 16.1.2016 la rinotifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi e all'udienza di rinvio del 14.10.2016 il giudice dichiarata la contumacia di e genitori di , _2 Controparte_6 CP_3
dichiarava nuovamente interrotto il giudizio per il decesso del procuratore di P_
. Il giudizio veniva di nuovo riassunto e all'udienza del 27.1.2017 venivano
[...]
concessi i termini ex art 183 comma VI cpc. Con la prima memoria ex art. 183 comma
VI cpc depositata il 27.2.2017, dichiarava di essere divenuto unico P_
proprietario degli immobili posti al piano terra per effetto della rinuncia all'eredità di da parte degli altri familiari CP_3
Con ordinanza del 31.7.2017 il giudice disponeva la ctu e depositato l'elaborato peritale in data 9.5.2018, veniva fissata l'udienza del 1.3.2019 per l'escussione dei tesi ammessi. Escussi i testi la causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 468/2022 pubblicata l'11.4.2022, pronunciata anche nei confronti dei contumaci e che ha rigettato le domande attoree _2 Controparte_6
e condannato al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il l'8 .
5.2022 a , affidato ai motivi di seguito esposti. P_
Si è costituito contestando la fondatezza nel merito dell'appello P_
chiedendone il rigetto.
La Corte dopo aver posto la causa in decisione con ordinanza pubblicata il 7. 11.2023 ha rimesso la causa in istruttoria per accertare la corretta instaurazione del contraddittorio, dal momento che mancava agli atti il ricorso in riassunzione davanti al Tribunale, notificato agli eredi di e l'appello era stato proposto soltanto CP_3
nei confronti di nonostante la sentenza appellata era stata pronunciata P_
anche nei confronti dei contumaci e (genitori del _2 Controparte_6 defunto ). Inoltre, mancava la prova che l'appellato costituito CP_3 P_
fosse realmente l'unico erede del fratello defunto essendo sul punto insufficienti le
5 indicazioni risultanti dall'ispezione ipotecaria prodotta dall'appellante datata
2.5.2022.
L'appellante produceva gli atti dai quali risultava che il ricorso in riassunzione davanti al Tribunale era stato notificato agli eredi di impersonalmente e CP_3
collettivamente all' ultimo domicilio del defunto oltre che personalmente nei confronti di e di La Corte con ordinanza del _2 Controparte_6
21.12.2023 preso atto di quanto sopra ha disposto ex art 331 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati alla eredità di . All'udienza di CP_3
precisazione delle conclusioni del 13 gennaio 2025 la Corte ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per quelle di replica.
Conclusioni Appellante : In via preliminare, ordinarsi l'integrazione istruttoria, ammettendo i testi esclusi, rinnovando la consulenza tecnica, ricorrendone giusti e fondati motivi;
Nel merito, ritenere e dichiarare fondati i proposti motivi di gravame ri-formando le statuizioni rese dal Tribunale di Ragusa, chiedendo a tal fine di:1)
Riformare il capo della sentenza relativo alla valutazione delle prove;
2) Riformare il capo della sentenza relativo al mancato accoglimento della do-manda relativa alla negazione o disconoscimento di servitù per destinazione del padre di famiglia in favore del “lotto Sarta” e in danno del “lotto Vella”3) Riformare il capo della sentenza relativo al mancato accoglimento della do-manda volta al riconoscimento e costituzione di una servitù di presa d'acqua sulla cisterna posta al di sotto delle fondamenta dell'edificio, in favore della proprietà ;4) Riformare la sentenza Pt_1
nella parte in cui rigetta e dichiara non sussistente la responsabilità per condotta illecita dell'appellato - per tutte le ragioni spiegate nei motivi del P_
proposto gravame – e per l'effetto, ordinarne il ripristino dello stato dei luoghi, con
l'eliminazione dei serbatoi posti sul vano scale del , la rimozione del condotto Pt_1
passante per il cavedio, il ripristino di tutte le tubazioni originarie;
5) Riformare il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patiti dal , da liquidarsi anche in via equitativa e nel-la misura che questa Pt_1
Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
6) Riformare il capo della sentenza relativo alla
6 condanna al pagamento delle spese legali e di ctu, in favore del convenuto in quanto basata su determinazione erronea, eccessiva, illogica e, quindi, non dovute;
7)
Condannare l'appellato alla refusione delle spese legali di entrambi i P_
gradi del giudizio, delle spese di ctu, nonché, al rimborso del contributo unificato.
Conclusioni Appellato: Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e per l'effetto rigettare la domanda avversa e confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente dichiarato integro il contraddittorio.
Nel presente giudizio il rapporto processuale si è instaurato non soltanto nei confronti di ma anche nei confronti di a seguito della notifica della P_ CP_3
citazione del 19.12.2014. Alla prima udienza dell'8.5.2015 è stata dichiarata la morte di ( che dagli atti risulta avvenuta il 16.1.2015) ed il giudizio è stato Per_1 interrotto per essere riassunto ad istanza dell'attore nei confronti dei suoi eredi con ricorso depositato il 1.6.2015 notificato collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio effettivo del de cuiis di Corso Vittorio Emanuele n. 36 ed in seguito rinotificato anche personalmente a e _2 Controparte_6
genitori del defunto.
