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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NZ AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. SALTELLI ANDREA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
C.F.: (deceduta), Controparte_1 CodiceFiscale_2
, C.F: , Parte_2 CodiceFiscale_3
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_4
, C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_5 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ERAMO GIUSEPPE e presso il suo studio elettivamente domiciliati , convenuti
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato in data 28.09.2018, l'attrice , Parte_1 chiamava in causa la convenuta deducendo: Controparte_1
1 “1) che il giorno 04/12/2017, la SI.ra si recava, in compagnia del marito, presso Parte_1 l'abitazione della figlia, SI.ra , sita all'interno del “Residence Mammone”, in via Persona_1 Agnone Maggiore, Sora;
2) che detto Residence, composto da diversi appartamenti, tutti ceduti in locazione per uso abitazione, compreso quello della SI.ra , sono di proprietà della SI.ra Persona_1 CP_1
;
[...]
3) che, la SI.ra andando via dalla casa della figlia, quando ormai era già sera, Parte_1 inciampava in alcuni mattoni del marciapiede del Residence che erano usciti dalla loro sede creando una insidia ancor più perché in quel punto non vi era una adeguata illuminazione;
4) che l'odierna Attrice, inciampando, cadeva rovinosamente a terra e per tale ragione veniva tempestivamente trasportata presso il vicino pronto soccorso di Sora dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura base falange prossimale V dito mano dx” con prognosi gg clin. 30 S.C. (doc. 1) e in data 07/12/2017, la SI.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico con Parte_1 apposizione di un supporto interno;
5) che con raccomandata a.r. del 14/12/2017 (doc. 2), l'Attrice chiedeva alla Convenuta, quale proprietaria dell'immobile, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
6) che la SI.ra con missiva del 22/01/2018, a firma dell'Avv. Giuseppe Eramo, CP_1 negava ogni responsabilità poiché “non vivendo le predetto stabile ..non poteva certamente essere al corrente della presunta insidia”; pertanto, invitava a rivolgere ogni lamentela e/o richiesta all' Amministratore Geom. che si occupava della gestione del Residence (doc. 3); CP_3
7) che, la SI.ra inoltrava a mezzo e-mail la detta richiesta di risarcimento Parte_1 all'Amministratore (doc. 4) – come suggerito dalla SI.ra – ma questi rispondeva CP_1 negando la presenza dell'insidia che aveva causato il sinistro per cui è causa (doc. 5);
8) che, con e-mail del 22/02/2018 (doc. 6) si diffidava ancora una volta la SI.ra CP_1 rinnovando la richiesta di risarcimento e con e-mail del 02/03/2018 (doc. 7) si contestava fermamente il contenuto della comunicazione pervenuta dall' Amministratore evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, il dissesto del marciapiede sul quale era caduta la
SI.ra era stato verificato e confermato anche da numerosi condomini e si inviava, in una Parte_1 alla e-mail, copiosa documentazione fotografica che ritraeva la buca e i mattoni sollevati;
purtroppo entrambe le comunicazioni rimanevano, inspiegabilmente, senza alcun riscontro da parte dei rispettivi destinatari;
9) che, per mero spirito conciliativo e al fine di evitare il giudizio che ci impegna, l'odierna Attrice si rivolgeva all'organismo di mediazione Informediate nella speranza di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, ma la SI.ra regolarmente invitata all'incontro CP_1 tenutosi innanzi all'incaricato mediatore, SI.ra , non compariva e nessuno Persona_2 partecipava all'incontro per suo conto, per tale ragione veniva redatto verbale negativo (doc. 8);
10) che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi solo ed esclusivamente alla SI.ra nella qualità di proprietaria dell'intero immobile, compreso, quindi, Controparte_1 anche il marciapiede sul quale si era creata l'insidia per cui è causa” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
Sulla base delle suestese premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate in fase conclusionale:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra a causa Parte_1 del sinistro de quo sono pari ad € 14.900,62 o alla somma ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è solo ed esclusivamente dei SIg. e proprietari dell'immobile dove si è verificato il sinistro, Parte_3 Controparte_2 e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire i suddetti danni corrispondendo alla SI.ra
la somma di € 14.900,62, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano come segue: compenso tabellare € 5.077,00, totale variazioni in aumento + € 1.523,10, spese generali (15% sul compenso totale) € 990,02, cassa Avvocati (4%) € 303,60, totale €
2 7.893,72” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) in via pregiudiziale accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della SI.ra e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di Controparte_1 rito.
B) nel merito: - dichiarare inesistente il fatto storico contestato e la relativa dinamica, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
- accertato eventualmente esistente l'infortunio lamentato dall'attrice, dichiarare l'assenza di responsabilità della SI.ra per sussistenza Controparte_1 del caso fortuito, inteso come la riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata;
C) nel merito, ma in via gradata: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente e maggioritaria dell'attrice e, per l'effetto, graduare adeguatamente il grado di colpa della stessa e, di conseguenza, limitare l'eventuale condanna risarcitoria della SI.ra in favore di costei all'ipotetica e comunque minoritaria, responsabilità della Controparte_1 convenuta medesima;
D) in subordine: accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivo e non provato, diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. Salvis juribus" (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, il giudizio -interrotto a causa del decesso della convenuta veniva ritualmente riassunto nei confronti di Controparte_1 [...]
figlia della sul presupposto che la prima fosse Parte_2 Controparte_1 l'erede di quest'ultima.
-Con comparsa del 28.12.2021 si costituiva ed eccepiva Parte_2 la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo lei l'erede della in CP_1 riferimento ai luoghi di causa, bensì i nipoti, e Parte_3 Controparte_2 come da testamento pubblico del 30.10.20 a cura del Notaio a Isola del Liri, per cui Per_3 concludeva per la estromissione dal giudizio con il favore delle spese.
-Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 24.01.22, notificato il
07.02.22, citava i predetti nipoti, e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 concludendo per la richiesta di condanna al risarcimento danni solo contro questi ultimi.
-Si costituivano in giudizio e riportandosi agli scritti Parte_3 CP_2 precedenti, curati per conto della loro dante causa eccepivano Controparte_1
l'inesistenza del fatto storico dedotto dall'attrice o, comunque, l'assenza di responsabilità in capo a e, per essa, ai suoi aventi causa, per sussistenza del caso Controparte_1 fortuito e per la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa e imprudente dell'attrice stessa.
-Espletate le prove orali e la CTU medico-legale, rassegnate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previa concessione dei termini per note difensive conclusionali ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
3 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va rilevato che le doglianze dell'attrice circa i fatti e i danni subiti per come rappresentati e innanzi trascritti, non hanno trovato puntuale conferma nel corso del giudizio, non tanto per la caduta e le lesioni subite dalla effettivamente sussistenti, quanto per l'assenza Parte_1 del nesso di causalità.
Ritiene questo giudice che non è stata raggiunta la prova che la sia Parte_1 effettivamente caduta per causa del marciapiede sconnesso o, meglio, per aver inciampato su mattoni del marciapiede sconnesso.
Tutti i testi escussi hanno affermato di averla già trovata a terra, dunque, non è dato sapere se l'attrice ha perso l'equilibrio perché effettivamente aveva inciampato sui mattoni del marciapiede sconnesso o per altri motivi, atteso che al momento della caduta, nessuno l'ha vista. Inoltre, ai fini della presente decisione, rileva anche la conoscenza del luogo ove è avvenuto il sinistro. E invero, se il marciapiede era dissestato da tempo -come affermato dai testi- e se l'attrice conosceva lo stato dei luoghi, perché vi si recava per andare a trovare la propria figlia che abitava in quella struttura, ben poteva l'attrice evitare di camminare proprio in quel punto o quanto meno avrebbe dovuto prestare la massima attenzione.
Al riguardo, la Giurisprudenza fornita da parte convenuta -che si condivide ai fini della presente decisione- precisa che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, il concorso interrompe il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di pericolo e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
E nemmeno può addebitarsi ai convenuti la responsabilità sulla mancanza di illuminazione, perché proprio la figlia della -sua teste- ha affermato che le Parte_1 lampadine le cambiavano gli stessi condomini, confermando le dichiarazioni dell'Amministratore del Condominio, , in sede di escussione testimoniale. CP_3
In definitiva, la convenuta proprietaria e dante causa, e oggi CP_1 Parte_3
e non possono ritenersi responsabili per i fatti lamentati dalla
[...] CP_2 Parte_1 per cui, secondo questo decidente, la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente respinte o assorbite dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Quanto alle spese di giudizio, anche di CTU, già liquidate con separato
4 provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza
Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NZ AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
+ ALTRI, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta la domanda per quanto in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche di
CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 23/06/2025
Il GIUDICE
NZ AL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico NZ AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. SALTELLI ANDREA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
C.F.: (deceduta), Controparte_1 CodiceFiscale_2
, C.F: , Parte_2 CodiceFiscale_3
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_4
, C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_5 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ERAMO GIUSEPPE e presso il suo studio elettivamente domiciliati , convenuti
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato in data 28.09.2018, l'attrice , Parte_1 chiamava in causa la convenuta deducendo: Controparte_1
1 “1) che il giorno 04/12/2017, la SI.ra si recava, in compagnia del marito, presso Parte_1 l'abitazione della figlia, SI.ra , sita all'interno del “Residence Mammone”, in via Persona_1 Agnone Maggiore, Sora;
2) che detto Residence, composto da diversi appartamenti, tutti ceduti in locazione per uso abitazione, compreso quello della SI.ra , sono di proprietà della SI.ra Persona_1 CP_1
;
[...]
3) che, la SI.ra andando via dalla casa della figlia, quando ormai era già sera, Parte_1 inciampava in alcuni mattoni del marciapiede del Residence che erano usciti dalla loro sede creando una insidia ancor più perché in quel punto non vi era una adeguata illuminazione;
4) che l'odierna Attrice, inciampando, cadeva rovinosamente a terra e per tale ragione veniva tempestivamente trasportata presso il vicino pronto soccorso di Sora dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura base falange prossimale V dito mano dx” con prognosi gg clin. 30 S.C. (doc. 1) e in data 07/12/2017, la SI.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico con Parte_1 apposizione di un supporto interno;
5) che con raccomandata a.r. del 14/12/2017 (doc. 2), l'Attrice chiedeva alla Convenuta, quale proprietaria dell'immobile, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
6) che la SI.ra con missiva del 22/01/2018, a firma dell'Avv. Giuseppe Eramo, CP_1 negava ogni responsabilità poiché “non vivendo le predetto stabile ..non poteva certamente essere al corrente della presunta insidia”; pertanto, invitava a rivolgere ogni lamentela e/o richiesta all' Amministratore Geom. che si occupava della gestione del Residence (doc. 3); CP_3
7) che, la SI.ra inoltrava a mezzo e-mail la detta richiesta di risarcimento Parte_1 all'Amministratore (doc. 4) – come suggerito dalla SI.ra – ma questi rispondeva CP_1 negando la presenza dell'insidia che aveva causato il sinistro per cui è causa (doc. 5);
8) che, con e-mail del 22/02/2018 (doc. 6) si diffidava ancora una volta la SI.ra CP_1 rinnovando la richiesta di risarcimento e con e-mail del 02/03/2018 (doc. 7) si contestava fermamente il contenuto della comunicazione pervenuta dall' Amministratore evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, il dissesto del marciapiede sul quale era caduta la
SI.ra era stato verificato e confermato anche da numerosi condomini e si inviava, in una Parte_1 alla e-mail, copiosa documentazione fotografica che ritraeva la buca e i mattoni sollevati;
purtroppo entrambe le comunicazioni rimanevano, inspiegabilmente, senza alcun riscontro da parte dei rispettivi destinatari;
9) che, per mero spirito conciliativo e al fine di evitare il giudizio che ci impegna, l'odierna Attrice si rivolgeva all'organismo di mediazione Informediate nella speranza di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, ma la SI.ra regolarmente invitata all'incontro CP_1 tenutosi innanzi all'incaricato mediatore, SI.ra , non compariva e nessuno Persona_2 partecipava all'incontro per suo conto, per tale ragione veniva redatto verbale negativo (doc. 8);
10) che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi solo ed esclusivamente alla SI.ra nella qualità di proprietaria dell'intero immobile, compreso, quindi, Controparte_1 anche il marciapiede sul quale si era creata l'insidia per cui è causa” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
Sulla base delle suestese premesse, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni, come meglio precisate in fase conclusionale:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla SI.ra a causa Parte_1 del sinistro de quo sono pari ad € 14.900,62 o alla somma ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è solo ed esclusivamente dei SIg. e proprietari dell'immobile dove si è verificato il sinistro, Parte_3 Controparte_2 e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire i suddetti danni corrispondendo alla SI.ra
la somma di € 14.900,62, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano come segue: compenso tabellare € 5.077,00, totale variazioni in aumento + € 1.523,10, spese generali (15% sul compenso totale) € 990,02, cassa Avvocati (4%) € 303,60, totale €
2 7.893,72” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva memoria conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente la convenuta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) in via pregiudiziale accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti della SI.ra e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di Controparte_1 rito.
