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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2439/2021 depositato il 03/11/2021
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742151154630-2017 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2439/2021 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 660/11/2021 della CTP di Bari, depositata il 19/05/2021, di accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate nella somma complessiva di € 150,00, proposto dalla società contribuente “Resistente_1 s.n.c.”, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo al mancato versamento della tassa automobilistica anno 2017 relativamente al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La società “Resistente_1 s.n.c.” non sio è costituita in appello.
All'adunanza in camera di consiglio del 22/10/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è fondato.
Osserva il Collegio che presupposto fondamentale per ottenere l'interruzione del pagamento, da parte delle imprese abilitate al commercio delle auto, è rappresentato dal fatto che, al momento del ritiro del veicolo, più precisamente della presa in carico dell'automezzo, vi sia una tassa automobilistica regolarmente pagata in corso di validità.
La tassa automobilistica relativa a detto autoveicolo aveva validità per il periodo gennaio 2016 - dicembre
2016. Invece, la società contribuente ha acquistato la proprietà dell'autoveicolo in data posteriore a detta scadenza, vale a dire il 09/01/2017, giorno in cui era già sorta l'obbligazione tributaria per il periodo gennaio
2017 – dicembre 2017.
Ciò posto, il presupposto d'imposta era già maturato in capo alla società contribuente che, a partire dal giorno dell'acquisto (09/01/2017), era tenuta al pagamento della relativa imposta.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2439/2021 depositato il 03/11/2021
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 742151154630-2017 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio. Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2439/2021 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 660/11/2021 della CTP di Bari, depositata il 19/05/2021, di accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate nella somma complessiva di € 150,00, proposto dalla società contribuente “Resistente_1 s.n.c.”, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, relativo al mancato versamento della tassa automobilistica anno 2017 relativamente al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La società “Resistente_1 s.n.c.” non sio è costituita in appello.
All'adunanza in camera di consiglio del 22/10/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è fondato.
Osserva il Collegio che presupposto fondamentale per ottenere l'interruzione del pagamento, da parte delle imprese abilitate al commercio delle auto, è rappresentato dal fatto che, al momento del ritiro del veicolo, più precisamente della presa in carico dell'automezzo, vi sia una tassa automobilistica regolarmente pagata in corso di validità.
La tassa automobilistica relativa a detto autoveicolo aveva validità per il periodo gennaio 2016 - dicembre
2016. Invece, la società contribuente ha acquistato la proprietà dell'autoveicolo in data posteriore a detta scadenza, vale a dire il 09/01/2017, giorno in cui era già sorta l'obbligazione tributaria per il periodo gennaio
2017 – dicembre 2017.
Ciò posto, il presupposto d'imposta era già maturato in capo alla società contribuente che, a partire dal giorno dell'acquisto (09/01/2017), era tenuta al pagamento della relativa imposta.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025