Con la prima memoria istruttoria depositata del 27.2.2017 ha dedotto di P_
essere diventato proprietario esclusivo degli immobili per via della rinuncia dell'eredità da parte degli altri “familiari”, senza nulla produrre a dimostrazione di detta allegazione che non è stata oggetto di attenzione nel corso del giudizio tant'è che sentenza appellata non è entrata nel merito della successione della titolarità dei rapporti sostanziali coinvolti in causa ed è stata pronunciata anche nei confronti di e di dichiarati contumaci. L'appello è stato _2 Controparte_6
proposto e notificato da soltanto nei confronti di per la Parte_3 P_
motivazione illustrata nell'atto di gravame che quest'ultimo, in base all'ispezione ipotecaria che produceva, risultava a far data dal 12.5.2016 l'unico proprietario degli immobili appartenuti per metà a , in quanto aveva trascritto a suo nome CP_3
la quota del 50% degli immobili appartenuti al defunto, in virtù di successione
7 testamentaria e di rinuncia dell' eredità da parte del“ Fratello Madre CP_6
e la sorella con atto del Tribunale di Ragusa del 16.3.2015 al n .Rg.
[...] Per_2
339/2015”
La Corte con ordinanza del 7.11.2023 ha ritenuto necessario ricevere chiarimenti sull'effettività titolarità esclusiva dei beni in capo a , per l'incidenza, P_
sull'integrità del contraddittorio, della domanda, ritenuta fondata, dell'appellante formulata in confessoria servitutis tesa anche al ripristino delle opere necessarie per l'esercizio della servitù di attingimento dell'acqua dalla cisterna interrata insistente sotto il vano garage, posto al piano terra. Inoltre con l'ordinanza citata la Corte ha chiesto di documentare quali tra i chiamati all'eredità di , che non risulta CP_3
essere stato coniugato e con figli, avevano accettato e rinunciato all'eredità, circostanza non chiaramente evincibile dalla sola visura ipotecaria prodotta dall'appellante ( non accompagnata dalla produzione del testamento e dall' atto di rinuncia all'eredità) che non fornisce indicazioni sulla posizione dell'ascendente padre, in astratto titolare della quota di riserva dell'eredità del figlio _2
.
La Corte preso atto che il contraddittorio già in primo grado si era instaurato con i genitori e la sorella del defunto ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La superiore lunga premessa per giungere alla conclusione che esaminati gli atti la presente sentenza deve essere pronunciata oltre che nei confronti di P_
anche nei confronti di per l'assenza di evidenze, pur sollecitate dalla _2
Corte, che costui abbia rinunciato all' eredità del figlio premorto e perciò parte necessaria nel presente giudizio per effetto dell'insorto litisconsorzio necessario processuale (Cass. n. 24437/2021).
Del resto, se dall'ispezione ipotecaria, con i limiti anzidetti, comunque la madre e la sorella sono menzionate come rinuncianti l'eredità di , nulla indica in CP_3
ordine alla posizione di che dagli atti si evince ha ricevuto _2
personalmente la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio disposta in appello ex art 331 cpc e ciò nonostante non si è costituito per contestare la propria
8 legittimazione. Ed infatti nei casi come quello all'esame la S.C. ha affermato che “pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica ricevuta come erede, la suddetta qualità, aveva l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione” (Cass. n. 12987/2000; Cass., 29/03/2017). Si aggiunga che “a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato ( Cass. n. 25885/2020)
^^^^
Con il primo motivo di appello la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione gli artt. 112, 115,116 cpc e degli artt. 2697 e 2727 del cc.
Deduce che il primo giudice avrebbe errato nel valutare le prove raccolte nel processo;
nell'applicare le norme sostanziali di riferimento e nel non ammettere, senza motivazione, le prove orali che aveva richiesto;
avrebbe altresì ignorato le prove documentali;
avrebbe disatteso le proprie osservazioni alla ctu compreso l'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
Deduce l'appellante che l'errore di fondo che inficia la decisione risiede nell'aver dato per certo, in quanto provato attraverso le prove testimoniali, che tutti gli interventi al sistema idrico erano stati realizzati da prima di donare gli immobili e CP_4
che era stata la stessa a creare le servitù, ignorando una serie di elementi che inferivano in senso contrario e che l'appellante indica nelle seguenti circostanze
9 L'atto di donazione del 26.10.2006 non fa cenno all'esistenza di servitù a carico degli immobili donati ed anzi disponeva che erano valide “le servitù passive, soltanto se legalmente costituite e trascritte;
per ragioni di ordine logico e di buon senso era da escludere che la donante che si era riservata usufrutto del primo piano e della terrazza potesse essersi privata dell'approvvigionamento idrico garantito anche attraverso l'appressamento dalla cisterna, per destinare invece tale risorsa ai locali al piano terra non utilizzati e privi di impianto idrico. Aggiunge che avrebbe errato il primo giudice nel dare valenza probatoria alle dichiarazioni dei testi escussi, indicati dalla controparte, poiché palesemente false in quanto smentite dalle deduzioni contrarie del medesimo e contraddette dalla documentazione in atti Pertanto, P_ osserva l'appellante, sarebbe anche errata la statuizione che ha ritenuto legittima l'installazione nel cavedio della condotta di dispersione dei fumi ,fondata anch'essa esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali, non veritiere e non suffragate da altre prove comprovanti l' effettiva preesistenza al piano terra di un forno a legna e della canna fumaria. Infine l'appellante deduce che sarebbero stati ignorati gli esiti della ctu in quanto seppure criticabile il mandato conferito all'ausiliario, carente e limitato alla descrizione dello stato dei luoghi, comunque le conclusioni dell'ausiliario confermavano la propria tesi, ovvero: che erano stati i convenuti P_
a modificare nel 2011 il sistema di approvvigionamento idrico del primo piano, prima interrato e collegato anche alla cisterna;
che erano stati i nel 2011 a dotare il P_ piano terra dell'impianto idrico prima mancante e a collegarlo alla cisterna interrata oltre ad assicurare alla loro attività commerciale la riserva idrica ottenuta posizionando sulla terrazza due nuovi contenitori dell'acqua collegati alla cisterna.