B) nel merito: - dichiarare inesistente il fatto storico contestato e la relativa dinamica, e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
- accertato eventualmente esistente l'infortunio lamentato dall'attrice, dichiarare l'assenza di responsabilità della SI.ra per sussistenza Controparte_1 del caso fortuito, inteso come la riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata;
C) nel merito, ma in via gradata: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente e maggioritaria dell'attrice e, per l'effetto, graduare adeguatamente il grado di colpa della stessa e, di conseguenza, limitare l'eventuale condanna risarcitoria della SI.ra in favore di costei all'ipotetica e comunque minoritaria, responsabilità della Controparte_1 convenuta medesima;
D) in subordine: accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivo e non provato, diminuendo l'eventuale risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari di causa. Salvis juribus" (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, il giudizio -interrotto a causa del decesso della convenuta veniva ritualmente riassunto nei confronti di Controparte_1 [...]
figlia della sul presupposto che la prima fosse Parte_2 Controparte_1 l'erede di quest'ultima.
-Con comparsa del 28.12.2021 si costituiva ed eccepiva Parte_2 la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo lei l'erede della in CP_1 riferimento ai luoghi di causa, bensì i nipoti, e Parte_3 Controparte_2 come da testamento pubblico del 30.10.20 a cura del Notaio a Isola del Liri, per cui Per_3 concludeva per la estromissione dal giudizio con il favore delle spese.
-Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 24.01.22, notificato il
07.02.22, citava i predetti nipoti, e Parte_1 Parte_3 Controparte_2 concludendo per la richiesta di condanna al risarcimento danni solo contro questi ultimi.
-Si costituivano in giudizio e riportandosi agli scritti Parte_3 CP_2 precedenti, curati per conto della loro dante causa eccepivano Controparte_1
l'inesistenza del fatto storico dedotto dall'attrice o, comunque, l'assenza di responsabilità in capo a e, per essa, ai suoi aventi causa, per sussistenza del caso Controparte_1 fortuito e per la riconducibilità dell'evento alla condotta colposa e imprudente dell'attrice stessa.
-Espletate le prove orali e la CTU medico-legale, rassegnate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previa concessione dei termini per note difensive conclusionali ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
3 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va rilevato che le doglianze dell'attrice circa i fatti e i danni subiti per come rappresentati e innanzi trascritti, non hanno trovato puntuale conferma nel corso del giudizio, non tanto per la caduta e le lesioni subite dalla effettivamente sussistenti, quanto per l'assenza Parte_1 del nesso di causalità.
Ritiene questo giudice che non è stata raggiunta la prova che la sia Parte_1 effettivamente caduta per causa del marciapiede sconnesso o, meglio, per aver inciampato su mattoni del marciapiede sconnesso.
Tutti i testi escussi hanno affermato di averla già trovata a terra, dunque, non è dato sapere se l'attrice ha perso l'equilibrio perché effettivamente aveva inciampato sui mattoni del marciapiede sconnesso o per altri motivi, atteso che al momento della caduta, nessuno l'ha vista. Inoltre, ai fini della presente decisione, rileva anche la conoscenza del luogo ove è avvenuto il sinistro. E invero, se il marciapiede era dissestato da tempo -come affermato dai testi- e se l'attrice conosceva lo stato dei luoghi, perché vi si recava per andare a trovare la propria figlia che abitava in quella struttura, ben poteva l'attrice evitare di camminare proprio in quel punto o quanto meno avrebbe dovuto prestare la massima attenzione.
Al riguardo, la Giurisprudenza fornita da parte convenuta -che si condivide ai fini della presente decisione- precisa che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, il concorso interrompe il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di pericolo e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
E nemmeno può addebitarsi ai convenuti la responsabilità sulla mancanza di illuminazione, perché proprio la figlia della -sua teste- ha affermato che le Parte_1 lampadine le cambiavano gli stessi condomini, confermando le dichiarazioni dell'Amministratore del Condominio, , in sede di escussione testimoniale. CP_3
In definitiva, la convenuta proprietaria e dante causa, e oggi CP_1 Parte_3
e non possono ritenersi responsabili per i fatti lamentati dalla
[...] CP_2 Parte_1 per cui, secondo questo decidente, la domanda attrice non può essere accolta e viene rigettata.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzate dalle parti, devono ritenersi ragionevolmente respinte o assorbite dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Quanto alle spese di giudizio, anche di CTU, già liquidate con separato
4 provvedimento, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza
Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino NZ AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
+ ALTRI, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta la domanda per quanto in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche di
CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 23/06/2025
Il GIUDICE
NZ AL
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