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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3181/2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Rosa Di Caprio, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata l'[...] a [...] (avv. Dimitri Monetti, giusta procura CP_1
in atti) parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha dedotto: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 2/5/1999 in ES (BN); che nel CP_1
gennaio 2009 i coniugi hanno adottato (17/11/2008); che, a seguito del venir Persona_1
meno dell'affectio coniugalis in data 13/12/2017 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione e che, con provvedimento dello stesso Tribunale, sono state modificate le
p. 1/3 condizioni pattuite limitatamente al regime di affido e mantenimento del minore che, Per_1
fermo restando l'affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, è stato collocato prevalentemente presso il padre con obbligo della madre di corrispondere un mantenimento mensile nella misura di €.100 (da corrispondere a entro il giorno 20 di ogni Controparte_2
mese), oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Su tali premesse, parte ricorrente, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge, ed ha chiesto disporsi, altresì,
l'elevazione ad €.400 dell'assegno di mantenimento a carico di in favore del CP_1
minore, essendo aumentate le esigenze dello stesso in considerazione dell'intervenuta età adolescenziale. Si è costituita in giudizio parte resistente che non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto “l'affido esclusivo del minore all'esito del riconoscimento Per_1
dell'assegno; in subordine, l'affidamento condiviso”. Invero, non allegava alcun elemento a sostegno della richiesta di affido esclusivo.
Con ordinanza presidenziale del 29/12/2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre;
mantenimento a carico di in favore del figlio di €.100 mensili. CP_1
All'udienza del 7/3/2023 le parti hanno chiesto la decisione sullo status, pertanto, con sentenza non definitiva nr. 619/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 2/5/1999 in ES (BN) e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso.
2. Ciò posto, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto intese contenute nell'accordo depositato in data 9/7/2025, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- “il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma si indica Persona_1
quale residenza privilegiata l'abitazione del padre, presso il quale sarà prevalentemente collocato;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio , tenuto conto dell'età adolescenziale dello Per_1
stesso, ogni qual volta che lo stesso vorrà, considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- la madre potrà concordare con il figlio gli incontri infrasettimanali, quelli dei weekends, nonché le festività e le ferie estive;
- si impegna, ove possibile, a provvedere ad ogni esigenza del minore CP_1 Per_1
quando quest'ultimo è con la stessa, sia relativamente all'abbigliamento necessario che per ogni attività utile al minore;
p. 2/3 - i genitori, nell'interesse del figlio, si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, seguendo le inclinazioni naturali del figlio. Ogni decisione di rilievo relativa all'educazione, istruzione
e salute dello stesso verrà concordata tra i genitori;
- quale genitore non collocatario, verserà a mensilmente CP_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari ad €.200; Per_1
- le parti concordano lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito per atto del Notaio Per_2
in data 17/1/2013 per. Nr. 89783/19371, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
[...]
Benevento in data 13/2/2013 al nr. 1417, con conseguente revoca del vincolo di indisponibilità dei relativi immobili;
- le parti accettano reciprocamente i suddetti patti, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio compresa la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da
e ad ogni pretesa, presente e futura, comunque connessa o derivante anche CP_1
implicitamente dalle stesse domande, segnatamente la richiesta relativa agli arretrati dell'assegno per il mantenimento per il figlio. Dichiarano vicendevolmente di non aver nulla a pretendere l'un l'altro, a qualsiasi titolo, ragione o causa”.
3. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi del figlio delle parti, che ha raggiunto il diciassettesimo anno di età, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione. Si dà atto che il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento in data 30/5/2025.
4. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o
[...] CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ES (BN) il 2/5/1999 tra e (atto nr. 10, parte II, Parte_1 CP_1
serie A, anno 1999), alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3181/2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Rosa Di Caprio, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata l'[...] a [...] (avv. Dimitri Monetti, giusta procura CP_1
in atti) parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/7/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato ha dedotto: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 2/5/1999 in ES (BN); che nel CP_1
gennaio 2009 i coniugi hanno adottato (17/11/2008); che, a seguito del venir Persona_1
meno dell'affectio coniugalis in data 13/12/2017 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione e che, con provvedimento dello stesso Tribunale, sono state modificate le
p. 1/3 condizioni pattuite limitatamente al regime di affido e mantenimento del minore che, Per_1
fermo restando l'affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, è stato collocato prevalentemente presso il padre con obbligo della madre di corrispondere un mantenimento mensile nella misura di €.100 (da corrispondere a entro il giorno 20 di ogni Controparte_2
mese), oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Su tali premesse, parte ricorrente, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge, ed ha chiesto disporsi, altresì,
l'elevazione ad €.400 dell'assegno di mantenimento a carico di in favore del CP_1
minore, essendo aumentate le esigenze dello stesso in considerazione dell'intervenuta età adolescenziale. Si è costituita in giudizio parte resistente che non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto “l'affido esclusivo del minore all'esito del riconoscimento Per_1
dell'assegno; in subordine, l'affidamento condiviso”. Invero, non allegava alcun elemento a sostegno della richiesta di affido esclusivo.
Con ordinanza presidenziale del 29/12/2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso il padre;
mantenimento a carico di in favore del figlio di €.100 mensili. CP_1
All'udienza del 7/3/2023 le parti hanno chiesto la decisione sullo status, pertanto, con sentenza non definitiva nr. 619/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 2/5/1999 in ES (BN) e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso.
2. Ciò posto, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto intese contenute nell'accordo depositato in data 9/7/2025, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti si sono accordate nel senso che:
- “il figlio minore, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma si indica Persona_1
quale residenza privilegiata l'abitazione del padre, presso il quale sarà prevalentemente collocato;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio , tenuto conto dell'età adolescenziale dello Per_1
stesso, ogni qual volta che lo stesso vorrà, considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- la madre potrà concordare con il figlio gli incontri infrasettimanali, quelli dei weekends, nonché le festività e le ferie estive;
- si impegna, ove possibile, a provvedere ad ogni esigenza del minore CP_1 Per_1
quando quest'ultimo è con la stessa, sia relativamente all'abbigliamento necessario che per ogni attività utile al minore;
p. 2/3 - i genitori, nell'interesse del figlio, si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, seguendo le inclinazioni naturali del figlio. Ogni decisione di rilievo relativa all'educazione, istruzione
e salute dello stesso verrà concordata tra i genitori;
- quale genitore non collocatario, verserà a mensilmente CP_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari ad €.200; Per_1
- le parti concordano lo scioglimento del fondo patrimoniale costituito per atto del Notaio Per_2
in data 17/1/2013 per. Nr. 89783/19371, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
[...]
Benevento in data 13/2/2013 al nr. 1417, con conseguente revoca del vincolo di indisponibilità dei relativi immobili;
- le parti accettano reciprocamente i suddetti patti, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio compresa la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da
e ad ogni pretesa, presente e futura, comunque connessa o derivante anche CP_1
implicitamente dalle stesse domande, segnatamente la richiesta relativa agli arretrati dell'assegno per il mantenimento per il figlio. Dichiarano vicendevolmente di non aver nulla a pretendere l'un l'altro, a qualsiasi titolo, ragione o causa”.
3. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi del figlio delle parti, che ha raggiunto il diciassettesimo anno di età, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione. Si dà atto che il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento in data 30/5/2025.
4. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o
[...] CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ES (BN) il 2/5/1999 tra e (atto nr. 10, parte II, Parte_1 CP_1
serie A, anno 1999), alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3