Osserva ancora l'appellante che nessuna prova era stata fornita dall'appellato sulla capacità di resistenza, coibentazione della condotta di dispersione dei fumi, in quanto il ctu non ha effettuato alcuna indagine al riguardo;
la certificazione resa dall'Asp, non forniva alcuna prova sull'effettiva capacità di tenuta dei fumi in quanto era stata rilasciata senza effettuare le prove tecniche sugli impianti di cucina in funzione;
in ogni caso, poiché il condotto installato ha una funzione in sé diversa dalla canna fumaria, non è configurabile l'ipotesi prospettata dal convenuto e fatta propria dal
10 primo giudice, che si era trattato di semplice sostituzione della vecchia canna fumaria, oltretutto, tale inquadramento sarebbe pure errato in quanto per il suo posizionamento all'interno del cavedio, la norma di riferimento non poteva essere l'art 1027 del cc bensì l'art 1102 dello stesso codice.
Con il secondo motivo di appello la parte deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1027 e 1062 del cc in quanto non sarebbero state correttamente interpretate ed applicate le norme citate, mancando, innanzitutto il presupposto essenziale dell'anteriorità, rispetto alla donazione del 2006, delle opere visibili destinate a porre in rapporto di asservimento / subordinazione le diverse unità immobiliari in seguito separatamente alienate. Osserva l'appellante che, come già detto con il precedente motivo di appello, dalla foto prodotta risalente all'anno 2009 (tratte dallo “street view” di Google maps) a tale data risultavano assenti sul tetto di copertura del vano scala i recipienti dell'acqua poi rinvenuti dal ctu ed anche la data di produzione impressa sui tubi utilizzati per modificare l'impianto idrico (anno 2010) dimostravano la falsità delle dichiarazioni testimoniali e degli assunti difensivi avversari.
Con il terzo motivo la parte censura la sentenza nella parte in cui ha statuito “…le prove assunte non consentono di accogliere neppure la domanda di accertamento e costituzione della servitù, peraltro formulata in modo del tutto generico - non essendo chiaro il titolo a fondamento della richiesta, né risultando puntualmente individuati gli elementi costitutivi del diritto invocato – risultando piuttosto, dalle testimonianze assunte la volontà del dante causa dell'attore di collegare la cisterna con il solo impianto del piano terra e il conferimento di apposito incarico per l'esecuzione delle opere allo scopo necessarie. Né l'attore ha fornito prove sufficienti a supporto del dedotto diritto”. Osserva in contrario l'appellante di aver dedotto e dimostrato che le modifiche all'impianto di adduzione idrica del primo piano erano successive alla donazione dei locali al piano terra e che al più il primo giudice avrebbe potuto
“riconoscere alla cisterna la qualità di parte comune dell'edificio ordinandone il ripristino della funzionalità originaria”.
Con il quarto motivo l'appellante deduce violati i principi contenuti negli artt.99 e
112 cpc per essersi spinto il primo decidente a prospettare da un lato che l'odierno
11 appellante poteva aver acquistato le servitù per usucapione, pur difettando il termine ventennale di maturazione necessario, e, dall'altro, ha dichiarato che le servitù erano state acquistate per destinazione del padre di famiglia pur in assenza di specifica domanda di pronunciamento dichiarativo sulle servitù, da parte dell'originario convenuto .
Con il quinto motivo di appello la parte censura la statuizione di rigetto della propria domanda risarcitoria formulata ex art 2043 cc resa sul presupposto inesatto che nessun danno aveva subito l'odierno appellante dalla condotta posta in essere dal convenuto costituito, giudicata non illecita. Osserva in contrario la parte, che il danno economico andava individuato: nell'importo dei lavori occorrenti, per il ripristino dello status quo ante dell'immobile, degli impianti, ( rimozione dei serbatoi ed il condotto di aspirazione dei fumi, il ripristino del collegamento con la cisterna) non quantificati dal ctu;
nella diminuzione del valore dell'immobile e del minor uso, per via della pendenza del giudizio di accertamento;
nelle spese giudiziali sostenute per resistere ai diversi giudizi compreso quello penale, tutti danni anche di natura non patrimoniale liquidabili in via equitativa.
Con il sesto motivo l'appellante deduce la violazione egli artt. 91.92 e 96 del cc in quanto date le circostanze concrete il primo decidente avrebbe potuto/ dovuto compensare le spese processuali facendo ricorso alle “gravi ed eccezionali ragioni”, presenti nella fattispecie. In ogni caso l'appellante che confida nell'accoglimento dell proposto appello domanda il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e di porre le spese di ctu in riforma della sentenza a carico dell'appellato.
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L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto premettere, che l'odierno appellante ha prestato acquiescenza alla sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda di rimozione della caldaia a gas allestita all'interno del cavedio, in quanto risultata rimossa;
inoltre, l'appellante non ha riproposto con l'atto di appello la domanda originaria di rimozione dell'antenna televisiva posizionata al di sopra la propria terrazza di copertura di proprietà e in uso esclusivo.
12 Sentenza appellata
1) Il primo decidente ha rigettato la domanda attorea di rimozione dalla terrazza dei serbatoi collegati al piano terra per la seguente motivazione .Quanto all'impianto idrico, puntualmente descritto dal CTU, il consulente ha confermato l'esecuzione di lavori di modifica degli impianti originari, circostanza che non pare peraltro contestata tra le parti, essendo piuttosto controversa l'epoca di effettiva realizzazione di tali modificazioni (che l'attore vorrebbe fare coincidere con l'avvio dell'attività di bar – panineria, incontestatamente risalente al 2011). Ha parimenti confermato il collegamento della cisterna con i soli serbatoi del locale commerciale. Al riguardo si ritiene che parte convenuta, con la prova testimoniale assunta (ed in assenza di elementi concreti a supporto della dedotta inattendibilità dei testi) abbia dimostrato
l'anteriorità delle modifiche apportate rispetto al momento della donazione dei due lotti, quando la era ancora proprietaria dell'intero stabile. Segnatamente, il CP_4 teste ha confermato l'esecuzione dei lavori di sistemazione degli impianti idrici Tes_1
serventi i due immobili, nel 2004 e su incarico dell allo scopo di renderli CP_4
autonomi, collegando un serbatoio al piano terra e un altro al primo piano, nonché il collegamento alla cisterna soltanto dell'impianto del piano terra (“mentre il piano primo era collegato all'impianto comunale, da cui prelevava acqua diretta”).Tali circostanze sono state confermate anche dal teste che ha dichiarato di aver Tes_2
collaborato a questi lavori e di ricordarne esattamente l'anno di esecuzione Peraltro, dalla lettura della comparsa di costituzione emerge che parte convenuta riconosce che l'allocazione degli attuali serbatoi in polietilene è successiva alla donazione, precisando però che la stessa si è risolta nella mera sostituzione dei due recipienti in eternit preesistenti (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), salva comunque
l'anteriorità delle modifiche all'impianto idrico (in termini di collegamento dei recipienti con ciascun appartamento) rispetto alla donazione e su iniziativa dell' per come confermato dai testi escussi. Per quanto sopra, e alla luce delle CP_4
risultanze acquisite, non può ritenersi provata la condotta contestata come illecita a parte convenuta, quale presupposto per la richiesta dell'ordine di rimozione, attesa
13 l'anteriorità delle opere lamentate rispetto alle donazioni, ad opera dell'originaria proprietaria dell'intero stabile”.
2) ha rigettato la domanda di ripristino del collegamento idrico tra la cisterna e i serbatoi in dotazione del primo piano per la motivazione che “ la domanda di accertamento e costituzione della servitù, peraltro formulata in modo del tutto generico – non essendo neanche chiaro il titolo a fondamento della ri-chiesta, né risultando puntualmente individuati gli elementi costitutivi del di-ritto invocato – risultando, piuttosto, dalle testimonianze assunte la volontà del dante causa dell'attore di collegare la cisterna con il solo impianto del piano terra e il conferimento di apposito incarico per l'esecuzione delle ope-re allo scopo necessarie.
Né l'attore ha fornito prove sufficienti a supporto del dedotto diritto;
3) ha rigettato la domanda di rimozione della condotta fumi per la motivazione: “che non pare dimostrata né la dedotta novità dell'opera (peraltro allocata in uno spazio comune), né la sua realizzazione in pregiudizio delle ragioni proprietarie dell'attore
(anche in relazione alla diversa destinazione d'uso) e, dunque, non paiono fondate le ragioni poste dall'attore a fondamento della richiesta dell'ordine di rimozione;
4) ha rigettato la domanda risarcitoria con la motivazione “Per quanto sopra, infine, non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno, sia in ragione del difetto di prova di una condotta illecita in capo a parte convenuta, sia comunque in ragione del totale difetto di prova (e, a monte, di adeguata allegazione) dell'an e del quantum del pregiudizio patito”.
