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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna ha pronunziato – all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
- la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 551/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in C/DA VERDU' 15 98068 C.F._1
SAN PIERO PATTI ITALIA presso lo studio dell'Avv. BIONDO ENZO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: ME AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 16.03.2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità in misura pari o superiore al 74% al fine della corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 L.118/1971; che visitato in data
23.05.2022 era stato riconosciuto: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%”, con una percentuale di invalidità riconosciuta pari al 60% e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992; che pertanto aveva depositato in data 04.11.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 3893/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , Persona_1
aveva confermato il parere reso dalla Commissione medica . CP_1
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28.05.202 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale introdotta con ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
2 Ed invero, il c.t.u. nominato, Dott. , ha chiaramente illustrato al Persona_2
giudicante la condizione clinica di descrivendo Parte_1
dettagliatamente le patologie da cui lo stesso risulta affetto e concludendo: “In base alle conclusioni suesposte, (e secondo le tabelle di cui D/M del 05.02.92) si ritiene che il SIG.OR AO si può considerare affetto da Pt_1
patologie tali da renderlo invalido nella misura del 80% (OTTANTA PER
CENTO) dell'invalidità totale A PARTIRE DA NOVEMBRE 2023.” (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è soggetto invalido nella misura Parte_1 del 80%, requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Novembre 2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa ed a quella del deposito del ricorso per AT, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio di
ATO.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della
3 prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Vanno compensate anche metà delle spese del presente giudizio.
La restante parte va posta a carico dell' in favore di parte ricorrente, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore della causa ex art. 13 c.p.c. parametri minimi ex DM 55/2014 e ss. modificazioni;
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 27.02.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura del 80%, Parte_1 requisito sanitario utile per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal Novembre 2023;
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna della prestazione;
- Compensa le spese di lite relative alla fase di AT;
- Compensa metà delle spese della presente fase;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle metà CP_1 delle spese di lite della presente fase che liquida in complessivi € 1348,50 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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