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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1901643/2008 avente ad oggetto: "divisione di beni caduti in successione" e vertente
TRA
, nata a [...] il 07 Novembre. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti 1957 (C.F. C.F. 1
Michele Cerabino (PEC Email_1
Giuseppina Cioffi (PEC) Email_2 giusta mandato apposto a margine dell'atto di citazione, nonché elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni attrice
E Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C. F.
[...]
nato a [...] il C.F. 2 ), Controparte_2
24/10/1972 ed ivi residente a[...] (C. F. [...] C.F. 3 ), CP_3 nato a [...] il [...] e residente in [...] (C. F. [...]
, nata a [...] il C.F._4 ), Controparte_4
22/11/1944 e residente in [...] al Corso Italia n. 411 (C. F.
و nata a [...] Codice Fiscale_5 ), Controparte_5
(CE) il 13/09/1946 e residente in [...]alla Via Don Giorgio Bigongiari n.
155 (C. F. Codice Fiscale_6 Parte_2 nata a [...] "
(CE) il 04/05/1950 e residente in [...] alla Via Massimo
"D'Azeglio n. 27 (C. F. Codice Fiscale_7 ), Parte_3 nata a [...] il Firmato Da: MICHELE CERABINO Emesso Da:
INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#:
C.F. 8 2 13/02/1952 e residente in [...]
Controparte_6 nato a [...] (C. F. Codice Fiscale_9 و
(CE) il 27/01/1954 e residente in [...] al Parco Marina interno 25 (C. F. Codice Fiscale_10 ) e Controparte_7 nato
a Casaluce (CE) il 20/01/1956 e residente in [...] al Corso
Italia n. 7 (C. F. Codice Fiscale_11
convenuti contumaci
Conclusioni: come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/05/2008 la sig.ra Parte_1
deducendo di essere titolare, unitamente ai sigg.ri CP_8 CP_4
Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6
[...] و
, della quota pari ad un ottavo pro-indiviso Controparte_7
[...] e della piena proprietà dell'appartamento sito in Casaluce (CE) alla Via
Giacomo Matteotti n. 73, riportato in catasto al Foglio 9, particella 291 sub 1, citava gli stessi in giudizio, chiedendo, in via istruttoria, disporsi C.T.U.
Dopo l'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione a tutti i convenuti, questi ultimi non si costituivano e ne veniva dichiarata la loro contumacia.
Quindi, l'attrice provvedeva a far trascrivere la domanda giudiziale e produceva i documenti di cui all'ordinanza emessa dal Giudice in data
07/07/2009.
Il Giudice, accertata la presenza di creditori ipotecari di alcuni dei condividendi, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, che venivano pertanto regolarmente citati in giudizio da parte attrice per l'udienza del 13/05/2010.
Con comparsa del 22/04/2010, si costituiva in giudizio la s.p.a. CP_9
[...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Successivamente veniva disposta ed espletata la Consulenza Tecnica di ufficio richiesta dall'attrice.
A seguito del decesso del convenuto sig. CP_8 il Giudice,
dichiarava l'interruzione del giudizio.
La sig.ra quindi, riassumeva il giudizio nei Parte_1
confronti dei sigg.ri Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 و " Controparte_7 nonché degli eredi Parte_3 Controparte_6
,
del sig. CP 8 sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
,
,
CP_3
Con ordinanza del 22/12/2015 il Giudice disponeva la vendita dell'immobile de quo delegando il Notaio Persona_1
Tuttavia, il Giudice, con ordinanza del 17/05/2021, considerato di aver invitato più volte il delegato alla vendita, dott. Per_1 a relazionare
, sullo stato delle operazioni di vendita e tenuto conto del fatto che il delegato non aveva fornito riscontro a quanto richiesto dal giudice, revocava dall'incarico il suddetto e nominava in sua sostituzione l'avv.to
Lucio Basilone, a cui conferiva, con l'ordinanza del 15/10/2021, la delega per il compimento delle operazioni di vendita.
L'esperimento di vendita del 10/03/2022 andava a buon fine e l'immobile di cui si controverte veniva aggiudicato alla somma di euro 43.200,00.
Il Giudice in data 30/09/2022 emetteva il decreto di trasferimento dell'immobile stesso. La causa, quindi, subiva diversi rinvii fino all'assegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato alla data del
20.3.2025; all'udienza del 13/05/2025 durante la quale il difensore di parte attrice chiedeva approvarsi e dichiararsi esecutivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile, redatto dal professionista delegato in data 24/04/2025, nonché rinviarsi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, quindi, rinviava la causa per la decisione all'udienza del
17/06/2025, con termine per note scritte fino al giorno dell'udienza, assegnando termine per note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
In via preliminare va dato atto che con atto di intervento del 06/06/2025, interveniva in giudizio l' che, pur Controparte_10
dichiarando di non volere farsi parte attiva nel procedimento in epigrafe, chiedeva di essere ammessa in qualità di creditrice, alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile per l'importo di € 70.932,34, oltre a €
598,00 relative a spese legali per intervento.