Esaminata la sentenza nel suo complesso, contrariamente a quanto deduce l'appellante con il quarto motivo di appello, non risulta che il primo giudice ha lasciato intendere che il convenuto potesse aver usucapito l'uso esclusivo della cisterna ed il diritto a mantenere i serbatoi sulla terrazza e soltanto implicitamente ha rimandato all'istituto della servitù - costituita per destinazione del padre di famiglia -quando ha escluso che era il responsabile delle dedotte P_
modifiche al sistema idrico dell'intero edificio che ha invece imputato alla defunta quando ancora era l'unica proprietaria della palazzina. Per analoghe CP_4
ragioni e premesse il primo decidente ha statuito che il non aveva alcun titolo Pt_1
14 per avanzare pretese sulla cisterna collocata al piano terra, all'interno della proprietà
, dato che all'epoca della donazione del piano terra la cisterna non era più P_
collegata ai serbatoi in dotazione dell'appartamento posto al primo piano.
Ora, poiché la sentenza si fonda sulla datazione delle modiche del sistema idrico,, che pacificamente sono state apportate, diventa rilevante stabilire quando le stesse sono state realizzate dando origine allo stato oggettivo di subordinazione o di servizio di un fondo all'altro Ed infatti per giurisprudenza consolidata “ Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appar- tenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi muta-menti dello stato dei luoghi” (.Cass.n.40824/2021) e che “Non è riconoscibile la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia se le opere e la situazione dei luoghi per il suo esercizio non esistevano al tempo dell'appartenenza ad un unico proprietario del fondo, ma sono esecutive del titolo che ha da-to origine al frazionamento” (Cass n. 5120/1998) .
Nella fattispecie sussistono in atti elementi oggettivi per poter affermare che l'attuale sistema idrico in dotazione del piano terra e del primo è stato modificato successivamente agli atti di donazione ed in particolare nel 2011, contemporaneamente all'avvio dei lavori di adattamento del piano terra da destinare all'attività di panineria/rosticceria, come anche suggeriscono i documenti prodotti dell'originario attore in allegato al proprio atto di citazione .
Inoltre, è fondata la censura dell'appellante con la quale denuncia la falsità delle dichiarazioni testimoniali. Ed infatti, i testi indicati da nelle persone di P_
e sono stati chiamati a rispondere sugli articolati di Persona_3 Persona_4
prova indicati nella seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc e all'udienza del 1.3.2019, i citati testi hanno dichiarato: che nel 2004 avevano ricevuto da l'incarico di rendere autonomi ed indipendenti gli impianti CP_4
idrici degli immobili del piano terra e del primo piano: che nel 2004, in esecuzione del predetto incarico, avevano sostituito i vecchi serbatoi in eternit con quattro nuovi recipienti in eco tanca;
che su disposizione dell' la cisterna era stata collegata CP_4
15 soltanto ai due serbatoi posti sulla terrazza in dotazione esclusiva dell'immobile al piano terrano.
Le predette dichiarazioni testimoniali trovano smentita nei documenti prodotti dall'odierno appellante, già nel grado precedente. In particolare dalla fotografia (
l'alleg n. 6) prodotta con la prima memoria istruttoria ex art. 183 comma Vi cpc che riproduce la tubazione, utilizzata per effettuare i nuovi collegamenti idrici sulla quale
è impressa la data di produzione indicata nell'anno 2010 ; dalla fotografia prodotta dall'appellante con la terza memoria ex art 183 comma VI cpc tratta da Gogle Maps anno 2009 che ritrae, dal punto di osservazione della strada, il prospetto dell'edificio e il solaio del vano scala, senza rilevare i serbatoi, invece presenti nella fotografia n. 4 allegata alla ctu, perfettamente sovrapponile alla prima risalente al 2009. Inoltre, dalla foto prodotta dall'allora convenuto e risalente al 2009 non risulta ancora installato il contatore esterno dell'acqua ritratto nella ctu alle foto ai nn.. 19 e 21 e ciò smentisce le dichiarazioni testimoniali che riferivano separati e indipendenti già nel
2004 gli impianti idrici del piano terra e del primo piano. Quanto sopra trova ulteriore conferma: 1) nella ctu ove a commento delle foto ai nn. 21-23, l'ausiliario nel descrivere i lavori osserva “ che i lavori effettuati per la nuova linea idrica del nuovo contatore, si nota infatti la traccia che dal pozzetto comunale arriva al nuovo pozzetto dove è stata installata la saracinesca. Da quest'ultimo pozzetto su vede la traccia che porta fino al vano del nuovo contatore idrico, di recente installazione, ved fot 23”; 2) nell'autorizzazione n 5/2011/IDR/C.U, in atti, prodotta dall'odierno appellante nel grado precedente, dalla quale risulta che in data 1.4.2011 il Comune di Ispica ha autorizzato il richiedente , ad eseguire i lavori di allaccio alla rete idrica P_
comunale per l'immobile sito in Piazza SS. Annunziata n. 13a, facendo obbligo a carico dell'autorizzato “di installare il contatore volumetrico N. D303145 consegnato dal al momento della stipula del contratto;
di osservare le seguenti CP_7
prescrizioni: La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 40;…….”
