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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
– CF - nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via delle Palme n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GULISANO
SILVIA – CF - PEC - dalla quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme, alla via dei Brutii n. 90, elettivamente domiciliato in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio dell'avv. BELARDI TANIA – CF - PEC C.F._4 Email_2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/09/2025, premetteva che: - la NOa Parte_1
ha contratto matrimonio, in Lamezia Terme il 27.3.2013 iscritto nei Registri dello stato civile Parte_1
1 2
del Comune di Lamezia Terme al n. B P. 1 Uff. 1 anno 2013, con il NO;
- dal matrimonio Controparte_1 non sono nati figli;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- a nulla sono valsi i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda col deposito di un ricorso consensuale (vedi, in punto di fatto, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151, 1'comma, cod. civ.; ...ordinare al Comune di Lamezia Terme di Controparte_1 annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare sita a Lamezia Terme via delle Palme, 4, ove i coniugi hanno abitato per breve periodo, di proprietà di un soggetto terzo, resta nella disponibilità della NOa . Parte_1
2) La ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento e ad avanzare pretese economiche di qualunque natura.
Chiede - inoltre - all'lll.mo Giudice del Tribunale di Lamezia Terme che, decorso il termine previsto dall'art.
3 della Legge 1° dicembre L970 n.898, e previo passaggio in giudicato della Sentenza di separazione, si pronunci Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Lamezia Terme e il27.3.2013, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme al n. I P. 1 Uff. 1 anno 2013;
- ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Lamezia Terme via delle Palme, 4, ove i coniugi hanno abitato per breve periodo, di proprietà di un soggetto terzo, resta nella disponibilità della NOa;
Parte_1
2) La NOa rinuncia all'assegno di mantenimento e ad avanzare pretese economiche di Parte_1 qualunque natura” (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva, in data 10/11/2025, la parte resistente sig. , il quale si dichiarava disponibile Controparte_1 ad un mutamento del rito, con conversione della separazione, avviata come giudiziale, in consensuale, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
3) assegnare la casa familiare alla Sig.ra ; Parte_1
4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
. Parte_1
Con decreto del 2 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di GI della controversia in oggetto – disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 16/12/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il tutto a fronte di una
2 3
precisa richiesta avanzata in tal senso dal procuratore della parte resistente, anche in considerazione del perdurante stato detentivo di quest'ultimo, che aveva originariamente legittimato e reso anzi necessaria la comparizione in presenza e la tradizione del detto detenuto, con ordine rivolto alla relativa casa Circondariale
(vedi in atti).
Le parti, effettivamente, procedevano in tal senso, depositando telematicamente le note di trattazione scritta, rispettivamente in data 6 e 15 dicembre 2025, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e tra di esse del tutto identiche (cfr. conclusioni in atti).
All'esito di detta udienza, il Presidente – in qualità – viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 7 ottobre
2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni, sostanzialmente identiche, indicate dalle parti ciascuno nei propri scritti difensivi, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
2. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio civile, essendo stato annotato l'atto di matrimonio sui relativi Registri, parte I, notoriamente riservato ai matrimoni contratti in forma civile;
n.d.r.), ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
mesi sei in caso di accordo consensuale: n.d.r. – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei
3 4
coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) PRONUNCIA la separazione personale tra sig.ra – CF Parte_1 C.F._1
- nata a [...] il [...], e sig. – CF Controparte_1
- nato a [...] il [...] – matrimonio celebrato secondo il rito C.F._3 civile, in data 27/03/2013, in Lamezia Terme (CZ) - atto n. 8, P. I, uff. 1, anno 2013, Comune di
Lamezia Terme, alle seguenti condizioni:
a) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
c) in punto di mantenimento reciproco dei coniugi. CP_2
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO, per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius scioglimento del matrimonio civile;
n.d.r.), cumulativamente avanzata;
4) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 16/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 978 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
– CF - nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via delle Palme n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GULISANO
SILVIA – CF - PEC - dalla quale è C.F._2 Email_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme, alla via dei Brutii n. 90, elettivamente domiciliato in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio dell'avv. BELARDI TANIA – CF - PEC C.F._4 Email_2
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/09/2025, premetteva che: - la NOa Parte_1
ha contratto matrimonio, in Lamezia Terme il 27.3.2013 iscritto nei Registri dello stato civile Parte_1
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del Comune di Lamezia Terme al n. B P. 1 Uff. 1 anno 2013, con il NO;
- dal matrimonio Controparte_1 non sono nati figli;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
- a nulla sono valsi i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda col deposito di un ricorso consensuale (vedi, in punto di fatto, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151, 1'comma, cod. civ.; ...ordinare al Comune di Lamezia Terme di Controparte_1 annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare sita a Lamezia Terme via delle Palme, 4, ove i coniugi hanno abitato per breve periodo, di proprietà di un soggetto terzo, resta nella disponibilità della NOa . Parte_1
2) La ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento e ad avanzare pretese economiche di qualunque natura.
Chiede - inoltre - all'lll.mo Giudice del Tribunale di Lamezia Terme che, decorso il termine previsto dall'art.
3 della Legge 1° dicembre L970 n.898, e previo passaggio in giudicato della Sentenza di separazione, si pronunci Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, accogliendo le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Lamezia Terme e il27.3.2013, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme al n. I P. 1 Uff. 1 anno 2013;
- ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita a Lamezia Terme via delle Palme, 4, ove i coniugi hanno abitato per breve periodo, di proprietà di un soggetto terzo, resta nella disponibilità della NOa;
Parte_1
2) La NOa rinuncia all'assegno di mantenimento e ad avanzare pretese economiche di Parte_1 qualunque natura” (vedi conclusioni in atti).
Si costituiva, in data 10/11/2025, la parte resistente sig. , il quale si dichiarava disponibile Controparte_1 ad un mutamento del rito, con conversione della separazione, avviata come giudiziale, in consensuale, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) dichiarare la separazione dei coniugi;
3) assegnare la casa familiare alla Sig.ra ; Parte_1
4) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
. Parte_1
Con decreto del 2 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di GI della controversia in oggetto – disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 16/12/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il tutto a fronte di una
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precisa richiesta avanzata in tal senso dal procuratore della parte resistente, anche in considerazione del perdurante stato detentivo di quest'ultimo, che aveva originariamente legittimato e reso anzi necessaria la comparizione in presenza e la tradizione del detto detenuto, con ordine rivolto alla relativa casa Circondariale
(vedi in atti).
Le parti, effettivamente, procedevano in tal senso, depositando telematicamente le note di trattazione scritta, rispettivamente in data 6 e 15 dicembre 2025, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e tra di esse del tutto identiche (cfr. conclusioni in atti).
All'esito di detta udienza, il Presidente – in qualità – viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 7 ottobre
2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni, sostanzialmente identiche, indicate dalle parti ciascuno nei propri scritti difensivi, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
2. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio civile, essendo stato annotato l'atto di matrimonio sui relativi Registri, parte I, notoriamente riservato ai matrimoni contratti in forma civile;
n.d.r.), ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
mesi sei in caso di accordo consensuale: n.d.r. – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei
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coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) PRONUNCIA la separazione personale tra sig.ra – CF Parte_1 C.F._1
- nata a [...] il [...], e sig. – CF Controparte_1
- nato a [...] il [...] – matrimonio celebrato secondo il rito C.F._3 civile, in data 27/03/2013, in Lamezia Terme (CZ) - atto n. 8, P. I, uff. 1, anno 2013, Comune di
Lamezia Terme, alle seguenti condizioni:
a) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ASSEGNA la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
c) in punto di mantenimento reciproco dei coniugi. CP_2
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO, per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius scioglimento del matrimonio civile;
n.d.r.), cumulativamente avanzata;
4) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 16/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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