Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
R.G. 851/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 851/2023 R.G., vertente tra
, , quest'ultima in qualità di erede di , a sua Parte_1 Parte_2 Persona_1
volta erede di , elettivamente domiciliati in Montorio al Vomano (TE) alla Via Persona_2
Cavour, n.2, presso e nello studio dell'avv. Franco Patella, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Saverio Franchi, con studio legale in Teramo, Viale Mazzini n. 60, giusta procura in atti;
appellata
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 Parte_4
Andrea Menaguale del foro di Teramo, giusta procura in atti, con elezione di domicilio virtuale presso la casella pec del proprio difensore;
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appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 683/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 30.06.2023 e notificata il 30.06.2023, avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2050 c.c.”
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 683/2023 pubblicata in data 30.06.2023, il Tribunale di Teramo rigettava le domande proposte da , (in proprio e quali eredi di Persona_1 Parte_5 Per_2
, e , i quali avevano agito nei confronti di ,
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_3
e la società al fine di veder condannati questi ultimi al Parte_4 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occasionati dal sinistro verificatosi in data 01.04.2008, allorquando un'esplosione attribuibile alla presunta perdita di gas GPL dalla bombola installata nel vano cucina dell'abitazione di aveva cagionato il decesso Persona_2 della donna, oltre al danneggiamento dell'immobile di proprietà e degli appartamenti confinanti.
Con la medesima sentenza, il Tribunale disponeva altresì la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, condannando gli attori alla rifusione dei restanti 2/3 nei confronti dei convenuti.
1.2. Ai fini che qui rilevano, va dato atto che il procedimento penale che vedeva imputati e (nelle rispettive qualità di installatore della bombola Parte_3 Parte_4
di gas e fornitore), si era concluso in primo grado con la condanna del per il reato di Parte_3 cui all'art. 589 c.p. ed assoluzione dal reato di cui agli artt. 449 e 423 c.p. perché il fatto non costituisce reato e, quanto alla con assoluzione da entrambi i reati per non aver Pt_4
commesso il fatto. La sentenza di condanna di primo grado del era stata poi Parte_3
confermata in appello e, a seguito di impugnazione proposta innanzi alla Corte di Cassazione, con sentenza n. 34298/2015 di annullamento senza rinvio, l'imputato veniva assolto perché il fatto non sussiste.
1.3. Per ciò che concerne la sentenza qui impugnata, il Tribunale, ricondotta la vicenda nell'alveo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e previo inquadramento normativo e pagina 2 di 11 3
giurisprudenziale della fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c., provvedeva a vagliare i profili di responsabilità astrattamente attribuibili a ciascuno dei convenuti. In particolare, le motivazioni poste dal primo giudice alla base del rigetto erano consistite, in sintesi:
a) quanto al - occupatosi della consegna e dell'installazione della bombola - nella Parte_3 mancata dimostrazione del necessario nesso di causalità tra l'attività dal medesimo posta in essere e gli eventi di danno. Ciò in considerazione delle emergenze istruttorie, valutate unitamente alla sentenza definitiva di assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c.p.c. ed ai suoi effetti ex art. 652 c.p.p., peraltro essendo rimasta incontestata la correttezza delle manovre di sostituzione della bombola di gas, dovendosi quindi escludere che questi avesse potuto incautamente, all'atto della sostituzione, determinare la fuoriuscita di gas.
Inoltre, sulla base della normativa di riferimento (in particolare le tabelle UNI-GIG 7131, pubblicate in allegato al DM 4.12.2000) il non era tenuto né a richiedere la Parte_3 dichiarazione di conformità dell'impianto, né a verificare l'idoneità del locale e la conseguente presenza di vie di areazione sufficientemente idonee all'interno dell'abitazione, attività queste demandate al primo installatore.