Tutti i superiori elementi provano che all'epoca della donazione del piano terra i predetti locali non disponevano di un autonomo sistema di approvvigionamento idrico
16 attraverso la condotta pubblica e smentiscono l'assunto che l'impianto idrico del piano terra era separato e distinto da quello del primo piano. In ogni caso, ciò che maggiormente rileva nella fattispecie all' esame è che per effetto dell''inutilizzabilità delle prove testimoniali, in quanto inattendibili e smentite da prove oggettive contrarie, l'odierno appellato non ha fornito alcuna dimostrazione dell'assunto da cui muove anche la sentenza, ovvero, che i locali al piano terra già prima della donazione disponevano di un sistema idrico garantito attraverso i serbatoi collocati sulla terrazza di copertura e ciò in quanto per le evidenze citate detti serbatoi risultano installati successivamente alle donazioni. Inoltre, va a detto, che era onere dell'odierno appellato, convenuto in negatoria servitutis, dimostrare l'infondatezza delle deduzioni attoree tutte inferenti contro la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ovvero: che gli immobili al piano terra prima dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 2011 erano sprovvisti dell'impianto idrico e di servizi igienici;
che i predetti locali non erano stati in precedenza adibiti ad attività commerciale. Sul punto nulla ha provato il che si è limitato ad affermare solo P_
verbalmente che i due locali al piano terra erano adibiti ad attività commerciale, affermazione confermata dal teste , le cui dichiarazioni per le ragioni Persona_3
anzidette sono inattendibili, come ulteriormente avvalorato dalla documentazione in atti. Ed infatti dall'autorizzazione n. 9/2011 rilasciata dal Comune di Ispica in data
1.4.2011 risulta che “ è stato autorizzato ad allacciare i propri locali al P_ piano alla rete fognaria pubblica per scaricare i reflui domestici”. e ciò consente di desumere che, se i locali al piano terra non era collegati alla rete fognaria pubblica fino al 2011, gli stessi in precedenza dovevano essere anche privi di servizi igienici e dell' impianto idrico, non essendo ipotizzabile un consumo di acqua se poi quella prodotta ( bianche o nere) non può essere smaltita e convogliata nella condotta fognaria pubblica, salvo l'esistenza di un diverso sistema di raccolta e di smaltimento dei reflui che, nella fattispecie, non è stato allegato né vi è traccia nella ctu. Si aggiunga che anche dalla ctu ed in particolare nella parte destinata alle risposte alle osservazioni critiche, alla quale si rimanda, emergono elementi per affermare che i due immobili al piano terra che tutt'ora mantengono la destinazione urbanistica di
17 magazzino e di garage, non disponevano di servizi igienici prima della loro ristrutturazione del 2011, con esclusione della possibilità di precedente destinazione commerciale.
Per quanto esposto è fondata e va accolta la domanda formulata dall'odierno appellante in negatoria servitutis volta alla dichiarazione dell'inesistenza del diritto di a mantenere i propri serbatoi sulla terrazza di copertura dell'appellante P_
nonché alla rimozione degli stessi. Al contempo per le medesime evidenze probatorie va accolta la domanda dell'appellante, formulata in via subordina, di dichiarare esistente il proprio diritto di attingere l'acqua dalla cisterna situata al di sotto del locale garage – magazzino al piano terra essendo pacifico anche per stessa ammissione dell'appellato (comparsa di costituzione di primo grado) che prima delle modifiche citate, l'appartamento al primo piano disponeva anche del collegamento idrico con la cisterna interrata, come suggerisce anche la ctu a pag 9 che ha rinvenuto la presenza di vecchi tubi in ferro provenienti dalla cisterna e che nel 2011 sono stati collegati soltanto ai recipienti contemporaneamente installati in dotazione del piano terra.
Conseguentemente, in riforma della sentenza, l'appellato , quale autore CP_5 materiale dell'illecito è condannato a rimuovere a proprie cura e spese i due serbatoi indicati dal ctu ai nn. 1 e 4, posizionati sulla terrazza di proprietà , oltre che al Pt_1
ripristino dell'impianto idrico in dotazione del primo piano nella forma originaria
(con la condotta incassata), nonché a rispristinare il collegamento idrico tra la cisterna interrata posta al di sotto del vano al piano terra ed i serbatoi dell'appellante posizionati sulla terrazza a servizio del primo piano (Cass. n. 11601/2021).
La domanda di rimozione dal cavedio comune della condotta di smaltimento fumi è infondata.
Premesso che la predetta domanda non è sussumibile nell'actio negatoria servitutis in quanto non è concepibile una servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, per il principio del nemini res sua servit (Cass n. 18241/2024). Pertanto la domanda di ripristino dello "status quo ante" del cavedio comune che l'attore deduce
18 illegittimamente alterato dall'altro comproprietario seppur rimane un'azione a carattere reale si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà che l'odierno appellante deduce superati da , tanto da travalicare P_ nell'innovazione non autorizzata disciplinata dall'art 1120 del cc.
Nella fattispecie, che il cavedio sia un bene comune è pacifico e ciò risulta anche dalla ctu che descrive la conformazione degli immobili oltre, ad essere riconosciuto dal medesimo appellante (pag. 16 appello) e la norma di riferimento rimane, a pare di questo Collegio, l'art 1102 del cc e non l'art 1120 del cc.
Ed infatti, per giurisprudenza pacifica e costante “le innovazioni di cui all'art. 1120
c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: “sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. n. 20712/2017; Cass. n. 3440/2022; Cass n. 36389/2022)
Partendo da tali premesse, il posizionamento della condotta fumi all'interno del cavedio comune non integra né un'innovazione né un intervento che travalica i limiti dettati dall'art 1102 del cc in quanto il cavedio non ha perduto la funzione originaria che è quella di dare aria e luce ai locali che su esso affacciano né ha precluso all'odierno appellante di fare pari uso dello stesso. Ed infatti “In tema di comunione, non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall'art. 1102
c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive
19 caratteristiche potenzialmente si presti “ ( Cass., n. 9875/2012).Nel caso in esame non risulta dall'espletata ctu che la condotta fumi, allestita all'interno del cavedio, ha ridotto la quantità di aria e luce precedentemente garantita ai vani del primo piano;
né l'appellante ha dedotto che l'ingombro del cavedio rappresentato dalla conduttura in esame gli precludeva la possibilità di allestire a servizio del proprio appartamento un'opera analoga o anche diversa da quella realizzata dall'odierno appellato in quanto si è limitato a dedurre che l'opera era illegittima perché nuova e non autorizzata ed alterava la destinazione tipica del cavedio limitata soltanto a dare aria e luce. Tale tesi non è condivisibile. Ed infatti per giurisprudenza della S.C. costante l'art. 1102
c.c. consente a ciascun proprietario di far un uso più inteso della cosa comune, a condizione che non sia alterata la funzione del bene e non impedito il pari uso. Le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente propri, traendo-ne ogni possibile utilità (cfr.
Cass. 12344/1997; Cass. 3376/1988; Cass. 6458/2019; Cass. 8177/2022).
L'alterazione della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene;
la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va in-tesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. 13261/2004; Cass. 7466/2015). Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da par-te degli altri - ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (cfr., testualmente, Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019;
Cass. 13503/2019; Cass. 41490/2021; Cass. 19939/2022; Cass. 2971/2023).
20 Dando applicazione ai principi suesposti, sono irrilevanti gli argomenti addotti dall'odierno appellante per domandare la rimozione della condotta fumi, in quanto anche se in precedenza al piano terra non fosse esistito il forno a legna e la canna fumaria, nulla vietava al comproprietario del cavedio di utilizzarlo nel 2011 per il passaggio della conduttura fumi fino alla sommità, in prosecuzione verticale all'area di ingombro del cavedio, se ciò non confliggeva con la funzione originaria del cavedio .Infine, per completezza, va detto che è infondata la censura contenuta nel primo motivo di appello avverso la statuizione con la quale il primo giudice ha dichiarato non provato alcun pregiudizio sofferto dall'odierno appellante dall'installazione della tubazione di smaltimento dei fumi. Ed infatti, sebbene l'odierno appellante nel proprio atto introduttivo ha dedotto che la condotta per l'aspirazione dei fumi “ era priva di coibentazione e filtri, così da rendere l'aria insalubre ed irrespirabile ogni qual volta dalle friggitrici e dalle piastre della
si sprigionano i fumi delle cotture” ( pagg. 3-4) , non ha poi replicato Parte_2
alla deduzione contraria del convenuto che ha prodotto la certificazione rilasciata dall'Asp attestante l'idoneità/conformità dell'impianto. L'odierno appellante, per superare la presunzione di idoneità/conformità dell'impianto derivante dall'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica deputata al controllo della salubrità degli ambienti, avrebbe dovuto offrire la prova che dalla conduttura comunque fuoriuscivano esalazioni nocive non tollerabili, mentre sull' argomento il non ha documento nulla. Ed infatti non prodotto la consulenza tecnica di Pt_1
parte per dimostrare il non corretto contenimento dei fumi;
non ha articolato richiesta di prova testimoniale per dimostrare la presenza di esalazioni nocive né ha chiesto che tale specifica indagine venisse demandata all'ausiliario, salvo, poi dolersi, in sede di osservazioni critiche, che il ctu non aveva espresso un parere tecnico dettagliato sulla conformità dell'impianto e sulla sua regolarità, secondo il vigente regolamento comunale. In ogni caso dalla ctu, in atti, risulta che l'ausiliario ha comunque riscontrato la predetta osservazione ed ha così replicato nel modo seguente: “Si fa presente che l'incarico è sulla semplice descrizione della condotta,
e comunque ad ogni modo, dalla visione della stessa condotta e per tutta la sua
21 estensione, questa non presenta caratteristiche anomale o particolari evidenze di condense e percolati nelle giunzioni o lungo la stessa che avessero evidenziato delle fuoriuscite di vapori, fumi o altro e quindi un mal funzionamento. In merito alla regolarità della condotta dei fumi, o canna fumaria, o come la si vuole descrivere, al vigente regolamento comunale, il sottoscritto può affermare che viene rispettato in ogni suo punto, di seguito si allega copia del regolamento comunale proprio l'art.
73”..
Per quanto esposto la domanda di rimozione della conduttura di trasporto fumi è infondata e pertanto va rigettata.
La domanda risarcitoria è infondata.
L'appellante deduce che nell'importo del risarcimento richiesto in € 12.000.00
/15.000,00 (salvo diversa determinazione giudiziale), andavano ricomprese le spese di ripristino conseguenti all'accoglimento delle proprie domande. In realtà
l'appellante, come dimostrano le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ha già chiesto che il ripristino avvenga a carico di come effetto dell' P_ accoglimento dell' astio negatoria ex art. 949 c.c. e dell'actio confessoria ex art
1079 cc. Ed infatti, le suddette azioni sono state esercitate non soltanto per far accertare, rispettivamente, l'inesistenza o l'esistenza di servitù a carico o a favore del proprio immobile, ma anche per il ripristino attraverso la rimozione degli interventi lesivi del proprio diritto di proprietà realizzate dal terzo, che hanno minacciato e menomato l' effettiva libertà dei propri diritti ( Cass n. 16495/2005)
Segue che non può l'appellante richiedere sotto forma di risarcimento per equivalente gli oneri di ripristino, già richiesti e posti a carico dell'autore dell'illecito. Inoltre, non può neppure essere accolta la domanda di indennizzo per le spese processuali sostenute per affrontare o resistere ai precedenti giudizi fra le stesse parti, definiti anche per le spese e che nessun collegamento o riverbero hanno avuto nello svolgimento o per l'istruttoria del presente giudizio. Infine, la domanda risarcitoria non può neppure essere accolta per gli asseriti danni subiti in conseguenza del peso illegittimamente imposto o per la privazione della servitù attiva in quanto, anche dopo il pronunciamento della S.C a sez. un con la sentenza
22 n. 33645/2022, il danno risarcibile rimane pur sempre quello “ conseguenza” che anche se non necessariamente provato in quanto “ presunto o normale”, tuttavia deve pur sempre essere allegato dal richiedente, mentre, nella fattispecie,
l'appellante nulla ha allegato per rappresentare le ricadute pregiudizievoli patite, oltretutto, dagli atti introduttivi dei due gradi di giudizio risulta che l'odierno appellante dal decesso della donante ad oggi non ha abitato nell'appartamento oggetto di causa in quanto ha dichiarato di risiedere in Ispica nella via Brancati n.
3,P.1.
Spese Processuali.
La riforma della sentenza comporta la riforma della statuizione sulle prese giudiziali che vanno liquidate all'esito della lite secondo un criterio unico globale.
Nella fattispecie considerata la parziale soccombenza dell'appellante, rimasto soccombente sulla domanda di rimozione della canna fumaria, sussistono i presupposti per compensare di 1/3 le spese giudiziali dei due gradi di giudizio ponendo la restante frazione a carico solidale degli appellati e P_ [...]
Le spese di ctu, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a _2
carico dell'appellante per la misura di 1/3 e i restanti 2/3 a carico solidale di P_
e considerato che la ctu ha svolto un ruolo utile per
[...] _2
entrambe le parti. Le spese si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00) in applicazione dei valori minimi tabellari in considerazione della bassa complessità della lite.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Catania-seconda sezione civile- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 738/2022 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 466/2022 pubblicata l'11.4.22, così provvede:
1)in accoglimento dell'actio negatoria ex art. 949 c.c proposta da , Parte_1
condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ed in P_
particolare: all' eliminazione dei due serbatoi meglio descritti nella parte motiva,
23 collocati sulla terrazza di proprietà dell'appellante sita in Ispica nella Piazza SS
Annunziata n. 13 al catasto al foglio 90 part. 266 sub 5;
2) condanna al ripristino della condotta idrica incassata dell'appellante P_
che dal contatore esterno raggiunge i due serbatoi posti sulla terrazza di copertura, destinati a fornire acqua all'appartamento al primo piano;
3) in accoglimento della domanda spiegata in confessoria servitutis dichiara il diritto di ad attingere l'acqua dalla cisterna interrata posta al piano terra Parte_1
ubicata all'interno del vano garage-magazzino di proprietà ; P_
4) condanna al ripristino del collegamento idrico tra la cisterna posta P_
al piano terra ed i serbatoi indicati al superiore punto 2);
5)condanna e in solido fra loro, al pagamento delle CP_5 _2
spese processuali dell'intero giudizio in favore dell' appellante che liquida, nella ridotta misura di 2/3, per il primo grado in complessivi € 1.693,34 ( € 306,67 per la fase di studio, € 259,34 per la fase introduttiva, € 560,00 per la fase istruttoria, €
567,33 per la fase decisionale) e per il presente grado, in complessivi € 1.937,34 (
€ 378,00 per la fase di studio, € 307,33 per la fase introduttiva, € 614,67 per la fase di trattazione, € 637,34per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive di iscrizione a ruolo.
6) Pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in atti, a carico dell'appellante nella misura di 1/3 ed i restanti 2/3 a carico solidale di P_
e _2
Conferma le restanti statuizioni.
Così deciso il 3 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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