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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 544/2023 R.G. promossa da
in persona del suo A.D. e legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra P.IVA_1 [...]
ed il , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fratini n.55, in forza di procura apposta in calce al ricorso in appello;
Pt_1
-Appellante=
nei confronti di
, con sede in Perugia – Ponte San Controparte_1
Giovanni, via San Bartolomeo n.79, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Marco P.IVA_2
Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura depositata in atti;
pagina 1 di 9 -Appellata=
e
in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede legale in Controparte_2
piazza San Francesco n.9, C.F. , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_3
dall'Avv. Lietta Calzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via
Bonazzi n.9, giusta Delibera di G.C. n.177 del 6.12.2023;
-Appellato=
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello ed alle note di precisazione;
per l'appellato come alle note scritte del 4.10.2024; Controparte_2
per l'appellata A.U.R.I. come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 26.9.2023 l' in persona del suo A.D. e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n.136/2023 emessa dal Tribunale
[...]
di Terni il 26.2.2023 con la quale, previo riconoscimento della giurisdizione del G.O., è
stata rigettata la domanda svolta dalla stessa appellante nei confronti dell' CP_1
(Autorità Umbria per i Rifiuti e Idrico) e del con condanna
[...] Controparte_2
dell'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti convenute in giudizio.
Ripercorsi i fatti che contraddistinguono il rapporto e lo svolgimento del processo,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per due ordini di motivi e specificatamente:
pagina 2 di 9 I) “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.52 del Disciplinare di
gara e degli artt. 11 e 12 dell'atto di transazione del 5 agosto 2015. Errata valutazione
dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifeste”.
Il Tribunale di Terni ha respinto il richiesto diritto alla premialità -previsto dall'art.52 del
Disciplinare Tecnico in relazione al superamento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata- sulla base di un unico assunto, vale a dire che il Controparte_2
nell'anno 2014, avesse già raggiunto e superato il livello obiettivo previsto per il primo anno (49,3% di raccolta differenziata a fronte del 42,60% previsto quale obiettivo del
2015) e quindi non avesse diritto al premio, ma l'argomentazione del Parte_1
primo giudice è – a detta dell'appellante – erronea poiché contraria sia alla disposizione del disciplinare di gara che dell'accordo transattivo del 5.8.2015; infatti l'art.52 citato prevede l'anno 2012 come periodo di riferimento (e non il 2014) e tale previsione è
confermata anche dalla transazione del 5.8.2015, che contrariamente alla tesi del giudice di prime cure non ha spostato “l'anno zero” al 2014.
In altri termini l'accordo ha spostato “in avanti” gli anni su cui applicare la premialità,
ma non ha modificato l'individuazione dell'anno da prendere a riferimento per indicare gli obiettivi (cioè il 2012), sicché l'interpretazione letterale del Disciplinare e del successivo contratto transattivo non dovrebbe lasciare spazio ad opzioni ermeneutiche alternative. Tanto più che l'operatore economico che aveva partecipato alla gara per il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti aveva predisposto l'offerta sul parametro base dell'anno 2012.
II) “Diritto alla premialità”.
All'art.1 del contratto stipulato tra le parti veniva specificato che il Disciplinare Tecnico
– approvato con delibera dell'ATI n.13 del 24.4.13 ed allegato al Piano d'ambito della gestione dei rifiuti urbani – ne costituiva “parte integrante” ed il sistema premiale,
pagina 3 di 9 previsto all'art.52 del citato Disciplinare, indicava gli obiettivi (42,6% medio nel 2013,
56,7% medio nel 2014, 65% medio nel 2015) per i soli Comuni che nell'anno 2012
presentavano percentuali di Raccolta Differenziata inferiori al livello obiettivo. Siccome
il gestore aveva avviato il servizio di raccolta e trasporto solo tra giugno del 2014 e marzo 2015 il periodo di “start up” era stato differito all'1.7.2015 e, per l'effetto, erano stati rideterminati gli elementi temporali cui collegare l'adempimento degli obblighi contrattuali (indicati nel primo, secondo e terzo anno invece che negli anni 2013-2014-
2015), previa indicazione che l'obiettivo del primo anno non sarebbe stato considerato né ai fini delle premialità, né delle penalità (pure esse previste).
Posto che le certificazioni regionali avevano comprovato che per gli anni 2016 e 2017
era stata superata nel Comune di la percentuale di Raccolta Differenziata CP_2
limite del 56,70% (anno 2016) e del 65% (anno 2017), il fatto costitutivo della premialità doveva ritenersi dimostrato.
In conformità dei motivi d'impugnazione proposti l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza gravata, venga accolta la domanda formulata in primo grado, con condanna delle appellate, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di
€.25.376,99 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha resistito al gravame Controparte_2
deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti da sulla Parte_1
base di quanto sostenuto ha concluso per il rigetto dell'appello o, in subordine, perché
fosse affermata la responsabilità esclusiva dell' in ogni caso con vittoria di CP_1
spese.
Con comparsa datata 18.1.2024 si è costituita in giudizio anche l' che in via CP_1
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sotto un profilo di pagina 4 di 9 merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame proposti;
ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque che venga rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 7.2.2024 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto dalla quale mandataria del Parte_1
raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 [...]
, non possa trovare accoglimento. Parte_2
Premesso che i motivi di impugnazione debbono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi ed interdipendenti l'uno dall'altro, occorre osservare che il nucleo fondante delle censure svolte da ha ad oggetto Parte_1
l'anno di riferimento su cui individuare le percentuali di Raccolta Differenziata idonee a far scattare le premialità/penalità.
Sostiene l'appellante che il riferimento all'anno 2012 – e non al 2014 – trovi la sua fonte all'art.52 del Disciplinare che non è stato mai modificato, nemmeno dal contratto transattivo del 2015, sicché risulta contraria al tenore letterale degli accordi un'interpretazione che si discosti da quella letterale, che viene del resto corroborata anche da una considerazione logica, vale a dire che l'operatore avesse partecipato ad un bando di gara che prevedeva come “anno zero” il 2012.
pagina 5 di 9 Invero osserva questa Corte che il più volte citato art. 52 del Disciplinare Tecnico
allegato alla Convenzione prevedeva un sistema premiale al precipuo scopo di incentivare la ditta appaltatrice a rendimenti di raccolta differenziata sempre maggiore nei Comuni non virtuosi, fermo restando che il meccanismo di premi doveva tener presente la situazione antecedente all'avvio del servizio. Infatti gli obiettivi di raccolta differenziata media (sempre maggiori) erano previsti a decorrere dall'anno 2013 in poi per quei Comuni che nel 2012 non avessero raggiunto l'obiettivo minimo.
Il punto è che l'effettivo avvio del gestore risale all'anno 2015, tanto è vero che le parti hanno ridefinito il rapporto con un accordo transattivo del 5.8.2015 che, tra le altre cose,
ha differito il periodo di “start up” all'1.7.2015 e, per l'effetto, rideterminato gli elementi temporali cui collegare l'adempimento degli obblighi contrattuali (indicati nel primo,
secondo e terzo anno invece che negli anni 2013-2014-2015).
In virtù del differimento di tutte le date, a cominciare da quella di effettivo avvio del servizio, l'anno da individuare in concreto per valutare l'attività del gestore non poteva che essere il 2014, essendo slittato a sua volta anche l'anno antecedente all'avvio della attività.
Vero è che, come sottolineato dall'appellante, l'accordo aveva “spostato in avanti” gli anni su cui applicare la premialità senza modificare l'individuazione dell'anno da prendere a riferimento per indicare gli obiettivi (cioè il 2012), ma la stessa logica dell'intero contesto negoziale lasciava presumere che si sia trattato di una svista, poiché
è del tutto contrario a tale logica riconoscere al gestore un meccanismo premiale per l'incremento della raccolta differenziata nei Comuni “non virtuosi” quando quegli stessi
Comuni, nell'anno antecedente all'avvio del servizio, dovevano già essere classificati come virtuosi.
pagina 6 di 9 Del resto il detto accordo transattivo prevedeva la decorrenza del sistema premiante dall'anno 2015 e per tale motivo non aveva alcun senso prendere in considerazione le percentuali di raccolta differenziata di tre anni prima, poiché – evidentemente – lo stato di fatto era mutato e tutto il periodo di riferimento doveva essere traslato, ivi compreso l'anno antecedente all'avvio del servizio (il cd. “anno zero”).
In altri termini, l'art. 52 del Disciplinare Tecnico era stato concepito per un servizio da avviare nel 2013 ed è per questo motivo che il cd. “anno zero” in cui calcolare la percentuale di raccolta differenziata (in rapporto ai livelli obiettivo) era stato individuato nel 2012.
Non è poi superfluo osservare che se si tiene conto della ratio del sistema premiale la tesi dell'appellante risulterebbe ancora più insostenibile, dato che verrebbe riconosciuto al gestore un premio per il raggiungimento da parte del di livelli Controparte_2
di raccolta differenziata – superiori ai livelli obiettivo – che erano stati già raggiunti da quel Comune prima che avesse avviato il servizio e, dunque, a Parte_1
prescindere da qualsiasi contributo del gestore-parte appellante.
Praticamente ovvio il rilievo che la presente sentenza si pone in scia con il precedente di questa Corte, cioè la sentenza n.592/2024 che deve intendersi integralmente richiamata,
poiché ha affrontato gli stessi temi seppure con riferimento ad altro Comune (quello di
Acquasparta) appartenente all' (ora . CP_3 CP_1
In particolare giova in questa sede rimarcare l'importanza di interpretare il contratto ricavando la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civile, nonché alla luce dei criteri di interpretazione soggettiva espressi dall'art.1366 cod. civile, criteri che da un lato accertano il significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o causa concreta del contratto e,
dall'altro, escludono -mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia pagina 7 di 9 dell'altrui interesse- interpretazioni cavillose in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare e regolamentare mediante la stipulazione negoziale (in termini
Cass. Civ. n.8940/2024).
Infatti sembra evidente che l'intenzione delle parti, nel sottoscrivere l'accordo transattivo del luglio 2015, fosse stato quello di posticipare tutte le previsioni temporali originariamente pattuite, ivi compresa l'individuazione dell'anno precedente all'avvio del servizio da parte del gestore per verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla premialità. Nè pare legittimo invocare il fatto che nel partecipare Parte_1
alla gara per il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti, avesse predisposto l'offerta sul parametro base dell'anno 2012 e che questo parametro dovesse considerarsi immodificabile, dato che l'originario accordo era stato poi integrato dal ridetto accordo transattivo del Luglio 2015, sottoscritto dall' e dal Gestore, che aveva modificato CP_3
tutte le scansioni temporali.
In ultimo, solo per completezza, rileva questa Corte che tutte le argomentazioni hic et
inde spese per quantificare il premio devono considerarsi assorbite, dato il rigetto della domanda sotto il profilo dell'an, ed in disparte la considerazione che l'art. 52 del
Disciplinare Tecnico aveva indicato un calcolo matematico basato su criteri oggettivi che tenevano in conto solo tre fattori (percentuale di raccolta differenziata, produzione totale dei rifiuti, costo di smaltimento dei rifiuti), calcolo che quindi non è suscettibile di interpretazioni soggettive.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto debba essere integralmente rigettato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo A.D. e legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del
[...]
raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 [...]
nei confronti della sentenza emessa dal Parte_2
Tribunale di Terni n.136/2023, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così
decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio,
sostenute dagli appellati costituiti, che liquida in €.3.000,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- condanna altresì l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in Perugia, lì 29 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 544/2023 R.G. promossa da
in persona del suo A.D. e legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra P.IVA_1 [...]
ed il , rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Fratini n.55, in forza di procura apposta in calce al ricorso in appello;
Pt_1
-Appellante=
nei confronti di
, con sede in Perugia – Ponte San Controparte_1
Giovanni, via San Bartolomeo n.79, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Marco P.IVA_2
Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, in forza di procura depositata in atti;
pagina 1 di 9 -Appellata=
e
in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede legale in Controparte_2
piazza San Francesco n.9, C.F. , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_3
dall'Avv. Lietta Calzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via
Bonazzi n.9, giusta Delibera di G.C. n.177 del 6.12.2023;
-Appellato=
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello ed alle note di precisazione;
per l'appellato come alle note scritte del 4.10.2024; Controparte_2
per l'appellata A.U.R.I. come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione datato 26.9.2023 l' in persona del suo A.D. e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n.136/2023 emessa dal Tribunale
[...]
di Terni il 26.2.2023 con la quale, previo riconoscimento della giurisdizione del G.O., è
stata rigettata la domanda svolta dalla stessa appellante nei confronti dell' CP_1
(Autorità Umbria per i Rifiuti e Idrico) e del con condanna
[...] Controparte_2
dell'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti convenute in giudizio.
Ripercorsi i fatti che contraddistinguono il rapporto e lo svolgimento del processo,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per due ordini di motivi e specificatamente:
pagina 2 di 9 I) “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art.52 del Disciplinare di
gara e degli artt. 11 e 12 dell'atto di transazione del 5 agosto 2015. Errata valutazione
dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifeste”.
Il Tribunale di Terni ha respinto il richiesto diritto alla premialità -previsto dall'art.52 del
Disciplinare Tecnico in relazione al superamento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata- sulla base di un unico assunto, vale a dire che il Controparte_2
nell'anno 2014, avesse già raggiunto e superato il livello obiettivo previsto per il primo anno (49,3% di raccolta differenziata a fronte del 42,60% previsto quale obiettivo del
2015) e quindi non avesse diritto al premio, ma l'argomentazione del Parte_1
primo giudice è – a detta dell'appellante – erronea poiché contraria sia alla disposizione del disciplinare di gara che dell'accordo transattivo del 5.8.2015; infatti l'art.52 citato prevede l'anno 2012 come periodo di riferimento (e non il 2014) e tale previsione è
confermata anche dalla transazione del 5.8.2015, che contrariamente alla tesi del giudice di prime cure non ha spostato “l'anno zero” al 2014.
In altri termini l'accordo ha spostato “in avanti” gli anni su cui applicare la premialità,
ma non ha modificato l'individuazione dell'anno da prendere a riferimento per indicare gli obiettivi (cioè il 2012), sicché l'interpretazione letterale del Disciplinare e del successivo contratto transattivo non dovrebbe lasciare spazio ad opzioni ermeneutiche alternative. Tanto più che l'operatore economico che aveva partecipato alla gara per il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti aveva predisposto l'offerta sul parametro base dell'anno 2012.
II) “Diritto alla premialità”.
All'art.1 del contratto stipulato tra le parti veniva specificato che il Disciplinare Tecnico
– approvato con delibera dell'ATI n.13 del 24.4.13 ed allegato al Piano d'ambito della gestione dei rifiuti urbani – ne costituiva “parte integrante” ed il sistema premiale,
pagina 3 di 9 previsto all'art.52 del citato Disciplinare, indicava gli obiettivi (42,6% medio nel 2013,
56,7% medio nel 2014, 65% medio nel 2015) per i soli Comuni che nell'anno 2012
presentavano percentuali di Raccolta Differenziata inferiori al livello obiettivo. Siccome
il gestore aveva avviato il servizio di raccolta e trasporto solo tra giugno del 2014 e marzo 2015 il periodo di “start up” era stato differito all'1.7.2015 e, per l'effetto, erano stati rideterminati gli elementi temporali cui collegare l'adempimento degli obblighi contrattuali (indicati nel primo, secondo e terzo anno invece che negli anni 2013-2014-
2015), previa indicazione che l'obiettivo del primo anno non sarebbe stato considerato né ai fini delle premialità, né delle penalità (pure esse previste).
Posto che le certificazioni regionali avevano comprovato che per gli anni 2016 e 2017
era stata superata nel Comune di la percentuale di Raccolta Differenziata CP_2
limite del 56,70% (anno 2016) e del 65% (anno 2017), il fatto costitutivo della premialità doveva ritenersi dimostrato.
In conformità dei motivi d'impugnazione proposti l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza gravata, venga accolta la domanda formulata in primo grado, con condanna delle appellate, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di
€.25.376,99 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha resistito al gravame Controparte_2
deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti da sulla Parte_1
base di quanto sostenuto ha concluso per il rigetto dell'appello o, in subordine, perché
fosse affermata la responsabilità esclusiva dell' in ogni caso con vittoria di CP_1
spese.
Con comparsa datata 18.1.2024 si è costituita in giudizio anche l' che in via CP_1
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sotto un profilo di pagina 4 di 9 merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame proposti;
ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque che venga rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 7.2.2024 il Consigliere istruttore designato, ritenuto di non dover procedere a norma dell'art. 350 bis cpc, ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto dalla quale mandataria del Parte_1
raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 [...]
, non possa trovare accoglimento. Parte_2
Premesso che i motivi di impugnazione debbono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi ed interdipendenti l'uno dall'altro, occorre osservare che il nucleo fondante delle censure svolte da ha ad oggetto Parte_1
l'anno di riferimento su cui individuare le percentuali di Raccolta Differenziata idonee a far scattare le premialità/penalità.
Sostiene l'appellante che il riferimento all'anno 2012 – e non al 2014 – trovi la sua fonte all'art.52 del Disciplinare che non è stato mai modificato, nemmeno dal contratto transattivo del 2015, sicché risulta contraria al tenore letterale degli accordi un'interpretazione che si discosti da quella letterale, che viene del resto corroborata anche da una considerazione logica, vale a dire che l'operatore avesse partecipato ad un bando di gara che prevedeva come “anno zero” il 2012.
pagina 5 di 9 Invero osserva questa Corte che il più volte citato art. 52 del Disciplinare Tecnico
allegato alla Convenzione prevedeva un sistema premiale al precipuo scopo di incentivare la ditta appaltatrice a rendimenti di raccolta differenziata sempre maggiore nei Comuni non virtuosi, fermo restando che il meccanismo di premi doveva tener presente la situazione antecedente all'avvio del servizio. Infatti gli obiettivi di raccolta differenziata media (sempre maggiori) erano previsti a decorrere dall'anno 2013 in poi per quei Comuni che nel 2012 non avessero raggiunto l'obiettivo minimo.
Il punto è che l'effettivo avvio del gestore risale all'anno 2015, tanto è vero che le parti hanno ridefinito il rapporto con un accordo transattivo del 5.8.2015 che, tra le altre cose,
ha differito il periodo di “start up” all'1.7.2015 e, per l'effetto, rideterminato gli elementi temporali cui collegare l'adempimento degli obblighi contrattuali (indicati nel primo,
secondo e terzo anno invece che negli anni 2013-2014-2015).
In virtù del differimento di tutte le date, a cominciare da quella di effettivo avvio del servizio, l'anno da individuare in concreto per valutare l'attività del gestore non poteva che essere il 2014, essendo slittato a sua volta anche l'anno antecedente all'avvio della attività.
Vero è che, come sottolineato dall'appellante, l'accordo aveva “spostato in avanti” gli anni su cui applicare la premialità senza modificare l'individuazione dell'anno da prendere a riferimento per indicare gli obiettivi (cioè il 2012), ma la stessa logica dell'intero contesto negoziale lasciava presumere che si sia trattato di una svista, poiché
è del tutto contrario a tale logica riconoscere al gestore un meccanismo premiale per l'incremento della raccolta differenziata nei Comuni “non virtuosi” quando quegli stessi
Comuni, nell'anno antecedente all'avvio del servizio, dovevano già essere classificati come virtuosi.
pagina 6 di 9 Del resto il detto accordo transattivo prevedeva la decorrenza del sistema premiante dall'anno 2015 e per tale motivo non aveva alcun senso prendere in considerazione le percentuali di raccolta differenziata di tre anni prima, poiché – evidentemente – lo stato di fatto era mutato e tutto il periodo di riferimento doveva essere traslato, ivi compreso l'anno antecedente all'avvio del servizio (il cd. “anno zero”).
In altri termini, l'art. 52 del Disciplinare Tecnico era stato concepito per un servizio da avviare nel 2013 ed è per questo motivo che il cd. “anno zero” in cui calcolare la percentuale di raccolta differenziata (in rapporto ai livelli obiettivo) era stato individuato nel 2012.
Non è poi superfluo osservare che se si tiene conto della ratio del sistema premiale la tesi dell'appellante risulterebbe ancora più insostenibile, dato che verrebbe riconosciuto al gestore un premio per il raggiungimento da parte del di livelli Controparte_2
di raccolta differenziata – superiori ai livelli obiettivo – che erano stati già raggiunti da quel Comune prima che avesse avviato il servizio e, dunque, a Parte_1
prescindere da qualsiasi contributo del gestore-parte appellante.
Praticamente ovvio il rilievo che la presente sentenza si pone in scia con il precedente di questa Corte, cioè la sentenza n.592/2024 che deve intendersi integralmente richiamata,
poiché ha affrontato gli stessi temi seppure con riferimento ad altro Comune (quello di
Acquasparta) appartenente all' (ora . CP_3 CP_1
In particolare giova in questa sede rimarcare l'importanza di interpretare il contratto ricavando la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civile, nonché alla luce dei criteri di interpretazione soggettiva espressi dall'art.1366 cod. civile, criteri che da un lato accertano il significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o causa concreta del contratto e,
dall'altro, escludono -mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia pagina 7 di 9 dell'altrui interesse- interpretazioni cavillose in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare e regolamentare mediante la stipulazione negoziale (in termini
Cass. Civ. n.8940/2024).
Infatti sembra evidente che l'intenzione delle parti, nel sottoscrivere l'accordo transattivo del luglio 2015, fosse stato quello di posticipare tutte le previsioni temporali originariamente pattuite, ivi compresa l'individuazione dell'anno precedente all'avvio del servizio da parte del gestore per verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto alla premialità. Nè pare legittimo invocare il fatto che nel partecipare Parte_1
alla gara per il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti, avesse predisposto l'offerta sul parametro base dell'anno 2012 e che questo parametro dovesse considerarsi immodificabile, dato che l'originario accordo era stato poi integrato dal ridetto accordo transattivo del Luglio 2015, sottoscritto dall' e dal Gestore, che aveva modificato CP_3
tutte le scansioni temporali.
In ultimo, solo per completezza, rileva questa Corte che tutte le argomentazioni hic et
inde spese per quantificare il premio devono considerarsi assorbite, dato il rigetto della domanda sotto il profilo dell'an, ed in disparte la considerazione che l'art. 52 del
Disciplinare Tecnico aveva indicato un calcolo matematico basato su criteri oggettivi che tenevano in conto solo tre fattori (percentuale di raccolta differenziata, produzione totale dei rifiuti, costo di smaltimento dei rifiuti), calcolo che quindi non è suscettibile di interpretazioni soggettive.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che l'appello proposto debba essere integralmente rigettato.
pagina 8 di 9 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del suo A.D. e legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del
[...]
raggruppamento temporaneo di imprese tra ed il Parte_1 [...]
nei confronti della sentenza emessa dal Parte_2
Tribunale di Terni n.136/2023, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così
decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio,
sostenute dagli appellati costituiti, che liquida in €.3.000,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- condanna altresì l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in Perugia, lì 29 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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