“Ne discende, in assenza di prova (e finanche di allegazione) della condotta posta in essere dal potenzialmente idonea a cagionare gli eventi di causa, il difetto del necessario nesso di Parte_3 causalità ex art. 2050 c.c.”
b) quanto a - coniuge del nonché titolare dell'attività di Parte_4 Parte_3 rivendita delle bombole di gas presso cui la vittima dell'incidente era solita servirsi – nel difetto di qualsivoglia collegamento tra la sua condotta e l'evento, non essendo stata da parte attrice rappresentata alcuna condotta a tal fine rilevante, vieppiù neppure avendo questi ultimi prospettato la non integrità ovvero l'esistenza di vizi del prodotto venduto. A conferma di tale assunto, si poneva inoltre la sentenza penale di primo grado, divenuta definitiva, con cui la era stata mandata assolta dai reati a lei ascritti in sede penale, i cui effetti erano da Pt_4
estendersi al giudizio ex art. 652 c.p.p.
c) relativamente alla posizione di - quale “proprietaria del recipiente GPL oggetto Controparte_1 del tragico evento” – nella circostanza che, dall'istruttoria condotta in sede penale, non fosse emerso alcun comportamento pregiudizievole da parte della stessa, né gli attori avevano fornito prova in senso contrario, non ravvisandosi pertanto il nesso di causalità richiesto dall'art. 2050
c.c..
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Invero “la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., che ben può prescindere dall'attività in sè e per sè considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima, non si configura anche in danno del produttore e del distributore quando il danneggiato non provi il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito”.
Alla omessa dimostrazione del nesso di causalità, infine, si aggiungevano gli esiti degli accertamenti peritali condotti in sede penale sulla bombola di gas, che ne avevano riscontrato la regolarità formale, tanto che l'azione penale non era stata esercitata nei confronti della società medesima.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e (quest'ultima in Parte_1 Parte_2
qualità di erede di ), i quali ne hanno chiesto la integrale riforma, con Persona_1
accoglimento della domanda risarcitoria svolta in primo grado, sulla base di due motivi di gravame.
In particolare, con un primo ed articolato motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte cui era stata ritenuta la carenza di prova del nesso di causalità.
Il secondo motivo è invece volto a censurare la decisione in punto di riparto delle spese di lite.
3. Con il medesimo atto introduttivo del presente grado di giudizio, inoltre, il procuratore di parte appellante dava atto della manifestazione di volontà, espressa dalle altre parti soccombenti in primo grado, di non proporre impugnazione avverso la sentenza.
4. Si è costituita la la quale ha resistito all'appello, del quale ha preliminarmente Controparte_1
chiesto la declaratoria di inammissibilità ex artt. 342 e 348bis c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito, con conferma integrale della sentenza impugnata
5. Si sono altresì costituiti e , contestando gli avversi Parte_3 Parte_4
assunti e chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, istando per la conferma integrale della sentenza.
6. Prendendo le mosse dal primo motivo, come visto, viene censurata l'erroneità della sentenza per aver ritenuto indimostrato il nesso di causalità, sulla base di una altrettanto errata applicazione dei principi sottesi alla disciplina dell'art. 2050 c.c..
Sul punto, sostiene l'appellante come, da un lato non vi sarebbe prova in atti circa la correttezza dell'operato del e, dall'altro, l'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di Parte_3 responsabilità ex art. 2050 c.c., imporrebbe di ritenere che l'onere di dimostrare tale correttezza pagina 4 di 11 5
spettasse proprio a quest'ultimo, così come sarebbe irrilevante la circostanza che di sostituzione e non di prima installazione si trattasse.
Invece il primo giudice, dopo aver elencato le operazioni che il avrebbe dovuto Parte_3
compiere sulla scorta di quanto stabilito dal punto 5.10 delle tabelle UNI-CIG 7131, avrebbe apoditticamente ritenuto provato sia il rispetto tali prescrizioni, sia la correttezza del di lui operato. Viceversa, dalla lettura della sentenza di primo grado del procedimento penale emergerebbe la molteplicità di norme e prescrizioni violate dai convenuti. In particolare, nel richiamare gli stringenti obblighi formativi gravanti sull'impresa distributrice e desumibili dalla normativa di settore e dalla sottostante ratio legis, viene argomentato come, sulla base di una interpretazione logica, la responsabilità ex art. 2050 c.c. (e l'obbligo sottostante) andrebbe estesa a tutto il ciclo di vita del recipiente di GPL, fino al momento della restituzione, salva la prova del caso fortuito. Non a caso, infatti, il legislatore avrebbe imposto precisi obblighi di ritiro e di bonifica della bombola, unico momento in cui la pericolosità dell'apparato verrebbe a cessare.
Tra le "misure idonee ad evitare il danno” previste all'art. 2050 c.c., andrebbe dunque annoverato il montaggio della bombola da parte del venditore, rappresentando tale fase la più elementare delle cautele idonee a scongiurare successivi eventi dannosi.
Considerazioni in parte non dissimili si imporrebbero relativamente alla posizione della Pt_4 la cui responsabilità sarebbe stata esclusa sull'erroneo presupposto che gli attori non avessero mai evidenziato la non integrità né l'esistenza di vizi del prodotto venduto, nonché sul presupposto, ritenuto errato ed apodittico, che la stessa fosse stata assolta dai reati a lei ascritti in sede penale. Invero, non sarebbe stata tenuta in considerazione la circostanza che la contestazione di cui al capo di imputazione era circoscritta alla condotta (in concorso con il consistita “nell'installare la bombola in una stanza che non presentava idonea Parte_3
aerazione, in quanto priva di aperture comunicanti con l'esterno …”. Non sarebbe stata inoltre considerata la motivazione della sentenza penale di primo grado, la quale dava specificamente atto che, diversamente da quanto affermato in dispositivo e nonostante l'assoluzione dal reato di cui all' art. 589 c.p., anche in capo alla medesima andasse riconosciuto un ruolo causativo determinante alla produzione dell'evento.
Inoltre, con riferimento alla posizione il giudicante avrebbe in primo luogo Controparte_1
omesso di considerare le richieste istruttorie volte all'espletamento di CTU sulla bombola e relativi accessori. Avrebbe altresì omesso di considerare, da un lato, la natura estremamente sommaria (a vista) delle analisi eseguite in sede penale, le quali neppure avevano contemplato pagina 5 di 11 6
una eventuale “prova di tenuta/pressione”; dall'altro la circostanza (peraltro fatta oggetto della rigettata prova testimoniale) che da tale perizia fosse emerso come “l'attacco del tubo flessibile al portagomma del riduttore si presentava, nella zona di fissaggio con la fascetta metallica, assai allentato …” nonché che “sull'attacco tra il riduttore e di pressione e il rubinetto della bombola si denota una deformazione della guarnizione di tenuta del raccordo di fissaggio”.
Sotto diverso profilo, l'appellante argomenta come la norma di cui all'art. 2050 c.c. stabilisca una presunzione di responsabilità la quale può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa (nel caso di specie rappresentato da tutti i soggetti convenuti in giudizio) l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Insufficiente sarebbe dunque la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione di norme di legge o di comune prudenza, occorrendo viceversa la prova positiva di avere impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo potrebbe integrare la prova liberatoria solo ove la rilevanza od incidenza sia tale che il nesso causale tra attività pericolosa ed evento sia escluso in modo certo.
Peraltro, l'applicabilità della disciplina in esame postulerebbe l'accertamento del fatto obbiettivo di derivazione causale del danno dall'esercizio dell'attività pericolosa e non esigerebbe la dimostrazione del nesso eziologico tra un fatto specifico imputabile all'agente e l'evento dannoso, essendo sufficiente l'accertamento di tale nesso tra l'evento dannoso e il generico esercizio dell'attività pericolosa.
