Sentenza 25 luglio 2023
Ordinanza collegiale 29 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 01034/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2022, proposto da
LO SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, Piazza Umberto I, n. 32;
contro
Ministero dell'Istruzione del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’esecuzione
della Sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 7568/2013 pubblicata in data 26.6.2013, n. 6588/2012 R.G., notificata in forma esecutiva il 19-21-29.11.2013, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale Cremona e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 la dott.SA Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente premette in particolare che:
- con sentenza n. 7568/2013, pubblicata in data 26 giugno 2013, il Tribunale Bari - Sezione Lavoro dichiarava il diritto dell’istante ad essere inserita “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio effettivo e non in coda, nella graduatoria provinciale dell’ambito territoriale di Cremona per il biennio 2009/2011, con decorrenza dal 1° settembre 2009, data di pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, nonché il diritto all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente a far tempo dal 1° settembre 2009 per la classe di concorso Geografia, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
- la succitata sentenza, “notificata in forma esecutiva il 19-21-29 novembre 2013, non impugnata e costituente giudicato, è stata eseguita solo in parte dall’amministrazione, che si è limitata unicamente al pagamento delle spese processuali ed a stipulare con la ricorrente il contratto di lavoro a tempo indeterminato”;
- “La generica retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza l’effettivo riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della suddetta retrodatazione, rappresenta una mera enunciazione di principio, priva di alcuna concreta utilità per la Prof.SA LO”;
- “Allo stato, infatti, nonostante il lungo tempo trascorso, non è stato adottato dai competenti uffici scolastici alcun provvedimento in ordine al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito nella citata sentenza del Tribunale di Bari”.
Assume che << Ne deriva che perché la specificata Sentenza n. 7568/2013 del Tribunale di Bari poSA ritenersi totalmente eseguita non è sufficiente la mera retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma vanno effettivamente riconosciuti tutti gli effetti giuridici ed economici che derivano dalla suddetta retrodatazione (collocazione in una diversa e più alta fascia stipendiale per effetto della maggiore anzianità, pagamento delle relative differenze retributive, ecc.).
Allo stato, pertanto, persiste l’inadempimento alla Sentenza n. 7568/2013 Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.
Nelle more, la Prof.SA LO presta servizio nella provincia di Bari, presso l’Istituto “De Nora” di Altamura, sicché l’interesse concreto all’esecuzione è collegato al conseguimento della retrodatazione della suddetta nomina in ruolo al 1.9.2009, ad ogni effetto giuridico ed economico.
La retrodatazione della suddetta nomina in ruolo al 1.9.2009, come già accaduto in fattispecie analoghe a quella in esame (decreti dell’USR Puglia prot. n. 5273 del 18.12.2014 e dell’USR Piemonte prot. n. 2819 del 1.3.2016) può essere rimeSA all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio III, Ambito Territoriale di Bari), avuto riguardo alla circostanza dell’attuale titolarità di ruolo della Prof.SA LO presso il ridetto Istituto “De Nora” di Altamura>>.
1.1 - Nell’asserita inerzia dell’Amministrazione, con ricorso notificato il 17 novembre 2022 e depositato in pari data, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della predetta sentenza, chiedendo che questo T.A.R. voglia “ ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare alla Sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 7568/2013, pubblicata in data 26.6.2013, mediante retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ed integrale riconoscimento di ogni effetto giuridico ed economico”.
Ha richiamato a supporto, quali precedenti conformi, “le Sentenze del Tar Puglia - Bari n. 699 del 16.5.2019, n. 1061 del 25.6.2021 e n. 35 del 7.1.2022”.
1.2 - Si sono costituite in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, le Amministrazioni intimate, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.4 - All’udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2023, sono tati contestati, ai sensi dell’art. 73 comma 3 Cod. Proc. Amm., profili di inammissibilità inerenti alla genericità della sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione; indi la causa è stata introitata per la decisione.
2. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. Proc. Amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze paSAte in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
3. - Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta di esecuzione del giudicato del giudice ordinario deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la menzionata sentenza n. 7568/2013 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro finisce - a ben vedere, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 17 marzo 2023, n. 500; 3 dicembre 2022, n. 1654, 3 dicembre 2022, n. 1653, 29 novembre 2022, n. 1604, 29 novembre 2022, n. 1603, 23 novembre 2022, n. 1585, 23 novembre 2022, n. 1584), dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - per recare una condanna generica o comunque non suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza: invero, tale tipo di sentenza implica che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del giudice ordinario), che non può - tuttavia - essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 30 ottobre 2015 n. 4977; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Puglia Bari, Sezione Seconda, 23 marzo 2016, n. 359).
E’ utile richiamare in proposito le condivisibili osservazioni rese al riguardo dal giudice di appello, secondo cui <<… l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a., può essere richiesta “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario”, dovendo, “infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario >> (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 maggio 2016, n. 1952).
D’altro canto, le richieste di parte ricorrente richiederebbero una compleSA e articolata attività istruttoria sul rapporto, rientrante - comunque - nell’ambito degli accertamenti di merito oggetto del giudizio di cognizione innanzi al giudice ordinario e non azionabile in sede di mera ottemperanza.
In conclusione, considerato che, nella fattispecie in esame, la chiesta retrodatazione al 1.9.2009 del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ed integrale riconoscimento di ogni effetto giuridico ed economico non sono suscettibili di determinazioni mediante semplici deduzioni, integralmente poggianti sul complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della pronuncia, deve essere ribadita l’inammissibilità del ricorso.
Né, del resto, questo giudice può sostituirsi al giudice competente nella determinazione del corretto inquadramento giuridico ed economico scaturente dalla predetta decisione del giudice ordinario.
4. - Per quanto innanzi esposto, il ricorso è inammissibile.
5. - Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione dei diversi riportati precedenti specifici della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO