Art. 2. 1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che gia' ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attivita' di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualita' e alla efficacia degli stessi.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attivita' di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualita' e alla efficacia degli stessi.