Viene pertanto osservato che “Tra l'esercizio di un'attività a pericolo di incendio e il verificarsi dello stesso -che costituisce la realizzazione della situazione di pericolo ed il mutamento in situazione di danno- si è rintracciata una relazione causale diretta, per cui la lesione provocata nel corso del sinistro, ed a causa di esso, è in rapporto di consequenzialità necessaria rispetto all'attività pericolosa, e non degrada a semplice antecedente”.
Alcuna prova, peraltro, potrebbe ritenersi acquisita ad opera di controparte, in difetto assoluto di istruttoria, né la stessa potrebbe ritenersi apoditticamente acquisita in sede civile mutuando quella penale, essendo i due procedimenti regolati da oneri probatori distinti ed ontologicamente differenti.
Nel richiamare la rilevante giurisprudenza di legittimità in materia di causalità, con particolare riferimento all'applicazione delle regole di accertamento causale dell'illecito penale e civile, e nel rilevare come dei relativi principi il primo giudice non abbia fatto corretta e puntuale pagina 6 di 11 7
applicazione, l'appellante lamenta infine la omessa istruzione della causa mediante ammissione delle richieste formulate e, conseguentemente la irrituale ed apodittica una pronuncia di rigetto cui questi sarebbe pervenuto.
7. Il secondo motivo è invece volto a censurare la decisione nella parte in cui era stata disposta la condanna di parte attrice alla refusione, nella misura di 2/3, delle spese di lite in favore dei convenuti. A tal proposito, l'appellante si limita a far rilevare come il contrasto di giudicati succedutisi nel tempo avrebbe suggerito, viceversa, l'opportunità di disporne la integralmente compensazione.
8. Si costituiscono gli appellati, concludendo per il rigetto del gravame.
9.Il primo motivo di appello è infondato
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa e più nello specifico di produzione e distribuzione di gas in bombole, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., che non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell'utente consumatore finale (v., tra le altre, le sentenze 19 gennaio 1995, n. 567, 4 giugno 1998, n. 5484, 17 luglio 2002, n. 10382, 30 agosto 2004, n. 17369), presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c., va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre, a differenza di quanto statuito nelle meno recenti pronunce invocate dall'appellante e risalenti agli anni 90, va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13397/12; depositata il 27 luglio).
Per quanto concerne l'onere della prova riguardante il nesso di causalità - che, come si è detto, è
a carico del danneggiato - la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in ordine alle regole sulla prova;
mentre nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", ossia in termini che si avvicinano alla certezza, nel processo civile vige la diversa regola della preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (v., tra le altre, Cass., S.U., 11
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gennaio 2008, n. 576, nonchè Cass., 11 maggio 2009, n. 10741, 5 maggio 2009, n. 10285, e 21 luglio
2011, n. 15991 e nello specifico Cassazione civile, sez. III, sentenza 26/07/2012 n° 13214).
Dal vaglio allora del compendio acquisito, la richiamata operatività del criterio di imputazione ex art. 2050 cc va esclusa sussistendo (almeno) assoluta incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto a specifiche azioni od omissioni dell'esercente, del produttore o del fornitore.
Non può cioè in questa sede neanche formularsi un giudizio di imputazione dell'evento sul fornitore , sull'operatore e sull'esercente secondo il “criterio del più probabile che non”.
Nella fattispecie ad esempio decisa da Cass. nr. 20062/2008 l'accertamento del nesso era stato raggiunto, in quanto comprovata la fuoriuscita del gas da un erogatore risultato difettoso.
“Nel caso di specie il nesso eziologico è stato accertato qualificando il fatto dannoso come incendio determinato dalla fuoriuscita di gas dallo erogatore, che è parte integrante al funzionamento della bombola. Corretto appare il rilievo del danneggiato, secondo cui nella specie il nesso di causalità non è delimitato dal nesso tra incendio e difetto della bombola, ma attiene alla valutazione dell'intero complessivo apparato degli elementi necessari per rendere utilizzabile e sicura la erogazione del gas contenuto nella bombola. (CFR. Cass. N. 12217 del 1998). Così impostata la ricostruzione del fatto storico, il danneggiato ha assolto l'onere della prova sul nesso di causalità. Il fatto dannoso attiene alla messa in opera della bombola in condizioni di non sicurezza e da parte della ditta che aveva stretti rapporti con la fornitrice.”
All'esito del giudizio penale, la stessa Corte di Cassazione ha invece positivamente escluso che si fosse verificata un'erronea manovra di sostituzione della bombola (pg.5 della sentenza ); ha escluso, dopo accurata ricostruzione della normativa applicabile ratione temporis, che il potesse essere ritenuto responsabile dell'evento sulla scorta degli oneri richiesti in Parte_3 ipotesi di installazione dell'impianto, ed in particolare con riferimento agli oneri di verifica di idoneità del locale ove risultava collocata la bombola, avendo nell'occasione quello proceduto a mera sostituzione;
ha solo evidenziato come fosse irrilevante in quella sede accertare se la fuoriuscita di gas fosse dipesa da fatto accidentale (addebitabile anche alla vittima) o da malfunzionamento dell'impianto.
Le risultanze delle analisi condotte in sede penale sulla bombola di gas poi “hanno accertato la sua regolarità formale” (vedi ctp PM , sicuramente utilizzabile in questa sede quale prova atipica).
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Ancora in questa sede la difesa dell'appellante si lamenta del fatto che in quella consulenza del
PM fosse stato rilevato che “l'attacco del tubo flessibile al portagomma del riduttore si presentava, nella zona di fissaggio con la fascetta metallica, assai allentato …”. Omette tuttavia quella difesa di riportare l'ulteriore rilievo operato dal tecnico della Procura e secondo cui non si poteva determinare con certezza se questa fosse un'anomalia preesistente o determinata dal successivo incendio che ha irrigidito il tubo.
Ancora evidenzia in questa sede la difesa dell'appellante come all'esito di quell'accertamento fosse stato accertato “sull'attacco tra il riduttore e di pressione e il rubinetto della bombola si denota una deformazione della guarnizione di tenuta del raccordo di fissaggio”. La deformazione di una guarnizione non può che essere ricondotta evidentemente e già solo per logica all'effetto dell'incendio.
Dunque residuerebbe per esclusione la sola ipotesi del fatto accidentale, anche in ipotesi addebitabile anche alla vittima.
E comunque, per quanto in questa sede interessa evidenziare e confermare, tenuto conto dei principi più sopra evidenziati e ripetutamente ribaditi dalla Corte di legittimità, il ricorso al criterio di imputazione della responsabilità rx art. 2050 cc va escluso, sussistendo incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente, all'operatore o al produttore.
10.Sul motivo relativo alle spese di lite.
Impugnano gli appellanti la gravata decisione, nella parte in cui statuisce “Ragioni di opportunità, legate, in particolare, alla riforma della sentenza di condanna del in ultimo grado, Parte_3
inducono alla parziale compensazione delle spese di lite, le quali vanno poste per 2/3 a carico degli attori” e non dispone invece per le stesse ragioni l'integrale compensazione delle stesse.
E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino
e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n.
132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
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Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica.
Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009
(«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»).
Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione.
Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico.
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L'altalenante vicenda processuale in sede penale, con riferimento al ma comunque Parte_3
legata anche alla differente valutazione del compendio probatorio complessivamente acquisito in sede di indagine, nonché la sussistenza di sia pur risalenti pronunce di legittimità conformi alla impostazione assunta dalla difesa degli appellanti in materia di prova del nesso causale giustifica effettivamente l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 683/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 30.06.2023 e notificata il 30.06.2023, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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