In corso di causa parte attrice aderiva al progetto di distribuzione della somma ricavata, come documentato in atti. di seguito riportato:alcuna contestazione veniva formulata in merito al suindicato progetto, attesa anche la contumacia dei convenuti. Va dichiarato inammissibile l'intervento dell' Controparte_10 Ed invero, ai sensi dell'art. 565
c.p.c. i creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.
Sicché, essendo l'intervento dell' Controparte_10
successivo all'udienza del 13/05/2025, in cui ex art. 596 del c.p.c. veniva approvato il progetto di distribuzione del ricavato, la stessa non può essere ammessa, in qualità di creditrice, alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, laddove si legge che il limite temporale ultimo di cui all'art. 565 c.p.c. dell'intervento tardivo del creditore chirografario è
"prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo (Cass. civ. n. 6432/2015).
Neppure può trovare accoglimento la richiesta formulata dall'avv. Michele
Cerabino in merito alle spese in prededuzione, quale anticipatario delle stesse, che lo stesso asserisce ammontino a euro 12.813,62, atteso che le stesse non risultano documentate.
Va, pertanto, approvato il progetto di distribuzione come in atti depositato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_1
contro
Controparte_1
CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2 " و
Controparte_7 così provvede: Parte_3
[...] Controparte_6 و
accoglie la domanda proposta da parte attrice e dispone lo scioglimento della comunione tra le parti in causa relativamente all'immobile sito in Casaluce (CE) alla Via G. Matteotti n. 73, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Casaluce al foglio 9, particella 291 sub 1;
dichiara esecutivo il progetto di riparto come sopra riportato;
dispone l'assegnazione delle somme ivi indicate all'avv. Lucio
-
Basilone, nonché ai condividenti come sopra indicati;
pone a carico dei convenuti le spese legali che si liquidano in euro
-
4.380,35 oltre accessori come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1901643/2008 avente ad oggetto: "divisione di beni caduti in successione" e vertente
TRA
, nata a [...] il 07 Novembre. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti 1957 (C.F. C.F. 1
Michele Cerabino (PEC Email_1
Giuseppina Cioffi (PEC) Email_2 giusta mandato apposto a margine dell'atto di citazione, nonché elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni attrice
E Controparte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C. F.
[...]
nato a [...] il C.F. 2 ), Controparte_2
24/10/1972 ed ivi residente a[...] (C. F. [...] C.F. 3 ), CP_3 nato a [...] il [...] e residente in [...] (C. F. [...]
, nata a [...] il C.F._4 ), Controparte_4
22/11/1944 e residente in [...] al Corso Italia n. 411 (C. F.
و nata a [...] Codice Fiscale_5 ), Controparte_5
(CE) il 13/09/1946 e residente in [...]alla Via Don Giorgio Bigongiari n.
155 (C. F. Codice Fiscale_6 Parte_2 nata a [...] "
(CE) il 04/05/1950 e residente in [...] alla Via Massimo
"D'Azeglio n. 27 (C. F. Codice Fiscale_7 ), Parte_3 nata a [...] il Firmato Da: MICHELE CERABINO Emesso Da:
INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#:
C.F. 8 2 13/02/1952 e residente in [...]
Controparte_6 nato a [...] (C. F. Codice Fiscale_9 و
(CE) il 27/01/1954 e residente in [...] al Parco Marina interno 25 (C. F. Codice Fiscale_10 ) e Controparte_7 nato
a Casaluce (CE) il 20/01/1956 e residente in [...] al Corso
Italia n. 7 (C. F. Codice Fiscale_11
convenuti contumaci
Conclusioni: come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/05/2008 la sig.ra Parte_1
deducendo di essere titolare, unitamente ai sigg.ri CP_8 CP_4
Controparte_5 Parte_2 Parte_3 CP_6
[...] و
, della quota pari ad un ottavo pro-indiviso Controparte_7
[...] e della piena proprietà dell'appartamento sito in Casaluce (CE) alla Via
Giacomo Matteotti n. 73, riportato in catasto al Foglio 9, particella 291 sub 1, citava gli stessi in giudizio, chiedendo, in via istruttoria, disporsi C.T.U.
Dopo l'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione a tutti i convenuti, questi ultimi non si costituivano e ne veniva dichiarata la loro contumacia.
Quindi, l'attrice provvedeva a far trascrivere la domanda giudiziale e produceva i documenti di cui all'ordinanza emessa dal Giudice in data
07/07/2009.
Il Giudice, accertata la presenza di creditori ipotecari di alcuni dei condividendi, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, che venivano pertanto regolarmente citati in giudizio da parte attrice per l'udienza del 13/05/2010.
Con comparsa del 22/04/2010, si costituiva in giudizio la s.p.a. CP_9
[...] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Successivamente veniva disposta ed espletata la Consulenza Tecnica di ufficio richiesta dall'attrice.
A seguito del decesso del convenuto sig. CP_8 il Giudice,
dichiarava l'interruzione del giudizio.
La sig.ra quindi, riassumeva il giudizio nei Parte_1
confronti dei sigg.ri Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 و " Controparte_7 nonché degli eredi Parte_3 Controparte_6
,
del sig. CP 8 sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
,
,
CP_3
Con ordinanza del 22/12/2015 il Giudice disponeva la vendita dell'immobile de quo delegando il Notaio Persona_1
Tuttavia, il Giudice, con ordinanza del 17/05/2021, considerato di aver invitato più volte il delegato alla vendita, dott. Per_1 a relazionare
, sullo stato delle operazioni di vendita e tenuto conto del fatto che il delegato non aveva fornito riscontro a quanto richiesto dal giudice, revocava dall'incarico il suddetto e nominava in sua sostituzione l'avv.to
Lucio Basilone, a cui conferiva, con l'ordinanza del 15/10/2021, la delega per il compimento delle operazioni di vendita.
L'esperimento di vendita del 10/03/2022 andava a buon fine e l'immobile di cui si controverte veniva aggiudicato alla somma di euro 43.200,00.
Il Giudice in data 30/09/2022 emetteva il decreto di trasferimento dell'immobile stesso. La causa, quindi, subiva diversi rinvii fino all'assegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato alla data del
20.3.2025; all'udienza del 13/05/2025 durante la quale il difensore di parte attrice chiedeva approvarsi e dichiararsi esecutivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile, redatto dal professionista delegato in data 24/04/2025, nonché rinviarsi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, quindi, rinviava la causa per la decisione all'udienza del
17/06/2025, con termine per note scritte fino al giorno dell'udienza, assegnando termine per note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
In via preliminare va dato atto che con atto di intervento del 06/06/2025, interveniva in giudizio l' che, pur Controparte_10
dichiarando di non volere farsi parte attiva nel procedimento in epigrafe, chiedeva di essere ammessa in qualità di creditrice, alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile per l'importo di € 70.932,34, oltre a €
598,00 relative a spese legali per intervento.
In corso di causa parte attrice aderiva al progetto di distribuzione della somma ricavata, come documentato in atti. di seguito riportato:alcuna contestazione veniva formulata in merito al suindicato progetto, attesa anche la contumacia dei convenuti. Va dichiarato inammissibile l'intervento dell' Controparte_10 Ed invero, ai sensi dell'art. 565
c.p.c. i creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.
Sicché, essendo l'intervento dell' Controparte_10
successivo all'udienza del 13/05/2025, in cui ex art. 596 del c.p.c. veniva approvato il progetto di distribuzione del ricavato, la stessa non può essere ammessa, in qualità di creditrice, alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, laddove si legge che il limite temporale ultimo di cui all'art. 565 c.p.c. dell'intervento tardivo del creditore chirografario è
"prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo (Cass. civ. n. 6432/2015).
Neppure può trovare accoglimento la richiesta formulata dall'avv. Michele
Cerabino in merito alle spese in prededuzione, quale anticipatario delle stesse, che lo stesso asserisce ammontino a euro 12.813,62, atteso che le stesse non risultano documentate.
Va, pertanto, approvato il progetto di distribuzione come in atti depositato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_1
contro
Controparte_1
CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2 " و
Controparte_7 così provvede: Parte_3
[...] Controparte_6 و
accoglie la domanda proposta da parte attrice e dispone lo scioglimento della comunione tra le parti in causa relativamente all'immobile sito in Casaluce (CE) alla Via G. Matteotti n. 73, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Casaluce al foglio 9, particella 291 sub 1;
dichiara esecutivo il progetto di riparto come sopra riportato;
dispone l'assegnazione delle somme ivi indicate all'avv. Lucio
-
Basilone, nonché ai condividenti come sopra indicati;
pone a carico dei convenuti le spese legali che si liquidano in euro
-
4.380,35 oltre accessori come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli